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Bur n. 39 del 11 aprile 2014


Materia: Statuti

COMUNE DI SCHIO (VICENZA)

Deliberazione Consiglio comunale n. 16 del 17 marzo 2014

Modifiche allo Statuto Comunale del Comune do Schio.

Modifica del sommario:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI
ART. 1 - Autonomia e autogoverno    
ART. 2 - Finalità    
ART. 3 - Obiettivi    
ART. 4 - Collaborazione tra enti pubblici e relazioni internazionali    
ART. 5 - Programmazione    
ART. 6 - Trasparenza    
ART. 7 - Popolazione    
ART. 8 - Territorio    
ART. 9 - Sede    
ART.10 - Stemma - gonfalone - titolo di città    
TITOLO II
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
CAPO I
I CONSIGLIERI COMUNALI
ART. 11 - Il consigliere comunale    
ART. 12 - Doveri del consigliere    
ART. 13 - Poteri del consigliere    
ART. 14 - Dimissioni del consigliere    
ART. 15 - Consigliere anziano    
ART. 16 - Gruppi consiliari    
CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 17 - Poteri    
ART. 18 - Presidenza    
ART. 19 - Convocazione    
ART. 20 - Discussione del programma di governo    
ART. 21 - Partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento
                e alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo    
ART. 22 -    Ordine del giorno    
ART. 23 -    Consegna dell'avviso di convocazione    
ART. 24 -    Numero legale per la validità delle sedute    
ART. 25 -    Numero legale per la validità delle deliberazioni    
ART. 26 -    Pubblicità delle sedute    
ART. 27 -    Delle votazioni    
ART. 28 -    Commissioni consiliari permanenti    
ART. 29 -    Regolamento interno di funzionamento degli organi istituzionali    
CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE
SEZIONE I
COMPOSIZIONE - DURATA IN CARICA
ART. 30 -    Composizione della giunta comunale    
ART. 31 -    Le dimissioni del sindaco    
ART. 32 -    La mozione di sfiducia    
ART. 33 -    Cessazione dalla carica di assessore    
SEZIONE II
ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO
ART. 34 -    Organizzazione della giunta    
ART. 35 -    Attribuzioni della giunta    
ART. 36 -    Riunioni e deliberazioni    
CAPO IV
IL SINDACO
ART. 37 -    Competenze    
TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE E CITTADINANZA ATTIVA
ART. 38 -    Ruolo della partecipazione    
CAPO I
LUOGHI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE
ART. 39 -    I centri civici    
ART. 40 -    Strumenti di partecipazione    
ART. 41 -    Consultazioni    
ART. 42 -    Diritto di istanza, petizione e proposta    
ART. 43 -    Referendum consultivo    
CAPO II
DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
ART. 44 -    Accesso agli atti, alle informazioni e ai dati    
ART. 45 -    Pubblicità degli atti e accesso civico    
ART. 46 -    Diritto di accesso ai documenti amministrativi    
ART. 47 -    Partecipazione al procedimento
TITOLO IV
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
CAPO I
UFFICI E PERSONALE
ART. 48 -    Principi organizzativi    
ART. 49 -    Ordinamento degli uffici e servizi    
ART. 50 -    Il segretario comunale    
ART. 51 -    Il direttore generale    
ART. 52 -    Dirigenti    
ART. 53 -    Contratti di lavoro e incarichi professionali a tempo determinato    
ART. 54 -    Controllo e valutazione    
CAPO II
I SERVIZI PUBBLICI
ART. 55 -    Disciplina dei servizi pubblici    
ART. 56 -    Forme associative e di cooperazione    
ART. 57 -    Aziende speciali ed istituzioni    
ART. 58 -    Partecipazione a società di capitali    
ART. 59 -    Rappresentanza del comune presso società di capitali e strutture associative
ART. 60 -    Indirizzi e vigilanza    
TITOLO V
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO
ART. 61 -    Contabilità e bilancio    
ART. 62 -    Revisori dei conti    
ART. 63 -    Controllo economico interno della gestione    
TITOLO VI
ATTIVITA' NORMATIVA
ART. 64 -    Regolamenti    
ART. 65 -    Revisione dello statuto
-    modifica dell’Art. 1 – Autonomia e autogoverno – comma 2:
Informa la sua attività amministrativa ai principi di responsabilità, semplicità, flessibilità, partecipazione, cittadinanza attiva, efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e oculata gestione delle risorse.
-    modifica dell’Art. 1 – Autonomia e autogoverno – comma 4:
Le funzioni comunali possono essere svolte anche attraverso le attività esercitate dai cittadini; dalle loro formazioni sociali, sia formalmente che informalmente costituite; sia in accordo con altri comuni.
-    modifica dell’Art. 6 – Trasparenza – commi 2 e 3:
Riconosce che presupposto di una consapevole ed efficace partecipazione è la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Pubblica Amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
A tal fine cura l'attivazione di idonei strumenti per promuovere la cittadinanza attiva, condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili e politici.
-    modifica dell’Art. 7 – Popolazione – comma 3:
Il Consiglio Comunale di Schio conferisce la cittadinanza civica di accoglienza a tutti i minori nati in Italia, che risiedono a Schio e che non sono in possesso della cittadinanza italiana. Il conferimento della cittadinanza civica di accoglienza avviene in occasione dell’accesso al primo anno della scuola dell’obbligo. La cittadinanza civica di accoglienza viene conferita previa accettazione esplicita da parte di chi rappresenta legalmente il minore.
-    modifica dell’Art. 8 – Territorio – :
Il territorio comunale, delimitato con il piano topografico nazionale, segnato dalle pendici del Monte Pasubio, attraversato dal torrente Leogra, si articola in centri di antica tradizione e insediamenti di recente sviluppo (tra cui: Giavenale, Magrè, Monte Magrè, Piane, Poleo, Schio, Tretto), delimitati dai quartieri.
-    modifica dell’Art. 17 – Poteri – comma 7:
La dichiarazione preventiva e il rendiconto analitico vengono pubblicati all'albo pretorio online del comune dal giorno successivo alla presentazione fino al novantesimo giorno successivo alla conclusione delle elezioni.
-    modifica della numerazione dall’Art. 20 in poi, come da sommario.
-    modifica dell’Art. 21 – Partecipazione del consiglio alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione del programma di governo – comma 2:
La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avverrà nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio, secondo la normativa vigente in materia.
-    modifica del Titolo III – Partecipazione popolare e cittadinanza attiva –
-    modifica dell’Art. 38 – Ruolo della partecipazione – comma 2:
La partecipazione è attuata particolarmente con:
a)    la valorizzazione delle libere forme associative, sia formalmente che informalmente costituite;
b)    la promozione di processi partecipativi, di ascolto e confronto costruttivo;
c)    la promozione di forme di cooperazione con carattere di mutualità e sussidiarietà.
Processi partecipativi e di cittadinanza attiva sono sostenuti con particolare riguardo ai seguenti temi:
-    beni comuni (terra, acqua, aria, altro di interesse generale),  innovazione, comunicazione, funzioni e servizi condivisi;
-    cultura, scuola e istruzione, formazione;
-    ambiente, paesaggio, agricoltura, produzioni, turismo;
-    servizi sociali, sport, inclusione, pari opportunità;
-    pianificazione del territorio e mobilità;
-    politiche del lavoro, commercio, attività produttive;
-    gestione del territorio, lavori pubblici, rifiuti.
-    modifica del Capo I –Luoghi e strumenti di partecipazione –
-    modifica dell’Art. 39 – I centri civici –
Il comune promuove la partecipazione  in tutti i quartieri, attraverso il confronto con i cittadini e le realtà associative, formali e informali, espressione delle esigenze della popolazione, nell'ambito dell'unità del comune.
Ogni quartiere ha un proprio centro civico, che è luogo di aggregazione e promozione socio-culturale-sportiva-ricreativa, nonché di promozione della partecipazione e di stimolo a forme di cittadinanza attiva.
Nei centri civici possono avere sede associazioni, iscritte all'albo comunale, e servizi comunali o di altro tipo (ambulatori, centri servizi, altro), la cui gestione potrà essere     esercitata direttamente dal Comune o  da terzi tramite convenzione.
-    modifica dell’Art. 40 – Strumenti di partecipazione – commi 1 e 2:
Al fine di potenziare la cittadinanza attiva e la collaborazione del libero associazionismo e degli organismi di partecipazione all'azione amministrativa, il comune istituisce un centro civico in ogni quartiere, promuove la partecipazione e il confronto costruttivo, attivaconsultazioni e acquisisce proposte.
Il comune può affidare a libere associazioni, mediante convenzione, la gestione di immobili, di pubblici servizi o di iniziative di interesse pubblico a rilevanza comunale, secondo il principio di sussidiarietà.
-    modifica dell’Art. 41 – Consultazioni  – comma 1:
Il comune consulta la popolazione, le libere associazioni e i portatori di interessi, di propria iniziativa o su loro specifica richiesta.
La consultazione ha luogo durante la fase istruttoria dei provvedimenti.
-    modifica dell’Art. 42 – Diritto di istanza, petizione e proposta  – comma 1:
I cittadini, le associazioni e i portatori di interessi possono rivolgere all'amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte riguardanti la tutela degli interessi collettivi e diffusi in materie di competenza comunale, al fine di esporre comuni necessità e chiedere i relativi provvedimenti.
-    modifica dell’Art. 43 – Referendum consultivo  – comma 1, lettera e) e comma 3, lettera b):
E' ammesso referendum consultivo su questioni di interesse collettivo e diffuso.
Il referendum consultivo è escluso:

e)    sul piano regolatore generale, sul piano di assetto del territorio, sui piani urbanistici attuativi, sui piani commerciali, sui piani urbani del traffico;

Si fa luogo a referendum consultivo:
a)    qualora sia deliberato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio stesso;
b)    qualora vi sia richiesta da parte dell’ 8% dei cittadini.
-    modifica dell’Art. 44 – Accesso agli atti, alle informazioni e ai dati  – :
I cittadini, singoli o associati, e i portatori di interessi collettivi e diffusi hanno diritto di accesso agli atti, alle informazioni e ai dati del comune, secondo la normativa vigente in materia.
-    modifica dell’Art. 45 – Pubblicità degli atti e accesso civico – commi 2 e 3:
Tutti gli atti e i dati del comune e degli enti controllati sono pubblici.
Fanno eccezione quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione rispettivamente del sindaco, o del presidente o del legale rappresentante di enti controllati, che ne vietino l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del comune e degli enti controllati.
Gli atti e i dati del Comune e degli enti controllati sono resi pubblici anche attraverso la loro pubblicazione nel sito internet istituzionale, secondo la normativa vigente in materia.
-    modifica dell'Art. 46 – Diritto di accesso ai documenti amministrativi -:
Si considera documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o  non  relativi  a uno  specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e  concernenti attività di  pubblico  interesse,  indipendentemente  dalla  natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
Il regolamento disciplina il diritto dei cittadini, singoli o associati, a ottenere il rilascio di copia degli atti e dei provvedimenti, previo rimborso della sola spesa viva.
Il diritto di accesso e di copia è consentito a chiunque vi abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Esso è consentito altresì a tutti coloro che dimostrino in modo plausibile un legittimo interesse alla conoscenza, compresi i portatori di interessi collettivi e diffusi, costituiti in associazioni e comitati.
E' istituito un idoneo ufficio presso il quale sono fornite le notizie relative a tutta l'attività del comune e degli enti controllati.
-    modifica dell’Art. 47 – Partecipazione al procedimento – lettere a) ed e):
Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è regolato - nell'ambito della legge - dai seguenti principi e modalità:
a)    l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza;

e)    sono ammesse audizioni personali in particolare nei confronti dei soggetti interessati agli atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, nonché dei portatori di interessi collettivi e diffusi;
...
-    modifica dell’Art. 50 – Il Segretario comunale – comma 3:
Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando, a’ sensi del successivo art. 51, il sindaco abbia nominato il direttore generale

Il Consiglio Comunale

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