Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Sentenza ed Ordinanza

Bur n. 25 del 18 marzo 2016


Sentenza

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. Ric. n. 998/2015 proposto da Tiberio Businaro c/ Regione Veneto - Zorzato Marino e altri. Trasmissione sentenza n. 185/16.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 998 del 2015, proposto da:

Tiberio Businaro, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Casa, Fabio Sebastiano e Giovanni Ferasin, con domicilio eletto presso Silvia Rosina in Mestre, via Mestrina, 6;

contro

Regione Veneto;

nei confronti di

Zorzato Marino, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Trovato e Elena Fabbris, con domicilio eletto presso Elena Giantin in Venezia, San Marco, 5134; Maurizio Conte, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Fabbris e Giorgio Trovato, con domicilio eletto presso Elena Giantin in Venezia, San Marco, 5134; Gabriele Michieletto; Antonio Guadagnini, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Corvaja, Francesca Leurini, con domicilio eletto presso Angelo Andreatta in Venezia-Mestre, piazza Ferretto, 22;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Pietro Dalla Libera, anche ricorrente in via incidentale e riconvenzionale, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Dalla Libera, con domicilio eletto presso la segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

per l’annullamento

del verbale della operazioni dell’Ufficio centrale regionale per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Veneto del 19.6.2015 e della proclamazione degli eletti; del verbale delle operazioni dell’ufficio centrale regionale per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Veneto del 15.6.2015, parzialmente annullato in via di autotutela con il verbale del 19.6.2015; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 130, comma 7, cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Zorzato Marino, di Maurizio Conte e di Antonio Guadagnini;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2016 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

  • con atto di ricorso (n.r.g. 998/2015) depositato in data 14 luglio 2015, il sig. Tiberio Businaro, in qualità di candidato non eletto alla recente consultazione elettorale tenutasi in data 31 maggio del 2015 per il rinnovo del Consiglio regionale veneto, ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento del verbale dell’Ufficio Centrale Regionale di proclamazione degli eletti per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Regione Veneto - 2015 del 19 giugno 2015 (di annullamento in via di autotutela del verbale del 15 giugno 2015);
  • le questioni sollevate nel ricorso riguardano il criterio di riparto dei seggi residui, ossia i seggi non assegnati a quoziente intero, con riferimento ai quali l’art. 22, comma 6, lett. b) della legge 16 gennaio 2012, n. 5, recate “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”, prevede che l’Ufficio centrale regionale disponga in un’unica graduatoria regionale decrescente le cifre elettorali residuali - ossia i voti delle singole liste provinciali non utilizzate per l’attribuzione di un seggio intero – e ripartisca i seggi residui tra le liste regionali, in corrispondenza delle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione, fino ad attribuire a ciascun gruppo di liste i seggi assegnatigli su scala regionale;
  • secondo la legge suddetta, tale assegnazione viene effettuata “a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale regionale”.

Ritenuto, a tale riguardo, che:

  • debba essere respinto il primo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della legge regionale n. 5/2012, affermando che l’Ufficio elettorale centrale avrebbe errato nel considerare il secondo periodo della disposizione in esame (il quale prevede che “l’assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale regionale”), quale modalità applicativa del primo periodo del medesimo articolo (a tenore del quale l’Ufficio centrale regionale “dispone in un’unica graduatoria regionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui al comma 5, lettera c), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 4, lettera i”);
  • non appare, infatti, condivisibile l’interpretazione fornita dal ricorrente e fatta propria dalla Giunta regionale, secondo cui il primo periodo di detta disposizione dovrebbe essere impiegato quale criterio di riparto dei seggi di cui al comma 5, lett. b), e il secondo periodo come autonomo criterio di attribuzione dei seggi di cui al comma 6, lett. a), atteso che dal tenore letterale dell’art. 22, comma 6, lett. b), appare evidente che l’assegnazione dei seggi residui va fatta partendo da una “unica graduatoria regionale decrescente” che riporta i voti residui e “ripartendo tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione”, con la precisazione che “l’assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale regionale”;

Ritenuto sul punto, che:

  • la ripartizione dei seggi c.d. residui, ossia quelli risultanti dall’operazione di cui all’art. 22, comma 5, lett. b) segua una medesima unica ratio non consentendo il dettato normativo distinguere all’interno tra seggi residui e seggi eccedenti, avendo il disposto del comma 6, lett. a) solo lo scopo di dare coerenza all’impianto di base del criterio distributivo mantenendo fra le coalizioni e all’interno delle stesse fra le liste che lo compongono, giusta il meccanismo contenuto in particolare nel comma 4 (lett.h) e i), il numero di seggi risultante dalla ripartizione;
  • costituendo, quindi, i seggi residui un unicum, non trovi alcun avallo nelle disposizioni dell’art. 22 l’asserita distinzione fra residui di cui al comma 5 lett.b) e residui (eccedenti) di cui al comma 6 lett.a);
  • la ripartizione e assegnazione degli stessi non possa che trovare soluzione nell’ambito della previsione contenuta nel primo e secondo periodo del comma 6 che, correttamente, distingue due diverse fasi: la prima, quella della ripartizione (definitiva) alle liste provinciali degli stessi seggi (nel numero spettante a ogni circoscrizione) partendo dalla maggiore cifra elettorale residuale della graduatoria, coerentemente con il carattere proporzionale del sistema elettorale voluto, per tale parte, dalla legge regionale; la seconda, quella dell’assegnazione concreta dei seggi all’interno di ciascuna lista destinataria, la quale ha a riferimento un diverso criterio, partendo dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi avente il valore più basso della cifra elettorale regionale ;
  • tale criterio “distributivo” non sia affetto, ad avviso del Collegio, da contraddittorietà rispetto al responso del suffragio elettorale posto che la ripartizione dei seggi alle coalizioni e poi alle liste circoscrizionali, rispetta pienamente il risultato elettorale e il suo diverso peso sulle liste in piena coerenza con la natura del sistema proporzionale insito nell’art. 22 della legge regionale;
  • la preferenza, nell’assegnazione, di un criterio che individui in partenza la circoscrizione di spettanza, nel rispetto del numero dei seggi ripartiti a ogni gruppo di liste, in base alla minore cifra elettorale regionale, risponda alla ratio di “recuperare” all’interno di ciascuna lista quel grado di consenso elettorale rivolto alle liste minori penalizzato all’interno del sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza regolato dalla legge regionale n. 5 del 2012;

Ritenuto che debba, altresì, essere rigettato il secondo motivo con il quale si sostiene che l’Ufficio elettorale regionale centrale sarebbe incorso in errore nel procedere al riparto dei seggi residui tenendo in considerazione i “gruppi di liste” e non le “coalizioni”, atteso che l’art. 22, comma 6, lett. b) della legge regionale n. 5 del 2012 parla esplicitamente di distribuzione di seggi residui tra “gruppi di liste provinciali” e che l’art. 13 della stessa legge distingue chiaramente tra il concetto di “gruppi di liste”, inteso quale “insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo” e quella di “coalizione” da intendersi quale “gruppo di liste o l’insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta Regionale”, sicché appare evidente che la distribuzione dei seggi residuali debba essere effettuata facendo riferimento alle liste provinciali e non alle coalizioni;

Ritenuto, infine, che debba essere respinto il terzo e ultimo motivo, con il quale si afferma che l’Ufficio elettorale centrale non avrebbe motivato in ordine alle ragioni per le quali avrebbe optato per una interpretazione dell’art. 22, comma 6, lett. b) della legge regionale n. 5 del 2012, diversa rispetto a quella fatto propria dall’atto introduttivo del presente gravame, risultando invero tale affermazione smentita per tabulas dall’impugnato verbale del predetto Ufficio in data 19 giugno 2015;

Ritenuto, per quanto precede, che il ricorso debba essere rigettato e che ciò comporti inevitabilmente l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale e della domanda riconvenzionale proposti dal consigliere regionale Pietro Dalla Libera;

Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, che tenuto conto della peculiarità della fattispecie controversa si rinvengono giustificati motivi per compensarle interamente tra le parti in causa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dichiara improcedibili il ricorso incidentale e la domanda riconvenzionale proposti da Pietro Dalla Libera.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente
Silvia Coppari, Referendario
Enrico Mattei, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE      IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Torna indietro