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Scarica versione stampabile Regolamento Regionale

Bur n. 64 del 07 luglio 2017


Regolamento Regionale n. 2 del 04 luglio 2017

Regolamento sulle modalità di accesso e di permanenza nelle sedi istituzionali della Regione del Veneto, degli enti del servizio sanitario regionale, degli enti strumentali e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione.

 

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

e m a n a

 

il seguente regolamento regionale:

Art. 1
Finalità e definizioni.

1.   Il presente regolamento disciplina il controllo degli accessi e della permanenza nelle sedi istituzionali della Regione del Veneto, degli enti strumentali, degli enti del servizio sanitario regionale e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione ai sensi del vigente Statuto.

2.   Le norme di seguito esposte sono rivolte:

a)   al personale in servizio presso le sedi di cui al comma 1;

b)   ai visitatori abituali;

c)   al personale delle ditte appaltatrici;

d)   ai visitatori occasionali.

 

Art. 2
Controllo degli accessi e della permanenza.

1.   In attuazione dell’articolo 85 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e dell’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 “Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico” è fatto divieto di ingresso nelle sedi istituzionali della Regione del Veneto, degli enti del servizio sanitario regionale, degli enti strumentali e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, coloro che indossano caschi protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, inclusi abiti o indumenti di qualsiasi origine etnica o culturale, quali ad esempio il burqa e il niqab, le sciarpe e i passamontagna, che celano, travisano o nascondono il volto impedendo, di fatto, l’identificabilità della persona. Tali misure sono portate a conoscenza degli interessati attraverso l’esposizione di appositi cartelli agli ingressi.

2.   L’accesso e la permanenza nelle sedi istituzionali di cui al comma 1 dell’articolo 1, escluse le sedi delle strutture ospedaliere e dei distretti sociosanitari, sono consentiti solo a coloro che sono in possesso ed espongono il tesserino di identificazione personale.

 

Art. 3
Caratteristiche dei tesserini del personale della Regione.

1.   I tesserini del personale in servizio presso gli uffici della Regione recano la foto personale identificativa, il nome e il cognome del possessore e il relativo numero di matricola.

2.   I tesserini dei visitatori abituali presso gli uffici della Regione e del personale delle ditte appaltatrici recano la foto personale identificativa, il nome e il cognome del possessore, nonché una indicazione della struttura di riferimento o della ditta di appartenenza.

3.   I tesserini dei visitatori occasionali presso gli uffici della Regione indicano solo un numero progressivo di identificazione collegato al documento di riconoscimento, da esibire obbligatoriamente per la sua fotoriproduzione o memorizzazione su supporto informatico. I dati personali dei visitatori occasionali, a cui viene fornita una informativa scritta delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati raccolti, vengono successivamente trattati con le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”.

 

Art. 4
Uso dei tesserini.

1.   L’utilizzo dei tesserini è strettamente personale ed esclusivo. I possessori sono responsabili della loro custodia.

2.   All’uscita degli edifici pubblici i visitatori occasionali riconsegnano il tesserino al servizio di accoglimento all’ingresso.

 

Art. 5
Altri controlli all’ingresso.

1.   Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, quarto comma della legge 18 aprile 1975, n. 110 “Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi”, nelle sedi di cui al comma 1 dell’articolo 1 possono accedere con le armi solo i soggetti aventi titolo ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni, in conformità ai regolamenti adottati dai relativi enti nell’esercizio della propria autonomia.

 

Art. 6
Videosorveglianza.

1.   Per motivi di sicurezza, di tutela del patrimonio e di controllo di determinate aree, è autorizzato l’uso dei sistemi di video sorveglianza, secondo termini e modalità previsti dalla normativa vigente.

 

Art. 7
Tutela della riservatezza.

1.   Ai sensi del regolamento regionale 20 marzo 2006, n. 2 “Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”, è autorizzato il trattamento dei dati personali di cui al presente regolamento per finalità di sicurezza delle sedi regionali, e in particolare è ammessa la diffusione di quelli contenuti nei tesserini allo scopo di rendere facilmente individuabili le persone che accedono o si trovano nelle sedi regionali.

 

Art. 8
Disposizioni esecutive e di attuazione.

1.   L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, nonché gli enti di cui all’articolo 1, secondo i rispettivi ordinamenti, si conformano alle disposizioni del presente regolamento.

 

Art. 9
Norma transitoria.

1.   Nelle more dell’assunzione dei provvedimenti di cui all’articolo 8, comma 1, le norme del presente regolamento si osservano per le parti immediatamente applicabili.

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Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.

Venezia, 4 luglio 2017

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Finalità e definizioni

Art. 2 - Controllo degli accessi e della permanenza

Art. 3 - Caratteristiche dei tesserini del personale della Regione

Art. 4 - Uso dei tesserini

Art. 5 - Altri controlli all’ingresso

Art. 6 - Videosorveglianza

Art. 7 - Tutela della riservatezza

Art. 8 - Disposizioni esecutive e di attuazione

Art. 9 - Norma transitoria

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