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Bur n. 35 del 15 aprile 2016


TRIBUNALE DI PADOVA, PADOVA

Fallimento n. 213N/2013. Bando per l'individuazione del soggetto a cui assegnare la concessione mineraria per la coltivazione della sorgente termale denominata "Stromboli" sita in comune di Montegrotto Terme (PD) ex art. 30 L.R. Veneto n. 40/1989 di cui alla D.G.R. Regione Veneto n. 405 del 31.03.2015. Pubblicata nel B.U.R. Regione Veneto n. 38 del 17.04.2015.

Il Giudice Delegato

Visto

  • il programma di liquidazione depositato dal Curatore in data 16.9.2014 ai sensi dell’art. 104ter L. Fall.;
  • l’istanza del Curatore Dott. Marco Razzino;
  • la D.G.R. del Veneto n. 405 del 31.3.2015 pubblicata nel B.U.R. del 17.4.2015 di presa d’atto del presente bando;
  • l’art. 30, comma quarto L.R. Veneto n. 40/1989;
  • la nota Regione Veneto, Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, Sezione Geologia e Georisorse prot. 272334 del 2.7.2015 inviata al G.U.B.I.O.C.E.

Considerato

  • che nell’area di proprietà del Fallimento “Hotel Terme Monaco S.r.l.” insiste la sorgente termale “Stromboli”;
  • che la concessione di acqua termale della sorgente “Stromboli” di cui era titolare la Società Hotel Terme Monaco S.r.l. per effetto della D.G.R. n. 1920 del 27.3.1990, è stata oggetto di decadenza, ai sensi dell’art. 30, secondo comma L.R. Veneto n. 40/1989, in ragione del fallimento della Società, pronunciata con D.G.R. n. 2282 del 10.12.2013, che ha altresì nominato il curatore dott. Marco Razzino custode temporaneo, ai sensi dell’art. 30, terzo comma L.R. Veneto n. 40/1989;
  • che la L.R. Veneto n. 40/1989, all’art. 30 quarto comma, assegna al Giudice Delegato, successivamente al deposito dello stato passivo avvenuto in data 26.2.2014, il potere della formazione del bando per l’assegnazione della concessione di acqua termale, con l’assistenza del Curatore e del competente funzionario regionale

Considerata altresì

  • la stretta e ineliminabile connessione tra lo svolgimento dell’attività termale/alberghiera e lo sfruttamento della sorgente termale
  • l’applicazione dei principi di continuazione dell’azienda e del massimo realizzo a vantaggio del ceto creditorio fallimentare

emette

ai sensi dell’art. 30 L.R. Veneto n. 40/1989

il BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO A CUI ASSEGNARE LA CONCESSIONE MINERARIA PER LA COLTIVAZIONE DELLA SORGENTE TERMALE DENOMINATA “STROMBOLI” SITA IN COMUNE DI MONTEGROTTO TERME (PD)

 

Art. 1 – Oggetto

Il bando ha ad oggetto l’assegnazione della concessione per la coltivazione della sorgente termale denominata “Stromboli”, attualmente non utilizzata, ricadente nell’area del Fallimento “Hotel Terme Monaco S.r.l.” sita nel Comune di Montegrotto Terme (PD) e iscritta al Catasto Terreni del Comune di Montegrotto Terme Fg. 1, part. 1972, 1180 e 1181.

La concessione ha ad oggetto in particolare:

  1. un pozzo (anno di perforazione 1966) con profondità m. 380 e temperatura 72 C°;
  2. pertinenze costituite da tubazioni di mandata che uniscono la bocca del pozzo al misuratore di portata, ai sensi dell’art. 16 comma 2 L.R. n. 40/1989. Il valore economico delle pertinenze è stimato in € 69.120,00.

L’assegnazione della concessione dà diritto alla captazione e all’utilizzo dell’acqua termale, e non comporta alcun diritto sugli immobili siti nell’area o adiacenti, né sul rinnovo ed estensione dell’autorizzazione “all’apertura e all’esercizio” dello stabilimento termale.

 

Art. 2 – Durata del rapporto concessorio

La concessione è rilasciata per la durata di anni 21 (ventuno) dalla data di scadenza (31.12.2014), ai sensi dell’art. 13 comma 2 lett. b L.R. n. 40/1989. 

 

Art. 3 – Soggetti legittimati a partecipare alla gara

Le domande di partecipazione alla gara possono essere presentate da società legalmente costituite o ditte individuali, che dimostrino, attraverso il Programma generale di coltivazione e gli altri documenti da presentare in sede di offerta, di essere in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi per lo svolgimento della coltivazione termale.

Sono in ogni caso esclusi dalla partecipazione i soggetti che si trovano in una delle situazioni indicate dall’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006.

 

Art. 4 – Canone concessorio

La concessione è soggetta al pagamento anticipato del diritto proporzionale annuo per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell’area della concessione della sorgente termale oggetto del presente bando, nella misura stabilita dall’art. 15 della L.R. n. 40/1989 e dagli adeguamenti apportati dalla Giunta Regionale del Veneto, nonché del canone annuo per l’uso delle pertinenze di cui all’art. 15 comma 3 L.R. n. 40/1989 che ammonta a € 3.456,00 (valore pertinenze *0,05).

La concessione è inoltre assoggettata al pagamento della quota associativa a favore della Gestione Unica del Bacino Idrotermale Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE).

 

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda

Per partecipare al bando i concorrenti dovranno far pervenire la domanda/offerta, a pena di esclusione, presso lo studio del Curatore Dott. Marco Razzino, presso ComLegis - Associazione Professionale, Via Gozzi n. 24, 35131 Padova, (tel. 049.7446760, fax 049.7446765), a ciò espressamente delegato dal Tribunale di Padova, entro le ore 12.00 del 30 maggio 2016  in apposito plico in uno dei seguenti modi:

  1. mediante consegna a mano presso lo studio del Curatore Dott. Marco Razzino presso ComLegis - Associazione Professionale, Via Gozzi n. 24, 35131 Padova;
  2. con raccomandata A.R. a mezzo di servizio postale presso lo studio del Curatore Dott. Marco Razzino presso ComLegis - Associazione Professionale, Via Gozzi n. 24, 35131 Padova;

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.

Il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso e adeguatamente sigillato (con timbro o firma o ceralacca) e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all’intestazione e all’indirizzo del mittente, la seguente dicitura: “Bando per la concessione termale sorgente Stromboli – Riservato – Non Aprire”.

All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, due buste, contraddistinte rispettivamente con le lettere “A” e “B”, che dovranno essere chiuse e adeguatamente sigillate (con timbro o firma o ceralacca), recanti l’indicazione del mittente oltre alla scritta di seguito indicata.

 

Busta “A”

La busta “A”, recante la scritta esterna “DOCUMENTAZIONE”, dovrà contenere:

  1. l’istanza di partecipazione, redatta secondo il modello A allegato al presente bando, contenente la presa d’atto sull’assoggettabilità del progetto di coltivazione alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale;
  2. il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, e sul quale siano altresì riportati l’attestazione di assenza di procedure fallimentari o concorsuali;
  3. copia autentica di atto costitutivo e statuto;
  4. dichiarazione  sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, inerente la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 3 del presente bando, ed accettazione delle condizioni del bando stesso, redatta secondo il modello B allegato al presente bando; eventuale dichiarazione sostitutiva resa dai soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 redatta secondo il modello B1 allegato al presente bando;

Il mancato inserimento nella busta “A” dei documenti di cui ai punti da 1), 2), 3) e 4) comporta l’esclusione dalla gara, fatta salva l’applicazione degli artt. 38, comma 2bis, 46 comma 1ter del D.Lgs. n. 163/2006. La sanzione prevista dall’art. 38, comma 2bis del D.Lgs. n. 163/2006 è pari a € 200,00.

 

Busta “B”

La busta “B”, recante la scritta esterna “OFFERTA TECNICA”, dovrà contenere:

  1. il Programma generale di coltivazione nel quale siano indicate le opere e le attività da eseguire per una corretta e razionale coltivazione del giacimento, con analisi parallela dei costi necessari alla realizzazione e dei mezzi di finanziamento necessari, oltre a una descrizione dettagliata dei tempi di attuazione (cronoprogramma). Per i primi sei anni detto programma è articolato su base biennale. In relazione al piano di investimento generale il programma è completato con la redazione di un piano di sfruttamento dei pozzi, delle sorgenti o di altre opere di captazione, oggetto di coltivazione, presenti all’interno dell’area di concessione. Il programma contiene l’indicazione della portata di concessione, che non può superare l’80 per cento della portata stessa. Al programma è altresì allegata una planimetria che indichi le opere ritenute necessarie per la protezione igienico-sanitaria e idrogeologica, per la captazione, l’adduzione ed il contenimento delle acque;
  2. Piano di utilizzo, relativo agli interventi di tutela e valorizzazione sostenibile della risorsa, nonché alla promozione dello sviluppo qualificato del territorio, alle ricadute economiche ed occupazionali, alla salvaguardia ed al recupero del patrimonio edilizio esistente, in funzione della vocazione termale e turistico-sanitaria ed alla compensazione dell’eventuale impatto che l’attività produce sul territorio medesimo;
  3. Programma dei lavori, delle strutture e delle iniziative previsti dal piano di cui alla lettera B, corredato da cronoprogramma, direttamente e indirettamente connessi alla salvaguardia e alla valorizzazione della risorsa idrica, articolati nell’arco temporale della concessione, individuazione degli investimenti finanziari diretti e attivabili e relative fonti di finanziamento, range dei livelli occupazionali diretti previsti e ricadute economiche e occupazionali indirette prevedibili sul territorio;
  4. bilanci degli ultimi due anni o, qualora di nuova costituzione o ditta individuale, referenze bancarie, rilasciate in data successiva a quella di pubblicazione del presente bando, da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/93, dalle quali risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria per la gestione della concessione e la realizzazione del piano industriale;
  5. dichiarazione   riguardante  le   esperienze   imprenditoriali e attività economiche e lavorative pregresse, resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  6. dichiarazione e dimostrazione dell’eventuale disponibilità delle aree su cui insiste la captazione termale.

Il mancato inserimento nella busta “B” dei documenti di cui sopra con le indicazioni contenute nei suddetti punti, comporta l’esclusione dalla gara, salva l’applicazione degli artt. 38, comma 2bis, 46 comma 1ter del D.Lgs. n. 163/2006. L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal concorrente, ossia dal legale rappresentante.

 

Art. 6 –  Commissione di gara e criteri di valutazione

Le domande di partecipazione alla presente gara verranno valutate da apposita Commissione nominata dal Giudice Delegato, sentita la Regione Veneto, della quale farà parte un funzionario regionale esperto in materia indicato con apposito provvedimento dalla Regione.

La graduatoria verrà formata sulla base dei seguenti criteri di valutazione con i relativi punteggi, sulla base della documentazione allegata alla domanda ai sensi del presente bando.

a) Valutazione della qualità tecnica, economica e professionale: fino a punti 20, così suddivisi:

  • solidità e idoneità economica: fino a 10 punti
  • esperienza professionale nel settore: fino a 10 punti 

 

b) Valutazione del Programma di coltivazione del giacimento: fino a punti 40

Il programma dovrà essere riferito a tutto il periodo di durata della concessione, con particolare riferimento agli interventi da effettuarsi nei primi 5 anni e che dovranno poi, in caso di assegnazione della concessione, costituire oggetto di programma annuale dei lavori. Il programma di coltivazione ed il piano industriale devono basarsi sulla portata media di cui al presente bando ed alla relazione geologica allegata.

 

c) Valutazione del Piano di utilizzo e del Programma dei lavori: fino a punti 40 così suddivisi:

  • relativamente agli interventi di tutela e valorizzazione sostenibile della risorsa termale e dell’ambito territoriale di appartenenza: fino a 20 punti
  • relativamente  alla  promozione  dello  sviluppo  termale  e  turistico-sanitario qualificato  del  territorio,  alle  ricadute  economiche  ed  occupazionali:  fino a 20 punti

La concessione sarà provvisoriamente assegnata solo al raggiungimento di un punteggio minimo di 70.

La commissione di valutazione, nel giorno fissato per lo svolgimento della  gara procederà in seduta pubblica all’apertura di tutti i plichi pervenuti e delle buste contrassegnate dalla lettera A, pronunciandosi immediatamente sulla ritualità dei plichi e del loro contenuto. Proseguirà poi in seduta riservata nella quale avverrà l’apertura delle buste contrassegnate dalla lettera B, la valutazione delle offerte tecniche e l’assegnazione dei punteggi per la formulazione della graduatoria tra i partecipanti. La commissione in base a tale graduatoria formula la proposta di aggiudicazione in via provvisoria con redazione di apposito verbale. La stessa potrà aver luogo anche in presenza di una sola domanda valida.

 

Art. 6/bis - Gara tra gli offerenti

L’apertura delle buste e le conseguenti operazioni di gara si svolgeranno presso lo studio del Curatore Dott. Marco Razzino, presso ComLegis - Associazione Professionale, Via Gozzi n. 24, 35131 Padova, il giorno 9 giugno 2016 alle ore 12,00.

 

Art. 7 – Obbligo a contrarre

In ragione della stretta connessione tra lo sfruttamento della sorgente termale “Stromboli” e lo svolgimento dell’attività termale/alberghiera, nonchè in applicazione dei principi di continuazione dell’azienda “Hotel Terme Monaco S.p.A.” e del massimo realizzo a vantaggio del ceto creditorio fallimentare, il soggetto che, all’esito dell’asta di cui al presente bando, risulterà aggiudicatario della concessione, ove richiesto dal titolare dello stabilimento termale/alberghiero “Hotel Terme Monaco S.r.l.” e dell’autorizzazione all’apertura e all’esercizio dello stabilimento termale ai sensi dell’art. 39 L.R. n. 40/1989, dovrà sottoscrivere con quest’ultimo apposito contratto di fornitura di acqua termale per un quantitativo annuo minimo pari a 50.000 m3 e massimo pari a 100.000 m3 ad un prezzo orientato al canone, agli ammortamenti, agli imprevisti e ai costi della coltivazione, calcolato come segue, e comunque non superiore al 75% di quello massimo praticato nel bacino termale:

percentuale del canone regionale e delle quote associative al B.I.O.C.E., in rapporto ai quantitativi d’acqua somministrata rispetto al totale dell’acqua termale estratta; 

percentuale dei costi di manutenzione ordinaria delle pertinenze e attrezzature di sollevamento e distribuzione e dei costi per energia, sempre rapportati ai quantitativi somministrati rispetto al totale dell’acqua termale estratta;

quota di ammortamento rapportata ai quantitativi somministrati rispetto al totale dell’acqua termale estratta, con un limite annuale di € 5.000,00;

quota parte costi per le analisi chimico fisiche e batteriologiche di legge.

 

Art. 8 – Provvedimento di rilascio della concessione

Il soggetto che avrà ottenuto l’aggiudicazione provvisoria dovrà presentare, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, presso gli Uffici della Regione Veneto – Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Geologia e Georisorse, in 30121 Venezia, Calle Priuli Cannaregio 99:

  1. copia integrale della visura camerale aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente tutti i componenti che ricoprono cariche all’interno della società (per le società di capitali la visura dovrà riportare l’indicazione dei soci e dei titolari di diritti su quote e azioni) o dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. resa del legale rappresentante recante le medesime indicazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
  2. dichiarazioni sostitutive relative ai familiari conviventi dei soggetti sottoposti a verifica antimafia ex art. 85 D.Lgs. n. 159/2011.
  3. generalità complete dei componenti dell’Organismo di Vigilanza (ove presente) di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
  4. ricevuta del versamento della somma stabilita per l’acquisto della concessione o  sottoscrizione  accordo  per  modalità  diverse  di  pagamento  con  relative garanzie fideiussorie;
  5. la dimostrazione delle eventuali modifiche dello statuto.

Valutata la correttezza della documentazione, la Regione comunicherà all’interessato l’aggiudicazione definitiva, trasmettendo la Convenzione inerente la concessione. 

L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la sottoscrizione della Convenzione ed il ritiro della   concessione, a semplice avviso della Regione, effettuato a mezzo Raccomandata A/R o p.e.c. 

Nel caso in cui l’aggiudicatario  non sottoscrivesse l’atto nel termine fissato, si procederà, con apposita determinazione del Responsabile del servizio, da notificare all’interessato, alla revoca dell’aggiudicazione. 

La Convenzione dovrà espressamente prevedere, nel caso in cui la concessione di acqua termale non sia assegnata al titolare dello stabilimento termale Hotel Terme Monaco S.r.l.”, l’autorizzazione alla somministrazione di acqua termale a tale stabilimento, con relative modalità e corrispettivo.

 

Art. 9 – Obblighi del concessionario

Il concessionario, oltre all’osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, è tenuto, ai sensi dell’art. 17 L.R. Veneto n. 40/1989, a: 

  1. installare e/o mantenere, possibilmente alla sorgente o in luogo accessibile, sulla condotta di adduzione, comunque prima degli impianti di utilizzazione, un misuratore automatico della portata; 
  2. inviare ogni sei mesi al dipartimento competente in materia di acque minerali e termali i risultati delle rilevazioni effettuate ai sensi della precedente lettera a); 
  3. far effettuare da istituti universitari o laboratori autorizzati dal Ministero della Sanità analisi batteriologiche e chimico-fisiche di controllo ogni anno per le acque minerali e analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche ogni sette anni per le acque termali; 
  4. attenersi alle prescrizioni che venissero impartite dalla Giunta regionale per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa e per l’utilizzazione igienica, terapeutica;
  5. realizzare quanto previsto nella documentazione presentata in sede di gara.

A garanzia dell’esatta ed integrale esecuzione delle opere previste nel Piano industriale, direttamente collegate all’utilizzazione della sorgente e del giacimento, nonché  di  ogni altro obbligo e/o onere previsto dalla normativa vigente e dalla Convenzione, il Concessionario dovrà costituire apposita cauzione, prima del rilascio dell’atto concessorio definitivo e operativa per tutta la durata della concessione. Tale garanzia può essere costituita, a scelta del concessionario, in contanti, oppure mediante fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli Intermediari Finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente:

  • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 c.c.;
  • l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Regionale.

 

Art. 10 – Altri oneri del concessionario

Il Concessionario è tenuto, ai sensi dell’art. 18 L.R. Veneto n. 40/1989, entro il mese di novembre di ogni anno, a trasmettere alla Giunta regionale e, per conoscenza ai Comuni interessati, il programma di lavori per l’anno successivo.

Il concessionario è altresì tenuto a realizzare le opere previste nel Piano di utilizzo e nel programma di coltivazione del giacimento, secondo i cronoprogrammi presentati. Se entro il termine fissato per l’esecuzione delle suddette opere, fatte salve eventuali proroghe concesse dalla Regione, il concessionario non avrà adempiuto agli obblighi assunti, la Regione potrà decidere la decadenza del concessionario.

 

Art. 11 – Norma finale

Tutte le spese, nonché le imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione dell’atto, saranno a carico dell’aggiudicatario.

Il presente bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, nonché all’Albo Pretorio del Comune di Montegrotto (PD) ed è altresì reso disponibile sul sito della Regione Veneto – Sezione Bandi.

I soggetti interessati a partecipare al presente bando possono assumere informazioni in relazione alla concessione oggetto del presente bando, nonché prendere visione dei documenti complementari presso gli Uffici della Regione Veneto – Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Geologia e Georisorse, in 30121 Venezia, Calle Priuli Cannaregio 99, previo appuntamento telefonico al numero 041.2792130 o 041.2792530 (dott. Corrado Soccorso) a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione. I soggetti interessati potranno effettuare un sopralluogo nell’area della concessione, previo appuntamento con i suddetti Uffici. I partecipanti al bando devono comunque esplicitamente dichiarare nella domanda di partecipazione di aver preso visione dei luoghi.

Eventuali osservazioni e opposizioni al bando dovranno essere presentate alla Regione Veneto –

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Geologia e Georisorse, in 30121 Venezia, Calle Priuli Cannaregio 99, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando medesimo. Le osservazioni e le opposizioni presentate saranno risolte dalla Sezione Regionale, sentito il curatore, con proprio decreto.

Eventuali richieste scritte di chiarimenti in merito alla procedura di gara potranno essere inoltrate al curatore dott. Marco Razzino presso ComLegis - Associazione Professionale, Via Gozzi n. 24, 35131 Padova (tel. 049.7446760, fax 049.7446765), mail marco.razzino@comlegis.com, p.e.c. marco.razzino@odcepd.legalmail.it) entro e non oltre il settimo giorno precedente il termine per la presentazione dell’offerta.

 

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento da parte dei membri della Commissione di Gara, degli Uffici Regionali e del Giudice Delegato del Tribunale di Padova, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

 

Allegati

Modello A: istanza di partecipazione

Modello B: dichiarazione  sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – Dichiarazione cumulativa – Assenza di cause di esclusione e requisiti di partecipazione

Modello B1: dichiarazione  sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – Dichiarazione di assenza di misure di prevenzione e condanne penali per i SOGGETTI IN CARICA

Padova,

 

            Il Giudice Delegato
            Dott.ssa Maria Antonia Maiolino

Il Cancelliere

(seguono allegati)

01_MODELLO_A_ISTANZA_DI_PARTECIPAZIONE_320295.pdf
02_MODELLO_B_DICHIARAZIONE_SOSTITUTIVA_320295.pdf
03_MODELLO_B1_DICHIARAZIONE_SOSTITUTIVA_SOGGETTI_IN_CARICA_320295.pdf

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