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TRIBUNALE DI PADOVA, PADOVA
Fallimento n. 213N/2013. Bando per l'individuazione del soggetto a cui assegnare la concessione mineraria per la coltivazione della sorgente termale denominata "Stromboli" sita in comune di Montegrotto Terme (PD) ex art. 30 L.R. Veneto n. 40/1989 di cui alla D.G.R. Regione Veneto n. 405 del 31.03.2015. Pubblicata nel B.U.R. Regione Veneto n. 38 del 17.04.2015.
Il Giudice Delegato
Visto
Considerato
Considerata altresì
emette
ai sensi dell’art. 30 L.R. Veneto n. 40/1989
il BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO A CUI ASSEGNARE LA CONCESSIONE MINERARIA PER LA COLTIVAZIONE DELLA SORGENTE TERMALE DENOMINATA “STROMBOLI” SITA IN COMUNE DI MONTEGROTTO TERME (PD)
Art. 1 – Oggetto
Il bando ha ad oggetto l’assegnazione della concessione per la coltivazione della sorgente termale denominata “Stromboli”, attualmente non utilizzata, ricadente nell’area del Fallimento “Hotel Terme Monaco S.r.l.” sita nel Comune di Montegrotto Terme (PD) e iscritta al Catasto Terreni del Comune di Montegrotto Terme Fg. 1, part. 1972, 1180 e 1181.
La concessione ha ad oggetto in particolare:
L’assegnazione della concessione dà diritto alla captazione e all’utilizzo dell’acqua termale, e non comporta alcun diritto sugli immobili siti nell’area o adiacenti, né sul rinnovo ed estensione dell’autorizzazione “all’apertura e all’esercizio” dello stabilimento termale.
Art. 2 – Durata del rapporto concessorio
La concessione è rilasciata per la durata di anni 21 (ventuno) dalla data di scadenza (31.12.2014), ai sensi dell’art. 13 comma 2 lett. b L.R. n. 40/1989.
Art. 3 – Soggetti legittimati a partecipare alla gara
Le domande di partecipazione alla gara possono essere presentate da società legalmente costituite o ditte individuali, che dimostrino, attraverso il Programma generale di coltivazione e gli altri documenti da presentare in sede di offerta, di essere in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi per lo svolgimento della coltivazione termale.
Sono in ogni caso esclusi dalla partecipazione i soggetti che si trovano in una delle situazioni indicate dall’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006.
Art. 4 – Canone concessorio
La concessione è soggetta al pagamento anticipato del diritto proporzionale annuo per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell’area della concessione della sorgente termale oggetto del presente bando, nella misura stabilita dall’art. 15 della L.R. n. 40/1989 e dagli adeguamenti apportati dalla Giunta Regionale del Veneto, nonché del canone annuo per l’uso delle pertinenze di cui all’art. 15 comma 3 L.R. n. 40/1989 che ammonta a € 3.456,00 (valore pertinenze *0,05).
La concessione è inoltre assoggettata al pagamento della quota associativa a favore della Gestione Unica del Bacino Idrotermale Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE).
Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda
Per partecipare al bando i concorrenti dovranno far pervenire la domanda/offerta, a pena di esclusione, presso lo studio del Curatore Dott. Marco Razzino, presso ComLegis - Associazione Professionale, Via Gozzi n. 24, 35131 Padova, (tel. 049.7446760, fax 049.7446765), a ciò espressamente delegato dal Tribunale di Padova, entro le ore 12.00 del 30 maggio 2016 in apposito plico in uno dei seguenti modi:
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.
Il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso e adeguatamente sigillato (con timbro o firma o ceralacca) e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all’intestazione e all’indirizzo del mittente, la seguente dicitura: “Bando per la concessione termale sorgente Stromboli – Riservato – Non Aprire”.
All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, due buste, contraddistinte rispettivamente con le lettere “A” e “B”, che dovranno essere chiuse e adeguatamente sigillate (con timbro o firma o ceralacca), recanti l’indicazione del mittente oltre alla scritta di seguito indicata.
Busta “A”
La busta “A”, recante la scritta esterna “DOCUMENTAZIONE”, dovrà contenere:
Il mancato inserimento nella busta “A” dei documenti di cui ai punti da 1), 2), 3) e 4) comporta l’esclusione dalla gara, fatta salva l’applicazione degli artt. 38, comma 2bis, 46 comma 1ter del D.Lgs. n. 163/2006. La sanzione prevista dall’art. 38, comma 2bis del D.Lgs. n. 163/2006 è pari a € 200,00.
Busta “B”
La busta “B”, recante la scritta esterna “OFFERTA TECNICA”, dovrà contenere:
Il mancato inserimento nella busta “B” dei documenti di cui sopra con le indicazioni contenute nei suddetti punti, comporta l’esclusione dalla gara, salva l’applicazione degli artt. 38, comma 2bis, 46 comma 1ter del D.Lgs. n. 163/2006. L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal concorrente, ossia dal legale rappresentante.
Art. 6 – Commissione di gara e criteri di valutazione
Le domande di partecipazione alla presente gara verranno valutate da apposita Commissione nominata dal Giudice Delegato, sentita la Regione Veneto, della quale farà parte un funzionario regionale esperto in materia indicato con apposito provvedimento dalla Regione.
La graduatoria verrà formata sulla base dei seguenti criteri di valutazione con i relativi punteggi, sulla base della documentazione allegata alla domanda ai sensi del presente bando.
a) Valutazione della qualità tecnica, economica e professionale: fino a punti 20, così suddivisi:
b) Valutazione del Programma di coltivazione del giacimento: fino a punti 40
Il programma dovrà essere riferito a tutto il periodo di durata della concessione, con particolare riferimento agli interventi da effettuarsi nei primi 5 anni e che dovranno poi, in caso di assegnazione della concessione, costituire oggetto di programma annuale dei lavori. Il programma di coltivazione ed il piano industriale devono basarsi sulla portata media di cui al presente bando ed alla relazione geologica allegata.
c) Valutazione del Piano di utilizzo e del Programma dei lavori: fino a punti 40 così suddivisi:
La concessione sarà provvisoriamente assegnata solo al raggiungimento di un punteggio minimo di 70.
La commissione di valutazione, nel giorno fissato per lo svolgimento della gara procederà in seduta pubblica all’apertura di tutti i plichi pervenuti e delle buste contrassegnate dalla lettera A, pronunciandosi immediatamente sulla ritualità dei plichi e del loro contenuto. Proseguirà poi in seduta riservata nella quale avverrà l’apertura delle buste contrassegnate dalla lettera B, la valutazione delle offerte tecniche e l’assegnazione dei punteggi per la formulazione della graduatoria tra i partecipanti. La commissione in base a tale graduatoria formula la proposta di aggiudicazione in via provvisoria con redazione di apposito verbale. La stessa potrà aver luogo anche in presenza di una sola domanda valida.
Art. 6/bis - Gara tra gli offerenti
L’apertura delle buste e le conseguenti operazioni di gara si svolgeranno presso lo studio del Curatore Dott. Marco Razzino, presso ComLegis - Associazione Professionale, Via Gozzi n. 24, 35131 Padova, il giorno 9 giugno 2016 alle ore 12,00.
Art. 7 – Obbligo a contrarre
In ragione della stretta connessione tra lo sfruttamento della sorgente termale “Stromboli” e lo svolgimento dell’attività termale/alberghiera, nonchè in applicazione dei principi di continuazione dell’azienda “Hotel Terme Monaco S.p.A.” e del massimo realizzo a vantaggio del ceto creditorio fallimentare, il soggetto che, all’esito dell’asta di cui al presente bando, risulterà aggiudicatario della concessione, ove richiesto dal titolare dello stabilimento termale/alberghiero “Hotel Terme Monaco S.r.l.” e dell’autorizzazione all’apertura e all’esercizio dello stabilimento termale ai sensi dell’art. 39 L.R. n. 40/1989, dovrà sottoscrivere con quest’ultimo apposito contratto di fornitura di acqua termale per un quantitativo annuo minimo pari a 50.000 m3 e massimo pari a 100.000 m3 ad un prezzo orientato al canone, agli ammortamenti, agli imprevisti e ai costi della coltivazione, calcolato come segue, e comunque non superiore al 75% di quello massimo praticato nel bacino termale:
percentuale del canone regionale e delle quote associative al B.I.O.C.E., in rapporto ai quantitativi d’acqua somministrata rispetto al totale dell’acqua termale estratta;
percentuale dei costi di manutenzione ordinaria delle pertinenze e attrezzature di sollevamento e distribuzione e dei costi per energia, sempre rapportati ai quantitativi somministrati rispetto al totale dell’acqua termale estratta;
quota di ammortamento rapportata ai quantitativi somministrati rispetto al totale dell’acqua termale estratta, con un limite annuale di € 5.000,00;
quota parte costi per le analisi chimico fisiche e batteriologiche di legge.
Art. 8 – Provvedimento di rilascio della concessione
Il soggetto che avrà ottenuto l’aggiudicazione provvisoria dovrà presentare, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, presso gli Uffici della Regione Veneto – Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Geologia e Georisorse, in 30121 Venezia, Calle Priuli Cannaregio 99:
Valutata la correttezza della documentazione, la Regione comunicherà all’interessato l’aggiudicazione definitiva, trasmettendo la Convenzione inerente la concessione.
L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la sottoscrizione della Convenzione ed il ritiro della concessione, a semplice avviso della Regione, effettuato a mezzo Raccomandata A/R o p.e.c.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non sottoscrivesse l’atto nel termine fissato, si procederà, con apposita determinazione del Responsabile del servizio, da notificare all’interessato, alla revoca dell’aggiudicazione.
La Convenzione dovrà espressamente prevedere, nel caso in cui la concessione di acqua termale non sia assegnata al titolare dello stabilimento termale Hotel Terme Monaco S.r.l.”, l’autorizzazione alla somministrazione di acqua termale a tale stabilimento, con relative modalità e corrispettivo.
Art. 9 – Obblighi del concessionario
Il concessionario, oltre all’osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, è tenuto, ai sensi dell’art. 17 L.R. Veneto n. 40/1989, a:
A garanzia dell’esatta ed integrale esecuzione delle opere previste nel Piano industriale, direttamente collegate all’utilizzazione della sorgente e del giacimento, nonché di ogni altro obbligo e/o onere previsto dalla normativa vigente e dalla Convenzione, il Concessionario dovrà costituire apposita cauzione, prima del rilascio dell’atto concessorio definitivo e operativa per tutta la durata della concessione. Tale garanzia può essere costituita, a scelta del concessionario, in contanti, oppure mediante fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli Intermediari Finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente:
Art. 10 – Altri oneri del concessionario
Il Concessionario è tenuto, ai sensi dell’art. 18 L.R. Veneto n. 40/1989, entro il mese di novembre di ogni anno, a trasmettere alla Giunta regionale e, per conoscenza ai Comuni interessati, il programma di lavori per l’anno successivo.
Il concessionario è altresì tenuto a realizzare le opere previste nel Piano di utilizzo e nel programma di coltivazione del giacimento, secondo i cronoprogrammi presentati. Se entro il termine fissato per l’esecuzione delle suddette opere, fatte salve eventuali proroghe concesse dalla Regione, il concessionario non avrà adempiuto agli obblighi assunti, la Regione potrà decidere la decadenza del concessionario.
Art. 11 – Norma finale
Tutte le spese, nonché le imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione dell’atto, saranno a carico dell’aggiudicatario.
Il presente bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, nonché all’Albo Pretorio del Comune di Montegrotto (PD) ed è altresì reso disponibile sul sito della Regione Veneto – Sezione Bandi.
I soggetti interessati a partecipare al presente bando possono assumere informazioni in relazione alla concessione oggetto del presente bando, nonché prendere visione dei documenti complementari presso gli Uffici della Regione Veneto – Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Geologia e Georisorse, in 30121 Venezia, Calle Priuli Cannaregio 99, previo appuntamento telefonico al numero 041.2792130 o 041.2792530 (dott. Corrado Soccorso) a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione. I soggetti interessati potranno effettuare un sopralluogo nell’area della concessione, previo appuntamento con i suddetti Uffici. I partecipanti al bando devono comunque esplicitamente dichiarare nella domanda di partecipazione di aver preso visione dei luoghi.
Eventuali osservazioni e opposizioni al bando dovranno essere presentate alla Regione Veneto –
Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Geologia e Georisorse, in 30121 Venezia, Calle Priuli Cannaregio 99, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando medesimo. Le osservazioni e le opposizioni presentate saranno risolte dalla Sezione Regionale, sentito il curatore, con proprio decreto.
Eventuali richieste scritte di chiarimenti in merito alla procedura di gara potranno essere inoltrate al curatore dott. Marco Razzino presso ComLegis - Associazione Professionale, Via Gozzi n. 24, 35131 Padova (tel. 049.7446760, fax 049.7446765), mail marco.razzino@comlegis.com, p.e.c. marco.razzino@odcepd.legalmail.it) entro e non oltre il settimo giorno precedente il termine per la presentazione dell’offerta.
Art. 12 – Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento da parte dei membri della Commissione di Gara, degli Uffici Regionali e del Giudice Delegato del Tribunale di Padova, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Allegati
Modello A: istanza di partecipazione
Modello B: dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – Dichiarazione cumulativa – Assenza di cause di esclusione e requisiti di partecipazione
Modello B1: dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – Dichiarazione di assenza di misure di prevenzione e condanne penali per i SOGGETTI IN CARICA
Padova,
Il Giudice Delegato Dott.ssa Maria Antonia Maiolino
Il Cancelliere
(seguono allegati)
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