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Scarica versione stampabile Sentenza ed Ordinanza

Bur n. 84 del 12 ottobre 2012


CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso n. 119 del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016" pubblicata nel B.U.R. n. 53 del 6 luglio 2012.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale

Ricorso n. 119

depositato il 11 settembre 2012

del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato;

contro

la Regione Veneto, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale;

per la declaratoria

della illegittimità costituzionale in parte qua della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Veneto n. 53 del 6 luglio 2012 e recante il titolo "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016".

La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei Ministri nelle riunione del 24 agosto 2012, come da estratto del verbale, che si deposita.

La legge in esame presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge regionale sopra epigrafata viene individuata la figura del Direttore generale alla Sanità e al Sociale, "…nominato dal Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale".

Tale disposizione quindi istituisce la figura del Direttore generale alla Sanità e al Sociale, che è nominato dal Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, con il compito di realizzare gli obiettivi sociosanitari di programmazione, indirizzo e controllo, individuati dagli organi regionali, nonché di coordinare le strutture e i soggetti, che a vario titolo afferiscono al settore socio-sanitario.

La disposizione in esame, nell’istituire, con formulazione generica e poco chiara, tale nuova figura, omette tuttavia di precisare la sua collocazione organizzativa, nonché di indicare gli organi cui tale soggetto deve rispondere del proprio operato.

In particolare detta previsione non specifica se tale figura dirigenziale rientri nell’organizzazione amministrativa della Giunta o in quella del Consiglio regionale.

In ogni caso, poiché le funzioni attribuite a tale nuova figura, quali "la realizzazione degli obiettivi socio-sanitari di programmazione, indirizzo e controllo, nonché il coordinamento delle strutture e dei soggetti che a vario titolo afferiscono al settore socio-sanitario", qualificano il Direttore generale alla Sanità e al Sociale come un organo amministrativo tipicamente "esecutivo", esso dovrebbe rientrare tra gli organi della Giunta regionale.

Quest’ultima, infatti, è definita dall’articolo 121 della Costituzione come "organo esecutivo della regione".

Ciò premesso, la disposizione regionale in esame, che assegna al Consiglio regionale il compito di nominare un dirigente di struttura della Giunta, altera gli equilibri e il riparto di competenze tra Giunta e Consiglio regionale, così come definiti dalle norme costituzionali e dallo Statuto della Regione Veneto (approvato con legge statutaria n. 1/2012, legge fondamentale della Regione Veneto, approvata in ottemperanza degli indirizzi della riforma costituzionale del 2001 ex art. 123 della Costituzione, promulgata il 17 aprile del 2012, ed entrata in vigore il giorno successivo).

Essa contrasta in particolare con gli artt. 58 e 46 del citato Statuto che stabiliscono l’ordinamento e le attribuzioni della Giunta e del Consiglio, e viola i principi di cui all’art. 123 della Costituzione che, in armonia con la Costituzione, demanda allo Statuto il compito di determinare la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione, nonché all’art. 121 Cost., che stabilisce il menzionato riparto di funzioni e competenze tra Giunta e Consiglio.

Detta disposizione regionale contrasta inoltre con l’art. 97 Cost. nella parte in cui dispone che "nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari". I dirigenti di struttura della Giunta regionale, infatti, non possono che essere nominati dalla Giunta stessa, in virtù del necessario rapporto fiduciario che deve intercorrere tra il responsabile di una struttura organizzativa o di un’area e l’organo politico nel cui ambito si svolge l’attività amministrativa.

2) L’alterazione del suddetto riparto inficia anche gli artt. 9, comma 1, e 10, comma 1 della legge regionale in esame, i quali non si sottraggono anch’essi a censurare di incostituzionalità.

In particolare, l’art. 9, comma 1, stabilisce che l’adeguamento al Piano socio sanitario regionale delle schede di dotazione ospedaliera, che definiscono la dotazione strutturale ospedaliera delle aziende sanitarie (indicando l’ammontare dei posti letto, le unità operative ecc.) sia effettuato dalla Giunta, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio.

L’art. 10, a sua volta, stabilisce che le schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie da garantire in ogni ULS, siano approvate dalla Giunta, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio.

Al riguardo si osserva che la precedente legge regionale n. 5/1996 stabiliva, all’art. 14, c.1, che la Giunta regionale, ai fini dell’adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera, dovesse semplicemente "sentire" la Commissione consiliare competente: veniva previsto, quindi, un parere obbligatorio ma non vincolante. Gli artt. 9 e 10 della legge in esame, invece, rendono il suddetto parere vincolante, così trasformandolo da atto puramente consultivo in atto sostanzialmente co-decisorio.

Pertanto, anche tali disposizioni sono lesive delle prerogative della Giunta regionale.

Infatti l’approvazione delle schede di dotazione ospedaliera, così come di quelle di dotazione territoriale, costituisce un atto tipicamente "esecutivo", in quanto è finalizzato a dare attuazione a precedenti atti programmatori: essa spetta quindi alla Giunta, quale organo che, ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto, "definisce e realizza gli obiettivi di governo e di amministrazione" e se ne assume le relative responsabilità.

Ai sensi dell’articolo 33 dello Statuto della Regione Veneto, al Consiglio spetta l’approvazione "dei principi e degli indirizzi generali della programmazione regionale generale, nonché del programma regionale di sviluppo e dei piani di settore", mentre l’approvazione delle schede di dotazione ospedaliera si configura come atto esecutivo/attuativo degli indirizzi di programmazione.

Ne consegue, anche con riferimento ai citati artt. 9, comma 1, e 10, comma 1 della legge regionale in esame, un palese contrasto con gli artt. 58 e 46 dello Statuto del Veneto, che stabiliscono l’ordinamento e le attribuzioni della Giunta e del Consiglio, nonché la violazione dei principi di cui all’art. 123 Cost., che - come sopra si è già ricordato - demanda allo Statuto la forma di governo e i principi fondamentali organizzazione e funzionamento della regione, nonché all’art. 121 Cost., che stabilisce il richiamato riparto di funzioni e competenze tra Giunta e Consiglio.

Le disposizioni regionali in esame contrastano anch’esse con l’art. 97 Cost. nella parte in cui dispone che "nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari".

P.Q.M.

Si chiede che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 4, 9, comma 1, e 10, comma 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Veneto n. 53 del 6 luglio 2012 e recente il titolo "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016".

Roma, addì 28 agosto 2012


L’Avvocato dello Stato

Raffaele Tamiozzo

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