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Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 26 del 07 marzo 2014


Materia: Statuti

COMUNE DI CAMPODARSEGO (PADOVA)

Deliberazione Consiglio comunale n. 27 del 25 luglio 2013

Adeguamento statuto comunale.

MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE
(Approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 25 Luglio 2013)

ART. 20 - Commissioni comunali

  1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno commissioni consultive permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo e garantendo, ove possibile, il rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

  2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicita' dei lavori.

  3. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.

  4. Le commissioni esaminano preventivamente le piu' importanti questioni di competenza del Consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che puo' essere trascritto in eventuale deliberazione; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attivita' amministrativa del Consiglio.

  5. Il consiglio con le modalita' di cui al primo comma puo' istituire commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con presentazione di una relazione al consiglio.

  6. La commissione temporanea e' sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine e' gia' scaduto, di rinnovare l'incarico.

  7. Le commissioni consiliari hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di membri della Giunta, nonchè, previa comunicazione al Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli Enti e Aziende dipendenti dal Comune.

  8. Gli organi ed uffici del comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenute a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.

  9. Il Consiglio Comunale ha altresì la facoltà di istituire, a scopo di studio e approfondimento di materie di generale interesse o di particolare complessità, commissioni speciali con possibilità di nomina di esperti esterni al Consiglio designati dai gruppi consiliari nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne. Il regolamento ne definisce gli ambiti d’intervento e  il funzionamento.

ART. 21 - Commissioni di indagine

  1. Il consiglio comunale puo' istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, commissioni di indagine sull'attivita' dell'amministrazione.

  2. Le commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine, nel rispetto della vigente normativa nonché dei regolamenti comunali in materia di tutela della privacy e presentano al consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della commissione sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio comunale successiva al loro deposito.

  3. Ogni commissione di indagine, il cui funzionamento e' disciplinato dal regolamento, e' composto da tre consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalle minoranze consiliari, nel rispetto, ove possibile, del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

  4. La presidenza della Commissione d’indagine spetta al Consigliere designato dalle minoranze consiliari.

ART. 22 - Commissione per il regolamento del Consiglio

  1. Il Consiglio nomina una Commissione consiliare per il Regolamento interno, su designazione dei gruppi in relazione alla loro composizione numerica e in modo da garantire la presenza in essa, con diritto a voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo, nel rispetto, ove possibile, del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

  2. La commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel Regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.

  3. La commissione e' nominata per l'intera durata del Consiglio e, oltre al compito della formazione del Regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con il proprio parere, al voto del Consiglio.

  4. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta a scrutinio palese, articolo per articolo e con votazione finale, il proprio regolamento e le modificazioni.

ART. 32 -  Composizione della giunta

  1. La giunta e' composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori entro la misura prevista dalla legge, tra cui il Vice sindaco, nominati dal sindaco che ne determina in via definitiva il numero e ne da' comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

1bis. Nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.

  1. Il sindaco puo' nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilita' ed eleggibilita' alla carica di consigliere comunale.

  2. Il sindaco puo' in qualsiasi momento revocare uno o piu' assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio

  3. I casi di incompatibilità alla carica di Sindaco o di assessore sono stabiliti dalla legge.

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