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Bur n. 61 del 20 giugno 2014


Materia: Protezione civile e calamità naturali

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

Ordinanza n. 3 del 4 giugno 2014

Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

  • con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell’articolo 106, c. 1, lett. a), della L. regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
  • con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza unitamente a un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle popolazioni colpite, avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione;
  • ai sensi dell’art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)” i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2012, n. 122;
  • il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all’art. 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250 milioni di Euro per l’anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle regioni interessate;
  • nella seduta della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 7 febbraio 2013 è stato esaminato ed approvato il piano di riparto delle risorse di cui al punto precedente;
  • con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante “Ripartizione delle risorse di cui all’articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228”, le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro per l’anno 2013 dall’articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l’incremento del Fondo di cui all’articolo 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;
  • l’art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al punto precedente, al fine di dare attuazione al disposto di cui all’articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto che le risorse ivi determinate sono ripartite nella misura individuata nella tabella di riparto dei fondi di cui all’allegato 1, con assegnazione alla Regione del Veneto di fondi finanziari per l’importo pari a Euro 42.500.000,00.

Considerato che:

  • l’art. 3 del D.L n. 74/2012 e s.m.i. prevede la possibilità di concedere contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulla disponibilità della contabilità speciale. In particolare il citato art. 3 stabilisce che può essere disposta:
  • la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
  • la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all’attività di loro proprietà. La concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici è valutata dall’autorità competente entro il 31 dicembre 2014; il principio di certezza e di oggettiva determinabilità del contributo si considera rispettato se il contributo medesimo è conosciuto entro il 31 dicembre 2014;
  • la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori di cui all'articolo 1, c. 1, del presente decreto;
  • la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
  • la concessione di contributi per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;
  • la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;
  • la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva;
  • la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell’emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici;
  • la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici;
  • la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture e impianti;
  • l’art. 4, c. 1, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 prevede che il Commissario delegato, sentite le province e i comuni interessati per i profili di competenza, stabilisca:
  • con riferimento a quanto disposto dalla lett. a), le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi alluvionali, con priorità per quelli adibiti all’uso scolastico o educativo per la prima infanzia, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all’amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Sono altresì compresi nel piano le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l’irrigazione;
  • con riferimento a quanto disposto dalla lett. b), le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle Amministrazioni statali, degli Enti pubblici nazionali e delle Agenzie fiscali nei territori colpiti dagli eventi alluvionali;
  • con riferimento a quanto disposto dalla lett. b-bis), le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli immobili di cui alla lett. a). Per la realizzazione di tali interventi il Commissario delegato stipula apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento;
  • l’art. 1, c. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 dispone che i Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari delegati, possono destinare, nel limite massimo del venticinque per cento dell’importo assegnato dal medesimo decreto a ciascuna Regione, risorse finalizzate alla concessione di contributi per interventi di ricostruzione ai privati ed alle imprese;
  • l’erogazione dei contributi deve avvenire conformemente alle norme e alle disposizioni di cui all’art. 3 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, con determinazione delle priorità, modalità e percentuali entro le quali possano essere concessi i contributi nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulla disponibilità della contabilità speciale, nonché le disposizioni di semplificazione procedimentale.

Rilevato che:

  • l’art. 1, c. 2 e 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati, potendo avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dal sisma;
  • i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle Regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all’art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Delib. CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all’art. 5, c. 1 della citata legge;
  • l’art. 11, c. 1, lett. a) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012, n. 213 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni loro attribuite ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell’atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;
  • Veneto Strade S.p.A. risulta essere soggetto ordinariamente competente (ad eccezione delle Provincia di Vicenza) alla realizzazione di interventi sulla viabilità di primo e di secondo livello.

Dato atto che:

  • con nota prot. n. 101847 del 7 marzo 2014 il Direttore della Sezione Protezione civile della Regione del Veneto ha confermato gli esiti della puntuale ricognizione, svolta su tutto il territorio regionale dalla Protezione Civile della Regione del Veneto, documentazione già trasmessa e agli atti della Sezione Sicurezza e Qualità della Regione Veneto, da cui si evincono i danni e le attività poste o da porre in essere o necessarie ad eliminare situazioni di pericolo;
  • la predetta attività di quantificazione dei danni subiti ha avuto ad oggetto le seguenti tipologie di beni:

a)         Soggetti privati:

  • immobili di edilizia abitativa;
  • beni mobili registrati e non registrati;
  • oneri sostenuti per traslochi, depositi e alloggi temporanei;

b)         Imprese:

  • immobili;
  • beni mobili registrati strumentali all’attività;
  • beni mobili non registrati strumentali all’attività;
  • prodotti agricoli/alimentari in corso di maturazione o stoccaggio;
  • oneri sostenuti per la delocalizzazione dell’attività;
  • oneri sostenuti per interruzione dell’attività;
  • prodotti agricoli/alimentari in corso di maturazione o stoccaggio;

c)         Enti non commerciali e attività sociali:

  • immobili;
  • beni mobili registrati strumentali all’attività;
  • beni mobili non registrati strumentali all’attività;

d)        Enti pubblici che erogano servizi pubblici:

  • immobili;
  • beni mobili registrati strumentali all’attività;
  • beni mobili non registrati strumentali all’attività;
  • infrastrutture e servizi pubblici;
  • a seguito della sopra indicata ricognizione dei danni e delle azioni da porre in essere al fine di rimuovere situazioni di pericolo, risulta un fabbisogno di spesa come riportato nell’Allegato A - Quadro relativo al fabbisogno di spesa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di Euro 162.202.012,09.

Considerato che, per quanto concerne le risorse finanziarie:

  • l’art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all’art. 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250 milioni di Euro per l’anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle regioni interessate;
  • l’art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, al fine di dare attuazione al disposto di cui all’articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto che le risorse ivi determinate sono ripartite nella misura individuata nella tabella di riparto dei fondi di cui all’allegato 1, con assegnazione alla Regione del Veneto di fondi finanziari per l’importo pari a Euro 42.500.000,00;
  • con nota prot. n. 30715 del 15 aprile 2013, il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato l’apertura della contabilità speciale n. 5744 intestata a “PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13” presso la Tesoreria dello Stato di Venezia;
  • con nota prot. n. DPC/ABI/33904 del 4 giugno 2013 il Capo del Dipartimento di Protezione civile ha comunicato l’accreditamento di Euro 10.625.000,00 sulla contabilità speciale di cui al precedente punto;
  • con nota prot. n. DPC/ABI/51874 del 9 settembre 2013 il Capo del Dipartimento di Protezione civile ha comunicato l’ulteriore accreditamento di Euro 21.250.000,00 sulla contabilità speciale n. 5744 intestata a “PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13” presso la Tesoreria dello Stato di Venezia;
  • infine, con nota prot. n. DPC/ABI/66494 del 15 novembre 2013 il Capo del Dipartimento di Protezione civile ha comunicato l’ulteriore accreditamento di Euro 9.024.867,18 sulla contabilità speciale di cui al precedente punto;
  • ai sensi dell’art. 16, commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 98/2011, del D.P.C.M. 30 ottobre 2012, dell’art. 3, c. 1 del D.L. n. 120/2013, dell’art. 10, c. 1, lett. d) del D.L. 93/2013 lo stanziamento di risorse finanziarie di cui al sopra citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per la Regione Veneto pari a Euro 42.500.000,00 ai sensi dell’art. 2, c. 1 del D.P.C.M. 23 marzo 2013, è stato ridotto a Euro 40.899.867,18.

Rilevato, pertanto, che:

  • allo stato attuale, con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, risultano riscosse nella contabilità speciale all’uopo istituita, nell’ambito dell’attuazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi in rassegna, risorse finanziarie pari a Euro 40.899.867,18 come specificato nell’Allegato B - Risorse della contabilità speciale n. 5744, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Considerato che, per quanto concerne privati e imprese:

  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 all’art. 1, c. 4 dispone che i Presidenti delle Regioni possono destinare, nel limite massimo del venticinque per cento (25%) dell’importo assegnato a ciascuna Regione, risorse finalizzate alla concessione di contributi per interventi di ricostruzione ai privati ed alle imprese;
  • con riferimento alle risorse finanziarie assegnate alla Regione del Veneto e rese disponibili nell’apposita contabilità speciale, per la concessione di contributi per interventi di ricostruzione ai privati ed alle imprese possono essere destinati fondi nel limite di Euro 10.224.966,79;
  • con riferimento alle segnalazioni di danno pervenute alla Protezione civile della Regione del Veneto entro la data del 7 marzo 2014 risulta un fabbisogno complessivo pari a Euro 10.329.037,64, di cui Euro 4.912.894,57 per danni subiti da privati ed Euro 5.416.143,07 per danni subiti da attività produttive ed Enti non commerciali, come dettagliatamente riportato nell’Allegato A - Quadro relativo al fabbisogno di spesa;
  • in mancanza di notifica alla Commissione Europea a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b) e dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE i contributi di cui al precedente punto, relativamente alle attività produttive, possono essere concessi solo in regime de minimis.

Valutato, altresì, che:

  • per quanto riguarda gli interventi di cui all’art. 4 del D.L. n. 74/2012 è prevista la concessione di contributi per:
  1. immobili adibiti all’uso scolastico o educativo per la prima infanzia e delle strutture edilizie universitarie;
  2. edifici municipali;
  3. caserme in uso all’amministrazione della difesa;
  4. chiese, altri immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
  5. altri edifici ad uso pubblico;
  6. opere di difesa del suolo;
  7. infrastrutture e impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l’irrigazione;
  • in sede di definizione del Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, in ragione della differente tipologia e natura di evento calamitoso, devono necessariamente essere valutate le distinzioni in merito alle tipologie di interventi da porre in essere per fronteggiare gli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012 rispetto agli interventi da porre in essere per fronteggiare gli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e, conseguentemente, la diversa modalità di valutazione, determinazione di criteri e priorità per l’assegnazione dei contributi di cui al presente Piano degli interventi;
  • conseguentemente, con riferimento agli interventi da porre in essere per fronteggiare gli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, sulla base dell’attività di ricognizione sopra indicata, riscontrata la presenza di diverse fattispecie e in particolare la prevalenza di danni sulla viabilità carrabile e secondaria e sulla rete idraulica principale e secondaria, vengono distinti i seguenti settori di intervento:
  1. edifici pubblici ad uso scolastico/universitario, municipi, magazzini comunali;
  2. opere di difesa geologica e sulla viabilità carrabile degli Enti Locali di somma urgenza;
  3. opere di difesa geologica e sulla viabilità carrabile urgenti;
  4. opere di difesa marittima e/o idraulica urgente, ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Sezioni regionali dei Bacini Idrografici, da realizzare anche per stralci funzionali e resi appaltabili entro 3 mesi dal provvedimento commissariale di puntuale individuazione degli interventi;
  5. altri edifici pubblici diversi dalla lettera a);
  6. altre opere di difesa geologica, sulla viabilità e infrastrutture;
  7. altre opere di difesa marittima/idraulica;
  8. impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l’irrigazione;
  • allo stato attuale, le risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale n. 5744 risultano essere insufficienti a garantire l’integrale copertura delle necessità di spesa di cui all’Allegato A - Quadro relativo al fabbisogno di spesa;
  • nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, risulta necessario predisporre un ordine di priorità e definire criteri idonei al fine di procedere al finanziamento degli interventi da porre in essere per fronteggiare i danni derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012.

Ritenuto pertanto:

  • di predisporre, ai sensi dell’art. 4, c. 1, lett. a) e lett. b-bis) del D.L. n. 74/2012, il Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
  • con riferimento alle risorse allo scopo finalizzate a valere sulla disponibilità della contabilità speciale, di stabilire nell’ambito del Piano degli interventi di cui al punto precedente, il seguente ordine di priorità e i sotto riportati criteri di finanziamento degli interventi:
  1. interventi su edifici pubblici ad uso scolastico/universitario, municipi, magazzini comunali;
  2. opere di difesa geologica e sulla viabilità carrabile degli Enti Locali di somma urgenza;
  3. opere di difesa geologica e sulla viabilità carrabile urgenti per importo di danni segnalato maggiore o uguale a Euro 15.000,00 e minore a Euro 400.000,00;
  4. opere urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente, ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Sezioni regionali dei Bacini Idrografici, da realizzare anche per stralci funzionali e resi appaltabili entro 3 mesi dal provvedimento commissariale di puntuale individuazione degli interventi;
  5. altri edifici pubblici diversi dalla lettera a);
  6. altre opere di difesa geologica, sulla viabilità e infrastrutture;
  7. altre opere di difesa marittima/idraulica;
  8. impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l’irrigazione;
  • di stabilire, con riferimento alle priorità di cui al punto precedente e nei limiti della disponibilità delle risorse, la percentuale di assegnazione di risorse commissariali nella misura del 100% dell’importo degli interventi segnalati dalle amministrazioni interessate e causalmente connessi con gli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
  • di assegnare le risorse finanziarie disponibili come di seguito dettagliatamente riportato:
  1. Euro 490.050,00 per interventi su edifici pubblici ad uso scolastico/universitario, municipi, magazzini comunali, come dettagliatamente indicato nell’Allegato C - Interventi su edifici ad uso scolastico/universitario, municipi, magazzini comunali, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. Euro 1.886.573,33 per opere di difesa geologica e sulla viabilità carrabile degli Enti Locali di somma urgenza, come dettagliatamente indicato nell’Allegato D - Opere di difesa geologica e sulla viabilità carrabile di somma urgenza, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. Euro 9.300.898,19 per opere di difesa geologica e sulla viabilità carrabile urgenti per importo di danni segnalato maggiore o uguale a Euro 15.000,00 e minore a Euro 400.000,00, come dettagliatamente indicato nell’Allegato E - Opere di difesa geologica e sulla viabilità carrabile urgenti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rispetto al quale Veneto Strade svolge la funzione di soggetto realizzatore per gli interventi ricadenti nell’ambito territoriale della Provincia di Belluno e non di competenza delle Amministrazioni Comunali;
  4. Euro 18.997.378,87 per opere urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente, ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Sezioni regionali dei Bacini Idrografici, da realizzare anche per stralci funzionali e resi appaltabili entro 3 mesi dal provvedimento commissariale di puntuale individuazione degli interventi;
  • di assegnare risorse finanziarie pari a Euro 10.224.966,79 per la copertura del fabbisogno relativo al riconoscimento dei danni e per le concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino della funzionalità degli immobili di privati e imprese;
  • di procedere con successivi provvedimenti alla individuazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino della funzionalità degli immobili di privati e imprese;
  • di procedere, con successivi singoli provvedimenti e nei limiti delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili, alla individuazione dei criteri e degli interventi di riparazione e di ripristino della funzionalità degli immobili e delle infrastrutture di cui alle precedenti lett. e), f), g), e h);
  • di stabilire che con successivi provvedimenti commissariali saranno puntualmente individuate le funzioni attribuite ai Comuni ai sensi dell’art. 1, comma 5-bis del D.L. n. 74/2012 in merito alla realizzazione degli interventi di cui all’Allegato C - Interventi su edifici ad uso scolastico/universitario, municipi, magazzini comunali., all’Allegato D - Opere di difesa geologica e sulla viabilità carrabile di somma urgenza ed all’Allegato E - Opere di difesa geologica e sulla viabilità carrabile urgente ricadenti nell’ambito territoriale di competenza;
  • di stabilire che con successivi provvedimenti commissariali saranno puntualmente individuate le funzioni attribuite alle Provincie ai sensi dell’art. 1, comma 5-bis del D.L. n. 74/2012 in merito alla realizzazione degli interventi sulla viabilità di cui all’Allegato E - Opere di difesa geologica e sulla viabilità carrabile urgenti ricadenti nell’ ambito territoriale di competenza rispetto ai quali la società Veneto Strade svolge la funzione di soggetto realizzatore;
  • di stabilire che, all’esito della definitiva e asseverata valutazione o rendicontazione dei danni, qualora l’importo finanziario necessario alla copertura degli interventi risultasse inferiore rispetto alle assegnazioni economiche di cui al presente Piano degli interventi, la differenza rimane nella disponibilità del Commissario delegato per l’attuazione degli ulteriori interventi non finanziati;
  • di stabilire che il presente Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, potrà formare oggetto di successive rimodulazioni, sulla base di ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili per l’attuazione delle azioni di competenza del Commissario delegato.

Dato atto che:

  • con Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014 si è proceduto alla costituzione della Struttura commissariale per l’attuazione degli interventi urgenti in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
  • con Ordinanza commissariale n. 2 del 11 marzo 2014 sono stati individuati i Comuni e i territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012.

Visti:

  • la L. 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni;
  • il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 200, in data 16 novembre 2012;
  • la nota del Presidente della Regione del Veneto prot. n. 532368 del 23 novembre 2012, di richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza e relativa Relazione tecnica allegata;
  • la L. 24 dicembre 2012, n. 228;
  • il verbale della seduta della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 7 febbraio 2013;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013;
  • il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, nella L. 1° agosto 2012, n. 122;
  • il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, come convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134;
  • la Delib. CdM del 4 luglio 2012;
  • il D.P.C.M. del 4 luglio 2012;
  • il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
  • il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito nella L. 7 dicembre 2012, n. 213;
  • il D.P.C.M. 16 ottobre 2012;
  • il D.L. 16 novembre 2012, n. 194;
  • la L. 24 dicembre 2012, n. 228;
  • il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013;
  • il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71;
  • l’art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119;
  • la L. 27 dicembre 2013, n. 147;
  • la nota prot. n. 101847 del 7 marzo 2014 del Direttore della Sezione Protezione civile della Regione del Veneto;
  • i precedenti provvedimenti commissariali

DISPONE

art. 1
(Valore delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

art. 2
(Individuazione delle priorità del Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012)

Nell’ambito della definizione del Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, con riferimento alle risorse allo scopo finalizzate a valere sulla disponibilità della contabilità speciale, è approvato il seguente ordine di priorità e i sotto riportati criteri di finanziamento degli interventi:

  1. interventi su edifici pubblici ad uso scolastico/universitario, municipi, magazzini comunali;
  2. opere di difesa geologica e sulla viabilità carrabile degli Enti Locali di somma urgenza;
  3. opere di difesa geologica e sulla viabilità carrabile urgenti per importo di danni segnalato maggiore o uguale a Euro 15.000,00 e minore a Euro 400.000,00;
  4. opere urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente, ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Sezioni regionali dei Bacini Idrografici, da realizzare anche per stralci funzionali e resi appaltabili entro 3 mesi dalla pubblicazione della presente Ordinanza commissariale;
  5. altri edifici pubblici diversi dalla lettera a);
  6. altre opere di difesa geologica, sulla viabilità e infrastrutture;
  7. altre opere di difesa marittima/idraulica;
  8. impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l’irrigazione.

art. 3
(Determinazione delle percentuali di assegnazione di risorse commissariali)

Di stabilire, con riferimento alle priorità e ai criteri di cui al precedente articolo 2, lett. a), b), c), e d) e nei limiti della disponibilità delle risorse, la percentuale di assegnazione di risorse commissariali nella misura del 100% dell’importo degli interventi segnalati dalle amministrazioni interessate e causalmente connessi con gli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012.

art. 4
(assegnazione di risorse commissariali)

Di assegnare le risorse finanziarie disponibili come di seguito dettagliatamente riportato:

  1. Euro 490.050,00 per interventi su edifici pubblici ad uso scolastico/universitario, municipi, magazzini comunali, come dettagliatamente indicato nell’Allegato C - Interventi su edifici ad uso scolastico/universitario, municipi, magazzini comunali, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. Euro 1.886.573,33 per opere di difesa geologica e sulla viabilità carrabile degli Enti Locali di somma urgenza, come dettagliatamente indicato nell’Allegato D - Opere di difesa geologica e sulla viabilità carrabile di somma urgenza, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. Euro 9.300.898,19 per opere di difesa geologica e sulla viabilità carrabile urgenti per importo di danni segnalato maggiore o uguale a Euro 15.000,00 e minore a Euro 400.000,00, come dettagliatamente indicato nell’Allegato E - Opere di difesa geologica e sulla viabilità carrabile urgenti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rispetto ai quali Veneto Strade svolge la funzione di soggetto realizzatore per gli interventi ricadenti nell’ambito territoriale della Provincia di Belluno e non di competenza delle Amministrazioni Comunali;
  4. Euro 18.997.378,87 per opere urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente, ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Sezioni regionali dei Bacini Idrografici, da realizzare anche per stralci funzionali e resi appaltabili entro 3 mesi dal provvedimento commissariale di puntuale individuazione degli interventi.

art. 5
(Norma di rinvio)

Di procedere, con successivo provvedimento e nei limiti delle risorse indicate al punto d) del precedente articolo 4, alla individuazione degli interventi di riparazione e di ripristino della funzionalità degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lett. d) del precedente articolo 2.

art. 6
(ulteriore Norma di rinvio)

1.   Di procedere, con successivi singoli provvedimenti e nei limiti delle residue risorse finanziarie che si renderanno disponibili, alla individuazione degli interventi di riparazione e di ripristino della funzionalità degli immobili e delle infrastrutture di cui alle lett. e), f), g) e h) del precedente articolo 2.

2.   Di stabilire che con successivi provvedimenti commissariali saranno puntualmente individuate le funzioni attribuite ai Comuni ai sensi dell’art. 1, comma 5-bis del D.L. n. 74/2012 in merito alla realizzazione degli interventi di cui all’Allegato C - Interventi su edifici ad uso scolastico/universitario, municipi, magazzini comunali., all’Allegato D - Opere di difesa geologica e sulla viabilità carrabile di somma urgenza ed all’Allegato E - Opere di difesa geologica e sulla viabilità carrabile urgente ricadenti nell’ambito territoriale di competenza.

3.   Di stabilire che con successivi provvedimenti commissariali saranno puntualmente individuate le funzioni attribuite alle Provincie ai sensi dell’art. 1, comma 5-bis del D.L. n. 74/2012 in merito alla realizzazione degli interventi sulla viabilità di cui all’Allegato E - Opere di difesa geologica e sulla viabilità carrabile urgenti ricadenti nell’ ambito territoriale di competenza rispetto ai quali la società Veneto Strade svolge la funzione di soggetto realizzatore.

art. 7
(Disposizione di salvaguardia)

Di stabilire che, all’esito della definitiva e asseverata valutazione o rendicontazione dei danni, qualora l’importo finanziario necessario alla copertura degli interventi risultasse inferiore rispetto alle assegnazioni economiche di cui al presente Piano degli interventi, la differenza rimane nella disponibilità del Commissario delegato per l’attuazione degli ulteriori interventi non finanziati.

art. 8
(Assegnazione di risorse per privati e imprese)

1.   Di assegnare risorse finanziarie pari a Euro 10.224.966,79 per la copertura del fabbisogno relativo al riconoscimento dei danni e per la concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino della funzionalità degli immobili di privati e imprese.

2.   Di procedere con successivo provvedimento alla individuazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino della funzionalità degli immobili di privati e imprese.

art. 9
(Ulteriore disposizione di salvaguardia)

Fermo il rispetto delle percentuali di assegnazione di risorse di cui ai precedenti articoli, il Commissario delegato, qualora la disponibilità economica risulti insufficiente a garantire l’integrale copertura finanziaria delle fattispecie previste, si riserva la facoltà di determinare, con successivi provvedimenti, specifici criteri di individuazione degli interventi che, per funzione o natura, richiedano una realizzazione prioritaria.

art. 10
(Presa d’atto delle precedenti ordinanze commissariali)

Ai fini della definizione del Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 è preso atto delle precedenti ordinanze commissariali n. 1 del 24 gennaio 2014, n. 2 del 11 marzo 2014.

art. 11
(Rimodulazione Piano degli interventi)

Di stabilire che, all’esito della definitiva e asseverata valutazione dei danni, il presente Piano degli interventi può essere rimodulato con variazione delle assegnazione delle risorse commissariali, nell’ambito di quanto previsto dal precedente articolo 7.

art. 12
(Pubblicazione)

La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito del Commissario delegato.

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia

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