Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Regolamento Regionale

Bur n. 115 del 08 ottobre 2019


Regolamento Regionale n. 3 del 07 ottobre 2019

Modifiche al regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 "Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"".

La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

e m a n a

il seguente regolamento regionale:

Art. 1
Modifiche all’articolo 11 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.

1.   All’articolo 11 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 1 le parole: “Al limite di cui sopra concorrono anche le catture di gambero di fiume (Austropotamobius pallipes italicus) che non possono superare per giornata il limite di chilogrammi 0,3.” sono soppresse;

b)   il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il pescatore sportivo o dilettante può trattenere giornalmente fino ad un massimo di cinque esemplari tra anguillidi, salmonidi e timallidi, di cui non più di un esemplare di Temolo (Thymallus thymallus). In tutte le acque regionali è sempre vietato trattenere esemplari di Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus), inclusi gli ibridi con la Trota fario, e Luccio (Esox spp.), inclusi gli ibridi. Gli esemplari eventualmente catturati in sovrannumero o appartenenti alle specie che non possono essere trattenute devono essere reimmessi in acqua sul luogo di cattura con le medesime modalità previste dall’articolo 29, comma 10, per i pesci di lunghezza inferiore a quella di cattura consentita.”.

c)   al comma 4 le parole: “nel lago Morto (TV)” sono sostituite dalle seguenti: “nei laghi e nei bacini idrici in cui la specie è presente”.

 

Art. 2
Modifiche all’articolo 12 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.

1.   All’articolo 12 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. È vietato l’esercizio della pesca con canne da pesca o bilancino ad una distanza inferiore a metri 30 dalle linee elettriche aeree.”.

b)   il comma 9 è abrogato.

 

Art. 3
Modifiche all’articolo 15 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.

1.   All’articolo 15 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 4 dopo la parola: “dilettantistica” sono inserite le seguenti: “previa acquisizione di autorizzazione rilasciata dal concessionario a titolo non oneroso e”;

b)   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4 bis. E’ vietata la pesca professionale della Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus), inclusi gli ibridi con la Trota fario, e del Luccio (Esox spp.), inclusi gli ibridi.”.

 

Art. 4
Modifiche all’articolo 29 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.

1.   Le lettere a), k) e m) del comma 6 dell’articolo 29 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 sono abrogate.

 

Art. 5
Modifiche all’articolo 34 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.

1.   Al comma 10 dell’articolo 34 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 le parole: “Sono escluse dal divieto di pesca le sponde dei laghi e dei bacini artificiali in occasione delle gare e manifestazioni da natante o da belly boat.” sono soppresse.


Art. 6
Modifiche all’articolo 37 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.

1.   Al comma 1 dell’articolo 37 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 le parole: “Ciascun concessionario potrà essere titolare di una sola concessione in Zona A (zona salmonicola).” sono soppresse.

_______________________


Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.

Venezia, 7 ottobre 2019

Luca Zaia


_______________________


INDICE

Art. 1 - Modifiche all’articolo 11 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””

Art. 2 - Modifiche all’articolo 12 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.

Art. 3 - Modifiche all’articolo 15 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.

Art. 4 - Modifiche all’articolo 29 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.

Art. 5 - Modifiche all’articolo 34 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.

Art. 6 - Modifiche all’articolo 37 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.

Torna indietro