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Scarica versione stampabile Regolamento Regionale

Bur n. 102 del 27 ottobre 2017


Regolamento Regionale n. 4 del 24 ottobre 2017

Regolamento Comitato Tecnico Regionale Via. (L.R. 4/2016, art. 4, comma 4, lettera c)).


La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

e m a n a


il seguente regolamento regionale:

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

 

1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito Comitato), in conformità a quanto stabilito dagli artt. 4 e 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”, d’ora in avanti definita “Legge”.
 

Art. 2
COMPOSIZIONE DEL COMITATO


1.    Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 comma 5 della Legge, il Comitato è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è costituito:

-    dal Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio (con funzioni di Presidente);
-    dal Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni (con funzioni di Vicepresidente);
-    da un rappresentante dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive modificazioni;
-    da quattro componenti individuati tra il personale dell’amministrazione regionale, degli enti strumentali regionali o enti del servizio sanitario regionale, esperti di analisi e valutazione ambientale in una delle materie di cui all’art. 7 comma 5 lett. e) della Legge (di seguito componenti interni);
-    da sei componenti laureati esperti provvisti di diploma di laurea non triennale di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, nelle materie di cui all’art. 7 comma 5 lett. f) della Legge, nominati dalla Giunta regionale (di seguito componenti esterni);
-    dal responsabile della struttura provinciale o della Città Metropolitana di Venezia in materia ambientale, territorialmente competente, senza diritto di voto;

2.    Il Comitato, qualora ritenuto necessario, a discrezione del Presidente, può essere integrato da ulteriori componenti interni senza diritto di voto, e da componenti esterni, senza diritto di voto, conformemente a quanto previsto all’art. 4 comma 4 del presente Regolamento.
3.    Fatta salva la verifica di cui al comma 7 dell’art. 7 della Legge, i componenti esterni durano in carica fino al termine di cui all’art. 3 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.
 

Art. 3
FUNZIONI DEL COMITATO


1.    Il Comitato esprime il parere di competenza, previsto per legge, in tempi utili a garantire il rispetto dei termini perentori previsti per la conclusione del procedimento da parte del responsabile del procedimento  dell’Amministrazione regionale.
2.    A titolo consultivo il Comitato può inoltre essere chiamato ad esprimere pareri di carattere non obbligatorio, né vincolanti, in riferimento alle attività afferenti alla struttura competente per la VIA, ed in particolare in ordine:

a.    alle istanze di verifica di assoggettabilità presentate ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06, come sostituito dal D.Lgs. n. 104/2017;
b.    alle istanze di verifica di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale presentate ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 152/06, come sostituito dal D.Lgs. n. 104/2017;
c.    alle istanze di proroga del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, presentate ai sensi dell’art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/06, come sostituito dal D.Lgs. n. 104/2017;
d.    alle istanze di riesame di provvedimenti di compatibilità ambientale o di verifica di assoggettabilità ambientale;
e.    alle istanze di compatibilità ambientale/verifica di assoggettabilità per rinnovi di concessioni ed autorizzazioni, ai sensi all’art. 13 della Legge;
f.    alla compatibilità ambientale di interventi sottoposti a valutazione di competenza statale ed interregionale, ai sensi degli artt. 16 e 19 della Legge;
g.    ai casi di cui all’art. 20 ed alle eventuali richieste formulate dal proponente ai sensi del comma 9 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 152/06, come sostituito dal D.Lgs. n. 104/2017;
h.    alle attività correlate alla corretta applicazione dell’articolo 20 della Legge.

3.    Su disposizione del Presidente, il Comitato fornisce inoltre supporto tecnico-scientifico alle attività della struttura competente per la VIA ed alle altre strutture regionali, anche tramite l’espressione di pareri preventivi, in merito a progetti od interventi sottoposti all’esame della Regione in relazione ad altre finalità, qualora vi sia il dubbio che detti progetti od interventi siano da assoggettare a procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA. In tal caso l’eventuale parere espresso potrà essere utilizzato nell’ambito del procedimento amministrativo di riferimento.
 

Art. 4
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO E DEL GRUPPO ISTRUTTORIO INCARICATO


1.    Il Presidente assegna l’istruttoria delle singole istanze di compatibilità ambientale ad un gruppo istruttorio individuato sulla base delle competenze, specifiche dei vari componenti esterni o interni.
2.    Il gruppo istruttorio è costituito da:

a)    almeno un componente interno (Referente Interno), responsabile del coordinamento e della programmazione dei lavori del gruppo, nonché responsabile tecnico dell’istruttoria per le istanze allo stesso assegnate dal Presidente;
b)    un componente esterno (Referente Esterno), che svolge le proprie attività in accordo con il Referente Interno ed è responsabile tecnico dell’istruttoria per le istanze allo stesso assegnate dal Presidente. Al componente esterno (Referente Esterno), su propria esplicita richiesta, può essere assegnato il ruolo di responsabile del coordinamento e della programmazione dei lavori del gruppo;
c)    un rappresentante dell’ARPAV;
d)    un rappresentante della struttura competente in materia di VIA;
e)    eventuali rappresentanti di altre Direzioni regionali individuati dal Presidente;
f)    eventuali ulteriori componenti esterni individuati dal Presidente.

3.    All’attività dei singoli gruppi istruttori possono partecipare, previa autorizzazione del Presidente, qualora l’istanza richieda il coinvolgimento di diverse professionalità, anche altri componenti del Comitato.
4.    Al fine di assicurare il supporto tecnico scientifico di specifici progetti di particolare oggettiva complessità, il Presidente può nominare, ad integrazione del gruppo istruttorio, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 comma 8 della Legge, uno o più consulenti esterni.
5.    Nelle more dell’approvazione dell’elenco di cui all’art. 7 comma 8 della Legge da parte della Giunta regionale, ferme restando le norme stabilite dal presente regolamento in riferimento all’incompatibilità e al conflitto di interessi, l’incarico di consulente può essere conferito dal Presidente a:

a)    professionisti facenti parte dell’“elenco regionale dei Consulenti e Prestatori di Servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria e le attività tecnico-amministrative connesse” approvato con  Decreto Dirigenziale n. 41 del 19 settembre 2016, in conformità a quanto stabilito dalla DGR n. 1576 in data 31/07/2012;
b)    professionisti che abbiano presentato candidatura per l’incarico di componente esterno del Comitato VIA già oggetto di valutazione e in possesso dei requisiti richiesti.

6.    Qualora non fossero rinvenibili all’interno di detti elenchi le professionalità specialistiche necessarie all’istruttoria, sono fatte salve ulteriori forme di collaborazione con gli Istituti Universitari del Veneto.
7.    I consulenti esterni incaricati assicurano il proprio supporto tramite una relazione sottoscritta inerente gli aspetti per i quali sono chiamati ad integrare il Comitato.
8.    Ciascun gruppo istruttorio svolge l’attività con le modalità e nelle sedi di volta in volta ritenute più opportune, d’intesa con il Referente Interno, eventualmente effettuando sopralluoghi in accordo con la struttura competente per la VIA.
9.    Qualora il gruppo istruttorio ravvisi l’esigenza di approfondire alcuni aspetti del progetto è consentita la partecipazione ai lavori istruttori anche del soggetto proponente o di un suo delegato. L’effettuazione delle attività svolte dal gruppo istruttorio vanno documentate a cura del Referente Interno mediante foglio firma datato e sottoscritto dei presenti ed indicazione dell’o.d.g. discusso.
10.    Tenuto conto della valenza del sopralluogo nell’ambito dell’istruttoria dei procedimenti di VIA, al gruppo istruttorio incaricato, nonché al personale delle strutture regionali coinvolte, si applica quanto previsto dalla DGR 271 del 14/03/2017 per i dipendenti appartenenti all’area di vigilanza in relazione all’utilizzo  dell’autovettura propria.
11.    Il supporto organizzativo alle attività del gruppo istruttorio, da effettuarsi in stretto raccordo con la struttura competente per la VIA, è assicurato dalla struttura regionale alla quale è preposto il Referente Interno.
12.    Il gruppo istruttorio conclude i propri lavori con la redazione di una relazione istruttoria, sottoscritta dal Referente Interno e dal Referente Esterno, contenente le risultanze delle analisi e degli approfondimenti cui il progetto stesso è stato sottoposto nelle sue varie componenti. La relazione istruttoria viene stesa dal Referente, esterno o interno, indicato dal Presidente quale responsabile tecnico per l’istruttoria, con l’apporto di tutti i componenti del gruppo istruttorio, ciascuno per quanto di competenza.
13.    La relazione istruttoria di cui al comma 12 costituisce documento necessario per valutare l’inserimento dell’argomento all’o.d.g. delle sedute del Comitato e supporto per le valutazioni discrezionali del Comitato stesso, al quale compete in via esclusiva ogni valutazione in ordine alla compatibilità ambientale dell’intervento. A tal fine la relazione deve riportare le considerazioni istruttorie e le eventuali proposte di condizioni ambientali/prescrizioni e/o raccomandazioni individuate dal gruppo istruttorio ai fini della valutazione della compatibilità ambientale dell’intervento da parte del Comitato.
14.    Salvo diversa indicazione da parte del Presidente, il Referente Interno è tenuto a presentare la relazione istruttoria debitamente sottoscritta da entrambi i referenti assicurando il rispetto dei tempi di chiusura del procedimento amministrativo.
15.    Qualora lo ritenga necessario, anche sulla base delle osservazioni pervenute e sulle risultanze degli incontri istruttori, con le modalità di cui ai commi precedenti, il gruppo istruttorio formula una proposta di richiesta di integrazioni, ai sensi di legge, da sottoporre all’esame del Comitato VIA.
16.    Salvo diversa indicazione da parte del Presidente, il Referente Interno è tenuto a presentare la proposta di richiesta integrazioni entro i termini previsti dalla disciplina di settore.
17.    I Referenti Interni, per l’istruttoria di propria competenza, ai fini della formulazione della relazione istruttoria/proposta di richiesta integrazioni, possono avvalersi di dirigenti o funzionari afferenti alla propria struttura.
18.    Nei casi di cui all’art. 3 comma 2 lettere c), d), e) e g) del presente regolamento, il Presidente può assegnare l’istruttoria direttamente agli uffici della struttura competente per la VIA.
19.    L’ordine del giorno delle riunioni della Comitato viene predisposto dal Presidente tenendo conto delle proposte di parere o di richiesta integrazioni di cui ai commi precedenti.
20.    Le relazioni istruttorie e le proposte di richiesta integrazioni, debitamente sottoscritte come sopra stabilito, dovranno essere inviate dal Referente Interno tramite posta elettronica all’indirizzo istituzionale della struttura competente per la VIA entro il decimo giorno antecedente la data prevista per la seduta del Comitato. Le proposte pervenute oltre detto termine sono iscritte per la seduta successiva del Comitato.
 

Art. 5
CONTENUTI DEL PARERE


1.    Il parere espresso può essere positivo, negativo o positivo con prescrizioni/condizioni ambientali. In quest’ultimo caso lo stesso deve contenere le prescrizioni, i vincoli ed i limiti che formeranno parte integrante del successivo provvedimento di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio del progetto, a chiusura del procedimento amministrativo instaurato dal proponente.
2.    Nella formulazione del parere di compatibilità il Comitato tiene conto dei pareri resi dalle strutture regionali competenti, anche su eventuale richiesta del Referente, e di quelli eventualmente espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, eventualmente acquisiti nell’ambito del procedimento.
3.    Il parere riporta inoltre le valutazioni del Comitato in ordine:

a.    al progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione dell’intervento e dall’esercizio della correlata attività predisposta dal proponente all’interno dello studio di impatto ambientale, ai sensi del comma 2 dell’art. 20 della legge regionale VIA, in conformità a quanto disposto dall’art. 22, comma 3, lettera e), del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituito dal D.Lgs. n. 104/2017;
b.    alla necessità di pubblicazione di nuovo avviso al pubblico in caso di deposito di eventuali integrazioni documentali da parte del proponente;
c.    in ordine alla Valutazione di incidenza, ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, per gli interventi sottoposti alla sua valutazione.

4.    Nel parere, in accordo con quanto previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituito dal D.Lgs. n. 104/2017 e dell’art. 20 della Legge, sono individuate le strutture regionali oppure gli Enti pubblici ai quali è attribuito il compito di effettuare la verifica di osservanza delle condizioni ambientali/prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA o nel provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA ordinaria dell’opera o dell’intervento, nonché della verifica della piena rispondenza delle opere realizzate al progetto approvato (cosiddette verifiche di ottemperanza).
5.    Nel medesimo parere vengono altresì indicate le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio.
 

Art. 6
RIUNIONI PLENARIE


1.    Il Comitato assume le proprie determinazione nell’ambito dello svolgimento di periodiche riunioni plenarie.
2.    Il Presidente convoca riunioni plenarie del Comitato alle quali partecipano tutti i componenti.
3.    Nelle riunioni plenarie:

a.    si trattano problemi di carattere generale e di metodo relativi all’attività istruttoria e di valutazione;
b.    viene di norma effettuata la presentazione delle istanze da parte dei proponenti a seguito della quale il Presidente provvede a individuare il gruppo istruttorio incaricato dell’esame;
c.    il Referente, o altro relatore indicato dal Presidente, relaziona sullo stato e/o sugli esiti dell’attività del gruppo istruttorio;
d.    su richiesta dei Referenti si esaminano particolari problematiche emerse nel corso dell’attività del gruppo istruttorio.
e.    vengono assunte tutte le determinazioni relative all’esercizio delle funzioni di cui all’art. 3.


Art. 7
REGOLAMENTAZIONE DELLE RIUNIONI PLENARIE


1.    Il Comitato in seduta plenaria viene convocato dal Presidente con una comunicazione scritta, contenente la data, l’ora e la sede stabilite per la seduta nonché l’elenco degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. La convocazione, inoltrata per posta elettronica a norma delle disposizioni vigenti, con un preavviso di almeno 5 giorni, è sostitutiva di altre forme di comunicazione scritta. In casi di dimostrata urgenza, tale termine potrà essere motivatamente ridotto.
2.    Le sedute plenarie del Comitato sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti assegnati aventi diritto di voto. I componenti esterni devono assicurare, in corso d’anno, un numero di presenze alle sedute plenarie di Comitato tale da non superare 3 assenze ingiustificate su base annua o 2 assenze consecutive ingiustificate su base annua.
3.    È consentita la partecipazione ai lavori istruttori del Comitato anche del soggetto proponente o di un suo delegato, qualora il Comitato ravvisi l’esigenza di approfondire alcuni aspetti con lo stesso. L’intervenuto deve lasciare la seduta prima del pronunciamento finale del Comitato.
4.    A discrezione del Presidente possono partecipare ai lavori del Comitato, senza diritto di voto, i  consulenti esterni, nonché funzionari tecnici dell’ARPAV ed eventualmente rappresentanti di altri enti interessati.
5.    Sulla base della relazione istruttoria di cui al precedente art. 4, comma 12, il Comitato formula un parere motivato sull’impatto dell’opera che è chiamato ad esaminare.
6.    Il Comitato vota per alzata di mano. Le deliberazioni del Comitato sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Il voto negativo deve essere opportunamente motivato. Non è consentito il voto di astensione. Nel caso un componente del Comitato non intenda partecipare al voto è tenuto a dichiararlo anticipatamente e in modo motivato prima delle operazioni di voto uscendo dalla sala. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7.    Delle riunioni plenarie viene tenuto un sintetico verbale al quale risultano allegate le relazioni istruttorie depositate. Il verbale, firmato dal verbalizzante e controfirmato dal Presidente, deve riportare i partecipanti, dare conto delle eventuali valutazioni del Comitato rispetto alla relazione istruttoria presentata, e riportare l’esito delle votazioni.
8.    La stesura del testo del verbale avviene di norma entro 10 giorni dalla riunione, fatta eccezione nei casi di sedute del Comitato con cadenza settimanale e/o di altre circostanze che ne impediscano la stesura; dopo tale termine il testo predisposto viene messo a disposizione dei componenti che hanno partecipato alla riunione; i componenti non fissi, entro i successivi due giorni, possono far pervenire per iscritto osservazioni o precisazioni; se in tale termine non presentano osservazioni o precisazioni, il testo si intende da loro approvato; qualora l’ufficio ravvisi nelle osservazioni o precisazioni presentate discordanze con le annotazioni del verbalizzante o la registrazione, il componente che le ha presentate viene invitato a partecipare alle riunione al cui o.d.g. è iscritta l’approvazione del verbale. In ogni caso il testo del verbale deve essere messo a disposizione dei componenti del Comitato almeno due giorni prima della riunione in cui ne è prevista l’approvazione.
9.    Il verbale di ciascuna riunione del Comitato viene approvato, di norma, nella prima riunione utile.
 

Art. 8
INCHIESTE PUBBLICHE


1.    Le inchieste pubbliche di cui all’art. 24 bis del D.Lgs. n. 152/2006, come introdotto dal D.Lgs. n. 104/2017, disposte ai sensi dell’art. 15 della L.R. 4/2016 sono presiedute dal Presidente del Comitato, che può delegare a ciò il Referente Interno competente per materia.
2.    Alle inchieste pubbliche partecipano tutti i componenti del gruppo istruttorio cui è assegnata l’istruttoria; possono altresì partecipare anche gli altri componenti del Comitato ed i soggetti di cui all’art. 3 comma 2 della Legge.
3.    Di norma l’inchiesta si tiene presso strutture regionali e si svolge in luogo della riunione plenaria periodica e di essa viene tenuto un sintetico verbale.
 

Art. 9
DIMISSIONI DI COMPONENTI ESTERNI


1.    Le dimissioni di componenti esterni sono presentate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata al Presidente della Giunta regionale e, per conoscenza, al Presidente del Comitato.
2.    Le dimissioni, se accettate, hanno effetto dal novantesimo giorno dal ricevimento della comunicazione.
3.    Il componente dimissionario è tenuto a presentare in allegato alle dimissioni una relazione sullo stato di attuazione delle istruttorie non ancora concluse delle quali è referente, evidenziando eventuali criticità connesse ai procedimenti in questione, ed in particolare le motivazioni di eventuali ritardi nella chiusura del procedimento.
4.    Il Presidente, alla prima riunione del Comitato, provvede alla riassegnazione delle istruttorie precedentemente assegnate al componente dimissionario nominando un nuovo Referente.
 

Art. 10
REVOCA DELL’INCARICO


1.    Il Presidente del Comitato è tenuto a vigilare sulla regolare partecipazione dei componenti alle sedute del Comitato e sul rispetto dei termini temporali previsti per il completamento delle istruttorie assegnate.
2.    Nel caso in cui il Presidente del Comitato ravvisi per un componente esterno il verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a.    gravi e ripetute violazioni nell’adempimento dei doveri d’ufficio e nei casi previsti dalla legislazione vigente per la sospensione dai pubblici uffici degli amministratori;
b.    ripetuta inosservanza del rispetto dei termini temporali assegnati per il completamento delle istruttorie o l’assenza ingiustificata alle relative riunioni convocate formalmente;
c.    ripetuta mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due o più sedute del Comitato, ovvero non sia stata garantita la presenza a tutte le votazioni;
può segnalare il caso alla Giunta regionale per la revoca dell’incarico al componente in questione.

3.    Nell’espletamento della verifica di cui all’art. 7, comma 7, della Legge, prevista ai fini della prosecuzione dell’incarico da parte dei componenti esterni nominati, la Giunta regionale tiene conto almeno dei seguenti criteri: partecipazione effettiva alle attività del Comitato e dei gruppi istruttori in caso di nomina, rispetto delle tempistiche stabilite per l’espletamento delle attività assegnate, complessità e grado di approfondimento delle istruttorie svolte.
4.    Fermo restando quanto previsto dall’art. 6 comma 3 del presente regolamento, il Comitato può comunque continuare a svolgere la propria attività, anche in assenza del plenum, purché sussista la maggioranza degli assegnati.
 

Art. 11
NORME COMPORTAMENTALI


1.    Nello svolgimento dell’attività presso il Comitato, i componenti esterni ed i consulenti di cui dell’art. 7 comma 8 della Legge si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare essi sono tenuti al segreto relativamente ad informazioni e notizie sui progetti e sulle aziende di cui vengano a conoscenza nell’esercizio del mandato.
2.    Ai sensi dell’art. 7, comma 4, della Legge, ai componenti del Comitato si applicano le cause di  incompatibilità e di conflitto di interessi stabiliti dalla normativa statale e regionale.
3.    Gli incarichi di componente esterno del Comitato sono affidati ed espletati nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, dal Decreto legislativo. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e dalla L.R. 22 luglio 1997, n. 27. Ai componenti esterni è comunque preclusa la possibilità di esercitare attività professionale, anche in forma associata, in relazione all’elaborazione di progetti, che contemplino la redazione della documentazione prevista dalle procedure, da sottoporre alla valutazione del Comitato.
4.    Qualora le istanze sottoposte alla valutazione del Comitato VIA abbiano visto il formale coinvolgimento dei componenti esterni, in forza di incarichi pregressi alla nomina, con la partecipazione all’elaborazione di progetti, e/o della relativa documentazione ambientale, o a titolo di mero consulente, ovvero con la partecipazione attiva ai relativi procedimenti e, in definitiva, quando i componenti esterni si vengano a trovare, per qualsivoglia motivo, in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, sarà loro cura darne immediata comunicazione al Presidente.
5.    Nei casi di cui al comma 4, i componenti esterni non potranno partecipare alle sedute del Comitato, né potranno prendere parte ad alcuna attività istruttoria e decisoria riguardante il progetto stesso.
6.    I componenti inoltre sono tenuti a comunicare formalmente, al Presidente, l’emissione a proprio carico, da parte delle autorità o degli organismi competenti, di provvedimenti sanzionatori disciplinari, amministrativi o penali, relativi a fatti ed attività che possano afferire allo svolgimento dell’incarico.
7.    I componenti, qualora ritenuto opportuno ai fini istruttori, sono tenuti a rapportarsi con i proponenti nelle sedi istituzionali della Regione o, eventualmente di altri Enti pubblici.
8.    I componenti del Comitato non possono intervenire attivamente alla presentazione al pubblico di cui all’art. 14 comma 3 della Legge ed in altri incontri pubblici se non a seguito di specifica autorizzazione del Presidente del Comitato.
9.    I componenti del Comitato non possono chiedere documentazione direttamente ai soggetti proponenti, ma sono tenuti a segnalare la necessità di integrazioni al Referente Interno, che provvederà a formalizzare la proposta di integrazioni da sottoporre alla valutazione del Comitato laddove ne ricorrano le condizioni ed i presupposti di legge.
 

Art. 12
COMPENSI


1.    Ai componenti esterni ed ai consulenti del Comitato spettano i compensi stabiliti dalla D.G.R. n. 1022 del 29/06/2016. Il compenso maturato verrà liquidato, su presentazione di idonea rendicontazione, con frequenza semestrale assumendo come riferimento l’attività svolta al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

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Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.

Venezia, 24 ottobre 2017

Luca Zaia


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(Approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1678 del 17 ottobre 2017, pubblicata in parte seconda – sezione seconda del presente Bollettino, ndr)

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