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Materia: Statuti
COMUNE DI SCHIO (VICENZA)
Deliberazione Consiglio comunale n. 16 del 17 marzo 2014
Modifiche allo Statuto Comunale del Comune do Schio.
Modifica del sommario: TITOLO I PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI ART. 1 - Autonomia e autogoverno ART. 2 - Finalità ART. 3 - Obiettivi ART. 4 - Collaborazione tra enti pubblici e relazioni internazionali ART. 5 - Programmazione ART. 6 - Trasparenza ART. 7 - Popolazione ART. 8 - Territorio ART. 9 - Sede ART.10 - Stemma - gonfalone - titolo di città TITOLO II L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE CAPO I I CONSIGLIERI COMUNALI ART. 11 - Il consigliere comunale ART. 12 - Doveri del consigliere ART. 13 - Poteri del consigliere ART. 14 - Dimissioni del consigliere ART. 15 - Consigliere anziano ART. 16 - Gruppi consiliari CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE ART. 17 - Poteri ART. 18 - Presidenza ART. 19 - Convocazione ART. 20 - Discussione del programma di governo ART. 21 - Partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo ART. 22 - Ordine del giorno ART. 23 - Consegna dell'avviso di convocazione ART. 24 - Numero legale per la validità delle sedute ART. 25 - Numero legale per la validità delle deliberazioni ART. 26 - Pubblicità delle sedute ART. 27 - Delle votazioni ART. 28 - Commissioni consiliari permanenti ART. 29 - Regolamento interno di funzionamento degli organi istituzionali CAPO III LA GIUNTA COMUNALE SEZIONE I COMPOSIZIONE - DURATA IN CARICA ART. 30 - Composizione della giunta comunale ART. 31 - Le dimissioni del sindaco ART. 32 - La mozione di sfiducia ART. 33 - Cessazione dalla carica di assessore SEZIONE II ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO ART. 34 - Organizzazione della giunta ART. 35 - Attribuzioni della giunta ART. 36 - Riunioni e deliberazioni CAPO IV IL SINDACO ART. 37 - Competenze TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE E CITTADINANZA ATTIVA ART. 38 - Ruolo della partecipazione CAPO I LUOGHI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE ART. 39 - I centri civici ART. 40 - Strumenti di partecipazione ART. 41 - Consultazioni ART. 42 - Diritto di istanza, petizione e proposta ART. 43 - Referendum consultivo CAPO II DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO ART. 44 - Accesso agli atti, alle informazioni e ai dati ART. 45 - Pubblicità degli atti e accesso civico ART. 46 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi ART. 47 - Partecipazione al procedimento TITOLO IV L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CAPO I UFFICI E PERSONALE ART. 48 - Principi organizzativi ART. 49 - Ordinamento degli uffici e servizi ART. 50 - Il segretario comunale ART. 51 - Il direttore generale ART. 52 - Dirigenti ART. 53 - Contratti di lavoro e incarichi professionali a tempo determinato ART. 54 - Controllo e valutazione CAPO II I SERVIZI PUBBLICI ART. 55 - Disciplina dei servizi pubblici ART. 56 - Forme associative e di cooperazione ART. 57 - Aziende speciali ed istituzioni ART. 58 - Partecipazione a società di capitali ART. 59 - Rappresentanza del comune presso società di capitali e strutture associative ART. 60 - Indirizzi e vigilanza TITOLO V L'ORDINAMENTO FINANZIARIO ART. 61 - Contabilità e bilancio ART. 62 - Revisori dei conti ART. 63 - Controllo economico interno della gestione TITOLO VI ATTIVITA' NORMATIVA ART. 64 - Regolamenti ART. 65 - Revisione dello statuto - modifica dell’Art. 1 – Autonomia e autogoverno – comma 2: Informa la sua attività amministrativa ai principi di responsabilità, semplicità, flessibilità, partecipazione, cittadinanza attiva, efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e oculata gestione delle risorse. - modifica dell’Art. 1 – Autonomia e autogoverno – comma 4: Le funzioni comunali possono essere svolte anche attraverso le attività esercitate dai cittadini; dalle loro formazioni sociali, sia formalmente che informalmente costituite; sia in accordo con altri comuni. - modifica dell’Art. 6 – Trasparenza – commi 2 e 3: Riconosce che presupposto di una consapevole ed efficace partecipazione è la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Pubblica Amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. A tal fine cura l'attivazione di idonei strumenti per promuovere la cittadinanza attiva, condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili e politici. - modifica dell’Art. 7 – Popolazione – comma 3: Il Consiglio Comunale di Schio conferisce la cittadinanza civica di accoglienza a tutti i minori nati in Italia, che risiedono a Schio e che non sono in possesso della cittadinanza italiana. Il conferimento della cittadinanza civica di accoglienza avviene in occasione dell’accesso al primo anno della scuola dell’obbligo. La cittadinanza civica di accoglienza viene conferita previa accettazione esplicita da parte di chi rappresenta legalmente il minore. - modifica dell’Art. 8 – Territorio – : Il territorio comunale, delimitato con il piano topografico nazionale, segnato dalle pendici del Monte Pasubio, attraversato dal torrente Leogra, si articola in centri di antica tradizione e insediamenti di recente sviluppo (tra cui: Giavenale, Magrè, Monte Magrè, Piane, Poleo, Schio, Tretto), delimitati dai quartieri. - modifica dell’Art. 17 – Poteri – comma 7: La dichiarazione preventiva e il rendiconto analitico vengono pubblicati all'albo pretorio online del comune dal giorno successivo alla presentazione fino al novantesimo giorno successivo alla conclusione delle elezioni. - modifica della numerazione dall’Art. 20 in poi, come da sommario. - modifica dell’Art. 21 – Partecipazione del consiglio alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione del programma di governo – comma 2: La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avverrà nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio, secondo la normativa vigente in materia. - modifica del Titolo III – Partecipazione popolare e cittadinanza attiva – - modifica dell’Art. 38 – Ruolo della partecipazione – comma 2: La partecipazione è attuata particolarmente con: a) la valorizzazione delle libere forme associative, sia formalmente che informalmente costituite; b) la promozione di processi partecipativi, di ascolto e confronto costruttivo; c) la promozione di forme di cooperazione con carattere di mutualità e sussidiarietà. Processi partecipativi e di cittadinanza attiva sono sostenuti con particolare riguardo ai seguenti temi: - beni comuni (terra, acqua, aria, altro di interesse generale), innovazione, comunicazione, funzioni e servizi condivisi; - cultura, scuola e istruzione, formazione; - ambiente, paesaggio, agricoltura, produzioni, turismo; - servizi sociali, sport, inclusione, pari opportunità; - pianificazione del territorio e mobilità; - politiche del lavoro, commercio, attività produttive; - gestione del territorio, lavori pubblici, rifiuti. - modifica del Capo I –Luoghi e strumenti di partecipazione – - modifica dell’Art. 39 – I centri civici – Il comune promuove la partecipazione in tutti i quartieri, attraverso il confronto con i cittadini e le realtà associative, formali e informali, espressione delle esigenze della popolazione, nell'ambito dell'unità del comune. Ogni quartiere ha un proprio centro civico, che è luogo di aggregazione e promozione socio-culturale-sportiva-ricreativa, nonché di promozione della partecipazione e di stimolo a forme di cittadinanza attiva. Nei centri civici possono avere sede associazioni, iscritte all'albo comunale, e servizi comunali o di altro tipo (ambulatori, centri servizi, altro), la cui gestione potrà essere esercitata direttamente dal Comune o da terzi tramite convenzione. - modifica dell’Art. 40 – Strumenti di partecipazione – commi 1 e 2: Al fine di potenziare la cittadinanza attiva e la collaborazione del libero associazionismo e degli organismi di partecipazione all'azione amministrativa, il comune istituisce un centro civico in ogni quartiere, promuove la partecipazione e il confronto costruttivo, attivaconsultazioni e acquisisce proposte. Il comune può affidare a libere associazioni, mediante convenzione, la gestione di immobili, di pubblici servizi o di iniziative di interesse pubblico a rilevanza comunale, secondo il principio di sussidiarietà. - modifica dell’Art. 41 – Consultazioni – comma 1: Il comune consulta la popolazione, le libere associazioni e i portatori di interessi, di propria iniziativa o su loro specifica richiesta. La consultazione ha luogo durante la fase istruttoria dei provvedimenti. - modifica dell’Art. 42 – Diritto di istanza, petizione e proposta – comma 1: I cittadini, le associazioni e i portatori di interessi possono rivolgere all'amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte riguardanti la tutela degli interessi collettivi e diffusi in materie di competenza comunale, al fine di esporre comuni necessità e chiedere i relativi provvedimenti. - modifica dell’Art. 43 – Referendum consultivo – comma 1, lettera e) e comma 3, lettera b): E' ammesso referendum consultivo su questioni di interesse collettivo e diffuso. Il referendum consultivo è escluso: … e) sul piano regolatore generale, sul piano di assetto del territorio, sui piani urbanistici attuativi, sui piani commerciali, sui piani urbani del traffico; … Si fa luogo a referendum consultivo: a) qualora sia deliberato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio stesso; b) qualora vi sia richiesta da parte dell’ 8% dei cittadini. - modifica dell’Art. 44 – Accesso agli atti, alle informazioni e ai dati – : I cittadini, singoli o associati, e i portatori di interessi collettivi e diffusi hanno diritto di accesso agli atti, alle informazioni e ai dati del comune, secondo la normativa vigente in materia. - modifica dell’Art. 45 – Pubblicità degli atti e accesso civico – commi 2 e 3: Tutti gli atti e i dati del comune e degli enti controllati sono pubblici. Fanno eccezione quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione rispettivamente del sindaco, o del presidente o del legale rappresentante di enti controllati, che ne vietino l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del comune e degli enti controllati. Gli atti e i dati del Comune e degli enti controllati sono resi pubblici anche attraverso la loro pubblicazione nel sito internet istituzionale, secondo la normativa vigente in materia. - modifica dell'Art. 46 – Diritto di accesso ai documenti amministrativi -: Si considera documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Il regolamento disciplina il diritto dei cittadini, singoli o associati, a ottenere il rilascio di copia degli atti e dei provvedimenti, previo rimborso della sola spesa viva. Il diritto di accesso e di copia è consentito a chiunque vi abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Esso è consentito altresì a tutti coloro che dimostrino in modo plausibile un legittimo interesse alla conoscenza, compresi i portatori di interessi collettivi e diffusi, costituiti in associazioni e comitati. E' istituito un idoneo ufficio presso il quale sono fornite le notizie relative a tutta l'attività del comune e degli enti controllati. - modifica dell’Art. 47 – Partecipazione al procedimento – lettere a) ed e): Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è regolato - nell'ambito della legge - dai seguenti principi e modalità: a) l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza; … e) sono ammesse audizioni personali in particolare nei confronti dei soggetti interessati agli atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, nonché dei portatori di interessi collettivi e diffusi; ... - modifica dell’Art. 50 – Il Segretario comunale – comma 3: Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando, a’ sensi del successivo art. 51, il sindaco abbia nominato il direttore generale
Il Consiglio Comunale
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