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Bur n. 57 del 06 giugno 2014


Materia: Statuti

COMUNE DI JESOLO (VENEZIA)

STATUTO

Approvazione statuto comunale.

 Delibera di Consiglio comunale n. 8 del 6 febbraio 2014

PREMESSA STORICA ALLO STATUTO COMUNALE

EQUILO CAVAZUCCHERINA JESOLO 

La presenza del vicus romano di Equilo risale ai primi secoli della nostra era.

Sulla piattaforma alluvionale denominata le Mure, distante poche centinaia di metri dall'attuale centro storico di Jesolo, rimangono infatti le fondazioni di una basilichetta paleocristiana del V secolo e delle successive, soprastanti, fabbriche ecclesiastiche del VII (della quale rimangono preziosi frammenti musivi) e del XII secolo.

Poco lontano scorreva l'acqua della Fossa (canale) Popiliola che costituiva un importante segmento della navigazione interna tra Altino ed Aquileia.

Su quell’insediamento originario sorse più tardi il castellum bizantino e lungo il litorale trovarono rifugio le popolazioni opitergine (639-640) in fuga dall'occupazione longobarda di re Rotari.

L'ottavo secolo fu caratterizzato dalle guerre civili fra Equilo e la vicina Eraclea per la conquista dei terreni boschivi di confine; iniziative che persuasero molte famiglie a trasferirsi sulle più sicure isole della laguna.

Il toponimo Equilo comparve per la prima volta nella disposizione testamentaria del doge Giustiniano Particiaco (829) per il prelievo della “petra que habemus in Equilo” a favore del monastero di S. Ilario.

Il secolo seguente portò la prima notizia della sede episcopale in Equilo (864-1466) e del monastero di San Giorgio de Pineto, caduto in rovina al tempo dell'incursione degli Ungheri (899).

Fra il X ed il XII secolo i pescatori e i cacciatori di Equilo si riappropriarono del territorio, già modificato dalle trasgressioni marine e dalle esondazioni fluviali.

Il paese acquistò una nuova fisionomia attorno alla grande basilica di S. Maria Maggiore delle Mure (1090-1095) e si sviluppò fin sulle rive del Vecchio Piave.

Anche sulla marina comparvero i ricoveri dei primi bonificatori dell’area litoranea.

Ma la guerra fra veneziani e genovesi (1379) e le sempre più frequenti rotte fluviali arrestarono quella rinascita.

Molte famiglie ripresero la via della laguna e anche il vescovo di Equilo trasferì la sede e gli interessi della diocesi sulle isole rialtine.

La vita sociale ed economica riprese solo verso la metà del XV secolo grazie all'avvio delle prime, ragguardevoli opere idrauliche.

Cominciò tal Cristoforo de Liberal con lo scavo e la gestione della Cava: il canale navigabile che sostituiva l'antica Fossa Popiliola.

Opera continuata dal signor Alvise Zuccarin e dai suoi discendenti, dai quali venne il nuovo nome del paese: Cavazuccherina.

Sul finire del secolo l'intuizione economica di alcuni nobili veneziani avviò altre rudimentali bonifiche. Giunsero nuove famiglie ed il centro rinacque attorno alla chiesa della nuova parrocchia di San Giovanni Battista, istituita il 13 gennaio 1495 dal patriarca veneziano Tommaso Donà, su richiesta dei nobili Soranzo.

Nel frattempo la Serenissima Repubblica, preoccupata delle frequenti e minacciose piene dei fiumi, decise di provvedere a importanti interventi idraulici.

Fu scavato il Canale Cavetta per dare alle acque del Sile/Piave Vecchio un altro sbocco a mare (1565-1601).

Il corso del Piave venne deviato più a nord con uno scavo rettilineo tra S. Donà ed Eraclea (1642-1664) e dal Lago della Piave le acque trovarono una nuova foce a Cortellazzo (1683).

Nell'alveo rimasto asciutto vennero fatte defluire le acque del Sile, portate da Portegrandi a Caposile attraverso il nuovo "Taglio" (1672-1682).

Lungo questi corsi d’acqua sorsero i primi centri periferici: Passarella sul canale Taglio del Re, Cortellazzo alla foce del Piave Nuovo, Ca' Nani lungo la riva sinistra del Sile/Piave Vecchio.

Cavazuccherina era allora retta dal podestà della Città di Torcello e luoghi adiacenti.

Il 22 dicembre 1807, con Decreto n. 283, Napoleone istituì il Comune di Cavazuccherina, appartenente al Cantone di San Donà di Piave.

Dal 1815, nel Regno Lombardo Veneto, il Comune fu ricompreso nel VII Distretto di San Donà di Piave con le frazioni di Cavdesil, Cortellazzo, Marina, Musil, Passarella di Sopra, Passarella di Sotto, Piave Nuova, Piave Vecchia, Salsi e Grisolera inferiore.

Il difficile approvvigionamento idrico, la pellagra e la malaria, gli inaccettabili patti agrari e i raccolti sempre a rischio rendevano ancora tribolata la vita su queste rive.

All’alba del 1800 erano stati costituiti i Consorzi di Difesa e di Scolo di Passarella (1808) e di Cavazuccherina (1811) sovrintendenti le reti di canali, regolati da chiaviche, deputate alla raccolta e allo scolo nei fiumi delle acque sovrabbondanti.

Iniziative private che avevano prodotto risultati poco apprezzabili.

Gli abitanti di Cavazuccherina erano allora 1700, perlopiù villici e ortolani.

Domenica 21 e lunedì 22 ottobre 1866 i cavensi aventi diritto al voto (738 dei circa 3.200 residenti) si espressero, a larghissima maggioranza, per l’annessione del Veneto al Regno d’Italia.

Il nuovo secolo fu inaugurato dall’approvazione ministeriale del progetto della bonifica che prevedeva la suddivisione del territorio comunale in due settori: il I Bacino “Cavazuccherina” per il risanamento delle terre a tramontana del Sile-Cavetta, e il II Bacino “Marina” per la bonifica di quelle a mezzodì.

Gli impianti idrovori furono presto realizzati alla periferia del centro storico e la loro azione si aggiunse a quella delle turbine, azionate da motore a gas povero, attivate dalle private aziende agricole.

Ad interrompere quelle iniziative giunse il primo conflitto mondiale con gli opposti eserciti schierati sulle rive del Vecchio e del Nuovo Piave.

La pace del 1918 fece finalmente scoprire, aldilà della boscaglia e delle alte dune, la bellezza e la ricchezza della spiaggia.

Qui i pionieri dell'impresa turistica vi piantarono subito le prime capanne di legno.

Nel frattempo cominciavano a definirsi i nuclei delle moderne aziende agricole, destinate a diventare il cuore dell'economia jesolana.

Nel 1922 vennero donati al Comune 32.000 mq. di litorale per le nascenti strutture balneari e iniziarono ufficialmente le stagioni dei bagni.

Negli anni sessanta e settanta molta forza lavoro lasciò l'attività agricola e venne assorbita dalle imprese del terziario.

Nel 1930 cambiò pure il nome del Comune: con regio decreto del 28 agosto 1930 riacquistò l'antica denominazione di Jesolo.

Con d.P.R. 31 marzo 1983, prot. 2099, a Jesolo venne riconosciuto il titolo di Città.

Città che conserva e propone ai residenti e agli ospiti della località turistica le ricchezze storico ambientali ereditate da Equilo e da Cavazuccherina.

 

TITOLO I

Principî

CAPO I

Profili istituzionali

Articolo 1

Autonomia comunale

  1. La comunità di Jesolo, nel rispetto dei principî della Costituzione, afferma la propria autonomia e si ispira ai valori della propria tradizione, storia e cultura.
  2. La Città di Jesolo, di seguito indicata come «Comune», prima aggregazione istituzionale della comunità jesolana, è ente autonomo, rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche nel rispetto dei principî di solidarietà, sussidarietà, libertà e democrazia.
  3. L'attribuzione alla comunità locale della titolarità del diritto di autonomia, costituisce il principio che guida la formazione dell'ordinamento generale del Comune.

 

Articolo 2

Statuto

  1. Lo statuto, liberamente formato dal consiglio, è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa e organizzativa del Comune.
  2. Lo statuto costituisce la fonte normativa che, insieme ai regolamenti, attua i principî costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune, indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.
  3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principî, alle finalità ed alle norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
  4. Il consiglio adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.

 

Articolo 3

Territorio

  1. Sono elementi costitutivi del Comune il territorio e la comunità.
  2. Il Comune, oltre a Jesolo, il Capoluogo, riconosce le seguenti frazioni: Cortellazzo, Lido di Jesolo, Passerella di Sotto e Valle di Lio Maggiore.
  3. L'istituzione di nuove frazioni, il loro eventuale accorpamento ed il cambio di denominazione sono disposti dal consiglio, previa consultazione referendaria dei cittadini interessati dal mutamento territoriale.
  4. Ai cittadini abitanti nelle frazioni è assicurata, in condizioni di parità tra loro e con quelli del Capoluogo, la partecipazione alle scelte del Comune.

 

Articolo 4

Stemma e gonfalone

  1. Le insegne del Comune sono costituite dallo stemma araldico e dal gonfalone.
  2. Lo stemma ha la seguente blasonatura: Di azzurro, al drago di rosso; sormontato da corona aurea di città con cinque torri e porte.
  3. Il Gonfalone è costituito da: Drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami d’oro e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in oro: ”CITTÀ DI JESOLO”. Le parti di metallo ed i nastri saranno dorati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’oro.

 

Articolo 5

Sito istituzionale e albo pretorio

  1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione sulla propria attività.
  2. Cura la comunicazione istituzionale con gli appartenenti alla comunità cittadina e con tutti gli altri soggetti, utilizzando come strumento principale il proprio sito istituzionale.
  3. All’interno del sito, in una sezione denominata «albo pretorio», sono pubblicati gli atti amministrativi soggetti all’obbligo di pubblicità legale per disposizione normativa.

 

Articolo 6

Principio di sussidiarietà

  1. Il Comune svolge le proprie funzioni di interesse pubblico secondo il principio di sussidiarietà, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

 

Articolo 7

Funzioni

  1. Il Comune ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:
  1. affermare i valori umani della persona, del cittadino, della famiglia, del lavoro, dell'istruzione scolastica a qualsiasi livello statale e non statale;
  2. assicurare condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, anche promuovendo la presenza paritaria di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali, nonché nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali degli enti, delle aziende, delle fondazioni e delle istituzioni che dipendono da lui, e impegnandosi affinché tali principî vengano inseriti nel regolamento delle istituzioni e negli statuti degli altri enti citati;
  3. soddisfare le necessità della comunità e in particolare dei giovani, degli anziani, dei più deboli e dei portatori di handicap;
  4. riconoscere carattere prioritario alla tutela della propria realtà turistica e delle altre forme economiche da essa derivanti, anche attraverso attività di promozione o sostegno alla promozione del turismo;
  5. valorizzare e promuovere lo sviluppo di tutte le attività produttive dell'artigianato e dell'agricoltura, del commercio e dei servizi, anche attraverso concrete forme di sostegno a tali categorie;
  6. garantire uno sviluppo, ecologicamente sostenibile, fondato sulla salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio, del mare, delle risorse culturali e artistiche;
  7. consolidare ed estendere il patrimonio di valori civili di libertà, di democrazia, di autonomia e di rispetto della persona, attraverso un'ampia rete di servizi sociali, da gestire anche in collaborazione coi privati e con le associazioni di volontariato;
  8. promuovere e sostenere le attività sportive, ricreative e del tempo libero, direttamente o mediante il sostegno alle associazioni che svolgono tale attività sul territorio;
  9. promuovere e sostenere la cultura in tutte le sue forme, anche attraverso il sostegno a soggetti privati e associazioni che svolgono tale attività nel territorio comunale;
  10. promuovere l’utilizzo della tecnologia dell’informazione come modalità ordinaria per l’esercizio dei diritti dei cittadini;
  11. promuovere e sviluppare le iniziative economiche, pubbliche e private, per favorire l'occupazione ed il benessere della popolazione;
  12. promuovere tutte le azioni atte al riconoscimento del diritto all’autodeterminazione della comunità secondo le norme internazionali recepite dall’ordinamento giuridico;
  13. tutelare e promuovere, in collaborazione con altri Enti pubblici e privati, anche di altra nazionalità, tutte le azioni per il riconoscimento del popolo Veneto e della Città, in un’Europa libera e democratica garante dei diritti innati dell’uomo;
  14. adottare le azioni necessarie per combattere qualsiasi ingerenza esterna che tenda ad opprimere in modo politico, economico, culturale, religioso, linguistico, le identità di quel popolo secolare di cui fanno parte i cittadini di Jesolo;
  15. promuovere ogni iniziativa volta a garantire compiutamente l’ordine pubblico e la sicurezza dei suoi cittadini e dei suoi ospiti.

 

CAPO II

Finalità

Articolo 8

Solidarietà internazionale

  1. Il Comune, anche attraverso rapporti di gemellaggio, intrattiene relazioni culturali e sociali con altri Comuni e associazioni di paesi esteri; persegue la cooperazione e lo sviluppo dei popoli, nell'azione di cooperazione con i poteri locali di ogni Paese; apporta il proprio contributo all'affermazione dei diritti dell'uomo.
  2. L'attività del Comune si armonizza con i principî succitati, anche attraverso l'adesione ad associazioni ed enti riconosciuti dall’Unione Europea e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

Articolo 9

Turismo

  1. Il Comune, a tutela della propria realtà turistica, promuove, sia in Italia che all’ estero, la conoscenza della località, dei servizi offerti da enti pubblici o da soggetti privati, delle iniziative organizzate sul territorio.
  2. Nell'ambito di quanto previsto dal comma 1, il Comune indirizza lo svolgimento delle attività economiche del turismo, con le seguenti finalità:

a) promozione e valorizzazione delle risorse turistiche;

b) accrescimento della qualità dell'accoglienza turistica e incremento dell'accessibilità, della tutela dei diritti e del rispetto dei doveri degli operatori e degli utenti;

c) crescita della competitività delle singole imprese e della complessiva attrattività della località quale meta turistica, anche avvalendosi della società partecipate;

d) innalzamento degli standard organizzativi dei servizi e delle infrastrutture connesse all'attività turistica;

e) elaborazione di nuovi prodotti, sviluppo della gamma di prodotti e miglioramento della qualità di quelli esistenti;

f) promozione di <<Jesolo>> quale marchio turistico a livello nazionale e internazionale, eventualmente associato ad uno specifico logo identificativo;

g) sostegno alle imprese turistiche.

 

Articolo 10

Cultura

  1. Il Comune opera per la diffusione della cultura attraverso le seguenti azioni: supporta la produzione di tutti i tipi di espressioni culturali e artistiche; valorizza il patrimonio culturale della Città in tutte le sue forme; sostiene i soggetti privati e le associazioni che svolgono attività culturali nel territorio comunale, anche con singole iniziative; favorisce iniziative fondate sulla tradizione storica locale; tutela le origini storico-culturali-linguistiche che sono proprie della comunità jesolana come entità appartenente al Veneto; incentiva attività ed iniziative atte allo sviluppo della sua autonomia; riconosce e promuove l’attività del «Museo civico di storia naturale», come importante mezzo per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio faunistico presente sul territorio.
  2. Si impegna nella conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, pubblico o privato, presente nella Città; favorisce in particolare la conoscenza della «raccolta Silvio Trentin», della «collezione Pietro Sassaro» e della collezione erbari donazione di Sergio Chiesa e Bruno Saran; promuove la valorizzazione e fruizione dei manufatti dell’area archeologica.

 

Articolo 11

Istruzione

  1. Il Comune si adopera affinché, oltre al superamento di ogni forma di analfabetismo, sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini, concorrendo alla realizzazione di un sistema educativo che garantisca, a tutti ed a tutte le età, eguali opportunità di istruzione e di cultura, anche attraverso l’istituzione di borse di studio.
  2. Riconosce la primarietà degli interventi rivolti alla prima infanzia e, nella propria attività amministrativa, persegue il fine del pieno accesso delle bambine e dei bambini ai servizi educativi, anche attraverso la valorizzazione delle strutture private esistenti nel territorio geografico comunale.

 

Articolo 12

Territorio e ambiente

  1. Il Comune riconosce la tutela dell’ambiente e del paesaggio fra i valori fondamentali della comunità. A tal fine, nell’ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale, di riqualificazione dell’estetica cittadina, adotta tutte le misure per contrastare e ridurre ogni tipo di inquinamento e garantire la salubrità dei luoghi di lavoro, opera per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
  2. Riconosce l’acqua come bene comune dell’umanità, appartenente a tutti gli organismi viventi; ritiene l’accesso all’acqua un diritto umano e sociale, individuale e collettivo, inalienabile e indivisibile.
  3. Tutela l’ambiente e persegue il miglioramento continuativo di tutte le prestazioni erogate al cittadino, anche attraverso un sistema certificato di gestione ambientale e per la qualità.

 

Articolo 13

Politiche sociali e sanitarie

  1. Il Comune pone al centro della propria azione amministrativa il riconoscimento e la tutela della persona.
  2. Concorre a garantire, in accordo con il servizio sanitario nazionale e con le strutture sanitarie private, il diritto alla salute e promuove una diffusa educazione sanitaria per un’efficace opera di prevenzione.
  3. Sviluppa un efficiente servizio di assistenza sociale a favore delle categorie più deboli ed emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nel settore e aventi i requisiti di legge.
  4. Garantisce alla popolazione anziana il sostegno necessario per ridurre le eventuali situazioni di povertà e di emarginazione, anche attraverso il servizio di assistenza domiciliare; favorisce una politica di aggregazione degli stessi, anche attraverso i servizi offerti dal «Centro diurno per la terza età Sandro Pertini».
  5. Attua una politica di interventi sociali a tutela delle famiglie.
  6. Promuove l’attività fisico-motoria e la pratica sportiva, quali momenti formativi ed occasioni di incontro e di espressione della persona.
  7. Assicura l’accesso agli impianti sportivi comunali e collabora con le associazioni e le società sportive, per garantire l’educazione motoria in ogni fascia d’età.

 

Articolo 14

Economia e lavoro

  1. Il Comune favorisce il sistema produttivo locale, valorizza la rete di servizi ed infrastrutture, promuove iniziative tendenti a sviluppare un sistema di imprese tecnologicamente avanzate, sostiene il complesso delle attività economiche nel proprio territorio, tutela gli esercizi ed i mestieri tipici, anche con agevolazioni e prescrizioni urbanistiche.
  2. Interviene per offrire opportunità di lavoro e progetti formativi ai cittadini in cerca di occupazione, agevola l’associazionismo cooperativo e consortile.
  3. Favorisce una formazione professionale adeguata alla rapida evoluzione del sistema produttivo, nonché le esperienze di lavoro socialmente utili e quelle di inserimento professionale di inabili e portatori di handicap.

 

Articolo 15

Tutela del contribuente

  1. Il Comune riconosce e tutela i principî generali dell’ordinamento tributario stabiliti dallo «statuto dei diritti del contribuente», con particolare riguardo all’informazione, alla conoscenza degli atti, alla semplificazione e all’interpello.

 

Articolo 16

Tutela del consumatore e degli utenti

  1. Il Comune riconosce e tutela altresì i diritti dei consumatori e degli utenti, cioè di coloro che utilizzano o acquistano beni o servizi, per scopi non riferibili all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
  2. Interviene, nell’ambito dei propri poteri e delle prerogative consentite dalla legge, per garantire gli interessi individuali e collettivi dei cittadini utenti e consumatori.
  3. Opera affinché siano applicate ed osservate regole di trasparenza da parte di aziende ed enti, di natura pubblica o privata, che svolgano attività di fornitura di beni o servizi alla pubblica utenza; in particolare sulla semplificazione dell’informazione, sulla qualità e sul costo finale ed effettivo dei beni e dei servizi.

 

Articolo 17

Tecnologia dell’informazione

  1. Il Comune considera la tecnologia dell’informazione e, in particolare la rete internet, un’infrastruttura essenziale per l’esercizio dei diritti di cittadinanza; concorre pertanto a garantire ai cittadini e a chi visita la città, l’accesso alla rete internet in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e, compatibilmente con le risorse, gratuite.
  2. Promuove la partecipazione dei cittadini all’azione politica e amministrativa tramite la rete internet, anche mediante la pubblicazione di atti e provvedimenti.
  3. Si adopera per favorire la crescita della cultura digitale, con particolare riguardo alle categorie a rischio esclusione.
  4. Incentiva l’utilizzo della posta elettronica certificata, quale ordinaria modalità di partecipazione e comunicazione nel sistema delle relazioni tra cittadini e Comune.

 

TITOLO II

Organi di governo

CAPO I

Organi di governo

Articolo 18

Organi di governo

  1. Sono organi di governo del Comune:
  1. il sindaco;
  2. il consiglio;
  3. la giunta.

 

CAPO II

Sindaco

Articolo 19

Sindaco

  1. Il sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, rappresenta legalmente il Comune nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
  2. Il sindaco esercita tutte le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e, in particolare:
  1. convoca e presiede la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
  2. attua gli indirizzi di politica amministrativa del consiglio;
  3. nomina e revoca i componenti della giunta;
  4. coordina l'attività degli assessori e ne mantiene l'unità di indirizzo, finalizzata alla realizzazione del programma amministrativo;
  5. può delegare la propria partecipazione, in rappresentanza del Comune, in assemblee di società e di altri enti partecipati;
  6. riferisce al consiglio sull’attività della giunta, almeno due volte nel corso dell’anno e, precisamente, in occasione dell’adunanza per l’approvazione del rendiconto di gestione e di quella per la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;
  7. nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
  8. nomina e revoca il segretario comunale scegliendolo tra gli iscritti all’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali;
  9. attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge e dal «regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi», con il potere di attribuire a singoli dirigenti anche specifiche funzioni non comprese fra quelle delle unità organizzative cui sono preposti;
  10. adotta atti generali di indirizzo per i dirigenti in ordine allo svolgimento dei loro compiti nonché per l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi loro attribuiti;
  11. nomina la delegazione di parte pubblica rappresentante il Comune nelle trattative svolte in sede di contrattazione decentrata/integrativa, formula le direttive alla medesima delegazione e autorizza la stipula degli accordi raggiunti dandone comunicazione alla giunta, assume ogni altro atto di competenza dell’organo di governo riferito a tale materia;
  12. chiede al segretario comunale, qualora ritenga che atti di competenza dei dirigenti siano illegittimi o in contrasto con gli obiettivi o gli indirizzi degli organi elettivi o comunque non corrispondenti agli interessi del Comune, di provvedere alla sospensione, all’annullamento o alla revoca degli atti medesimi;
  13. adotta i provvedimenti inerenti il rapporto di lavoro del segretario comunale e dei dirigenti;
  14. nomina gli avvocati da incaricare del patrocinio legale del Comune in giudizio o ai quali conferire incarichi di consulenza;
  15. stipula i patti di amicizia e i patti di gemellaggio, in attuazione a specifiche deliberazioni consiliari;
  16. concede il patrocinio del Comune e autorizza l’uso e la riproduzione dello stemma, per iniziative di enti pubblici e privati, ove sussista un pubblico interesse;
  17. autorizza l’esibizione del gonfalone nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta ritenga necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune a una particolare iniziativa;
  18. coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

 

Articolo 20

Poteri d’informazione e d'ordinanza

  1. Il sindaco informa la popolazione, con le modalità ritenute più opportune, della presenza di situazioni di pericolo e del comportamento da tenere per ridurre al minimo i rischi per la pubblica incolumità.
  2. Quale rappresentante della comunità locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.
  3. Quale ufficiale di governo, adotta ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; tali ordinanze sono preventivamente comunicate al Prefetto.
  4. Tutte le ordinanze contingibili e urgenti devono essere motivate e sono adottate nel rispetto dei principî generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.
  5. Alle ordinanze contingibili e urgenti è data pubblicità mediante affissione all’albo pretorio e con le ulteriori forme di diffusione stabilite dal sindaco in relazione all’importanza del provvedimento e al numero dei soggetti interessati.

 

Articolo 21

Rappresentanza del Comune

  1. Il sindaco ha la rappresentanza del Comune, compresa quella in giudizio in tutte le controversie in cui l’Ente sia convenuto, appellato o parte resistente, nonché nelle chiamate di terzo o in garanzia, negli appelli e ricorsi incidentali, nelle domande riconvenzionali avanti a tutte le autorità giudiziarie, senza necessità di apposita deliberazione di giunta o di consiglio; analoga prerogativa ha in tutti gli appelli e i ricorsi per cassazione relativi a sanzioni applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.
  2. Ha la rappresentanza del Comune nella stipula di convenzioni tra enti finalizzate allo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, e nella stipula di atti costitutivi di fondazioni, aziende speciali, consorzi e società oltre che nella stipula dei protocolli d’intesa.
  3. Può delegare al segretario comunale o ai dirigenti l'esercizio della rappresentanza del Comune, compresa quella in giudizio; la delega può essere generale, in tal caso il sindaco assegna al segretario comunale o ai dirigenti l'esercizio della rappresentanza nelle materie del settore a cui sono preposti, oppure può essere speciale, in tal caso il sindaco assegna al segretario comunale o ai dirigenti l'esercizio della rappresentanza per singoli giudizi o per il compimento di singoli atti o categorie di atti.
  4. Nei casi in cui la legge consente alla parte o all’autorità amministrativa di stare in giudizio personalmente, senza l’assistenza tecnica di un difensore, la rappresentanza processuale spetta direttamente al dirigente competente per materia, senza necessità di delega, con facoltà di avvalersi di funzionari appositamente delegati. È fatta salva la possibilità per i dirigenti di accordarsi diversamente, tra loro o con il segretario comunale, per la rappresentanza in tali giudizi.
  5. Nel caso di delega del sindaco alla rappresentanza del Comune in giudizio, assunta ai sensi del comma 3., è compito dei dirigenti disporre la resistenza in giudizio o promuovere azioni legali a tutela del Comune, adottando allo scopo apposita motivata determinazione.

 

Articolo 22

Vicesindaco

  1. Il sindaco nomina fra gli assessori un vicesindaco, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo; in caso di contemporanea assenza anche del vicesindaco, il sindaco è sostituito dall'assessore anziano.

 

Articolo 23

Referati ad assessori

  1. Il sindaco può attribuire la trattazione di affari e materie a singoli assessori e delegare ad essi atti di sua competenza, con potere di avocazione e di riassunzione
  2. Le deleghe agli assessori in ordine alla sovrintendenza ed al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché le relative revoche, sono attribuite per iscritto e sono comunicate al consiglio nella prima seduta utile.
  3. Nel rilascio delle succitate deleghe il sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.
  4. Per problematiche complesse o per esigenze organizzative, il sindaco può avvalersi di coadiutori nominati tra i consiglieri comunali.

 

Articolo 24

Linee programmatiche

  1. Il sindaco, sentita la giunta, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data della proclamazione degli eletti, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
  2. Nel corso del mandato le linee programmatiche possono essere oggetto di modifica sulla base delle esigenze e delle problematiche eventualmente emerse.
  3. Il consiglio, con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica del bilancio di previsione, definisce l’attuazione delle linee programmatiche da porre in essere nel corso dell’anno.
  4. La verifica dell’attuazione delle linee programmatiche avviene nel mese di settembre di ogni anno, in occasione dell’adunanza per la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

 

Articolo 25

Mozione di sfiducia

  1. La giunta risponde del proprio operato dinanzi al consiglio.
  2. Il voto contrario del consiglio su una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
  3. Il sindaco e la giunta cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati al Comune.
  4. Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri comunali assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.
  5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al segretario comunale.
  6. Il segretario comunale riferisce al Prefetto, con una relazione riepilogativa dei fatti, dell’inosservanza dell'obbligo di convocazione del consiglio.

 

CAPO III

Consiglio comunale

Articolo 26

Consiglio comunale

  1. Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
  2. Ha competenza limitatamente agli atti fondamentali stabiliti dalla legge.
  3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni del consiglio non può essere delegato.
  4. Le modalità di elezione dei consiglieri, la loro durata in carica, il numero e la posizione giuridica sono regolati dalla legge.
  5. Il «regolamento per il funzionamento del consiglio e delle commissioni» disciplina il funzionamento del consiglio.

 

Articolo 27

Prima seduta di consiglio

  1. La prima seduta del consiglio è convocata dal sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
  2. Il consigliere anziano la presiede fino all’insediamento del presidente o del vicepresidente.
  3. Nella prima seduta il consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
  1. convalida degli eletti;
  2. surroga degli eletti risultati ineleggibili o dimissionari;
  3. ricevimento del giuramento del sindaco;
  4. elezione del presidente del consiglio;
  5. elezione del vicepresidente del consiglio;
  6. comunicazione al consiglio dei nominativi degli assessori e delle deleghe conferite;
  7. elezione della commissione elettorale comunale.

 

Articolo 28

Presidente del consiglio

  1. Il presidente del consiglio esercita le funzioni di rappresentanza di tale organo, nei rapporti con gli altri organi del Comune e con quelli degli altri enti.
  2. Convoca e presiede il consiglio, nel rispetto delle disposizioni del regolamento per il funzionamento del consiglio e delle commissioni, intervenendo a difesa delle prerogative dei singoli consiglieri, del sindaco, degli assessori, dei componenti del collegio dei revisori dei conti e del segretario comunale.
  3. Esercita i poteri necessari per mantenere l’ordine e per assicurare l’osservanza delle norme nella sala in cui si svolge il consiglio, avvalendosi, se necessario, dell’ausilio degli agenti di pubblica sicurezza e della polizia locale presenti.
  4. È eletto con votazione segreta e a maggioranza assoluta dei consiglieri, nell’adunanza di insediamento del consiglio; il sindaco non può essere nominato presidente del consiglio.

 

Articolo 29

Vicepresidente del consiglio

  1. Il vicepresidente del consiglio collabora con il presidente nell’esercizio delle funzioni di organizzazione dei lavori del consiglio; svolge ogni altra attività della quale sia incaricato dal presidente del consiglio; sostituisce il presidente del consiglio in tutte le sue funzioni, in caso di rifiuto, di assenza, di impedimento temporaneo dello stesso.
  2. È eletto tra i consiglieri con votazione segreta e a maggioranza assoluta, nell’adunanza di insediamento del consiglio; il sindaco non può essere nominato vice presidente del consiglio.
  3.  In caso di rifiuto a presiedere il consiglio, impedimento temporaneo, assenza, sia del presidente che del vicepresidente, le funzioni di presidente sono svolte dal consigliere anziano.

 

Articolo 30

Durata del mandato del presidente e del vicepresidente

  1. Il presidente e il vicepresidente del consiglio durano in carica fino alla proclamazione dei componenti del consiglio successivo a quello che li ha nominati.
  2. Il presidente e il vicepresidente del consiglio possono essere revocati con una mozione di sfiducia, presentata e votata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio e delle commissioni.
  3. Le dimissioni dalla carica di presidente e di vicepresidente del consiglio sono efficaci dalla data di presentazione delle stesse al protocollo del Comune, sono irrevocabili e sono presentate con le modalità previste per quelle dei consiglieri comunali.

 

Articolo 31

Ufficio di presidenza

  1.  Il presidente ed il vicepresidente del consiglio costituiscono l’«ufficio di presidenza», nel quale sono preventivamente esaminati e discussi gli argomenti di maggiore rilevanza che attengono allo svolgimento dei compiti di presidenza del consiglio.

 

Articolo 32

Ufficio del consiglio

  1. Per il supporto e l’organizzazione dell’attività del consiglio è istituito l’«ufficio del consiglio», alle dirette dipendenze del segretario comunale, al cui funzionamento sovrintende il presidente coadiuvato dal vicepresidente, con il compito di assicurare gli adempimenti necessari al funzionamento del consiglio.

 

Articolo 33

Adunanze consiliari

  1. Le adunanze del consiglio sono pubbliche.
  2. Le adunanze si tengono in seduta segreta quando, ad avviso del presidente, vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni sulle qualità morali di persone.
  3. Le adunanze del consiglio sono svolte in sessione ordinaria o in sessione straordinaria; sono ordinarie le adunanze nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, sono straordinarie tutte le altre.
  1. Il regolamento per il funzionamento del consiglio e delle commissioni disciplina le modalità di votazione e le maggioranze necessarie per rendere valide le adunanze e le decisioni assunte nelle stesse.

 

Articolo 34

Diritti dei consiglieri comunali

  1. Il/la consigliere/a comunale assume la carica con la proclamazione degli eletti o con la deliberazione di surroga.
  2. Il/la consigliere/a comunale, nel rispetto del regolamento per il funzionamento del consiglio e delle commissioni:
  1. esercita il diritto di iniziativa deliberativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio;
  2. può formulare interrogazioni e mozioni;
  3. ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende ed enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato;
  4. può chiedere la convocazione del consiglio;
  5. può avvalersi, per l’esercizio delle proprie funzioni, della collaborazione degli uffici comunali.

 

Articolo 35

Doveri dei consiglieri comunali

  1. L’assunzione della carica di consigliere/a comunale comporta il dovere di agire, nell’espletamento del proprio mandato, nell’interesse della comunità jesolana.
  2. Il/la consigliere/a comunale ha altresì l’obbligo:
  1. di eleggere un domicilio nel territorio geografico comunale; in mancanza le comunicazioni connesse alla carica di consigliere/a comunale sono effettuate presso la residenza o, se lo stesso/a risiede fuori del territorio del Comune, mediante deposito nella sede municipale.
  2. di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge;
  3. di partecipare alle sedute del consiglio e delle commissioni di cui fa parte;
  4. di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di proposte di delibere riguardanti interessi propri o di propri parenti o affini sino al quarto grado.
  1. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre adunanze consecutive oppure a sei adunanze consecutive, in quest’ultimo caso anche se per giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dalla carica di consigliere comunale.

 

Articolo 36

Gruppi consiliari

  1. I consiglieri possono costituire gruppi consiliari, formati da almeno due consiglieri comunali; nel caso in cui un/una consigliere/a comunale risulti unico/a eletto/a di una medesima lista, può comunque costituirsi in gruppo.
  2. La carica di capogruppo è incompatibile con quella di sindaco, presidente e vicepresidente del consiglio.
  3. Le modalità di costituzione dei gruppi consiliari sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio e delle commissioni.

 

Articolo 37

Conferenza dei Capigruppo

  1. Il presidente del consiglio e i capigruppo costituiscono la «conferenza dei capigruppo».
  2. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del presidente del consiglio ed esercita tutte le funzioni ad essa attribuite dal consiglio con apposite deliberazioni.
  3. Le modalità di funzionamento della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio e delle commissioni.

 

Articolo 38

Commissioni consiliari permanenti

  1. Il consiglio istituisce «commissioni consiliari permanenti», costituite da consiglieri comunali e competenti per l’esame preliminare degli atti delle proposte di deliberazione, le quali durano in carica fino alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo consiglio comunale.
  2. Il regolamento per il funzionamento del consiglio e delle commissioni disciplina la nomina, la composizione, l’organizzazione ed il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti.

 

Articolo 39

Commissioni d’indagine

  1. Il consiglio può deliberare, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la costituzione di «commissioni d’indagine» per accertare la regolarità e la correttezza delle attività amministrative comunali.
  2. Alle commissioni d’indagine non è opponibile il segreto d’ufficio.
  3. Il regolamento per il funzionamento del consiglio e delle commissioni, disciplina la nomina, la composizione, l’organizzazione ed il funzionamento delle commissioni d’indagine.

 

Articolo 40

Commissioni speciali

  1. Il consiglio può deliberare, a scrutinio palese, la costituzione di «commissioni speciali» per l’esame di particolari questioni o problemi, determinandone i poteri, l’oggetto ed i limiti dell’attività nonché il numero dei componenti.
  2. I commissari delle commissioni speciali possono anche non essere consiglieri comunali.
  3. Il regolamento per il funzionamento del consiglio e delle commissioni disciplina la nomina, la composizione, l’organizzazione ed il funzionamento delle commissioni speciali.

 

CAPO IV

Giunta comunale

Articolo 41

Giunta comunale

  1. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui il vicesindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, e ne dà comunicazione al consiglio.
  2. La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori non superiore a cinque.
  3. Possono essere nominati assessori i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere/a comunale.
  4. Ad ogni fine previsto dalla legge o dallo statuto, l'anzianità degli assessori è determinata dall’età.

 

Articolo 42

Dimissioni, revoca e cessazione degli assessori

  1. Le dimissioni dalla carica di assessore vanno presentate al protocollo del Comune con le modalità previste per quelle dei consiglieri comunali, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.
  2. Il sindaco può motivatamente revocare uno o più assessori.
  3. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, dandone motivata comunicazione al consiglio nella prima adunanza utile.

 

Articolo 43

Competenze

  1. La giunta è l'organo di collaborazione del sindaco e compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano espressamente riservati, dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, alla competenza di altri organi.
  2. Ad esse compete:

a) collaborare con il sindaco nell’attuazione del programma di governo e degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti dal consiglio;

b) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio, anche mediante la presentazione di proposte di deliberazione;

c) accettare lasciti e donazioni di beni mobili e immobili;

d) assumere decisioni in materia di toponomastica;

e) decidere, sentito il dirigente competente per materia o su proposta dello stesso, in ordine a transazioni nelle quali è parte il Comune;

f) approvare i regolamenti in materia di organizzazione del personale e gli atti programmatori o di indirizzo in tale materia, ad esclusione di quanto previsto dall’art. 19, comma 2., lettera k);

g) riferire annualmente al consiglio sulla propria attività, in occasione dell’adunanza per la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

 

Articolo 44

Funzionamento della giunta

  1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco ed esercita le sue funzioni in forma collegiale.
  2. La convocazione della giunta avviene senza formalità e senza termini di preavviso, mediante comunicazione telefonica, mail o altra modalità decisa dal sindaco; non è richiesta convocazione per le sedute di giunta che si svolgono con periodicità in giorni e orari convenuti in precedenza.
  3. Per la validità delle sedute di giunta è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e le decisioni sono assunte a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei presenti; gli assessori astenuti concorrono a rendere valida l’adunanza, ma non si computano tra i votanti.

 

Articolo 45

Adunanze di giunta

  1. Le adunanze della giunta di norma non sono pubbliche, ma il sindaco ha la facoltà di convocare la stessa in seduta pubblica.
  2. Alle riunioni di giunta partecipano il segretario comunale e, ove richiesti, i dirigenti; questi ultimi si rendono comunque disponibili, durante tutta la durata delle sedute di giunta, per intervenire alle stesse ove richiesto dal sindaco.
  3. Il sindaco può decidere che alle adunanze della giunta siano presenti, con funzioni consultive, consiglieri comunali, dipendenti del Comune, esperti, rappresentanti di associazioni, forze sociali, politiche ed economiche.
  4. Possono inoltre essere invitati alle riunioni della giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, i revisori dei conti e i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, istituzioni.
  5. Le adunanze della giunta si tengono nella «sala giunta» sita al primo piano della sede municipale; il sindaco può decidere che si tengano in un’altra sala sita nel territorio geografico comunale ovvero, eccezionalmente, sita al di fuori di tale ambito territoriale.

 

Articolo 46

Giunta tecnica

  1. Il sindaco può decidere che la giunta si riunisca informalmente per procedere ad audizioni di cittadini o rappresentanti di enti o associazioni, che chiedano di essere sentiti per presentare progetti, proposte, idee, da lui ritenute di rilevante importanza per la comunità jesolana.
  2. Le sedute di cui al comma 1. sono denominate «giunte tecniche» e per le stesse non è richiesto alcun quorum né la redazione di un verbale, non potendosi adottare in tale sede deliberazioni nè assumere impegni che comportino o meno spese.

 

Articolo 47

Verbale delibere di giunta

  1. Il verbale delle adunanze di giunta costituisce il resoconto dell’andamento della seduta della giunta, e riporta il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.
  2. Solo quando gli assessori ne facciano richiesta al segretario comunale, i loro interventi vengono riportati a verbale.
  3. I verbali sono ordinati numericamente secondo l’ordine di approvazione delle proposte di deliberazione, e si intendono integralmente approvati se, nel termine di pubblicazione degli stessi all’ albo pretorio, nessun assessore contesta per iscritto l’esattezza o la veridicità degli stessi.
  4. Il verbale è firmato dal presidente dell’adunanza e dal segretario comunale.

 

Articolo 48

Partecipazione alla giunta in videoconferenza

  1. Il sindaco e gli assessori possono partecipare alla giunta in videoconferenza, con interventi da luoghi diversi dalla sede municipale, audio/video collegati con la sala giunta, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento.
  1. A tale scopo è necessario che il collegamento audio/video:
  1. garantisca la possibilità di accertare l’identità dei componenti della giunta che intervengono in videoconferenza, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. consenta al segretario comunale di percepire adeguatamente gli eventi dell’adunanza oggetto di verbalizzazione;
  3. consenta agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
  1. L’adunanza di giunta alla quale intervengono componenti della stessa in videoconferenza, si intende svolta nella sala giunta ove deve essere presente il segretario comunale, non potendo lo stesso intervenire a sua volta in videoconferenza.

 

TITOLO III

Ordinamento degli uffici

CAPO I

Ordinamento degli uffici

Articolo 49

Distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa

  1. Nel rispetto delle competenze e della distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa, mentre spetta agli organi di direzione politica del Comune definire gli obiettivi e i programmi da attuare e verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, spetta ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, essendo gli stessi direttamente responsabili della gestione e dei relativi risultati.

 

Articolo 50

Organizzazione degli uffici

  1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi comunali:
  1. garantisce criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, e assume quali obiettivi l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività, adeguandoli costantemente alle esigenze del cittadino;
  2. è costituita secondo uno schema organizzativo flessibile, finalizzato alla realizzazione dei programmi e progetti approvati dal consiglio, mediante l’utilizzo delle risorse attribuite con il piano esecutivo di gestione approvato dalla giunta;
  3. è articolata in settori e ciascun settore in unità organizzative, più settori possono essere posti come articolazioni di una stessa area; per l’elaborazione o attuazione di particolari programmi e progetti, la giunta può istituire unità organizzative temporanee.
  1. La responsabilità dei dipendenti comunali è individuata e definita rispetto agli obiettivi di servizio di ciascun operatore e determinata dall’ambito della loro autonomia decisionale nell’esercizio delle funzioni attribuite.
  2. La direzione degli uffici e dei servizi comunali spetta ai dirigenti, che ne programmano, organizzano e controllano l’attività secondo i seguenti criteri:
  1. autonomia gestionale ed operativa in ordine alle risorse umane, materiali e finanziarie assegnate per l’esecuzione di programmi e progetti;
  2. semplificazione dei procedimenti;
  3. efficacia e funzionalità nella gestione di mezzi, personale e procedure in dotazione;
  4. economicità ed efficienza nella gestione delle risorse, rispetto agli obiettivi da raggiungere;
  5. controllo dei risultati in relazione ai fini perseguiti;
  6. tempestività, trasparenza ed imparzialità nell’espletamento dell’attività amministrativa.

 

CAPO II

Segretario comunale

Articolo 51

Segretario comunale

  1. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del sindaco, del consiglio e della giunta, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
  2. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione.
  3. È il responsabile della prevenzione della corruzione all’interno del Comune.
  4. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e ne coordina l'attività.
  5. Avoca a sé o rimette ad altri dirigenti con specifiche istruzioni sugli atti da assumere, i procedimenti cui all’art. 19, comma 2., lettera l).
  6. Può approvare direttive interpretative od organizzative vincolanti per i dirigenti e per i dipendenti del Comune, allo scopo di garantire un’uniforme applicazione della normativa o di assicurare il coordinamento dell’attività della struttura ovvero l’unitarietà dell’azione amministrativa.
  7. Svolge i controlli successivi di legittimità sugli atti del Comune, con le modalità previste dal «regolamento dei controlli interni».
  8. Convoca e presiede il «comitato intersettoriale di controllo delle società partecipate» e nomina i suoi componenti, scegliendoli tra i dipendenti del Comune.
  9. Esercita la direzione e il coordinamento di quegli uffici e servizi, rispetto ai quali il sindaco gli abbia attribuito i compiti e le funzioni di dirigente.
  10. Propone al sindaco e alla giunta gli atti e i provvedimenti necessari ad assicurare il ciclo della performance, compresi quelli di natura regolamentare o attinenti alle nomine, avvalendosi della collaborazione delle unità organizzative del Comune, alle quali può chiedere, direttamente o tramite i dirigenti, dati, relazioni, proposte.
  11. Propone al sindaco l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure derivanti dalla responsabilità dirigenziale.
  12. Roga i contratti nei quali il Comune è parte e autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse del Comune, nei casi e con le modalità stabilite dalla legge e dal «regolamento per la disciplina dei contratti».

 

CAPO III

Dirigenti

Articolo 52

Dirigenti

  1. I dirigenti sono competenti per tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune e non rientranti tra le funzioni del segretario comunale.
  2. Provvedono ai loro compiti mediante la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, con autonomi poteri di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza degli uffici ai quali è preposto, di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Ove l’adozione o il rilascio degli atti di competenza presupponga accertamenti o valutazioni di carattere discrezionale, le relative modalità e criteri, se non rilevabili dai programmi e obiettivi, o già predeterminati da norme contenute nello statuto o nei regolamenti, oppure compiutamente definiti da disposizioni di legge, sono stabiliti da appositi atti d’indirizzo del sindaco o della giunta.
  3. Rispondono del risultato dell’attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati, e sono direttamente responsabili dei risultati della gestione.
  4. Supportano gli organi politici e il segretario comunale nell’esercizio delle loro funzioni mediante l’elaborazione di proposte, piani di fattibilità, progetti e valutazioni alternative, fornendo pareri ove richiesti. A tal fine intervengono, se richiesti dai rispettivi presidenti, alle sedute degli organi collegiali del Comune.
  5. Assicurano la cooperazione ed il coordinamento tra gli uffici cui sono preposti, contribuendo a garantire l’unitarietà dell’azione amministrativa del Comune ed il costante miglioramento della funzionalità complessiva della sua organizzazione. A tale scopo verificano costantemente lo stato di avanzamento dei programmi e progetti di loro competenza, e l’utilizzazione delle risorse loro assegnate, proponendo alla giunta eventuali interventi correttivi o la ridefinizione degli stessi.
  6. Svolgono tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, definiti con atti d’indirizzo degli organi di governo del Comune, e adottano tutti gli atti necessari a dare esecuzione alle delibere di consiglio e di giunta di competenza del settore al quale sono preposti.
  7. Redigono le proposte di deliberazione successivamente sottoscritte dal sindaco o dagli assessori, e sottoscrivono direttamente le proposte di deliberazione finalizzate a dare attuazione a programmi e obiettivi approvati dagli organi di governo o a dare attuazione ad obblighi normativi.
  8. Emettono, nelle materie di competenza, le ordinanze/ingiunzioni o l’ordinanza di archiviazione prevista dall’art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.
  9. Controllano il rispetto del «piano triennale di prevenzione della corruzione» da parte dei dipendenti del settore cui sono preposti, e delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione.
  10. Dispongono, con provvedimento motivato, la rotazione del personale a cui carico siano stati avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
  11. Concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, suggerendo per scritto al segretario comunale specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.

 

Articolo 53

Responsabilità dirigenziale

  1. Gli incarichi di dirigente sono assegnati dal sindaco con provvedimento motivato, tenuto conto della professionalità, attitudine ed esperienza, con le modalità stabilite dal «regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi».
  2. La copertura dei posti di dirigente o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
  3. Gli incarichi di dirigente hanno durata determinata, sono rinnovabili e revocabili in ogni tempo. Sono motivatamente confermati, revocati, modificati o rinnovati dal sindaco entro novanta giorni dalla sua elezione.
  4. Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del dirigente, accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione ovvero l'inosservanza delle direttive allo stesso imputabili comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare, l'impossibilità di rinnovo dell’incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, il sindaco può inoltre revocare l'incarico, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio.
  5. Al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato alle unità organizzative di competenza, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dal Comune, la retribuzione di risultato è decurtata, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.

 

Articolo 54

Conferenza dei dirigenti

  1. La «conferenza dei dirigenti» rappresenta uno strumento di coordinamento gestionale - organizzativo della struttura amministrativa.
  2. È finalizzata a favorire l’integrazione delle attività di pianificazione, programmazione e gestione, nonché la diffusione delle informazioni, per garantire coerenza ed omogeneità d’intervento da parte dell’intera struttura organizzativa.
  3. È composta dal segretario comunale e dai dirigenti; in caso di impossibilità ad intervenire alla conferenza, il dirigente delega un titolare di posizione amministrativa o alta specializzazione a partecipare in sua vece.
  4. È convocata e presieduta dal segretario comunale, che fissa anche l’ordine del giorno e ne stabilisce le modalità di funzionamento, con facoltà di invitare altri dipendenti comunali a partecipare ai lavori della conferenza.

 

TITOLO IV

Ciclo di gestione della performance e controlli

CAPO I

Principî

Articolo 55

Principî

  1. Il Comune riconosce l’autonomia finanziaria quale elemento fondamentale della propria autonomia politica e assume la programmazione finanziaria come metodo di gestione delle risorse.
  2. Persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili ricercando l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
  3. Attua i principî del presente articolo attraverso il «regolamento di contabilità» e i regolamenti relativi ai vari tributi di sua competenza.

 

Articolo 56

Finalità

  1. La misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale  sono alla base del miglioramento della qualità del servizio pubblico offerto dal Comune, della valorizzazione delle competenze professionali tecniche e gestionali, della responsabilità per risultati, dell’integrità e della trasparenza dell’azione amministrativa nonchè della valutazione delle risorse impiegate per il perseguimento degli obiettivi.
  2. La performance organizzativa fa riferimento ai seguenti aspetti:
    1. l’impatto dell'attuazione delle politiche attivate, sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;
    2. l'attuazione di programmi e progetti, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi ove definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse.

 

CAPO II

Ciclo di gestione della performance

Articolo 57

Fasi

  1. Il ciclo di gestione della performance, nel rispetto dello statuto, è disciplinato dal «regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance».
  2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:
  1. definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e degli eventuali indicatori;
  2. collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
  3. monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
  4. misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
  5. utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
  6. rendicontazione dei risultati garantendone la piena trasparenza e visibilità.

 

Articolo 58

Sistema integrato di pianificazione e controllo

  1. La definizione e l’assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse, si realizza attraverso i seguenti strumenti di programmazione:
  1. le linee programmatiche di mandato, approvate dal consiglio all’inizio del mandato amministrativo, che delineano i programmi e i progetti contenuti nel programma elettorale del sindaco con un orizzonte temporale di cinque anni, sulla base dei quali si sviluppano i documenti facenti parte del sistema integrato di pianificazione;
  2. la relazione previsionale e programmatica, approvata annualmente quale allegato al bilancio di previsione, che individua, con un orizzonte temporale annuale o, in alcuni casi, fino a tre anni, i programmi e i progetti assegnati alle strutture organizzative dell’ente;
  3. il piano esecutivo di gestione approvato annualmente dalla giunta, che contiene gli obiettivi e le risorse assegnati ai settori del Comune.
  1. Il piano della performance rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche di mandato e gli altri livelli di programmazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa.

 

Articolo 59

Obiettivi e indicatori

  1. Gli obiettivi si dividono in:
  1. strategici: che sono direttamente derivati dagli indirizzi di governo dell’ente, cioè chiaramente esplicitati nei documenti di programmazione: linee programmatiche di mandato e relazione previsionale e programmatica;
  2. gestionali: che sono legati alle attività, alle azioni, agli interventi individuati come funzionali e diretti alla realizzazione di risultati strategici; gli obiettivi gestionali si suddividono in performanti, di miglioramento e di mantenimento, devono portare a risultati misurabili ed essere espressione di variabili influenzabili dai soggetti preposti alla gestione.
  1. Gli obiettivi:
  1. sono definiti, prima dell’inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, in condivisione con il segretario comunale e con i dirigenti;
  2. danno concretezza al piano esecutivo di gestione, nella sua capacità di essere guida della struttura operativa durante la gestione;
  3. hanno valenza annuale o pluriennale;
  4. devono essere coerenti con quelli indicati nei documenti programmatici di bilancio;
  5. necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori, che consistono in parametri gestionali definiti a preventivo e verificati a consuntivo;
  6. possono essere espressi in termini di tempo, di quantità (volume d’attività, costo, ecc.) e/o di qualità (livello di efficienza, di efficacia, di economicità, di produttività, di trasparenza) e/o di raggiungimento (si/no).

 

Articolo 60

Piano esecutivo di gestione

  1. Annualmente, nel rispetto dei principî fissati dallo statuto, dal regolamento di contabilità e dal regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance, attraverso il «piano esecutivo di gestione», sono attribuiti ai dirigenti e da questi alle unità organizzative di competenza, gli obiettivi di gestione, e assegnate le relative dotazioni finanziarie di spesa,
  2. I dirigenti sono competenti all’assunzione di provvedimenti attuativi del piano esecutivo di gestione, definiti «determinazioni», classificati e raccolti cronologicamente.

 

CAPO III

Controlli

Articolo 61

Servizio dei controlli interni

  1. Il Comune, nell’ambito della propria autonomia normativa regolamentare e organizzativa, disciplina il «servizio dei controlli interni».
  2. Il servizio dei controlli interni:
  1. verifica la legittimità, regolarità e correttezza amministrativa nonché la regolarità contabile degli atti (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
  2. verifica l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati (controllo di gestione);
  3. garantisce il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l’attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario (controllo sugli equilibri finanziari);
  4. valuta l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico- amministrativo, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti (controllo strategico);
  5. verifica, attraverso l’affidamento ed il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, l’efficacia e l’efficienza degli organismi gestionali esterni del Comune (controllo sugli organismi partecipati);
  6. garantisce il controllo della qualità dei prodotti erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l’impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni del Comune (controllo di qualità).

 

Articolo 62

Divieto di aggravo del procedimento

  1. È fatto divieto di aggravare il procedimento amministrativo, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria, introducendo forme di controllo non previste dalla normativa.

 

CAPO IV

Collegio dei revisori dei conti

Articolo 63

Collegio dei revisori dei conti

  1. Al collegio dei revisori dei conti è conferito l’esercizio della funzione di revisione economico-finanziaria nell’ambito dei principî fissati dalla legge e ogni altra attività o compito da essa indicati.  Il collegio dei revisori è composto da tre membri. I requisiti soggettivi e le modalità di nomina, anche nelle ipotesi di decesso, rinunzia o decadenza, sono disciplinati dalla legge.
  2. Non possono essere nominati revisori coloro che si trovino nelle condizioni ostative a ricoprire tale incarico indicate dalla legge e dal regolamento di contabilità, in quelle stabilite per la carica di consigliere/a comunale, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri comunali, dei componenti della giunta, del segretario comunale e dei dirigenti.
  3. I revisori durano in carica tre anni e non sono revocabili, salvo che non adempiano al loro incarico nel rispetto delle norme di legge e dello statuto.
  4. I revisori adempiono al loro dovere con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni.
  5. Il compenso annuale dei revisori è determinato dal consiglio all’atto della nomina o della riconferma, per tutta la durata del triennio nei limiti fissati dalla normativa vigente.
  6. Il Comune mette a disposizione dei revisorio la strumentazione informatica e gli atti dagli stessi richiesti per lo svolgimento dei propri compiti.

 

Articolo 64

Funzioni e competenze del collegio dei revisori dei conti

  1. Il collegio dei revisori dei conti collabora con il consiglio nelle sue funzioni di indirizzo e di controllo, secondo le previsioni e le modalità indicate dai regolamenti del Comune. Adotta le proprie decisioni a maggioranza dei componenti con votazione palese.
  2. Esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione, sui documenti a esso allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri suggerisce al consiglio tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni, con l’obbligo per il consiglio di adottare i provvedimenti conseguenti o motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dal collegio dei revisori.
  3. Attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione in merito alla proposta di deliberazione del rendiconto medesimo, esprimendo eventuali proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
  4. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica, patrimoniale e fiscale della gestione. La tecnica del campione costituisce il normale strumento di indagine del collegio per l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza.
  5. Esprime i pareri che sono richiesti da norme di legge o da regolamenti del Comune.


    Riferisce immediatamente al sindaco e al presidente del consiglio sulle gravi irregolarità nella gestione che eventualmente emergano. Il presidente del consiglio provvede a convocare l’adunanza nel termine previsto dal regolamento di contabilità, iscrivendo all'ordine del giorno la comunicazione del collegio dei revisori.

 

TITOLO V

Ordinamento dei servizi

CAPO I

Caratteristiche generali

Articolo 65

Gestione dei servizi pubblici locali

  1. Il Comune nell’ordinamento dei servizi pubblici locali attua modalità di gestione che rispondono ad obiettivi di autonomia imprenditoriale, efficienza, efficacia, economicità e redditività, in ogni caso nel rispetto dei limiti di legge.
  2. Ove per la gestione di tali servizi il consiglio individui la forma della società, istituzione, azienda speciale o consorzio, la scelta degli amministratori, dei dirigenti e dei sindaci di tali enti, si fonda sulla professionalità e competenza degli stessi, assicurando condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, con la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali, nelle percentuali previste dalla legge.
  3. Il Comune si impegna affinché i principî di cui al presente capo vengano inseriti negli statuti delle società ed enti partecipati, dei quali non detiene il controllo.

 

Articolo 66

Controllo della gestione dei servizi

  1. Il consiglio promuove il costante controllo, monitoraggio e valutazione delle attività degli enti, aziende, istituzioni e società partecipate dal Comune, al fine di verificare se essa genera i risultati attesi e se siano rispettati le linee programmatiche di cui all’art. 24 e gli indirizzi gestionali di cui agli artt. 57 e ss.
  2. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi nonché delle società delle quali il Comune detiene la maggioranza delle azioni o quote societarie, stabiliscono le modalità di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del Comune e di pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi; prevedono altresì, anche mediante il rinvio ad atti regolamentari del Comune, i tempi e le modalità con cui tali enti sono tenuti a produrre informazioni ai fini dell’esercizio dei poteri del consiglio e dell’organismo di controllo comunale.
  3. Il consiglio può disporre, su proposta di almeno un quinto dei consiglieri e con specifica deliberazione, la verifica dei risultati economici, sociali e qualitativi di un singolo servizio pubblico locale; i risultati della verifica sono sottoposti all’esame del consiglio entro sei mesi dall’approvazione della deliberazione suddetta.

 

Articolo 67

Scelta delle forme gestionali dei servizi pubblici

  1. La costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la costituzione o l’adesione a società o a consorzi, è approvata dal consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
  2. Uguale procedimento è richiesto per la trasformazione della forma gestionale di un servizio pubblico locale, nonché per la sua dismissione.

 

Articolo 68

Carta dei servizi pubblici

  1. L’erogazione dei servizi pubblici, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principî di uguaglianza, imparzialità, continuità, accessibilità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia.
  2. In base a tali principî ciascun soggetto erogatore adotta una propria «carta dei servizi» con la quale individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo, assicura la piena informazione degli utenti, l’aggiornamento della carta dei servizi.
  3. L’organismo comunale di controllo verifica l’esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio dell’effettiva applicazione delle carte dei servizi e sull’adeguata pubblicità della stessa agli utenti, e ne riferisce al sindaco.

 

CAPO II

Modalità e assetto di gestione

Articolo 69

Istituzione

  1. L'«istituzione» è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, o comunque privi di rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.
  2. Il consiglio può costituire istituzioni mediante apposita deliberazione contenente:
  1. il «regolamento di disciplina del funzionamento, dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione»;
  2. il prospetto tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili, immobili e finanziarie.
  3. le modalità di costituzione degli organi, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione e verifica economico-contabile da parte dei revisori dei conti del Comune;
  4. il capitale di dotazione, il patrimonio ed il personale assegnato;
  5. gli atti fondamentali sottoposti all’approvazione del consiglio.
  1. La soppressione dell’istituzione è deliberata dal consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

 

Articolo 70

Ordinamento, funzionamento e contabilità delle istituzioni

  1. Sono organi dell'istituzione: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
  2. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.
  3. Gli organi dell’azienda restano in carica per la durata del consiglio ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo.

 

Articolo 71

Azienda speciale

  1. L'«azienda speciale» è ente strumentale dell'ente locale per la gestione dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale.
  2. È dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.
  3. Sono organi dell'azienda speciale : il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
  4. Gli organi dell’azienda restano in carica per la durata del consiglio ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo.

 

Articolo 72

Consorzi

  1. Per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, nei limiti previsti dalla normativa, il Comune può costituire con altri comuni e province un «consorzio», secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
  2. Il consiglio approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo statuto e la convenzione fra gli enti consorziati, ove sono individuati gli atti fondamentali del consorzio da trasmettere al consiglio.

 

Articolo 73

Convenzioni

  1. Per lo svolgimento, in modo coordinato e continuativo, di funzioni e servizi determinati, il consiglio può deliberare apposite convenzioni con altri comuni e province.
  2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

 

Articolo 74

Società per azioni e a responsabilità limitata

  1. Il Comune, nei limiti previsti dalla normativa, può costituire o partecipare a società per azioni, riservandosi quei diritti e quelle prerogative necessarie a dare prevalenza al ruolo del soggetto pubblico. Ove alla società per azioni partecipino altri enti locali, i reciproci rapporti sono determinati attraverso patti parasociali approvati sotto forma di convenzione. Il bilancio delle società per azioni partecipate dal Comune è sottoposto ad obbligo di certificazione.
  2. Il Comune, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, può altresì costituire o partecipare società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora ciò si renda opportuno in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio.
  3. Lo statuto delle società:
  1. prevede che il sindaco può in ogni tempo revocare, con atto motivato, gli amministratori nominati per conto del Comune;
  2. prevede che le modifiche sostanziali delle condizioni di adesione devono essere approvate dal consiglio;
  3. garantisce agli amministratori comunali il diritto di accesso agli atti ed agli uffici della società.
  1. Il Comune favorisce attraverso specifiche iniziative la sottoscrizione da parte di cittadini ed utenti di quote azionarie delle società per azioni che gestiscono servizi pubblici di particolare interesse sociale.

 

Articolo 75

Società per azioni con partecipazione minoritaria

  1. Il Comune, per l'esercizio dei servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture e altre opere di interesse pubblico che non rientrino ai sensi della vigente legislazione statale e regionale nella competenza di altri enti, nei limiti previsti dalla normativa, può costituire apposita società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
  2. Il Comune provvede alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione di titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica.
  3. Nel caso dei servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.
  4. Nell'atto costitutivo e nello statuto della società deve essere previsto il diritto del Comune di nominare più amministratori e sindaci, come pure il numero dei soggetti da nominare.

 

Articolo 76

Società collegate e controllate

  1. Le società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale e le aziende speciali possono, nei limiti previsti dalla normativa e in armonia con i fini statutariamente perseguiti, costituire o partecipare all’istituzione di società di capitali.
  2. Qualora tali società svolgano servizi pubblici locali, i relativi statuti dovranno contenere disposizioni volte a consentire la vigilanza ed il controllo da parte del Comune.
  3. La decisione di istituire o partecipare a società di capitali, dovrà essere oggetto di specifica approvazione preventiva da parte del consiglio.

 

Articolo 77

Concessione a terzi

  1. I servizi pubblici possono essere gestiti con concessione a terzi, quando la controprestazione a favore del concessionario consiste, anche solo parzialmente, nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.
  2. Le concessioni devono avere una durata commisurata alle spese di investimento richieste al concessionario da valutarsi attraverso un quadro economico-finanziario certificato.
  3. Nel capitolato di gara per la scelta del concessionario sono disciplinate modalità e procedure dei controlli e del potere da parte del Comune di emanare direttive, in particolare in materia tariffaria, oltre a prevedere la facoltà di recesso e di riscatto.

 

Articolo 78

Finanza di progetto

  1. Le modalità di partecipazione del Comune ai procedimenti finalizzati all’attuazione di interventi da realizzarsi tramite strumenti di finanza di progetto, sono disciplinate con apposito regolamento.

 

CAPO III

Nomine degli amministratori

Articolo 79

Designazione e requisiti

  1. Il consiglio, entro trenta giorni dal suo insediamento, approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, gli indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società.
  2. Tali indirizzi devono prevedere l’emanazione da parte del sindaco, prima di procedere ad ogni nomina, di un avviso pubblico attraverso il quale dare pubblicità alle nomine o designazioni dei rappresentanti negli enti che intende effettuare.
  3. Nell’avviso pubblico sono resi noti i requisiti e le cause di incompatibilità per l’accesso alle cariche.

 

TITOLO VI

Funzione normativa

CAPO I

Regolamenti

Articolo 80

Ambito di applicazione

  1. Il Comune emana regolamenti nelle materie di competenza comunale.
  2. I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:
  1. non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme e con i principî costituzionali, con le leggi, con i regolamenti statali e regionali e con lo statuto comunale;
  2. la loro efficacia è limitata nell'ambito comunale;
  3. non possono disciplinare materie coperte da riserva di legge.
  1. I regolamenti comunali possono essere abrogati parzialmente o totalmente:
  1. per espressa dichiarazione del consiglio e della giunta, ciascuno per la propria competenza;
  2. per incompatibilità tra le nuove e le precedenti disposizioni legislative;
  3. con l'approvazione di un nuovo regolamento che disciplini l'intera materia già disciplinata da regolamento anteriore.

 

Articolo 81

Procedimento di formazione

  1. L'iniziativa per l’approvazione o la modifica dei regolamenti comunali spetta:
  1.  ciascun/a consigliere/a comunale;
  2. alla giunta.
  1. I regolamenti comunali di competenza del consiglio sono approvati dallo stesso a maggioranza.
  2. Ai regolamenti comunali deve essere data la più ampia pubblicità al fine di consentire la loro effettiva conoscenza.
  3. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
  4. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei singoli regolamenti.

 

TITOLO VII

La partecipazione

CAPO I

Partecipazione individuale e collettiva

Articolo 82

Consiglio comunale dei ragazzi

  1. Allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita delle istituzioni, il Comune può promuovere l’elezione del «consiglio comunale dei ragazzi».
  2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di collaborare con gli organi del Comune, deliberando in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’Unicef ed altri organismi nazionali o internazionali.
  3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

 

Articolo 83

Partecipazione, informazione e accesso alle strutture

  1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale, nel rispetto dei principî di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.
  2. Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono presentare memorie, proposte, anche di modifica, di atti in corso di definizione, ottenendo valutazione con risposta motivata, ove pertinente all’oggetto del procedimento.
  3. È garantito il diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.
  4. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
  5. Il «regolamento sul diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi»:
  1. disciplina il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, e dei diritti di ricerca e di visura;
  2. stabilisce le modalità per l’individuazione del responsabile del procedimento di accesso;
  3. detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, nonché sui tempi di definizione degli stessi;
  4. assicura mezzi di informazione idonei per la conoscenza degli atti.

 

Articolo 84

Ufficio per le relazioni con il pubblico

  1. L’ufficio per le relazioni con il pubblico cura la raccolta e l’aggiornamento costante delle disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e ne garantisce la facile conoscenza a tutti gli interessati, assicura la pubblicizzazione dei servizi forniti dal Comune in modo diretto o indiretto e la conoscenza dei diritti e dei doveri degli utenti.
  2. Ha il compito di fornire chiarimenti sui procedimenti amministrativi finalizzati all’assunzione di atti, individuando e comunicando il nominativo del responsabile del procedimento e quanto altro possa essere utile al cittadino per l’esercizio dei propri diritti.

 

Articolo 85

Collaborazione con altri soggetti

  1. Il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi sovracomunali provvedendo, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
  2. Promuove e favorisce la gestione in forma associata di servizi, con altri enti locali.
  3. Partecipa a forme associative e a modelli organizzativi di tipo privatistico e promuove la collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle iniziative.

 

Articolo 86

Associazioni

  1. Il Comune favorisce, con appositi interventi e contributi, le associazioni, le organizzazioni di volontariato, i comitati, gli enti morali, le società cooperative che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, del turismo, dello sport, delle attività ricreative e delle attività produttive, nei limiti e con le modalità stabilite dall'apposito regolamento.
  2. Può stipulare convenzioni con i soggetti di cui al comma 1, per una migliore e coordinata gestione di servizi comunali.
  3. Può consultare i soggetti di cui al comma 1. nonché le organizzazioni di categoria, con questionari o audizioni dei loro rappresentanti.

 

Articolo 87

Comitati civici

  1. Il Comune riconosce i comitati civici rappresentativi delle istanze dei cittadini quali soggetti portatori di interessi diffusi.
  2. Al fine del riconoscimento dei comitati di cui al punto 1. Il Comune con proprio regolamento individua i criteri a cui dovranno fare riferimento gli statuti dei comitati, gli scopi, le attività e le procedure per l’elezione, la durata e il rinnovo degli organismi rappresentativi, secondo principî di trasparenza e uniformità.
  3. I comitati per una migliore e coordinata gestione di servizi comunali possono essere oggetto di contributi e possono stipulare convenzioni con il Comune, a condizione che gli statuti dei comitati contengano e recepiscano le indicazioni del regolamento comunale di cui al punto precedente.
  4. Il regolamento può prevedere una disciplina transitoria in ordine all’efficacia del presente articolo.

 

Articolo 88

Albo comunale delle associazioni, del volontariato e

dei comitati civici

  1. Il Comune istituisce l’«albo comunale delle associazioni, del volontariato e dei comitati civici con sede nel territorio comunale», allo scopo di promuovere e valorizzare rapporti di consultazione e collaborazione con i cittadini e le libere associazioni che, senza scopo di lucro, perseguono finalità di solidarietà e promozione sociale, di assistenza, di cultura, di sport, di protezione civile, di tutela dell'ambiente e delle specie animali.
  2. I requisiti e le modalità d’iscrizione all'albo di cui al comma 1., la verifica della persistenza delle condizioni di iscrizione e la cancellazione, sono disciplinate da apposito regolamento.

 

Articolo 89

Partecipazione alla formazione di atti

  1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può procedere alla consultazione dei rappresentanti delle categorie interessate mediante questionari, assemblee, udienze delle competenti commissioni consiliari o interpellando i rappresentanti di tali categorie.
  2. Il Comune può promuovere pubbliche riunioni, anche ristrette a determinate zone del territorio, al fine di procedere alla reciproca informazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono gli interessi collettivi e i diritti dei cittadini.
  3. Il procedimento per la consultazione e le materie escluse dalla consultazione sono disciplinate con apposito regolamento.

 

Articolo 90

Le Consulte

  1. Le consulte sono organismi di partecipazione, nelle quali sono rappresentate libere forme associative, organizzazioni di volontariato, categorie professionali ed economiche, organizzazioni sindacali, enti, istituzioni.
  2. Il Comune istituisce le consulte secondo le previsioni dell’ apposito regolamento.
  3. Il sindaco ed il consiglio possono convocare specifiche riunioni delle consulte per l’esame di provvedimenti nelle materie di loro competenza o per la definizione di obiettivi e strumenti necessari al loro perseguimento.

 

CAPO II

Iniziativa, consultazioni popolari e referendum

Articolo 91

Istanze, petizioni, interrogazioni

  1. I cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al sindaco istanze, petizioni e proposte intese a sollecitare o a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
  2. I soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 88, per il tramite dei rispettivi rappresentanti legali, possono rivolgere al sindaco interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano problemi generali.
  3. Il sindaco deve dare risposta scritta entro novanta giorni dal ricevimento delle istanze, delle petizioni e delle interrogazioni.

 

Articolo 92

Consultazioni

  1. Il Comune favorisce il più ampio coinvolgimento della comunità alle scelte amministrative e promuove forme di consultazione popolare per avere una maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella realtà sociale, economica, civile, anche utilizzando strumenti statistici.
  2. Le consultazioni possono consistere in sondaggi d’opinione distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi. Possono essere delimitate a zone specifiche del Comune o a particolari fasce della popolazione.

 

Articolo 93

Referendum

  1. Al fine di sollecitare manifestazioni di volontà, che devono trovare soluzione nell'azione amministrativa, è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi ed abrogativi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.
  2. Sono escluse dal referendum:
  1. le materie concernenti i tributi locali e le tariffe;
  2. le norme e i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il Comune;
  3. le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
  4. elezioni, nomine, designazioni, revoche di nomine, dichiarazioni di decadenza e, in generale, deliberazioni e questioni concernenti persone.
  1. L'iniziativa del referendum può essere presa:
  1. dal consiglio con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
  2. dal 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
  1. La sottoscrizione deve essere autenticata nelle forme di legge.
  2. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

 

Articolo 94

Disciplina dei referendum

  1. I requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative ed organizzative dei referendum sono stabilite con apposito regolamento.

 

Articolo 95

Effetti dei referendum

  1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
  2. A seguito dell’esito dei referendum il Comune adotta gli atti e intraprende le azioni opportune, secondo le modalità fissate nell’apposito regolamento.

 

TITOLO VIII

Norme transitorie

CAPO I

Norme

Articolo 96

Norme in vigore

  1. I regolamenti richiamati dallo statuto integrano l’efficacia costitutiva dello stesso. I principî statutari che rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari sono comunque immediatamente applicabili.
  2. Per quanto compatibili con le disposizioni statutarie continuano a rimanere in vigore le disposizioni regolamentari precedenti. Le norme dei regolamenti comunali in contrasto con lo statuto sono da considerarsi prive di ogni effetto.

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