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Bur n. 109 del 14 novembre 2014


Materia: Statuti

COMUNE DI MONTEBELLUNA (TREVISO)

Deliberazione consiliare n. 37 del 22 maggio 2014

Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare, pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni dal 10.07.2014 al 25.07.2014 e ripubblicata per 30 giorni dall'11.08.2014 al 10.09.2014.

TITOLO 1° - PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI 


ART. 1 – Principi fondamentali 

1)      Il Comune di MONTEBELLUNA è un ente autonomo, dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto, in armonia con i principi comunitari. 

2)      Il Comune rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche.

3)      Il Comune è dotato di autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, nell’ambito della legge e del coordinamento della finanza pubblica in coerenza con le leggi statali e nell’osservanza, qualora previsto, dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea. 


ART. 2 – Territorio 

1)      Il Comune di Montebelluna comprende la parte della superficie del territorio nazionale delimitata con il piano topografico, di cui all'art. 9 della Legge 24/12/1954, n° 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica. 

2)      Il territorio di cui al comma 1 comprende le frazioni di:

  1. La Pieve, nel cui territorio è istituita la sede del Comune e degli organi di governo;
  2. Mercato Vecchio;
  3. Biadene;
  4. Pederiva;
  5. Caonada;
  6. Guarda;
  7. San Gaetano;
  8. Sant’Andrea;
  9. Busta;
  10. Contea;
  11. Posmon. 

3)      Il Comune ha sede presso il palazzo Municipale in Corso Mazzini. 


ART. 3 - Simboli ufficiali e loro utilizzo 

1)      I simboli ufficiali del Comune di Montebelluna, cui è stato concesso il titolo di Città con D.P.R. 11/10/1972, sono:

  1. lo Stemma
  2. il Gonfalone
  3. il Sigillo. 

2)      Lo stemma, approvato con D.P.C.M. 29/10/1952, è costituito: "D'azzurro alla figura della dea Bellona vestita d'argento e di rosso, coperta dell'elmo, armata di lancia e fiancheggiata a destra dalla torre d'oro merlata alla ghibellina e dall'albero al naturale sul colle di verde, con ornamenti esteriori da Comune". 

3)      Il gonfalone, approvato con D.P.R. 11/03/1953, riproduce lo stemma comunale su un drappo azzurro con ricami d'argento con al centro l'iscrizione in argento: COMUNE DI MONTEBELLUNA. 

4)      Il sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del Comune ed in corona la dicitura. 

5)      La raffigurazione dello stemma deve essere stampata su tutta la carta da lettere destinata alla corrispondenza esterna, nonché su tutti gli atti e documenti rilasciati dal Comune. 

6)      Il Comune può utilizzare un proprio logo distintivo, previamente approvato dall’Amministrazione Comunale, la cui ideazione grafica contenga lo stemma, da utilizzarsi negli strumenti di comunicazione. 

7)       Il Comune fa uso del Gonfalone nelle cerimonie ufficiali, secondo quanto stabilito nel regolamento comunale. 

8)      L'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo è riservato esclusivamente all'amministrazione comunale. Può esserne concesso l’uso a terzi solo per scopi non di lucro ove sussista un pubblico interesse e su espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare o riprodurre i predetti simboli ufficiali per fini commerciali o politici. 


ART. 4 - Albo Pretorio

1)      Gli atti, i provvedimenti amministrativi e gli avvisi che la Legge, lo Statuto ed i Regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico sono pubblicati all’Albo pretorio on line. 

ART.5 - Rapporti con la Regione, Provincia ed altri Enti 

1)      Il Comune, nell'ambito della propria autonomia ed in un rapporto di pari dignità con gli altri enti pubblici territoriali, collabora con la Regione e la Provincia concorrendo alla formazione degli strumenti programmatici sovracomunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità. 

2)      Il Comune collabora con gli altri enti locali in modo coordinato per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse, al fine di soddisfare le esigenze della popolazione, nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, in quelli sociali, culturali e sportivi. 

3)      Il Comune, attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con altri enti locali, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza, efficacia ed equità sociale nella gestione e nella erogazione dei servizi. 


ART. 6 – Funzioni 

1)      Spettano al Comune le funzioni amministrative che riguardano la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle attribuite ad altri soggetti dalla Costituzione e dalla legge. Il Comune esercita altresì, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà. 

2)      Il Comune esercita tutte le funzioni idonee a soddisfare gli interessi, i bisogni e le esigenze della comunità, che non siano dalla legge demandate ad altri soggetti, con l'obiettivo di raggiungere e consolidare quei valori, che consentono una migliore qualità della vita nel rispetto delle leggi statali e regionali. 


TITOLO  2° - ORGANI DEL COMUNE 


ART. 7 - Organi del Comune 

1)      Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco. 

2)      Sono organi del Comune a rilevanza interna la Conferenza dei Capigruppo e le Commissioni Consiliari. 


CAPO 1° - IL CONSIGLIO COMUNALE 


ART. 8 – Elezioni, composizione e durata 

1)      Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dai consiglieri comunali. Il Sindaco si computa ai fini del calcolo dei presenti per la validità delle sedute e del calcolo per la maggioranza nelle votazioni (quorum strutturale e funzionale), salvo nei casi diversamente disciplinati dalla legge. 

2)      E’ stabilita dalla legge la disciplina relativa alla composizione, alla durata e allo scioglimento del Consiglio, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché alla decadenza dei consiglieri comunali. 


ART. 9 – Funzioni 

1)      Il Consiglio Comunale è espressione della sovranità popolare e rappresenta l’intera comunità. È l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo. Il Consiglio definisce la programmazione generale del Comune e adotta gli atti fondamentali indicati dalla legge.

2)      Esso:

  1. rappresenta l’intera comunità;
  2. assicura e garantisce lo sviluppo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento;
  3. determina l'indirizzo politico, sociale ed economico dell'attività amministrativa e ne controlla l'attuazione;
  4. ha autonomia organizzativa e funzionale;
  5. opera le scelte fondamentali della programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali in raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale;
  6. svolge le sue funzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;
  7. impronta la propria azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa;
  8. ispira la propria azione ai principi della sussidiarietà e della solidarietà. 


ART. 10 - Attribuzioni generali 

1)      Il Consiglio Comunale:

  1. esercita le attribuzioni di indirizzo e di politica amministrativa con l'adozione degli atti fondamentali previsti dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico;
  2. esercita l'autonomia e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica;
  3. definisce gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
  4. nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni in tutti i casi in cui questi debbano rivestire la carica di consigliere comunale oppure sia espressamente previsto dalla legge o dallo statuto e regolamenti comunali. 


ART. 11 - Attribuzioni di indirizzo 

1)      Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri guida per la loro attuazione ed adottare a tal fine idonee risoluzioni.

2)      Il Consiglio può esprimere indirizzi sulle politiche da osservare da parte delle proprie Istituzioni e Aziende e degli enti e Società di capitali a cui partecipa. 

3)      Il Consiglio adotta mozioni e ordini del giorno su questioni che, pur non rientrando nelle attribuzioni istituzionali dell'ente, interessano la cittadinanza o comunque siano di rilevante interesse pubblico. 


ART. 12 - Attribuzioni di controllo 

1)      Il Consiglio Comunale nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti esercita il controllo politico-amministrativo: 

  1. sulla coerenza dell’attività amministrativa del Comune con le linee programmatiche presentate dal Sindaco e con i principi, piani e programmi approvati;
  2. sullo stato di attuazione dei piani e programmi approvati;
  3. su istituzioni, aziende, consorzi e società di capitali che gestiscono servizi pubblici locali. 


ART. 13 - Convalida dei consiglieri comunali eletti 

1)      La prima seduta del nuovo Consiglio è riservata alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri eletti, all’elezione del Presidente del Consiglio e dei due vice presidenti del Consiglio, alla comunicazione dei componenti della Giunta. 

2)      Il Sindaco dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione vi provvede il Prefetto in via sostitutiva. 

3)      La seduta è presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del presidente e dei due vice presidenti del consiglio. 

4)      La seduta è pubblica e a votazione palese. Ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute. 

5)      Per la validità della seduta e della deliberazione relativa alla convalida degli eletti si applicano le norme previste nel Regolamento di cui all’art. 15 comma 1. 

6)      L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, le eventuali surrogazioni degli ineleggibili e dei dimissionari, nonché l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. 


ART. 14 - Presidente del Consiglio Comunale 

1)      Il Presidente del Consiglio è eletto dal consiglio nel suo seno con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. 

2)      Con separata e successiva votazione vengono eletti due vice presidenti, proposti rispettivamente dalla maggioranza e dalle minoranze, che suppliscono il Presidente, con il criterio dell'alternanza, in caso di suo impedimento o assenza a qualunque titolo e in caso di sue dimissioni.

3)      Il Presidente e i vice presidenti restano in carica quanto il consiglio che li ha eletti. 

4)      Il Presidente e i vice presidenti possono, su proposta motivata da parte di un terzo dei componenti del Consiglio, essere revocati per gravi motivi connessi all'esercizio delle proprie funzioni con le stesse modalità previste per la nomina. In ogni caso decadono con la sospensione o il venir meno della carica di consigliere comunale. 

5)      Il Presidente del Consiglio Comunale non può essere eletto alla carica di Presidente delle Commissioni Consiliari di cui ai successivi artt. 23 e 24. 

6)      Le dimissioni del Presidente del Consiglio sono presentate per iscritto ai Vice presidenti e per conoscenza al Sindaco. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci con l’acquisizione al Protocollo Generale del Comune. La convocazione e la presidenza della seduta del Consiglio Comunale in cui si provvede alla elezione del nuovo Presidente e fino alla sua elezione spetteranno al medesimo vice presidente in ossequio al principio dell’alternanza. Con le stesse modalità sono disciplinate le dimissioni dei vice presidenti del consiglio che andranno presentate per iscritto al Presidente del Consiglio. 

7)      Il Presidente e i Vice Presidenti del Consiglio svolgono le loro funzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presente Statuto e nelle Norme Regolamentari. 

8)      Il Presidente riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale. 

9)      Quando per dimissioni, revoca o altra causa sia necessario procedere alla sostituzione del Presidente o di un vicepresidente, l’elezione si svolgerà con le stesse modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2. 

Art. 15 - Norme generali di funzionamento

1)      Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite da apposito regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto. 

2)      Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.


CAPO 2° - I CONSIGLIERI COMUNALI


ART. 16 - I Consiglieri comunali

1)      La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.

2)      Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato.

3)      I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.


ART. 17 - Doveri dei componenti del Consiglio Comunale e degli assessori

1)      I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni di cui fanno parte.

2)      I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, comunicato per iscritto e annotato a verbale, non intervengono a cinque sedute consiliari consecutive, sono dichiarati decaduti.

3)      Il Presidente del Consiglio, accertate le  assenze del consigliere interessato, provvede con avviso scritto a comunicare al Consigliere medesimo l’avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza. Il Consigliere interessato può presentare osservazioni e giustificazioni per iscritto entro 10 giorni dalla data di notifica dell’avviso. Scaduto tale termine il Consiglio si pronuncia sulla proposta di decadenza, tenuto conto adeguatamente delle giustificazioni e osservazioni dell’interessato, con voto palese. Copia della delibera è notificata al Consigliere interessato entro 10 giorni dall’esecutività della stessa.

4)      I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge e nei casi previsti dai regolamenti comunali.

5)      I consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

6)      Il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali sono tenuti agli adempimenti previsti dalla legge in tema di obblighi di pubblicazione fra cui la pubblicità della propria situazione patrimoniale.


ART. 18 - Diritti dei componenti del Consiglio Comunale

1)      I consiglieri comunali:

a)      esercitano il diritto d'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale;

b)      possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni;

c)      hanno diritto di ottenere dagli organi burocratici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso per ragioni d’ufficio, nonché copie degli atti e documenti comunque esistenti in Comune, utili all’espletamento del loro mandato entro il termine massimo di sette giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta.

2)      Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori e al Sindaco che si trovano implicati, a causa e nell'esercizio delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con il Comune ed il procedimento si concluda con assoluzione con formula piena.

3)      Qualora il procedimento non si concluda con assoluzione con formula piena il Comune richiederà all'amministratore gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni ordine di giudizio.


ART. 19 – Dimissioni, cessazione automatica e sospensione di diritto dei consiglieri comunali

1)      Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2)      Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari nei modi indicati dalla legge.

3)      Nel caso di sospensione di diritto di un consigliere, il Consiglio procede alla temporanea sostituzione nei modi e termini previsti dalla legge.

4)      Qualora un consigliere assuma la carica di assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

5)      In caso di cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà più uno dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco, il Presidente del Consiglio deve darne immediata comunicazione al Prefetto per gli adempimenti conseguenti.


ART. 20 - Consigliere anziano

1)      E' consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative comunali ha riportato la più alta cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri comunali. A parità di cifra individuale l'anzianità è determinata dalla precedenza nell'ordine di lista.

ART 21 - Incarichi a singoli consiglieri

1)      Il Sindaco può conferire, con proprio provvedimento, incarichi a singoli consiglieri a scopo di studio e approfondimento su specifiche materie per un tempo determinato. Detta delega non ha rilevanza esterna e non comporta oneri a carico del bilancio comunale. Il Consigliere incaricato riferisce al Sindaco sulla propria attività. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.


ART. 22 - Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

1)      I consiglieri comunali eletti possono costituirsi in gruppi. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere e questi non intenda aderire ad un altro gruppo, a questi sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Negli altri casi per la costituzione di un nuovo gruppo consiliare è necessaria l’adesione di almeno due consiglieri. I consiglieri che non aderiscono ad alcun gruppo non godono delle prerogative proprie dei gruppi consiliari.

2)      Ciascun gruppo comunica al Presidente il nome del capogruppo con dichiarazione resa da tutti i componenti entro la prima seduta. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere più anziano del gruppo secondo il presente Statuto.

3)      La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio, che la convoca e la presiede; essa concorre alla programmazione delle riunioni del Consiglio e ad assicurare la regolarità ed il miglior svolgimento dei lavori del Consiglio. Ha funzioni di commissione consultiva per la formazione e l'aggiornamento del Regolamento del Consiglio Comunale e dello Statuto dell’Ente.

4)      La conferenza dei capigruppo è, inoltre, organo consultivo del Sindaco per la valutazione di avvenimenti la cui rilevanza implichi il coinvolgimento di tutte le rappresentanze politiche del Comune.

5)      Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento e i rapporti con il Presidente del Consiglio che la presiede, le commissioni consiliari permanenti e la Giunta Comunale.

6)      Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.


ART. 23 - Commissioni consiliari

1)      Il Consiglio Comunale si avvale di commissioni costituite da consiglieri comunali che rappresentano tutti i gruppi con il criterio proporzionale e con voto plurimo, corrispondente ai voti che il gruppo rappresentato ha in Consiglio Comunale e nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

2)      Le commissioni sono distinte in permanenti, temporanee e di indagine e vengono disciplinate nel numero, nei poteri, nella composizione, nell'organizzazione, nel funzionamento e nelle forme di pubblicità delle sedute da apposito regolamento. La presidenza delle commissioni di indagine, controllo e garanzia, spetta ad un consigliere designato dalle minoranze.

3)      Le commissioni svolgono attività consultiva, referente, propositiva su provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale nelle materie di propria competenza ed esprimono pareri preventivi obbligatori sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio.

4)      Le commissioni possono disporre audizioni di cittadini o di associazioni che abbiano presentato proposte di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 67 del presente Statuto.


ART. 24 - Commissioni Tecniche consultive

1)      Il Consiglio Comunale può dotarsi, per l’approfondimento di tematiche specifiche, del supporto di commissioni tecniche, senza alcuna facoltà decisionale, formate da persone di riconosciuta competenza, con compiti di istruttoria e approfondimento tecnico, assicurando la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari.


CAPO 3° - LA GIUNTA COMUNALE


ART. 25 - La Giunta Comunale

1)      La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune.


ART. 26 – Composizione e criterio di anzianità degli Assessori

1)      La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore al massimo stabilito dalla legge.

2)      Il numero degli assessori è stabilito dal Sindaco.

3)      In caso di assenza del Sindaco, la Giunta Comunale è presieduta dal vice Sindaco o, in sua assenza, da un altro assessore espressamente delegato dal Sindaco o, in mancanza di delega, da un altro assessore in ordine di anzianità.

4)      L'anzianità degli assessori è determinata dall'ordine in cui sono indicati nel provvedimento sindacale di nomina. In caso di sostituzione il sostituto assume la stessa posizione del sostituito.


ART. 27 - Nomina degli assessori

1)      Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice Sindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi secondo quanto previsto dalla legge, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione oppure, in caso di sostituzione, nella prima seduta successiva alla nomina.

2)      Gli assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore cessa da quella di consigliere all'atto di accettazione della nomina.


ART. 28 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di assessore

1)      Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di assessore sono stabilite dalla legge.

2)      Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco e degli altri componenti della Giunta. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.


ART. 29 - Durata in carica

1)      La Giunta Comunale rimane in carica anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, fino alla proclamazione del nuovo Sindaco.


ART. 30 - Mozione di sfiducia

1)      Il voto contrario del Consiglio Comunale su una proposta della Giunta Comunale non comporta le dimissioni della stessa.

2)      Il Sindaco e la Giunta cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio  comunale.

3)      La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4)      La mozione è notificata, a cura del Segretario Generale, al Sindaco, al Presidente del Consiglio e agli Assessori.

5)      Se il Consiglio Comunale non viene convocato nel termine stabilito dal precedente comma 3, il Segretario Generale ne dà comunicazione al Prefetto per i provvedimenti di competenza.

6)      La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è pubblica e non può avere altri argomenti all'ordine del giorno.

7)      Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.


ART. 31 - Cessazione di singoli assessori

1)      Gli assessori singoli cessano dalla carica per:

a)      morte;

b)      dimissioni;

c)      revoca;

d)      decadenza.

2)      Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente all’eventuale nuovo Assessore. Le dimissioni diventano irrevocabili con la loro acquisizione al protocollo.

3)      Il Sindaco può revocare uno o più assessori. Della revoca viene data motivata comunicazione al Consiglio nel termine previsto al precedente comma.

4)      L’assessore dimissionario, decaduto o revocato cessa dalla carica immediatamente e l’esercizio delle competenze a lui affidate torna in capo al Sindaco.


ART. 32 - Funzioni della Giunta Comunale

1)      La Giunta Comunale:

-          collabora con il Sindaco nell’attuazione delle linee programmatiche presentate al Consiglio e degli indirizzi generali del Consiglio Comunale;

-          compie tutti gli atti di amministrazione che per legge e per il presente Statuto non siano riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario Generale e ai Dirigenti;

-          riferisce al Consiglio sulla propria attività almeno due volte all’anno, in sede di verifica degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi ed in sede di approvazione del conto consuntivo.

2)      Gli assessori partecipano al Consiglio Comunale senza diritto di voto.


ART. 33 - Attribuzioni della Giunta Comunale

1)      Alla Giunta Comunale in particolare compete:

a)      contribuire all’attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato del Sindaco;

b)      predisporre la relazione previsionale e programmatica, i bilanci di previsione annuale e triennale e la relazione finale al conto consuntivo;

c)      approvare i piani esecutivi di gestione, i progetti, i programmi esecutivi, le linee - obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale;

d)      accettare o rifiutare lasciti e donazioni di beni mobili, a meno che l’accettazione o il rifiuto comporti oneri finanziari a valenza pluriennale, nel qual caso la competenza è del Consiglio;

e)      approvare gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale;

f)       adottare i Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

g)      approvare il piano dei fabbisogni ed il piano delle assunzioni;

h)      deliberare in ordine a tutte le iniziative giudiziarie in cui il Comune sia parte attiva o passiva, qualunque sia il grado di giudizio. Compete alla Giunta anche l’individuazione del difensore;

i)        provvedere alla gestione del fondo di riserva nei casi previsti dalla legge;

j)        determinare le tariffe ed i canoni;

k)      autorizzare le locazioni attive e passive e le concessioni di immobili nel rispetto del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del Comune e degli atti di programmazione approvati dal Consiglio;

l)        approvare accordi, convenzioni e adesioni a forme associative che coinvolgano altri soggetti pubblici o privati diversi dagli enti locali.


ART. 34 - Attività della Giunta Comunale

1)      L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

2)      La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, salvo quanto previsto all’art. 26, comma 3, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione.

3)      Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta Comunale ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.

4)      La Giunta Comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza dei presenti con voto palese. In caso di parità prevale il voto di colui che la presiede.

5)      Su invito del Presidente, alle sedute della Giunta Comunale possono partecipare, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti, i Dirigenti ed altri soggetti direttamente interessati e coinvolti negli argomenti in discussione.

6)      Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche.

7)      Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti della Giunta.

8)      Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta Comunale, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Dirigente del Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Dirigente della ragioneria, in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

9)      Il Segretario Generale, o in sua assenza il Vice Segretario, partecipa alle riunioni della Giunta, cura la redazione del verbale d'adunanza che deve essere da egli sottoscritto unitamente al Sindaco o da chi presiede la seduta.


CAPO 4° - IL SINDACO


ART. 35 – Funzioni

1)      Il Sindaco rappresenta l'Ente ed è responsabile dell'amministrazione del Comune, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

2)      Il Sindaco esercita le funzioni di ufficiale del governo nei casi previsti dalla legge.

3)      La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4)      Al Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni di:

a)      amministrazione;

b)      vigilanza;

c)      organizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

5)      Il Sindaco, sentita la Giunta, entro due mesi dall’insediamento, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il documento deve essere messo a disposizione dei consiglieri almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio.

6)      Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile.


ART. 36 - Attribuzioni di amministrazione

1)      Il Sindaco:

a)      sovrintende e coordina l'attività politico-amministrativa;

b)      nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui il vice Sindaco, ed ha il potere di revocarli dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;

c)      può sospendere e revocare, motivatamente, atti specifici rientranti nell'ambito dell'attività amministrativa delegata ai singoli assessori;

d)      entro quarantacinque giorni dall’insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina o alla  designazione degli amministratori e dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

e)      revoca, con provvedimento motivato, gli amministratori ed i rappresentanti di cui alla lettera d);

f)       nomina e revoca il Segretario Generale;

g)      impartisce direttive generali al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza nell'intera gestione amministrativa degli uffici e dei servizi;

h)      attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;

i)        promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società  cui il Comune partecipa, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con il Piano Esecutivo di Gestione;

j)        promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

k)      coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi  e dei pubblici servizi e, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;

l)        conferisce la procura alle liti a seguito deliberazione della Giunta.


ART. 37 - Attribuzioni di vigilanza

1)      Il Sindaco:

a)      acquisisce direttamente, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti anche riservati;

b)      promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c)      compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d)      può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune tramite i rappresentanti legali degli stessi e ne informa il Consiglio Comunale.


ART. 38 - Attribuzioni organizzatorie

1)      Il Sindaco:

a)      convoca e presiede la Giunta Comunale con le modalità stabilite dal presente Statuto;

b)      esercita i poteri di polizia nelle sedute degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute;

c)      fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio per le operazioni referendarie;

d)      risponde, entro trenta giorni dal ricevimento alle interrogazioni e alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.


ART. 39 – Deleghe del Sindaco

1)      Il Sindaco può delegare parte delle sue competenze, per aree organiche, ad ogni assessore, con delega a firmare i relativi atti, fatta eccezione di quelli a lui riservati espressamente per legge. Egli ha poteri di sostituzione e di surroga nei confronti degli Assessori stessi.

2)      Il Sindaco può modificare l'attribuzione delle funzioni di ciascun assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

3)      Le deleghe di cui ai precedenti commi e le loro eventuali modificazioni devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.


ART. 40 - Attribuzioni di funzioni statali

1)      Il Sindaco, quale ufficiale del governo:

a)      sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b)      sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

c)      sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

d)      adotta, con atto motivato,  provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

e)      svolge ogni altra funzione in servizi di competenza statale espressamente affidatigli dalla legge.


ART. 41 – Decadenza e dimissioni

1)      Il Sindaco decade nei casi previsti dalla legge.

2)      Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale. Qualora non vengano presentate in seduta consiliare, il Presidente del Consiglio deve procedere immediatamente alla loro notifica ai consiglieri. Il termine dei venti giorni decorre dalla data dell’ultima notifica eseguita.


ART. 42 - Vice Sindaco

1)      Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni ai sensi della legislazione vigente.

2)      Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco fino all'elezione del nuovo Sindaco in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.


TITOLO  3° - ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI


ART. 43 - Principi e criteri direttivi

1)      L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a principi di funzionalità e di razionalizzazione delle procedure per conseguire, secondo criteri di autonomia ed economicità di gestione, l’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa dell’Ente.

2)      I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai Dirigenti.

3)      I Dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune e agli indirizzi generali di governo e nei limiti delle competenze, delle responsabilità e risorse attribuite, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4)      Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, la Giunta definisce il modello organizzativo ritenuto più coerente per lo sviluppo dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi.


CAPO 1° - SEGRETARIO GENERALE


ART. 44 - Il Segretario Generale

1)      La nomina e la revoca del Segretario Generale sono disciplinate dalla legge. L’attività del Segretario Generale è regolata dalla legislazione vigente, dallo statuto, dai regolamenti e dall’atto sindacale di conferimento delle funzioni.

2)      Il Segretario Generale assolve i seguenti compiti:

a)      collabora e presta assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti comunali;

b)      partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta potendo, a richiesta di tali organi collegiali, essere chiamato ad esprimersi sulla conformità delle proposte di deliberazione all'ordinamento vigente;

c)      verbalizza le riunioni del Consiglio e della Giunta;

d)      roga i contratti, in forma pubblica amministrativa, nei quali il Comune è parte, nonché autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse del Comune;

e)      sovrintende alle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l’attività;

f)       svolge, su incarico del Sindaco, funzioni concomitanti di Dirigente di un settore al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane disponibili e del contenimento della spesa del personale;

g)      esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti ovvero conferitagli dal Sindaco.


CAPO 2° - DIRIGENTI


ART. 45 - Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

1)      Il Sindaco può, con proprio atto,  attribuire e revocare gli incarichi dirigenziali a personale di ruolo con qualifica di dirigente in conformità alle leggi vigenti. Il conferimento degli incarichi dirigenziali è disciplinato dal regolamento di organizzazione.

2)      In riferimento agli indirizzi della Relazione Previsionale e Programmatica e di Bilancio, approvati dal Consiglio Comunale, e agli obiettivi definiti dalla Giunta e da assegnare ai dirigenti con il P.E.G., il Sindaco può ridefinire la sfera di competenza degli uffici dirigenziali e designare i dirigenti responsabili della gestione dei progetti e programmi intersettoriali.

3)      Il Sindaco provvede, sentito l’Organismo Indipendente di Valutazione, alla graduazione delle funzioni e delle responsabilità dei singoli incarichi dirigenziali ai fini del trattamento economico accessorio.

4)      Gli incarichi dirigenziali possono essere attribuiti mediante contratti di diritto pubblico o mediante contratti di diritto privato, a tempo determinato, per una durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.


ART. 46 - Competenze dei Dirigenti

1)      I Dirigenti provvedono alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle attività loro assegnate con riferimento al contenuto della funzione dell'ufficio dirigenziale al quale sono preposti, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica ed in conformità alle direttive generali del Sindaco e del Segretario generale, nelle loro rispettive competenze di responsabile dell'Amministrazione e di coordinatore dei Dirigenti. I Dirigenti sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione, della correttezza amministrativa, dell’efficacia ed efficienza della gestione.

2)      A tal fine i Dirigenti:

a)      dirigono ed assicurano il coordinamento degli uffici ai quali sono preposti, organizzando l'impiego di risorse umane, finanziarie e materiali per assicurare legalità, imparzialità, correttezza, economicità ed efficienza;

b)      svolgono attività  di consulenza, di studio e ricerca, di assistenza tecnica agli organi istituzionali del Comune;

c)      formulano proposte al Sindaco e alla Giunta, al Segretario Generale anche ai fini dell'elaborazione di programmi, di progetti e di atti deliberativi, curando per questi ultimi le fasi istruttorie;

d)      formulano i pareri sulle proposte di deliberazione e di determinazioni secondo quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto;

e)      curano il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi istituzionali del Comune, con il coordinamento gestionale del Segretario Generale;

f)       definiscono i procedimenti interni e le attribuzioni degli uffici ai quali sono preposti; individuano i responsabili dei procedimenti e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti sui procedimenti amministrativi;

g)      adottano le misure necessarie a fornire l'analisi e la valutazione dei costi delle attività e dei servizi loro assegnati;

h)      assegnano le unità di personale ai singoli uffici in base alle necessità di ciascuno di essi, adottando i provvedimenti di mobilità interna agli uffici ai quali sono preposti;

i)        verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttività degli uffici ai quali sono preposti;

j)        presiedono le commissioni di concorso o di selezione per l'assunzione del personale degli uffici cui sono preposti nei casi e con le modalità stabilite nel regolamento;

k)      adottano gli atti concernenti il trattamento giuridico del personale nei limiti definiti nei regolamenti e nelle direttive e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori, secondo quanto stabilito nel contratto collettivo;

l)        propongono al Sindaco, nel caso di strutture decentrate, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico;

m)    dispongono l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, secondo quanto previsto nel regolamento di contabilità e sulla base degli obiettivi attribuiti loro dal Piano Esecutivo di Gestione;

n)      adottano tutti gli atti connessi alle procedure di scelta del contraente, stipulano i contratti, e danno esecuzione a quanto in essi previsto;

o)      danno attuazione alle deliberazioni adottate dagli organi di direzione politica;

p)      dispongono la liquidazione delle spese dovute per prestazioni da loro ordinate sulla base di determinazioni di spesa, di deliberazioni, in base a legge, contratti, sentenze, o ad altro titolo idoneo;

q)      provvedono al rilascio a terzi di autorizzazioni, concessioni, licenze, abilitazioni, nulla osta e di ogni altro atto di consenso o assenso, comunque denominato, per l'esercizio di attività private il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo;

r)       rilasciano le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente valutazione o manifestazione di conoscenza;

s)       emanano ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari;

t)        emettono provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino nonché esercitano poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;

u)      emettono provvedimenti in materia d’occupazione d’urgenza e di espropri che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;

v)      assegnano gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

w)     adottano ogni altro provvedimento che disposizioni di legge prevedano ancora di competenza del Sindaco ma che, a seguito delle riforme istituzionali, devono considerarsi rientrare nella competenza dirigenziale in quanto esercizio di attività gestionale.

Al Dirigente responsabile del Servizio Finanziario, oltre ai compiti sopra specificati, spetta il rilascio del parere di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria sulle proposte di deliberazione e di determinazione, ove richiesti.


ART. 47 - Conferenza dei Dirigenti

1)      La conferenza dei Dirigenti è organo di coordinamento gestionale, ed è composta dal Segretario Generale, che la presiede, e dai Dirigenti.

2)      Il regolamento di organizzazione disciplina le funzioni ed il coordinamento della conferenza dei Dirigenti.


ART. 48 - Presidenza delle gare e dei concorsi e firma dei contratti

1)      La presidenza delle gare e delle commissioni dei concorsi e la firma dei contratti spettano ai Dirigenti.

2)      La presidenza delle commissioni di concorso per il reclutamento del personale con qualifica dirigenziale spetta al Segretario Generale.


ART. 49 - Copertura dei posti di Dirigente

1)      La copertura dei posti di responsabilità dei settori e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, per una durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco.


ART. 50 - Incarichi con contratto di diritto privato

1)      Gli incarichi di cui all’articolo precedente vengono conferiti dal Sindaco mediante scelta fra gli idonei risultanti dalle selezioni appositamente effettuate.

2)      Gli incarichi dirigenziali e/o di funzioni direttive, al di fuori della dotazione organica, possono essere attribuiti, entro la misura stabilita dalla legge mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, per una durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco.


TITOLO  4° - UFFICI E SERVIZI


ART. 51 - Organizzazione degli uffici e del personale

1)      La struttura organizzativa del Comune, in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'attività istituzionale, si articola in conformità ai principi fissati nel presente Statuto, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità e a quanto stabilito dal regolamento sull’ordinamento di uffici e servizi.

2)      Il dimensionamento della struttura è fissato dalla dotazione organica del personale.

3)      Il regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici può prevedere, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.


ART. 52 - Organizzazione del lavoro

1)      L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a)      organizzazione del lavoro non solo per singoli atti ma anche per progetti-obiettivo e per programmi;

b)      analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c)      individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d)      superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;

e)      efficacia, efficienza ed economicità nella gestione delle risorse assegnate rispetto agli obiettivi da raggiungere;

f)       correttezza, tempestività, trasparenza e imparzialità nell’espletamento dell’attività amministrativa.

2)      Il regolamento, oltre che individuare forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna, promuoverà forme di aggiornamento professionale del personale ed indicherà nuovi strumenti e tecnologie per una maggiore funzionalità ed efficienza dei servizi.


TITOLO  5° - I SERVIZI PUBBLICI


ART. 53 - Servizi pubblici locali

1)      I servizi pubblici gestiti dal Comune sono diretti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2)      La scelta delle forme di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla normativa vigente, nel rispetto della normativa dell’Unione Europea, garantendo il rispetto del principio dell’economicità, della libera concorrenza, del controllo della spesa, della tutela dell’ambiente, la qualità del servizio, la massima aderenza ai bisogni della comunità e la più ampia collaborazione tra chi eroga il servizio e l’utenza.

3)      Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, trasparenza, partecipazione e tutela degli utenti.

4)      Quando la gestione di un servizio avvenga in forma associata con la promozione di un consorzio intercomunale, la partecipazione del Comune avverrà secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione, che il consorzio si è dato.

5)      Il Consiglio Comunale può deliberare la partecipazione del Comune a società di capitali sia a maggioranza pubblica che privata, che abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi necessari al perseguimento delle attività istituzionali del Comune o che producono servizi di interesse generale nel rispetto dei limiti e modalità stabiliti dalla normativa vigente. La scelta dei soggetti e soci privati deve essere effettuata mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, salvo si tratti di Enti pubblici.

6)      Nel caso in cui decida di non avvalersi della forma diretta per la gestione dei servizi pubblici locali ma di utilizzare enti strumentali, compatibilmente ai vincoli normativi, il Consiglio Comunale delibera gli atti costitutivi degli stessi.


ART. 54 - Nomina e revoca degli amministratori delle aziende speciali, delle istituzioni, dei consorzi e delle società partecipate

1)      Le nomine degli amministratori delle aziende, istituzioni, consorzi e società partecipate, di competenza del Comune, sono fatte dal Sindaco assicurando la rappresentanza di entrambi i generi, nel rispetto delle pari opportunità e non discriminazione. Essi sono scelti fra coloro che hanno i requisiti per l’elezione a consigliere comunale ed una specifica competenza tecnica o amministrativa.

2)      Il Consiglio Comunale  approva entro 45 giorni dal suo insediamento gli indirizzi per la nomina e la designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società.

3)      La nomina deve essere effettuata sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale e deve essere preceduta da un avviso pubblico.


ART. 55 - Ordinamento e funzionamento delle istituzioni

1)      L'istituzione, organismo strumentale del Comune, è dotata di autonomia gestionale. Il suo ordinamento ed il funzionamento sono disciplinate da apposito Regolamento.

2)      Gli organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore al quale compete la responsabilità gestionale.


TITOLO  6° - FINANZA E CONTABILITA'


ART. 56 – Programmazione

1)      La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti attraverso i quali si esplica, sono:

a)      le linee programmatiche presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale;

b)      la relazione previsionale e programmatica ed i bilanci di previsione annuale e triennale predisposti dalla Giunta ed approvati dal Consiglio;

c)      i piani esecutivi di gestione approvati dalla Giunta con cui vengono attribuiti le risorse e le responsabilità di gestione ai dirigenti.

Gli atti predetti devono essere fra loro coerenti e redatti in modo da consentirne la lettura e l’attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.


TITOLO  7° - CONTROLLO INTERNO


ART. 57 - Revisione economico-finanziaria

1)      Il Consiglio Comunale nomina i tre componenti del Collegio dei revisori in conformità alla normativa vigente. Il Collegio dura in carica tre anni e l’incarico può essere revocato per inadempienza. La loro rielezione è consentita per una sola volta.

2)      La nomina, le incompatibilità e il funzionamento del Collegio sono disciplinate dalla legge.


ART. 58 - Controlli interni

1)      L’amministrazione Comunale  attiva, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, un sistema di controlli interni previsti dall’ordinamento adeguati a:

a)      garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

b)      verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c)      valutare le prestazioni del personale;

d)      valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.

2)      Apposito Regolamento determina i profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo.

3)      Il Comune si dota, in forma singola o associata, di un’Organismo indipendente di valutazione della performance.


TITOLO  8° - FORME ASSOCIATIVE


ART. 59 - Principi generali

1)      Il Comune, consapevole che gli interessi della sua comunità sono strettamente collegati con quelli del territorio che lo circonda e con le comunità che lo abitano, afferma come criterio operativo quello della cooperazione fra Comune e altri enti locali.

2)      L'attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza con le modalità previste dalla legge.


ART. 60 – Convenzioni e Unioni di Comuni

1)      Il Comune promuove forme di collaborazione e cooperazione con altri enti locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, mediante la stipula di apposite convenzioni, secondo quanto stabilito dalla legge.

2)      Il Comune per l’esercizio associato  di funzioni e servizi può costituire con altri Comuni un’unione di Comuni, secondo quanto stabilito dalla legge.


ART. 61 – Consorzi

1)      Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari e nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente, può promuovere la costituzione di un consorzio con altri enti locali per realizzare e gestire servizi di interesse comune, qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative, previste nell'articolo precedente.

2)      La convenzione tra i Comuni aderenti prevista dal precedente articolo 60 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3)      Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4)      Il consorzio assume carattere polifunzionale, quando si intendono gestire, da parte dei medesimi enti locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.


ART. 62 - Iniziative sovracomunali

1)      Il Comune può partecipare ad iniziative sovracomunali per approfondire problemi amministrativi di carattere generale, anche al fine di realizzare stabili forme di collaborazione.

2)      Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio Comunale su dette iniziative.


ART. 63 - Accordi di programma

1)      Il Comune promuove o partecipa alla conclusione di accordi di programma per la realizzazione di opere, interventi o programmi, che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati.

2)      L'accordo, oltre alle finalità perseguite, può  prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato nonché di interventi surrogatori e, in particolare:

a)      determinare i tempi e le modalità delle attività necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b)      individuare, attraverso strumenti appropriati quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;

c)      assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3)      Il Sindaco sottoscrive l’accordo, previa approvazione dello schema da parte del Consiglio Comunale e ne comunica la conclusione al Consiglio Comunale. In caso di accordo che comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.


TITOLO  9° - PARTECIPAZIONE POPOLARE


CAPO 1° - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE


ART. 64 - Organismi e forme associative di partecipazione

1)      Il Comune garantisce la partecipazione popolare e democratica all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della Comunità e promuove la costituzione di  organismi di partecipazione secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

2)      Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa anche con il compito di concorrere alla gestione dei servizi pubblici per i quali sia stata accertata la mancanza di rilevanza economica.


ART. 65 - Valorizzazione dell'associazionismo

1)      Il Comune valorizza le libere forme dell'associazionismo anche attraverso:

a)      l'acquisizione di pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività;

b)      forme agevolate di accesso alle strutture e servizi comunali;

c)      la consultazione su singole materie delle associazioni interessate, nelle forme ritenute più opportune, quali assemblee, questionari, coinvolgimento in organismi di partecipazione, audizioni in commissioni consiliari;

d)      l'obbligo di esaminare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti fondamentali dell'attività amministrativa, quali il bilancio di previsione, i piani urbanistici e commerciali;

e)      l'obbligo di motivare le ragioni che non consentono l'accoglimento delle proposte formulate.

2)      Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutte le libere associazioni.

3)      Compatibilmente con i vincoli di legge potranno essere concessi alle associazioni concreti aiuti organizzativi e strumentali per il perseguimento delle proprie finalità e aiuti finanziari per la realizzazione di specifiche attività e singoli progetti che  siano riconosciuti di  rilevante interesse per la comunità. L'apposito regolamento stabilirà criteri, modalità e forme di attuazione.


ART. 66 - Albo comunale delle associazioni

1)      Viene istituito "l'Albo comunale delle Associazioni" disciplinato con apposito regolamento.


ART. 67 - Consulta dell'associazionismo

1)      Può essere costituita una consulta dell'associazionismo al fine di creare una sede di scambio di opinioni, di proposte e di informazioni tra l'Amministrazione comunale e le libere associazioni. La consulta può articolarsi al proprio interno in comitati per settore o per singole materie.


CAPO 2° - PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA


ART. 68 - Istanze, petizioni, proposte

1)      I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Sindaco istanze, petizioni e proposte intese a sollecitare o a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, nonché proporre alla Giunta, tramite il Sindaco,  o al Consiglio Comunale, tramite il Presidente,  per quanto riguarda materie di loro competenza, l'adozione o la revoca di deliberazioni.

2)      L'organo cui sono dirette le istanze, le petizioni e le proposte è tenuto ad esaminarle tempestivamente e, comunque, non oltre sessanta giorni dal ricevimento delle medesime e a darne risposta scritta.

3)      Le istanze consistono in interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

4)      Le petizioni consistono in richieste di intervento dell'Amministrazione comunale su questioni che interessano l'intera comunità o si riferiscono a comuni necessità. Esse vengono sottoposte al competente organo comunale, che procede al loro esame e predispone le modalità di intervento del Comune. Qualora l'esame si concluda con esito negativo, il relativo provvedimento di diniego deve essere motivato e adeguatamente pubblicizzato.

5)      Le proposte relative all'adozione di atti deliberativi, sottoscritte da almeno cinquanta elettori vengono istruite a cura del Segretario Comunale e iscritte, dal Sindaco o dal Presidente, all'ordine del giorno dell'organo elettivo competente, entro sessanta giorni dalla loro presentazione. Il Consiglio o la Giunta Comunale, con provvedimento motivato, deliberano sulla proposta nella prima seduta utile.

6)      Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

a)      tributi comunali e bilancio di previsione;

b)      espropriazioni per pubblica utilità;

c)      designazione e nomine;

d)      materie che non siano di competenza del Comune o dei suoi organi istituzionali.

7)      Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto d'iniziativa. A tal fine i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema di deliberazione, dalla segreteria generale.


ART. 69 - Comitati Civici

1)      Il Comune può promuovere organismi di partecipazione con funzioni consultive e propositive nei confronti dei propri organi elettivi. A tal fine può essere costituito in ogni frazione, di cui al precedente art. 2, un comitato civico.

2)      Le attribuzioni dei comitati civici, gli organi, le modalità di elezione e di funzionamento, i rapporti con il Comune sono disciplinati con una regolamentazione unitaria da adottarsi da parte del Consiglio Comunale.


CAPO 3° - PARTECIPAZIONE CONSULTIVA


ART. 70 - Consultazione popolare

1)      La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali su materie di esclusiva competenza locale.

2)      La consultazione può riguardare l'intera popolazione del Comune, gli abitanti di una singola località, singole categorie o fasce di età e può essere promossa anche sulla base di una petizione popolare con le modalità previste dal regolamento sulla partecipazione popolare.

3)      La consultazione è indetta dal Sindaco, anche su richiesta del Consiglio Comunale, e può essere attuata mediante pubbliche assemblee, questionari, interviste o qualsiasi altro mezzo, anche informatico, idoneo allo scopo.

4)      Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti con adeguata pubblicità alla cittadinanza interessata.


ART. 71 - Referendum consultivo ed abrogativo

1)      In materie di competenza locale, il Sindaco d’ufficio o su richiesta dei cittadini, può indire referendum consultivi o abrogativi secondo le norme che seguono.

2)      Sono escluse dal referendum le seguenti materie:

a)      revisione dello Statuto del Comune;

b)      disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, la dotazione organica del personale e le relative variazioni;

c)      tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

d)      designazione e nomine di rappresentanti;

e)      le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;

f)       i provvedimenti che tutelano i diritti delle minoranze etniche e religiose.

3)      L'iniziativa del referendum può essere presa da un numero di cittadini elettori residenti nel territorio del Comune pari ad un ventesimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

4)      Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5)      Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.


ART. 72 - Effetti del referendum

1)      Il referendum è valido se partecipa alla consultazione referendaria più del cinquanta per cento degli aventi diritto.

2)      Il quesito sottoposto a referendum è accolto se la proposta ottiene un numero di voti superiore al cinquanta per cento dei votanti.

3)      Il mancato recepimento delle indicazioni del referendum consultivo deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

4)      Al risultato del referendum abrogativo deve essere data esecuzione, dagli Organi comunali competenti, entro 45 giorni dalla proclamazione.


ART. 73 - Disciplina del referendum

1)      Sono stabiliti dal regolamento sulla partecipazione popolare le norme per l'attuazione del referendum, in particolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative ed organizzative ed il riconoscimento del comitato promotore.


CAPO 4° - PARTECIPAZIONE DIFENSIVA


ART. 74 - Pubblicità degli atti

1)      Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti o partecipati sono pubblici con le eccezioni stabilite dalla legge.


ART. 75 - Diritto di accesso e di informazione

1)      I cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti o partecipati, nel rispetto dei principi e con le modalità stabiliti dalla legge.

2)      Il rilascio delle copie è soggetto al solo pagamento dei costi.

3)      Con apposito regolamento vengono:

a)      individuate le modalità di svolgimento dell’attività amministrativa del Comune e di gestione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso;

b)      individuati i procedimenti amministrativi di competenza del Comune e, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei singoli procedimenti;

c)      indicati i termini per la conclusione dei singoli procedimenti da individuarsi nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

4)      Viene assicurata ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti, che, comunque, li riguardino.

5)      Il Comune si può avvalere, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche di altri mezzi di informazione al fine di assicurare la più ampia conoscenza degli atti ritenuti di interesse generale per la comunità.

6)      Il Comune fornisce un'informazione costante sull'attività degli organi istituzionali attraverso gli  strumenti di comunicazione di cui dispone.

7)      L'informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

8)      Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui il Comune è in possesso, può essere istituito un idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.


ART. 76 - Tutela civica

1)      Ogni cittadino singolo o associato come anche ogni soggetto privato o pubblico che si ritenga leso da un provvedimento degli organi del Comune può proporre memoria scritta al Comune stesso formulando motivata richiesta di modifica, riforma, revoca o l'annullamento dell'atto.

2)      L'organo competente è obbligato a riscontrare la richiesta attraverso apposito provvedimento motivato entro 30 giorni.


ART. 77 - Interventi nel procedimento amministrativo

1)      Al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, è assicurata, ai sensi di legge, la partecipazione effettiva degli interessati. Il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che  debbano intervenirvi.

2)      Il soggetto competente all'emanazione del provvedimento finale potrà concludere accordi, sostitutivi del provvedimento, con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

3)      Apposito regolamento, in conformità alla normativa vigente in materia, disciplina le modalità e i termini dell'intervento e ogni altro aspetto connesso alla partecipazione.


TITOLO  10° - FUNZIONE NORMATIVA


ART. 78 – Statuto

1)      Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi gli atti del Comune.

2)      E' ammessa l'iniziativa da parte di un numero di cittadini elettori residenti nel territorio del Comune pari almeno ad un ventesimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3)      Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.


ART. 79 – Regolamenti

1)      Il Comune emana regolamenti:

a)      nelle materie ad esso demandate dalla Legge o dallo Statuto;

b)      in tutte le altre materie di competenza comunale.

2)      Nelle materie di competenza riservata alla legge, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme generali e delle disposizioni statutarie.

3)      Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4)      La proposta di modifica dei regolamenti spetta al Sindaco e ai consiglieri comunali ai sensi del precedente art. 16, e ai cittadini ai sensi del precedente art. 67.

5)      Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6)      I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: la prima unitamente alla delibera di approvazione in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, e la seconda per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti, una volta in vigore, devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

7)      Le violazioni alle disposizioni regolamentari sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei modi di legge.


ART. 80 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1)      Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, entro centoventi giorni successivi all'entrata in vigore di eventuali nuove disposizioni. In mancanza di apposita modifica in adeguamento alla normativa sopravvenuta lo statuto o i regolamenti devono  considerarsi abrogati implicitamente per le parti che risultino essere incompatibili con le nuove disposizioni normative prevalenti.


ART. 81 – Ordinanze

1)      Il Sindaco adotta, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, nonché in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica e in ogni altra materia che gli è espressamente riservata dall’ordinamento. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati.

2)      I dirigenti adottano ordinanze in ogni altro caso che non sia riservato per legge al Sindaco.

3)      Le ordinanze di cui ai commi 1 e 2 sono immediatamente efficaci e, salvo non siano rivolte a soggetti determinati e non abbiano pertanto natura recettizia, devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono, altresì, essere sottoposte a forme di pubblicità, che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.


ART. 82 - Norme transitorie e finali

Il presente Statuto e le eventuali successive modifiche, entrano in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio successiva alla esecutività della delibera di approvazione.

 

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