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Bur n. 77 del 08 agosto 2014


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

PROVINCIA DI VICENZA

Determinazione dirigenziale n. 518 del 8 luglio 2014

Procedimento espropriativo: Metanodotto Cremona - Mestre dn 400 (16"). Variante per interferenza con nuovo casello autostradale di Montecchio Maggiore e collegamenti linee derivate in Comune di Montecchio Maggiore e Brendola. Decreto di imposizione di servitù ex art. 52 octies e art. 22 del D.P.R. 327/2001 (Testo Unico Espropri). Istante Società Snam Rete Gas S.P.A. Ditta catastale n. 11: Allegri Carlo e Beschin Gianna.

IL DIRIGENTE

omissis

DETERMINA

1. di procedere ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. b del D.P.R. n. 327/2001, essendo il numero dei destinatari della procedura espropriativa superiore a 50.

2. Di stabilire in via d’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e per le motivazioni in premessa indicate, l’indennità provvisoria di asservimento da corrispondere alla ditta citata in oggetto per l’asservimento dei terreni, nelle misure indicate nell'allegato 1, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. I proprietari catastali ai quali verrà notificato il provvedimento, nei 30 (trenta) giorni successivi all’immissione in possesso possono condividere l’indennità e trasmettere la prescritta documentazione comprovante la piena e libera disponibilità degli immobili.

4. Di dare atto che decorsi inutilmente 30 (trenta) giorni dall’immissione in possesso, ai sensi dell’art. 22, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 327/01, si intende non concordata la determinazione dell’indennità di asservimento. Nello stesso termine di cui al punto 3) la ditta interessata, nel caso non condivida l’indennità come sopra determinata, può designare un tecnico per la costituzione del collegio tecnico per la rideterminazione arbitrale dell'indennità. In assenza di detta designazione o in caso di silenzio, l'Ufficio Espropri provvederà a chiedere la rideterminazione dell'indennità alla competente Commissione Provinciale per gli Espropri, prevista dall'art. 41 del D.P.R. n. 327/2001. In caso di mancata accettazione, la Provincia di Vicenza provvederà a ordinare a Snam Rete Gas di depositare le somme dovute presso la Cassa Depositi e Prestiti.

5. Di dare atto che ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 327/2001, qualora sia corrisposta a chi non eserciti un’impresa commerciale una somma a titolo di indennità di asservimento all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, e D, come definite dagli strumenti urbanistici, si applica la ritenuta di cui al D.P.R. n. 917/86. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto.

DECRETA

1. Di disporre la costituzione di un diritto di servitù di metanodotto, in favore della Società Snam Rete Gas S.p.A., con sede in piazza Santa Barbara, 7 - SAN DONATO MILANESE (MI) - C.F. 10238291008 – beneficiaria dell’asservimento, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 52 octies e 22 del D.P.R. n. 327/2001.

Detta costituzione di diritto di servitù è a carico dei fondi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente alle planimetrie catastali di cui allegato 2 per l’esatta individuazione della condotta e della relativa fascia di rispetto, e all'allegato 3 per l’individuazione delle aree in occupazione temporanea necessarie per la posa della condotta e dei relativi servizi accessori.

2. La servitù avrà i seguenti contenuti:

  • lo scavo e l’interramento alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

  • l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

  • l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m. 6 (sei) dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

  • la facoltà della Soc. Snam Rete Gas di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, e per il tempo massimo di anni 1 (uno) l’area necessaria all’esecuzione dei lavori così come indicato dettagliatamente nella planimetria di cui all'allegato n. 3;

  • le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto, di cui in premessa, sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della Snam Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

  • il diritto della Soc. Snam Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;

  • i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell’impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione;

  • il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;

  • restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

3. Il presente provvedimento sarà notificato alla ditta interessata nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione con le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001. L'avviso della data di esecuzione deve pervenire almeno sette giorni prima della data fissata.

4. In calce al presente provvedimento sarà indicata la data dell’avvenuta immissione in possesso a cura della Società Snam Rete Gas e verrà trasmessa copia del relativo verbale alla Conservatoria dei Registri Immobiliari per l’annotazione.

5. Di disporre senza indugio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 la trascrizione del presente decreto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari;

6. La costituzione del diritto di servitù, conseguente alla pronuncia contenuta nel presente provvedimento, è soggetta alla condizione sospensiva che lo stesso sia notificato ed eseguito nelle forme sopra richiamate. Dalla data di trascrizione, tutti i diritti relativi agli immobili asserviti possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità, ai sensi dell’art. 25, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001.

7. Di dare atto che le somme spettanti verranno liquidate al proprietario dalla Società Snam Rete Gas.

omissis

12. Di dare infine atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi dell’articolo 53 del D.P.R. n. 327/2001 entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione della indennità ai sensi degli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 327/2001.

ALLEGATO

DITTA CATASTALE

Allegri Carlo nato a Arzignano (VI) il 10/09/1956 c.f. LGGCRL56P10A459G (per 1/2);

Beschin Gianna nata a Brendola (VI) il 24/02/1959 c.f. BSCGNN59B64B146H (per 1/2)

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE, Foglio 21, Catasto Terreni mapp. n.605: superficie da asservire mq 599. Totale indennità di asservimento € 1.608,60=.

Superficie oggetto di occupazione temporanea: mapp. n. 605 occupazione temporanea per mq 655.

Indennità di occupazione temporanea (durata presunta mesi 12): € 655,00=.

Dott.ssa Caterina Bazzan

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