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Scarica versione stampabile Sentenza ed Ordinanza

Bur n. 28 del 03 aprile 2009


Ricorsi

Ricorso del Governo alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 24 e 40 della legge regionale 21 novembre 2008 n. 21, recante "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e delle sicurezza nella pratica dello sport sulla neve", pubblicata nel Bur n. 97 del 25 novembre 2008.

Ricorso nr 5 depositato il 27.01.2009.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - giusta delibera del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2009 - rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domicilia;

Contro la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, volto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 24, comma 4 e 40 comma 4, della legge della Regione Veneto 21 novembre 2008, n. 21, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 25 novembre 2008, n. 97, recante

«Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica dello sport sulla neve» per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e) e l), nonchè 97 della Costituzione.

1. - Sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto 25 novembre 2008, n. 97, è apparsa la legge della Regione Veneto 21 novembre 2008, n. 21, recante «Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica dello sport sulla neve».

Con la legge in rassegna, composta da 60 articoli, la Regione Veneto detta una disciplina completa in materia di impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve.

Il Titolo I detta Disposizioni generali, procedendo in primis alla ripartizione delle funzioni in materia tra regione, province, comuni e Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto.

Il Piano regionale neve viene approvato dalla giunta, previo parere della competente commissione regionale e previa valutazione ambientale strategica (V.A.S). Esso è finalizzato alla razionalizzazione della realizzazione degli impianti e delle piste; a qualificare gli impianti in relazione alla funzione di pubblico servizio; ad ottimizzare il rapporto impianti-piste; ad individuare le aree sciabili attrezzate.

L'art. 8 istituisce, presso la struttura regionale competente in materia di mobilità, il registro degli impianti e delle piste esistenti nel territorio regionale.

L'art. 13 prevede la possibilità, qualora un soggetto autorizzato non abbia la disponibilità dei terreni interessati dall'impianto, dalla pista o dal sistema d'innevamento programmato, di richiedere la costituzione coattiva di servitù, previo pagamento di un'indennità; detta indennità viene stabilita considerando la diminuzione del valore del bene ed il compenso dovuto per l'uso del bene altrui.

L'art. 16 autorizza la giunta alla concessione, ai soggetti gestori delle aree sciabili, di contributi in conto capitale per la realizzazione e l'ammodernamento di impianti di risalita, piste da sci, sistemi di innevamento programmato e attrezzature complementari.

Il Titolo II, rubricato «Impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto», si presenta ulteriormente suddiviso in tre Capi, di cui il primo disciplina la concessione di linea e l'autorizzazione alla realizzazione. L'esercizio degli impianti è subordinato al rilascio di detta concessione di linea da parte della provincia, previa presentazione di una domanda da parte del soggetto interessato. Il rilascio della concessione di linea e dell'autorizzazione dell'impianto consentono al titolare di iniziare a svolgere i lavori.

Il Capo II regola il rapporto di concessione, elencando gli obblighi del concessionario, i motivi per i quali la provincia può negare la concessione, le modalità di trasferimento e rinnovo della stessa.

Il Capo III disciplina l'apertura al pubblico esercizio degli impianti, subordinandola al rilascio di una autorizzazione da parte della provincia.

Il Titolo III, suddiviso in 3 ulteriori capi, detta disposizioni in materia di piste, prevedendone classificazioni e requisiti tecnici.

Il Capo II regola la realizzazione e la modifica delle piste, subordinandole al rilascio di una autorizzazione da parte della Provincia, previa presentazione di una domanda. Anche in questo caso, il rilascio dell'autorizzazione è reso sulla base della contestuale valutazione di tutti gli aspetti interessanti; il rilascio dell'autorizzazione consente al titolare di iniziare a svolgere i lavori.

Il Titolo IV detta disposizioni in materia di sistemi di innevamento programmato, ossia di quell'insieme di impianti, di macchinari ed attrezzature, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la migliore fruibilità delle aree sciabili attrezzate; anche in questo caso è necessaria una preventiva autorizzazione da parte della provincia.

Il Titolo V detta disposizioni in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport sulla neve, disciplinando gli obblighi dei gestori delle aree sciabili attrezzate; le modalità di manutenzione delle piste; la segnaletica; il soccorso sulle piste; obblighi del preposto alla sicurezza sulle aree sciabile; il comportamento degli utenti.

L'art. 49 individua gli obblighi del gestore delle aree sciabili attrezzate, tra cui l'obbligo di assicurare in modo adeguato e tempestivo il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste, in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso.

I gestori delle aree sciabili attrezzate, possono nominare un preposto alla sicurezza dandone comunicazione alla Provincia.

Il Titolo VI detta disposizioni in materia di vigilanza e sanzioni, attribuendo la competenza in materia alle Province.

Il Titolo VII detta Disposizioni transitorie e finali.

2. - La legge regionale in rassegna, presenta profili d'illegittimità costituzionale quanto alle disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 4 e 40, comma 4, i quali rinviano rispettivamente agli articoli 47 e seguenti della Lr n. 27/2003, per il collaudo degli impianti sciistici e delle piste da sci.

2.1. - La giurisprudenza costituzionale, con la nota sentenza 401/2007, ha rilevato come la disciplina del collaudo afferisca alla esecuzione del rapporto contrattuale e, dunque, attenga prevalentemente alla materia «dell'ordinamento civile», che rientra nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. l) Cost.).

Il rinvio degli artt. 24, comma 4 e 40, comma 4 della legge in rassegna agli articoli 47 e seguenti della Lr n. 27/2003, deve, conseguentemente, ritenersi costituzionalmente illegittimo, perché in contrasto con gli articoli 120 e 141 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs n. 163/2006).

2.2. - L'affidamento degli incarichi di collaudo con procedura ad evidenza pubblica rientra nella materia «tutela della concorrenza», del pari rientrante nella competenza esclusiva statale (art. 117,

secondo comma, lett. e) Cost.) sia negli appalti sopra soglia che in quelli sotto soglia comunitaria.

La regione, prevede per gli incarichi di collaudo sottosoglia, un elenco di collaudatori. in deroga al principio di scelta con procedura ad evidenza pubblica (art. 47, Lr n. 27/2003), indicando i soggetti che procedono alla nomina dei collaudatori, senza procedure di evidenza pubblica (art. 48, Lr n. 27/2003) e disciplinando modalità e termini di collaudo (art. 49, Lr n. 27/2003).

Anche sotto questo profilo, dunque, sono censurabili gli articoli 24 comma 4 e 40 comma 4, per il loro rinvio agli articoli 47 e seguenti della Lr n. 27/2003. Si tratta di disposizioni, invero, che introducono un sistema derogatorio a quello a evidenza pubblica per la nomina dei collaudatori, previsto dagli articoli 120 e 141 del D.lgs n. 163/2006. Il rinvio è costituzionalmente illegittimo, per le stesse ragioni sopra viste. Gli articoli 47, 48 e 49 della Lr n. 27/2003, introdotti prima del codice dei contratti pubblici (D.lgs n. 163/2006), sono a loro volta in contrasto con detto. Poichè, come sappiamo (sent. Corte cost. n. 401/2007 cit.), la materia del collaudo rientra prevalentemente nella competenza esclusiva dello Stato, le disposizioni in questione risultano lesive dell'art. 117, secondo comma, lett. e) in materia di tutela della concorrenza e lett. l) in ordine all'ordinamento civile della Costituzione.

2.3. - Da ultimo, la Lr n. 17/2007 aggiunge all'art. 48 il comma 1-bis, che disciplina i criteri di affidamento per gli incarichi di collaudo. Il comma 1-bis, a sua volta, richiama i criteri di affidamento e le condizioni di pubblicità previsti dall'art. 9, comma 1 e 2 della Lr n. 27/2007 che, così come modificati dall'art. 7 della Lr n. 17/2007, sono stati dichiarati incostituzionali da codesta ecc.ma Corte con sentenza n. 322/2008, per invasione della competenza statale (Corte cost. n. 401/2007).

3. - Si rileva, infine, che viene richiamata una disposizione di legge che essendo stata dichiarata incostituzionale, ha cessato di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. L'illegittimo richiamo comporta, quindi, anche la lesione del principio di certezza del diritto e del buon andamento, di cui all'art. 97 della Costituzione.

P.Q. M.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, poichè la legge eccede i limiti di competenza assegnati alla regione, il Presidente del Consiglio dei ministri conclude perchè 1'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare 1'illegittimità costituzionale degli artt. 24, comma 4 e 40 comma 4, della legge della Regione Veneto 21 novembre 2008, n. 21, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 25 novembre 2008, n. 97, recante «Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica dello sport sulla neve» per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e) e l), nonchè 97 della Costituzione.

Roma, addì 22 gennaio 2009 

Il Vice Avvocato generale dello Stato: Gaetano Zotta


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