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Scarica versione stampabile Sentenza ed Ordinanza

Bur n. 79 del 28 settembre 2012


CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", pubblicata nel BUR n. 45 del 4 maggio 2012.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

Ricorso n. 103

Depositato il 10 luglio 2012

per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587), rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) fax: 0696514000 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 domicilia

contro

la Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Venezia, per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge Regione Veneto 27.4.2012, n. 17, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche", pubblicata sul BUR del 4 maggio 2012, n. 45.

* * *

Con la legge indicata in epigrafe, la Regione Veneto ha dettato varie disposizioni disposizioni in materia di risorse idriche.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri propone impugnativa della predetta legge, ai sensi dell’articolo 127 Cost., per i seguenti profili di illegittimità costituzionale:

1) Articoli 4, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, della legge, che attribuiscono ai Consigli di bacino la funzione di approvare le tariffe (ed i relativi aggiornamenti) del servizio idrico integrato.

Tali disposizioni, in quanto intervengono sulla definizione delle tariffe relative ai servizi idrici, esulano dalla competenza regionale ed incidono nelle materie della tutela dell’ambiente e in quella della tutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa esclusiva dello Stato, alle quali la determinazione delle tariffe è ascrivibile. Esse violano pertanto l’art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), della Costituzione.

Tale invasione delle competenze esclusive statali si evince in particolare dal contrasto delle disposizioni regionali in esame con varie norme statali interposte, ed in particolare gli artt. 154 e 161 del d. lgs. n. 152 del 2006, dalla cui interpretazione si desume che la determinazione delle tariffe in oggetto è di competenza esclusiva statale, l’art.10, comma 14, lett. e), del d.l. n. 70/2011, secondo il quale l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua (ora sostituita dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ai sensi dell’art.19, comma 21 del d.l. n. 210 del 2011) "approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti".

Codesta Ecc.ma Corte, che si è più volte soffermata su tale argomento, ha affermato in particolare (con le sentenze n. 29 del 2010 e n. 246 del 2009) che, attraverso la determinazione della tariffa, il legislatore statale fissa livelli uniformi di tutela dell’ambiente, in quanto in tal modo persegue la finalità di garantire la tutela e l’uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell’ambiente, l’aspettativa ed il diritto delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale ed altre finalità tipicamente ambientali. Sotto altro - ma connesso - profilo, sempre secondo codesta Corte, nella determinazione della tariffa viene poi in rilievo la materia della tutela della concorrenza; ciò in quanto la determinazione della tariffa è volta ad ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e ad assicurare all’utenza efficienza ed affidabilità del servizio.

L’uniforme metodologia tariffaria, adottata con l’interposta legislazione statale, è finalizzata, dunque, a preservare il bene giuridico "ambiente" dai rischi derivanti da una tutela non uniforme ed a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore del servizio idrico integrato.

Le disposizioni regionali in esame, pertanto, invadendo la potestà esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente, violano l’art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost.

2) Ancora articolo 7, co. 4, della legge, sotto altro profilo.

L’articolo 7, co. 4, presenta un ulteriore profilo di incostituzionalità nella parte in cui, nel definire la tariffa del servizio idrico integrato, ne prevede l’articolazione per fasce territoriali, per tipologia di utenza, per scaglioni di reddito e per fasce progressive di consumo. Ed invero, la determinazione della tariffa per i servizi idrici, con riferimento all’individuazione delle quote e delle componenti di costo ambientale della risorsa, rientra nella competenza statale, sia ai sensi dell’art. 154, comma 2, d.lgs. 152/2006, secondo il quale "il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (…) definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici", sia ai sensi dell’art.10, comma 14, lett. c) e d), d.l. n. 70/2011, secondo il quale l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua - ora sostituita dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ai sensi dell’art. 19, comma 21 del d.l. n. 210 del 2011 - definisce le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività.

Essa predispone inoltre il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote, in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell’utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell’Agenzia.

Anche sotto tale profilo la disposizione regionale in esame, pertanto, analogamente a quanto rilevato al punto precedente, incidendo sulla determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici che, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale, è ascrivibile alla materia della tutela dell’ambiente e a quella della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, viola l’art. 117, secondo comma, lett. e) ed s) della Costituzione.

3) Articolo 7, co. 5, della legge, che attribuisce ai Consigli di bacino il compito di determinare una quota di investimento pari al 3% degli introiti.

Dispone la norma qui impugnata che i Consigli di bacino determinano "nell’ambito della propria politica volta alla salvaguardia delle risorse idropotabili, una quota di investimento, individuata nella previsione annuale dei proventi da tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua, di cui al piano economico e finanziario. La quota, non inferiore al 3 per cento degli introiti da tariffa relativi all’anno precedente, è destinata alle comunità montane e, in subordine, ai comuni interessati, per la realizzazione di specifici interventi di tutela dell’assetto idrogeologico del territorio montano a difesa della qualità delle risorse idropotabili destinate alla alimentazione dei sistemi acquedottistici del territorio regionale".

La disposizione regionale in esame, quindi, vincola una quota non inferiore al 3% degli effettivi introiti derivanti dalla tariffa alla realizzazione di interventi di tutela dell’assetto idrogeologico del territorio regionale.

Senonchè tale disposizione, pur in astratto ragionevole, non poteva essere emanata dall’Autorità regionale, siccome incide sulle componenti tariffarie, ponendosi in diretto contrasto con gli artt. 154 e 161 del codice dell’ambiente (d. lgs. n. 152 del 2006) e con il richiamato art. 10, co. 14, del d.l. n. 70/2011, che attribuiscono alle autorità statali la determinazione delle componenti di costo delle tariffe.

Ed invero, l’art.154, co. 2, del d.lgs. n. 152/2006, dispone che "il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (…) definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici (…)", mentre l’art. 161, del medesimo d.lgs attribuisce al Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche (ora, per effetto del combinato disposto dell’art. 10, co. 15, d.l. 70/2011 e dell’art. 19, comma 21, d.l. n. 201/2011, all’Autorità per l’energia elettrica e il gas) il compito di predisporre con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all’art. 154 e le modalità di revisione periodica, e di trasmetterlo al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, che lo adotta con proprio decreto.

Inoltre l’art.10, co. 14, lett. c) e d), del d.l. n. 70/2011, prevede che l’Autorità per l’energia e per il gas definisca le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività; e che predisponga il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizi idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell’utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga".

Dalla normativa statale richiamata emerge che spetta esclusivamente allo Stato determinare le componenti di costo che concorrono a determinare la tariffa e che tali componenti comprendono le modalità di recupero dei costi ambientali e delle risorse. La disposizione regionale in esame, pertanto, fissando con legge una quota minima della tariffa da destinare a specifiche finalità ambientali, è invasiva della competenza legislativa statale nelle materia della tutela dell’ambiente e della tutela della concorrenza, alle quali la determinazione delle tariffe è ascrivibile, come, del resto affermato da codesta Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 29/2010.

Le disposizioni regionali in esame pertanto, invadendo la potestà esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e in materia di tutela della concorrenza, violano l’art. 117, comma 2, lettera e) e s), della Costituzione.

4) Articolo 11, comma 1, della legge, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere sostitutivo in caso di inerzia dei Consigli di bacino nella approvazione delle tariffe e dei relativi aggiornamenti.

Anche tale disposizione è invasiva della competenza statale esclusiva in materia di tariffe del servizio idrico integrato.

Ciò, da un lato, perché il potere di approvazione delle tariffe, come illustrato nei punti precedenti, è di competenza della Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua ai sensi dell’art.10, co. 14, lett. e) del d.l. n. 70/2011 (ora sostituita dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in virtù dell’art.19, comma 21 del d.l. n. 210 del 2011) e quindi la regione non può disciplinare il potere sostitutivo relativamente ad una funzione che non gli compete. Dall’altro lato, perché l’art.10, co. 14, lett. c) del d.l. n. 70/2011 attribuisce espressamente tale potere sostitutivo all’Autorità statale, laddove prevede che la stessa "nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l’adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità competenti (…) provvede nell’esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all’autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni".

Di conseguenza, anche detta disposizione regionale è invasiva della competenza statale in materia di ambiente e di tutela della concorrenza, considerato che a tali competenze, come sopra detto, è ascrivibile l’esercizio delle funzioni amministrative riguardanti la determinazione delle tariffe cui si riferisce il potere sostitutivo. Ne consegue la violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e) ed s) della Costituzione.

P.Q.M.

Si solleva la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in epigrafe dinanzi a codesta Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 127 Cost., e si chiede che l’Ecc.ma Corte costituzionale dichiari l’illegittimità costituzionale degli articoli indicati in narrativa, con ogni conseguente statuizione.

Si deposita delibera del Consiglio dei Ministri.

Roma 2 luglio 2012

Vincenzo Nunziata

Avvocato dello Stato

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