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Bur n. 59 del 13 giugno 2014


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

VENETO STRADE SPA, VENEZIA

Ordinanza di deposito dell'indennità provvisoria di esproprio - Prot. 18621 del 29 maggio 2014

Regione Veneto - Piano Triennale della Viabilità 2006/2008 - Intervento n° 402-1 - Adeguamento e messa in sicurezza della S.P. 251 "della Val di Zoldo e Val Cellina" - tratto A - dal km 105+958 al km 107+106 nei pressi dell'abitato di Igne - III° Stralcio.

ORDINANZA DI DEPOSITO DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE

ex art. 20 comma 14 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327

 

Il dirigente ing. Sandro D’Agostini Responsabile della Direzione Operativa di Belluno - Settore Lavori III - della Veneto Strade S.p.A. titolata all’esercizio dell’attività espropriativa, a cui fanno capo le competenze stabilite dalla legge per il presente procedimento espropriativo, in forza di Convenzione tra la Provincia di Belluno e Veneto Strade S.p.A. datata 17 giugno 2002, registrata a Belluno al n° 1638, serie 3^ in data 20.06.2002 - Art. 3 - ed integrazioni del 25 maggio 2003 e 25 luglio 2003 registrate a Belluno al n° 2872, serie 3^ in data 26.08.2003, in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per pubblica utilità

VISTI

  • la Nota n° 1867 del 05.02.2004 con la quale l’Amministratore Delegato Veneto Strade S.p.A., concessionaria dell’esercizio dei poteri espropriativi, ha designato, ai sensi dell’ 6° comma del art. 6 del D.P.R. n° 327/’01, quale Dirigente per le Espropriazioni il Capo Area Lavori il quale ha delegato, con Nota n° 39317 del 28.10.13 il sottoscritto all’emissione di tutti i provvedimenti delle singole fasi del processo espropriativo che si rendano necessari escluso l’atto finale e ciò in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dal 7° e 8° comma del citato art. 6;
  • gli artt. 26 comma 1 e 27 comma 2 del D.P.R. n° 327/’01;

ACCERTATO

  • che nei termini di legge  assegnati, le ditte sotto indicate non hanno accettato le indennità offerte in quanto:
    • irreperibili (ditte 24e e 24g);
    • non hanno sottoscritto l’accordo bonario (ditta 24d).
  • che sui beni da espropriare di seguito indicati non esistono diritti di terzi, gravami o ipoteche;

 

ORDINA

Art. 1)

di ESEGUIRE IL DEPOSITO presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – sezione di Belluno (Servizio della Cassa Depositi e Prestiti), per i motivi di cui in premessa, in favore delle ditte non concordatarie di seguito elencate, delle corrispondenti somme offerte a titolo di indennità di espropriazione degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto, ubicati in Comune di Longarone:

 

NOMINATIVO

Individuazione del Bene
(Fg, Mn. e sup. da espropriare)

Indennità totale

MAZZUCCO Eugenio nato a Longarone  il 09/10/1934, residente a 32012  FORNO DI ZOLDO  BL  in Piazza Zampol n° 6

C.F. MZZGNE34R09E672L

proprietario per 1/5

Ditta n° 24 d/e/g

 

C.T.: Comune di Longarone (BL) Fg. 21 Mn. 901

(ex 882, ex 464),
prato, cl. 2^,
Ha. 00.02.69

 

111,64

non soggetto a ritenuta. d’acconto

Eredi di MAZZUCCO Felice nato a Longarone il 29/01/1916

DECEDUTO a Bolzano il 28.12.1991

C.F. MZZFLC16A29E672I

proprietario per 1/5

111,64

non soggetto a ritenuta. d’acconto

Eredi di MAZZUCCO Orlando nato a Longarone il 19/08/1901

DECEDUTO

C.F. MZZRND01M19E672X

proprietario per 1/5

111,64

non soggetto a ritenuta. d’acconto

Importo complessivo da depositare

334,92

 

Art. 2)

Che la Cassa Depositi e Prestiti provveda al pagamento delle somme ricevute a titolo di indennità di espropriazione, previo nulla osta allo svincolo da parte del soggetto espropriante, e in relazione alle quali non vi siano opposizioni di terzi, quando il proprietario produca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti di terzi;

Art. 3)

Che in seguito alla presentazione degli atti comprovanti l’avvenuto deposito sarà pronunciata l’espropriazione degli immobili interessati dal provvedimento.

Art. 4)

Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il decreto di esproprio ai proprietari ablati e agli eventuali possessori.

Art. 5)

Che il presente provvedimento sia pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e che diverrà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempreché non vi siano opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge.

ing. Sandro D'Agostini

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