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Bur n. 70 del 18 luglio 2014


Materia: Urbanistica

PROVINCIA DI TREVISO

Decreto del Presidente della Provincia n. 51923 del 20 maggio 2014

Decreto di approvazione dell'accordo di programma tra la provincia di Treviso e il comune di Fontanelle per la realizzazione di una pista ciclabile lungo la s.p. 89 "Albina" in localita' Vallonto - 1^ fase.

PROT. N° 51923

DECRETO DI APPROVAZIONE

DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA

LA PROVINCIA DI TREVISO E IL COMUNE DI

FONTANELLE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO LA S.P. 89 “ALBINA”

 IN LOCALITA' VALLONTO – 1^ FASE 

IL PRESIDENTE

- Visto l'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che prevede la conclusione di accordi di programma per l'attuazione di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici;

- Visto l'accordo di programma sottoscritto in data 16.05.2014, con cui la Provincia di Treviso e il Comune di Fontanelle concordano sulla necessità di provvedere alla messa in sicurezza di un tratto della S.P. 89 “Albina”, mediante realizzazione di una pista ciclo-pedonale, procedendo ad una prima fase consistente nella redazione della progettazione e nello svolgimento delle procedure espropriative delle aree private necessarie alla realizzazione dell'opera;

- Ritenuto, pertanto, di approvare, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000, l'accordo di programma succitato:

D E C R E T A

E' approvato, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, l'accordo di programma sottoscritto in data 16.05.2014 tra la Provincia di Treviso e il Comune di Fontanelle.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Treviso, 20.05.2014

 

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

f.to Leonardo Muraro

 

PROVINCIA DI TREVISO

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA LA PROVINCIA DI TREVISO ED IL COMUNE DI

FONTANELLE PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLO-PEDONALE LUNGO LA S.P. 89 “ALBINA” IN LOCALITA' VALLONTO – PROGETTAZIONE ED ESPROPRIAZIONI

PREMESSE

La Provincia di Treviso da tempo sta attuando progetti e programmi nell'ambito della prevenzione degli incidenti stradali e della diffusione della cultura della sicurezza, sia singolarmente che in coordinamento con le Amministrazioni Comunali. Queste ultime, nel perseguimento del primario obiettivo della sicurezza della viabilità, intervengono direttamente, a seguito di specifici accordi, mediante lavori anche di carattere manutentivo su tratti di strade provinciali, che vanno ad integrarsi ad opere comunali già programmate, ottenendo così delle economie di scala ed ottimizzazioni dei tempi di realizzazione.  

In particolare, la S.P. 89 “Albina” che attraversa la frazione di Vallonto in Comune di Fontanelle, nel tratto compreso tra la la chiesa dei Santi Simone e Giuda, in centro del paese, e l'area cimiteriale  è costituito da un unico rettilineo che induce i veicoli, molti dei quali di tipo pesante, a sostenere un'elevata velocità di transito, nonostante i limiti fissati da apposita segnaletica.

Il tratto in questione risulta, poi, particolarmente pericoloso soprattutto per l'utenza debole della strada, in quanto la sua larghezza è insufficiente a garantire un transito in sicurezza per cicli e pedoni, con un aumento di criticità durante i cortei funebri che dalla chiesa si dirigono verso il cimitero. 

Il Comune di Fontanelle ha redatto, pertanto, nel dicembre 2013, uno studio di fattibilità che prevede di ricavare un tratto di pista ciclo-pedonale lungo la S.P. 89 di collegamento tra  la  chiesa e l'area cimiteriale, mediante allargamento della sede stradale, in prosecuzione di due attraversamenti già esistenti, in modo da creare un percorso esclusivo, del tutto protetto e non interferente con la viabilità locale.

In un incontro preliminare con i tecnici comunali,  l'Ufficio Tecnico Provinciale ha espresso un parere di massima favorevole all'intervento, concordando però che la pista ciclo-pedonale venga realizzata in affiancamento al fosso stradale, senza apportare restringimenti alla sezione idraulica dello stesso.

Tale soluzione comporterebbe notevoli benefici in termini di sicurezza di transito, sia per gli automobilisti, sia per cicli e pedoni, che avrebbero un percorso protetto dedicato e che ad oggi non hanno, invece, la possibilità di accedere al cimitero in sicurezza.

Dal quadro economico di spesa dello studio  si desume che il costo dell'intero intervento ammonta presuntivamente ad Euro 250.000,00.

L'Amministrazione Provinciale, ritenendo, pertanto, che la succitata opera possa migliorare, nel complesso, la sicurezza e scorrevolezza del traffico di rete, con l'abbattimento dei tassi di incidentalità sul suo territorio, si impegna a finanziare le spese relative alla progettazione e alle espropriazioni della aree private necessarie per la realizzazione dell'opera con una somma pari ad Euro 50.000,00, mentre il Comune di Fontanelle  si impegna a redigere la progettazione e ad acquisire le aree necessarie all'esecuzione dei lavori entro il corrente anno, rinviando ad un successivo Accordo di Programma da sottoscrivere tra le parti, dopo la conclusione della succitata prima fase, la definizione della realizzazione della pista ciclo-pedonale e del finanziamento della stessa.

Visto che l'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede specifici accordi di programma per la realizzazione di opere che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata dei soggetti pubblici interessati;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

tra i Signori:

- Dott. LEONARDO MURARO nato il 08.08.1955 a Mogliano Veneto (TV), il quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza della Provincia di Treviso - da qui innanzi chiamata "Provincia" - con sede in Treviso, Via Cal di Breda n. 116, codice fiscale 80008870265, nella sua veste di Presidente pro tempore;

- Dott. EZIO DAN  nato il 27.09.1955 a Fontanelle (TV), il quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza del Comune di Fontanelle, da qui innanzi chiamato "Comune" - con sede in Fontanelle, codice fiscale 80011410265, nella sua veste di Sindaco pro tempore;

si concorda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, quanto segue:

Le parti prendono atto delle premesse che fanno parte integrante del presente accordo.

ART. 1
OGGETTO

Le Amministrazioni in intestazione con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma convengono sulla necessità di provvedere  alla messa in sicurezza di un tratto della S.P. 89 “Albina”, mediante realizzazione di un tratto di pista ciclo-pedonale in località Vallonto, di collegamento tra il centro del paese, dove insiste la chiesa dei Santi Simone  e Giuda e l'area cimiteriale, per un costo presunto preventivato in Euro 250.000,00, procedendo ad una prima fase consistente nella redazione della progettazione e nello svolgimento delle procedure espropriative delle aree private necessarie alla realizzazione dell'opera, rinviando  ad un successivo Accordo di Programma da sottoscrivere tra le parti, la definizione della realizzazione e del finanziamento della stessa, una volta conclusa la succitata prima fase.

ART. 2
ONERI A CARICO DELLA PROVINCIA

Si conviene fin d'ora che la Provincia di Treviso si impegna a:

1. finanziare la progettazione e gli espropri necessari per la realizzazione dei lavori di cui all'articolo precedente con un importo complessivo, fisso ed invariabile, di Euro 50.000,00, qualunque sia l'importo finale delle suddette attività;

2. mantenere il controllo e la supervisione durante la prima fase di realizzazione dell'opera da parte del Comune.

Il cofinanziamento di cui al precedente punto 2 sarà erogato secondo le modalità riportate al successivo art. 7.

ART. 3
ONERI A CARICO DEL COMUNE

Con il presente accordo il Comune si impegna a:

1. redigere la progettazione dei lavori di cui al punto 1;

2. acquisire le aree private destinate all'esecuzione dei lavori, procedendo, qualora necessario, all'approvazione della variante agli strumenti urbanistici comunali e  all'apposizione su di esse del vincolo preordinato all'esproprio come previsto all'art. 8, comma 1, lettera a) del DPR 327/2001, secondo le modalità ivi indicate agli artt. 9 e 10;

3. far pervenire alla Provincia una relazione acclarante sulle spese effettivamente sostenute.

Le aree di pertinenza interessate dai lavori dovranno essere accorpate al demanio stradale provinciale, a cura e spese del Comune, prima dell'inizio dei lavori.

ART. 4
AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI E LAVORI

Le procedure di affidamento degli incarichi professionali dovranno essere espletate secondo le norme vigenti.

ART. 5
TERMINI

I termini per la redazione della progettazione e l'espletamento delle procedure espropriative da parte del Comune vengono  stabiliti entro il mese di dicembre 2014.

ART. 6
MODALITA' DI EROGAZIONE DEL COFINANZIAMENTO

Il cofinanziamento della Provincia di Euro 50.000,00  per la prima fase di realizzazione dell'opera verrà erogato al Comune con le seguenti modalità:

- 90% entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo; 

- 10% entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione attestante la cancellazione dei mappali oggetto di esproprio e relativo accorpamento al demanio strade, corredata della relazione acclarante di cui all'art. 3, comma 3.

ART. 7
VIGILANZA

Ai sensi dell'art. 34 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000, la vigilanza sull'esecuzione del presente accordo di programma è svolta da un collegio presieduto dal Presidente della Provincia, o suo delegato, e costituito dal Sindaco del Comune o suo delegato, dal Dirigente del Settore Pianificazione Viabilità della Provincia e dal Capo Area Lavori Pubblici del Comune.

ART. 8
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Il presente Accordo sarà risolto qualora non vengano rispettati, senza giustificato motivo, i termini previsti per gli adempimenti di ciascuno degli Enti sottoscrittori.

Per poter ritenere ingiustificato il ritardo, l'Ente inadempiente deve essere sollecitato, per iscritto, dall'altro a presentare, entro un congruo termine, adeguate giustificazioni del ritardo.

La risoluzione dell'accordo è pronunciata dal Presidente della Provincia.

ART. 9
CONTROVERSIE

Qualora insorgessero controversie in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo di programma, il Presidente della Provincia ne proporrà la soluzione in via amministrativa.

Nel caso in cui le parti entro 30 giorni non accettassero la soluzione proposta, il Presidente della Provincia potrà disporre, con provvedimento motivato, la risoluzione dell'accordo.

ART. 10
COMPETENZA PRIMARIA

La competenza primaria sugli interventi in argomento ai fini di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 è assegnata alla Provincia.

ART. 11
APPROVAZIONE ACCORDO

Ai sensi del predetto articolo di legge, IV comma, il presente accordo di programma è approvato con atto formale del Presidente della Provincia ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ART. 12
SPESE

Le spese inerenti e conseguenti al presente accordo di programma, quali registrazione, pubblicazione e quant'altro, sono a carico della Provincia.

Si invoca per quest'atto l'applicazione dell'art. 16 - tab. All. "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 - (esenzione del bollo).

ART. 13
RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente accordo di programma si rinvia alle norme in materia di realizzazione di opere pubbliche vigenti nella Regione.

Letto, confermato e sottoscritto qui di seguito ed a margine degli altri fogli.

 

Treviso, 16.05.2014

 

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI TREVISO
f.to Dott. Leonardo Muraro

IL SINDACO
DEL COMUNE DI FONTANELLE
f.to Dott. Ezio Dan

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