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Scarica versione stampabile Sentenza ed Ordinanza

Bur n. 68 del 20 agosto 2010


Ricorsi

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 17 "Istituzione delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione", pubblicata nel Bur n. 21 del 9 marzo 2010.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956

Ricorso n. 80 depositato 20 maggio 2010

del Presidente del Consiglio dei ministri p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato

nei confronti

della Regione Veneto in persona del Presidente della Giunta regionale p.t.

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

della legge della regione Veneto del 4 marzo 2010, n. 17 pubblicata sul Bur del 9 marzo 2010, n. 21 recante «Istituzione delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione»,

quanto all'art. 2 rubricato «Istituzione della direzione aziendale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche e della direzione aziendale delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione», ove si prevede al comma 1 che

«Le aziende unità locali socio sanitarie (Ulss), fermo restando quanto previsto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517» e successive modificazioni, con particolare riferimento alla gestione unitaria del distretto socio-sanitario, dell'ospedale e del dipartimento di prevenzione, nonchè le aziende ospedaliere e ospedaliere-universitarie integrate e gli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) istituiscono quali strutture complesse la direzione aziendale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche e la direzione aziendale delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, di seguito denominate Direzioni;

e al comma 2 che

«I direttori generali delle aziende Ulss, ospedaliere e ospedaliere-universitarie integrate e degli IRCCS, nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modificazioni, definiscono l'articolazione delle direzioni in relazione alla complessità dei processi strategici, organizzativi, gestionali e formativi da garantire».

Le disposizioni riportate in epigrafe vengono impugnate, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 30 aprile 2010 perchè in contrasto con gli artt. 81, 117 secondo comma, lett. L) e 97 della Costituzione.

* * * *

La legge regionale in esame si propone la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, con il fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, all'integrazione socio-sanitaria e al miglioramento dell'organizzazione multi professionale del lavoro (art. 1), attraverso l'istituzione di due nuove direzioni aziendali a struttura complessa - le cui articolazioni sono definite dai dirigenti generali delle aziende sanitarie regionali - dirette a perseguire l'obiettivo fondamentale del miglioramento degli standart assistenziali e delle prestazioni erogate, tramite la pianificazione del fabbisogno di risorse, la valutazione delle professionalità - con criteri predeterminati - e la valorizzazione dei professionisti (art. 3).

La legge n. 17/2010 presenta tuttavia profili di illegittimità costituzionale nel suo art. 2, e nelle disposizioni con esso inscindibilmente connesse, per violazione degli artt. 81, 117 secondo

comma, lett. L) e 97 della Costituzione.

Infatti, l'art. 2 prevede, al comma 1, l'istituzione, da parte delle Ulss, della Direzione aziendale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e della Direzione aziendale delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione non solo senza specificare in quale modo la Regione intenda coprire i relativi posti, ma, ancor più, senza prevedere in alcuna sua parte che all'istituzione dei relativi posti si provveda attraverso le modificazioni compensative della dotazione organica complessiva aziendale, come indicate dall'articolo 8, comma 2 del Ccnl 17 ottobre 2008 (riguardante la dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa). Diretta conseguenza di tale mancata previsione, tale per cui i posti in organico delle 2 nuove Direzioni aziendali potrebbero, ed anzi dovrebbero, essere coperti tramite personale reclutato aliunde, è la mancanza di garanzia circa l'invarianza della spesa, e ciò sotto un duplice profilo.

In primo luogo perchè nè la norma in esame - nè le altre ad essa connesse - prevede la copertura finanziaria dei maggiori oneri di spesa che sicuramente derivano dall'istituzione delle nuove direzioni, e, in secondo luogo, perchè, fermo restando che la legge non prevede la modalità per ricoprire i posti, neanche è precisato il numero dei relativi dirigenti, per cui sussiste incertezza sia sull'an che sul quantum della dotazione organica.

Sotto tale profilo, la normativa regionale in esame pertanto, prevedendo maggiori costi senza la relativa copertura finanziaria, si pone in diretta violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., per cui ogni nuova legge che comporti nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Sul punto, codesta ecc.ma Corte costituzionale, con la recentissima sentenza n. 141 del 2010, ha ribadito il principio del necessario rispetto da parte delle regioni del precetto recato dall'art. 81, quarto comma, Cost.: la sentenza n. 141/2010, che ha dichiarato incostituzionale la legge regionale del Lazio n. 9 del 2009 istitutiva dei distretti socio-sanitari montani, chiarisce che «il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira (ex multis, sentenza n. 359 del 2007)»; e che «la copertura di nuove spese deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri, (sentenza n. 213 del 2008)».

Nè in senso contrario può valere il rilievo, sempre secondo la Corte, che le maggiori spese verranno concretamente disposte mediante i successivi provvedimenti attuativi della disciplina legislativa in esame, giacchè è proprio la legge regionale a costituire la «loro fonte primaria».

Le esposte considerazioni appaiono sufficienti a suffragare la dedotta violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost.

La norma denunciata inoltre, intervenendo in materia disciplinata dal contratto collettivo, viola altresì l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., secondo cui appartiene alla competenza esclusiva dello Stato la materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa».

Si è detto infatti che la norma censurata non specifica le modalità per la copertura della dotazione organica delle istituende Direzioni aziendali, e, in particolare, non contiene alcun rinvio alla normativa statale di riferimento, costituita dall'articolo 8, comma 2 del Ccnl 17 ottobre 2008 (riguardante la dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa).

La disposizione contrattuale, nel prevedere l'entrata a regime dell'istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica (comma 1), dispone al secondo comma che «Le aziende provvedono all'istituzione dei posti della nuova figura dirigenziale sulla base delle proprie esigenze organizzative mediante modifiche compensative della dotazione organica complessiva aziendale, effettuate ai sensi delle norme vigenti in materia, senza ulteriori oneri rispetto a quelli definiti dalle Regioni. La trasformazione della dotazione organica avviene nel rispetto delle relazioni sindacali di cui ai CC.CC.NN. L».

Il mancato riferimento al Ccnl si pone dunque come diretta violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. L) Cost.

Ulteriore profilo di illegittimità del denunciato art. 2 in esame, e delle disposizioni a tale norma inscindibilmente connesse, è ravvisabile nel dato per cui non reca alcun riferimento all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 8, comma 7, del menzionato Ccnl 17 ottobre 2008, adempimento che costituisce condizione indefettibile e prioritaria alla entrata a regime della istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica.

Il citato comma 7 stabilisce che le aziende devono, prima di procedere alla nomina dei dirigenti di nuova istituzione, provvedere alla definizione delle attribuzioni della nuova qualifica dirigenziale ed alla regolazione, sul piano funzionale ed organizzativo, dei rapporti interni con le altre professionalità della dirigenza sanitaria sulla base dei contenuti professionali del percorso formativo indicato nell'articolo 6, comma 3, del D.lgs n. 502/1992. La mancata previsione, relativa a tale adempimento, viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., nonchè, intervenendo ancora una volta in materia disciplinata dal contratto collettivo, viola per tale via l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

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Alla luce di quanto sopra esposto si conclude affinchè sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto del 4 marzo 2010, n. 17 pubblicata sul Bur del 9 marzo 2010, n. 21 recante «Istituzione delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione», nell'art. 2 e nelle disposizioni a tale norma inscindibilmente connesse.

Roma, addì 7 maggio 2010

L'Avvocato dello Stato

Diana Ranucci


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