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Scarica versione stampabile Regolamento Regionale

Bur n. 116 del 27 settembre 2022


Regolamento Regionale n. 3 del 20 settembre 2022

Regolamento per la disciplina dei requisiti di ammissione e delle modalità di consultazione e controllo dell'Elenco regionale dei Temporary Manager, dei Temporary Export Manager e dei Manager dell'Innovazione, ai sensi dell'articolo 18 bis della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale".

La Giunta regionale ha approvato
 
Il Presidente della Giunta regionale
 
e m a n a
 
 
il seguente regolamento regionale:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1
Ambito di applicazione

1.   Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, dello Statuto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 18 bis della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 “Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale”, il presente regolamento definisce le disposizioni attuative dell’Elenco regionale dei Temporary Manager, dei Temporary Export Manager e dei Manager dell’Innovazione (di seguito Elenco) e disciplina, in particolare, i soggetti ammissibili e i requisiti specifici di ammissione a ciascuna Sezione; i termini, le modalità di iscrizione e di cancellazione nonché le eventuali limitazioni; le modalità di consultazione dell’elenco e le modalità di controllo periodico sui soggetti iscritti.

2.   In conformità a quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera c) dello Statuto, il presente regolamento garantisce il rispetto delle condizioni di parità e di pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione.

Art. 2
Sezioni dell’Elenco

1.   L’Elenco di cui all’articolo 1 è composto delle seguenti Sezioni:

  1. Sezione A - “Temporary Manager – TM”;
  2. Sezione B - “Temporary Export Manager – TEM”;
  3. Sezione C - “Manager dell’Innovazione – Innovation Manager – IM”.

Art. 3
Gestione dell’Elenco

1.   Ai sensi dell’articolo 18 bis, comma 2, della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, la società regionale Veneto Innovazione Spa di cui all’articolo 10 della medesima legge (di seguito Gestore) svolge le funzioni di gestione dell’Elenco.

2.   Ai fini dell’aggiornamento dell’Elenco, il Gestore accredita e controlla i soggetti iscritti.


CAPO II
DISCIPLINA DEI SOGGETTI E DEI REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE A CIASCUNA SEZIONE


Art. 4
Soggetti

1.   Possono richiedere l’iscrizione nell'Elenco le persone fisiche e le persone giuridiche operanti nei settori della consulenza, in possesso dei requisiti specifici stabiliti per ciascuna Sezione.

2.   Ai fini dell’iscrizione nell'Elenco trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”.

Art. 5
Requisiti specifici di ammissione per la Sezione A - “Temporary Manager – TM”

1.   Ai fini dell’iscrizione nella Sezione A - “Temporary Manager – TM” dell’Elenco, le persone fisiche devono possedere tutti i seguenti requisiti:

  1. partita IVA attiva sul territorio nazionale avente un codice di classificazione delle attività economiche “ATECO 2007” ricompreso nella classe “70.22 - Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale”;
  2. aver svolto, per almeno cinque anni in periodi temporali non sovrapposti, di cui almeno sei mesi nell’ultimo triennio, incarichi manageriali documentabili, presso imprese, in almeno uno dei seguenti ambiti:
    1. controllo di gestione e finanza d'impresa;
    2. innovazione dei processi e dell’organizzazione mediante la realizzazione di processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali;
    3. reti e aggregazioni di imprese, iniziative tecnologiche congiunte e filiere dell'innovazione.

2.   Ai fini dell’iscrizione nella Sezione A - “Temporary Manager – TM” dell’Elenco, le persone giuridiche devono possedere tutti i seguenti requisiti:

  1. avere almeno un’unità operativa attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
  2. essere costituite nella forma di società di capitali;
  3. svolgere da almeno tre anni un’attività prevalente o primaria, come indicata nel registro delle imprese, ricompresa nella classe “70.22 - Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale” della classificazione delle attività economiche “ATECO 2007”;
  4. aver svolto, tramite contratti di durata complessiva di almeno cinque anni, di cui almeno sei mesi nell’ultimo triennio, incarichi manageriali documentabili, presso imprese, in almeno uno dei seguenti ambiti:
    1. controllo di gestione e finanza d'impresa;
    2. innovazione dei processi e dell’organizzazione mediante la realizzazione di processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali;
    3.    reti e aggregazioni di imprese, iniziative tecnologiche congiunte e filiere dell'innovazione.

Art. 6
Requisiti specifici di ammissione per la Sezione B - “Temporary Export Manager – TEM”

1.   Ai fini dell’iscrizione nella Sezione B - “Temporary Export Manager – TEM” dell’Elenco, le persone fisiche devono possedere tutti i seguenti requisiti:

  1. partita IVA attiva sul territorio nazionale avente un codice di classificazione delle attività economiche “ATECO 2007” ricompreso nella classe “70.22 - Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale”;
  2. certificazione delle competenze linguistico – comunicative di una lingua straniera, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, ad un livello pari o superiore a “B2” secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) – Common European Framework of Reference for Languages (CEFR);
  3. aver svolto, per almeno cinque anni in periodi temporali non sovrapposti, di cui almeno sei mesi nell’ultimo triennio, incarichi manageriali documentabili, presso imprese, in almeno uno dei seguenti ambiti:
    1. analisi e ricerche sui mercati esteri effettuate tramite attività di analisi e valutazione delle potenzialità commerciali dell'impresa cliente, svolte con specifico riferimento ad una o più linee di prodotto o servizio e volte ad accertare la fattibilità tecnico-economica del posizionamento commerciale su uno o più mercati esteri espressamente identificati;
    2. individuazione e acquisizione di nuovi clienti per consentire l'accesso o l'espansione della presenza delle imprese nei mercati esteri, nonché alla definizione e sottoscrizione di accordi di collaborazione o di costituzione di joint venture, in grado di facilitare l'ingresso o il consolidamento commerciale sui mercati esteri ovvero l'internazionalizzazione della rete di fornitori o partner produttivi dell'impresa cliente;
    3. assistenza nella contrattualistica per l'internazionalizzazione, finalizzata all’adeguamento agli standard internazionali funzionale alla promozione di reti o canali distributivi e commerciali in Paesi esteri, anche con riferimento alla definizione delle regole di governance relative a partnership o joint venture attivate con operatori economici esteri;
    4. supporto ed affiancamento alle imprese finalizzata al conseguimento di una più ampia presenza dei prodotti italiani nelle piattaforme di e-commerce internazionali e all’accrescimento del livello di digitalizzazione tramite il trasferimento di competenze specialistiche, conoscenze, metodologie, tecniche di trasformazione digitale e adozione di metodi e strumenti di e-commerce coerenti con il settore di attività e in linea con la generale evoluzione digitale dello scenario competitivo internazionale;
    5. gestione evoluta dei flussi logistici attraverso l'utilizzo ottimizzato dei sistemi informatici, che garantiscano la gestione delle attività di approvvigionamento di materiali, di programmazione della produzione e di spedizione del prodotto finalizzata al miglioramento continuo della soddisfazione del cliente.

2.   Ai fini dell’iscrizione nella Sezione B - “Temporary Export Manager – TEM” dell’Elenco, le persone giuridiche devono possedere tutti i seguenti requisiti:

  1. avere almeno un’unità operativa attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
  2. essere costituite nella forma di società di capitali;
  3. svolgere da almeno tre anni un’attività prevalente o primaria, come indicata nel registro delle imprese, ricompresa nella classe “70.22 - Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale” della classificazione delle attività economiche “ATECO 2007”;
  4. aver svolto, tramite contratti di durata complessiva di almeno cinque anni, di cui almeno sei mesi nell’ultimo triennio, incarichi manageriali documentabili, presso imprese, in almeno uno dei seguenti ambiti:
    1. analisi e ricerche sui mercati esteri effettuate tramite attività di analisi e valutazione delle potenzialità commerciali dell'impresa cliente, svolte con specifico riferimento ad una o più linee di prodotto o servizio e volte ad accertare la fattibilità tecnico-economica del posizionamento commerciale su uno o più mercati esteri espressamente identificati;
    2. individuazione e acquisizione di nuovi clienti per consentire l'accesso o l'espansione della presenza delle imprese nei mercati esteri, nonché alla definizione e sottoscrizione di accordi di collaborazione o di costituzione di joint venture, in grado di facilitare l'ingresso o il consolidamento commerciale sui mercati esteri ovvero l'internazionalizzazione della rete di fornitori o partner produttivi dell'impresa cliente;
    3. assistenza nella contrattualistica per l'internazionalizzazione, finalizzata all’adeguamento agli standard internazionali funzionale alla promozione di reti o canali distributivi e commerciali in Paesi esteri, anche con riferimento alla definizione delle regole di governance relative a partnership o joint venture attivate con operatori economici esteri;
    4. supporto ed affiancamento alle imprese finalizzata al conseguimento di una più ampia presenza dei prodotti italiani nelle piattaforme di e-commerce internazionali e all’accrescimento del livello di digitalizzazione tramite il trasferimento di competenze specialistiche, conoscenze, metodologie, tecniche di trasformazione digitale e adozione di metodi e strumenti di e-commerce coerenti con il settore di attività e in linea con la generale evoluzione digitale dello scenario competitivo internazionale;
    5. gestione evoluta dei flussi logistici attraverso l'utilizzo ottimizzato dei sistemi informatici, che garantiscano la gestione delle attività di approvvigionamento di materiali, di programmazione della produzione e di spedizione del prodotto finalizzata al miglioramento continuo della soddisfazione del cliente.

Art. 7
Requisiti specifici di ammissione per la Sezione C - “Manager dell’Innovazione – Innovation Manager – IM”

1.   Ai fini dell’iscrizione nella Sezione C - “Manager dell’Innovazione – Innovation Manager – IM” dell’Elenco, le persone fisiche devono possedere tutti i seguenti requisiti:

  1. partita IVA attiva sul territorio nazionale avente un codice di classificazione delle attività economiche “ATECO 2007” ricompreso in una delle seguenti classi: “62.02 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica”, “70.22 - Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale”, “71.12 - Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici”, “71.20 - Collaudi ed analisi tecniche”,  “72.11 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie”, “72.19 - Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria”;
  2. essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
    1. dottorato di ricerca in settori relativi ad una delle seguenti aree: “01-Scienze matematiche e informatiche”, “02-Scienze fisiche”, “03-Scienze Chimiche”, “05-Scienze Biologiche”, “09-Ingegneria industriale e dell’informazione”, “13-Scienze economiche e statistiche”;
    2. master universitario di secondo livello in settori relativi ad una delle aree di cui al punto 1) ed aver svolto, per almeno un anno in periodi temporali non sovrapposti, incarichi presso imprese, documentabili, in almeno uno degli ambiti elencati al punto 3);
    3. laurea magistrale, o specialistica, o del vecchio ordinamento in settori relativi ad una delle aree di cui al punto 1) ed aver svolto, per almeno tre anni in periodi temporali non sovrapposti, di cui almeno sei mesi nell’ultimo triennio, incarichi manageriali documentabili, presso imprese, in almeno uno dei seguenti ambiti:
      1. big data e analisi dei dati;
      2. cloud, fog e quantum computing;
      3. cyber security;
      4. integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale;
      5. simulazione e sistemi cyberfisici;
      6. prototipazione rapida;
      7. sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
      8. robotica avanzata e collaborativa;
      9. interfaccia uomo-macchina;
      10. manifattura additiva e stampa tridimensionale;
      11. internet delle cose e delle macchine;
      12. integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
      13. programmi di open innovation.

2.   Ai fini dell’iscrizione nella Sezione C - “Manager dell’Innovazione – Innovation Manager – IM” dell’Elenco, le persone giuridiche devono possedere tutti i seguenti requisiti:

  1. avere almeno un’unità operativa attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
  2. essere costituite nella forma di società di capitali;
  3. svolgere da almeno tre anni un’attività prevalente o primaria, come indicata nel registro delle imprese, ricompresa in una delle seguenti classi della classificazione delle attività economiche “ATECO 2007”:
    1. “62.02 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica”;
    2. “70.22 - Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale”;
    3. “71.12 - Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici”;
    4. “71.20 - Collaudi ed analisi tecniche”;
    5. “72.11 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie”;
    6. “72.19 - Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria”;
  4. aver svolto, tramite contratti di durata complessiva di almeno cinque anni, di cui almeno sei mesi nell’ultimo triennio, incarichi manageriali documentabili, presso imprese, in almeno uno dei seguenti ambiti:
    1. big data e analisi dei dati;
    2. cloud, fog e quantum computing;
    3. cyber security;
    4. integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale;
    5. simulazione e sistemi cyberfisici;
    6. prototipazione rapida;
    7. sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
    8. robotica avanzata e collaborativa;
    9. interfaccia uomo-macchina;
    10. manifattura additiva e stampa tridimensionale;
    11. internet delle cose e delle macchine;
    12. integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
    13. programmi di open innovation.

Art. 8
Altri soggetti iscritti nella Sezione C

1.   Sono iscritti d’ufficio nella Sezione C - “Manager dell’Innovazione – Innovation Manager – IM” dell’Elenco, previa richiesta:

  1. i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017 “Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica”, ovvero i centri di competenza ad alta specializzazione ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 29 gennaio 2018 - Centri di competenza alta specializzazione;
  2. gli incubatori certificati di start-up innovative, iscritti alla sezione speciale del Registro delle Imprese, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016 “Revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l'identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179”.

2.   Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano gli articoli 11 e 12.


CAPO III
ISCRIZIONE, TERMINI DI AMMISSIONE, CANCELLAZIONE E LIMITAZIONI


Art. 9
Istanza di iscrizione

1.   Ai fini dell'iscrizione nelle Sezioni A, B e C dell'Elenco, i soggetti interessati, in possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui agli articoli 5, 6 e 7, presentano domanda al Gestore compilando il modulo di iscrizione on line.

2.   Il modulo di cui al comma 1 è disponibile presso il sito istituzionale "Innoveneto” raggiungibile al seguente link: www.innoveneto.org.

Art. 10
Procedura di iscrizione

1.   Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione ad una Sezione dell’Elenco, il Gestore comunica all’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto richiedente gli esiti dell’istruttoria compiuta ai fini dell’accertamento della sussistenza dei requisiti specifici di ammissione di cui agli articoli 5, 6 e 7.

2.   Il termine di cui al comma 1 può essere sospeso, per una sola volta e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, per richiedere al soggetto interessato le informazioni e le integrazioni documentali necessarie ad istruire la domanda di iscrizione.

3.   Entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione di ammissione di cui al comma 1, il soggetto interessato viene registrato nella Sezione specifica dell’Elenco con un numero progressivo di registrazione.

4.   Nel caso di rigetto della domanda di iscrizione per carenza dei requisiti specifici di ammissione il soggetto richiedente non potrà presentare una nuova istanza di iscrizione all’Elenco prima che siano decorsi dodici mesi dal rigetto.

5.   Il Gestore è autorizzato a ricorrere ai soggetti valutatori di cui all’articolo 15 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 “Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale” per valutare l’ammissibilità delle istanze di iscrizione pervenute.

Art. 11
Formazione dell'Elenco

1.   Le domande di iscrizione possono essere presentate durante il periodo temporale corrispondente ai mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre di ciascun anno.

2.   L’iscrizione decorre dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale "Innoveneto”.

3.   In caso di particolari e motivate esigenze, con provvedimento della Giunta regionale può essere disposta l’apertura di periodi temporali straordinari per la presentazione delle domande di iscrizione, ulteriori rispetto a quanto stabilito al comma 1.

Art. 12
Cancellazione

1.   Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, la cancellazione dall'Elenco viene disposta dal Gestore a seguito di istanza di cancellazione presentata dal soggetto iscritto a mezzo di PEC inviata all’indirizzo del Gestore
(“amministrazione@pec.venetoinnovazione.it”) e diventa effettiva entro i successivi cinque giorni.

Art. 13
Limitazioni

1.   Ciascun soggetto interessato può chiedere l’iscrizione ad una sola Sezione dell’Elenco.

2.   Il soggetto già iscritto può chiedere l’iscrizione presso altra Sezione dell’Elenco nelle modalità di cui all’articolo 9, previa cancellazione dalla Sezione in cui il soggetto risulta già iscritto.


CAPO IV
CONTROLLO DEI SOGGETTI ISCRITTI E PUBBLICAZIONE ELENCO


Art. 14
Controllo periodico sui soggetti iscritti

1.   Le dichiarazioni rese al momento dell’iscrizione nell’Elenco circa il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono soggette ad un controllo triennale del Gestore.

2.   È facoltà del Gestore richiedere al soggetto iscritto la documentazione ritenuta utile per l’espletamento dei controlli di cui al comma 1.

3.   Alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui agli articoli 5, 6 e 7 consegue la cancellazione dall’Elenco comunicata all’indirizzo PEC del soggetto iscritto.

4.   Prima della formale adozione del provvedimento di cui al comma 3, il Gestore comunica tempestivamente al soggetto iscritto i motivi di tale provvedimento.

5.   Entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, il soggetto interessato ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

6.   Qualora il soggetto iscritto abbia presentato le osservazioni di cui al comma 5 ed il Gestore non si sia pronunciato nel termine di dieci giorni dal ricevimento di tali osservazioni, queste si ritengono respinte/rigettate.

Art. 15
Pubblicazione e accesso all’Elenco

1.   L’Elenco è pubblicato presso il sito istituzionale "Innoveneto” senza oneri da parte degli iscritti ed è accessibile gratuitamente per la consultazione da parte dell’utenza.

Art. 16
Tutela della Privacy

1.   I dati personali forniti saranno trattati, con o senza l’uso di mezzi elettronici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.”, per le finalità e le modalità del presente regolamento e per lo svolgimento di ogni eventuale successivo rapporto.

2.   Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.


CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI


Art. 17
Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

 

 

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.

Venezia, 20 settembre 2022

Luca Zaia


__________________________
 

INDICE
 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione
Art. 2 – Sezioni dell’Elenco
Art. 3 – Gestione dell’Elenco

CAPO II – DISCIPLINA DEI SOGGETTI E DEI REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE A CIASCUNA SEZIONE

Art. 4 – Soggetti
Art. 5 – Requisiti specifici di ammissione per la Sezione A – “Temporary Manager – TM”
Art. 6 – Requisiti specifici di ammissione per la Sezione B – “Temporary Export Manager – TEM”
Art. 7 – Requisiti specifici di ammissione per la Sezione C – “Manager dell’Innovazione – Innovation Manager - IM”
Art. 8 – Altri soggetti iscritti nella Sezione C

CAPO III – ISCRIZIONE, TERMINI DI AMMISSIONE, CANCELLAZIONE E LIMITAZIONI

Art. 9 – Istanza di iscrizione
Art. 10 – Procedura di iscrizione
Art. 11 – Formazione dell’Elenco
Art. 12 – Cancellazione
Art. 13 – Limitazioni

CAPO IV – CONTROLLO DEI SOGGETTI ISCRITTI E PUBBLICAZIONE ELENCO

Art. 14 – Controllo periodico sui soggetti iscritti
Art. 15 – Pubblicazione e accesso all’Elenco
Art. 16 – Tutela della Privacy

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Entrata in vigore

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