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Regolamento Regionale n. 3 del 07 ottobre 2019
Modifiche al regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 "Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"".
La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
e m a n a
il seguente regolamento regionale:
Art. 1 Modifiche all’articolo 11 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.
1. All’articolo 11 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “Al limite di cui sopra concorrono anche le catture di gambero di fiume (Austropotamobius pallipes italicus) che non possono superare per giornata il limite di chilogrammi 0,3.” sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Il pescatore sportivo o dilettante può trattenere giornalmente fino ad un massimo di cinque esemplari tra anguillidi, salmonidi e timallidi, di cui non più di un esemplare di Temolo (Thymallus thymallus). In tutte le acque regionali è sempre vietato trattenere esemplari di Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus), inclusi gli ibridi con la Trota fario, e Luccio (Esox spp.), inclusi gli ibridi. Gli esemplari eventualmente catturati in sovrannumero o appartenenti alle specie che non possono essere trattenute devono essere reimmessi in acqua sul luogo di cattura con le medesime modalità previste dall’articolo 29, comma 10, per i pesci di lunghezza inferiore a quella di cattura consentita.”.
c) al comma 4 le parole: “nel lago Morto (TV)” sono sostituite dalle seguenti: “nei laghi e nei bacini idrici in cui la specie è presente”.
Art. 2 Modifiche all’articolo 12 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.
1. All’articolo 12 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. È vietato l’esercizio della pesca con canne da pesca o bilancino ad una distanza inferiore a metri 30 dalle linee elettriche aeree.”.
b) il comma 9 è abrogato.
Art. 3 Modifiche all’articolo 15 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.
1. All’articolo 15 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dopo la parola: “dilettantistica” sono inserite le seguenti: “previa acquisizione di autorizzazione rilasciata dal concessionario a titolo non oneroso e”;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4 bis. E’ vietata la pesca professionale della Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus), inclusi gli ibridi con la Trota fario, e del Luccio (Esox spp.), inclusi gli ibridi.”.
Art. 4 Modifiche all’articolo 29 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.
1. Le lettere a), k) e m) del comma 6 dell’articolo 29 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 sono abrogate.
Art. 5 Modifiche all’articolo 34 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.
1. Al comma 10 dell’articolo 34 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 le parole: “Sono escluse dal divieto di pesca le sponde dei laghi e dei bacini artificiali in occasione delle gare e manifestazioni da natante o da belly boat.” sono soppresse.
Art. 6 Modifiche all’articolo 37 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.
1. Al comma 1 dell’articolo 37 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 le parole: “Ciascun concessionario potrà essere titolare di una sola concessione in Zona A (zona salmonicola).” sono soppresse.
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Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.
Venezia, 7 ottobre 2019
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifiche all’articolo 11 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””
Art. 2 - Modifiche all’articolo 12 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.
Art. 3 - Modifiche all’articolo 15 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.
Art. 4 - Modifiche all’articolo 29 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.
Art. 5 - Modifiche all’articolo 34 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.
Art. 6 - Modifiche all’articolo 37 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.
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