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Scarica versione stampabile Regolamento Regionale

Bur n. 104 del 03 dicembre 2013


Regolamento Regionale n. 4 del 03 dicembre 2013

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"", ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

La Giunta regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

e m a n a

il seguente regolamento regionale:

 

Capo I
Disposizioni generali

 

Art. 1
Ambito di applicazione

1.   Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, dello Statuto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54 "Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 (Statuto del Veneto)", il presente regolamento definisce le direttive generali per la disciplina delle funzioni dirigenziali nonché le modalità di conferimento, mutamento e revoca dei relativi incarichi di funzione dirigenziale.

2.   In conformità a quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera c) dello Statuto, il presente regolamento garantisce il rispetto delle condizioni di parità e di pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione.

 

Capo II
Disciplina delle funzioni dirigenziali


Art. 2
Direttori di Area

 1.  I Direttori di Area, nel quadro della previsione organizzativa di cui all’articolo 9 della legge regionale 54/2012, e delle competenze loro attribuite dall’articolo 15, comma 2, della medesima legge, coordinano, dirigono e controllano i Dipartimenti che fanno capo alla macro area di propria competenza, nell’ambito del quadro strategico delineato dalla Giunta regionale attraverso il Programma regionale di sviluppo (PRS) e il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF), approvati dal Consiglio regionale, di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", tenuto conto delle risorse stabilite nel bilancio annuale di previsione.

2.  I Direttori di Area, nell’ambito delle proprie competenze, appongono sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta regionale il visto di regolarità amministrativa e, nei casi previsti dall’articolo 15, comma 2, lettera f), della legge regionale 54/2012, adottano, in via sostitutiva, atti o provvedimenti amministrativi di competenza dei Direttori di Dipartimento o di Sezione e dei Dirigenti di Settore, come previsto all’art. 8.

3.  I Direttori di Area, coordinati dal Segretario generale della programmazione, collaborano nell’attività di formazione e definizione di obiettivi e programmi e ne verificano sotto propria responsabilità la realizzazione, concorrendo ad assicurarne lo sviluppo armonico ed omogeneo partecipando al Comitato dei Direttori di cui all’articolo 16 della legge regionale 54/2012.

 

Art. 3
Direttori di Dipartimento articolato in Sezioni

1.  I Direttori di Dipartimento articolato in Sezioni, in conformità a quanto previsto dagli articoli 11, 12, 13 e 14 della legge regionale 54/2012, nell’ambito dell’azione di coordinamento del Segretario generale della programmazione e di direzione e coordinamento del Direttore di Area, ove istituita, coordinano, dirigono e controllano le Sezioni incardinate nel Dipartimento.

2.  I Direttori di Dipartimento articolato in Sezioni svolgono esclusivamente le funzioni indicate all’articolo 12, comma 1, lettere da a) a c) della legge regionale 54/2012 nell’ambito delle competenze attribuite dalla Giunta regionale al Dipartimento.

3.  I Direttori di Dipartimento articolato in Sezioni nei casi previsti dall’articolo 12, comma 1, lettera e), della legge regionale 54/2012, esercitano il potere di avocazione con le modalità previste dall’articolo 8.

4.  I Direttori di Dipartimento articolato in Sezioni appongono sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta regionale il visto di regolarità amministrativa.

5.  I Direttori di Dipartimento articolato in Sezioni sono responsabili dell’organizzazione delle stesse, gestiscono le risorse umane, strumentali e organizzative, favorendo e coordinando le attività formative e di aggiornamento e adottano i provvedimenti disciplinari di propria competenza assunti secondo le disposizioni vigenti di legge, di contrattazione collettiva e contenute in specifici provvedimenti della Giunta regionale.

 

Art. 4
Direttori di Dipartimento non articolato in Sezioni

1.  I Direttori di Dipartimento non articolato in Sezioni, in conformità a quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 54/2012, nell’ambito dell’azione di coordinamento del Segretario generale della programmazione, e di direzione e coordinamento del Direttore di Area, ove istituita, coordinano, dirigono e controllano i Settori incardinati nel Dipartimento.

2.  I Direttori di Dipartimento non articolato in Sezioni, nello svolgimento delle funzioni indicate all’articolo 12, comma 1, della legge regionale 54/2012, adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi nell’ambito delle competenze attribuite dalla Giunta regionale al Dipartimento.

3.  I Direttori di Dipartimento non articolato in Sezioni nei casi previsti dall’articolo 12, comma 1, lettera e) della legge regionale 54/2012 esercitano il potere di avocazione con le modalità previste dall’articolo 8.

4.  I Direttori di Dipartimento non articolato in Sezioni appongono sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta regionale il visto di legittimità.

 

Art. 5
Direttori di Sezione

1.  I Direttori di Sezione, in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 54/2012, nell’ambito dell’azione di coordinamento, direzione e controllo del Direttore di Dipartimento, esercitano le funzioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera da d) a q) della medesima legge regionale.

2.  I Direttori di Sezione adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi nell’ambito delle competenze attribuite dalla Giunta regionale alla Sezione.

3.  I Direttori di Sezione coordinano, dirigono e controllano i Settori incardinati nella Sezione.

4.  I Direttori di Sezione nei casi previsti dall’articolo 12, comma 1, lettera e) della legge regionale 54/2012 esercitano il potere di avocazione con le modalità previste dall’articolo 8.

5.  I Direttori di Sezione appongono sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta regionale il visto di legittimità e, in tal caso, il Direttore di Dipartimento appone il visto di regolarità amministrativa.

 

Art. 6
Dirigenti di Settore

1.  I Dirigenti di Settore, in conformità a quanto previsto dall’articolo 18 della legge regionale 54/2012, adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di propria competenza preventivamente individuati dal Direttore di Dipartimento cui afferiscono o dal Direttore di Sezione, qualora il Settore sia incardinato in una Sezione.

2.  I Dirigenti di Settore gestiscono le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate finalizzandone l’azione al conseguimento degli obiettivi della struttura, individuano i responsabili del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

3.  I Dirigenti di Settore esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate e, su incarico del Direttore di Dipartimento o di Sezione, provvedono a stipulare contratti.

4.  I Dirigenti di Settore formulano proposte al Direttore di Dipartimento ovvero, se incardinati in Sezione, al Direttore di Sezione, in merito alla adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici afferenti al Settore di
competenza.

5.  I Dirigenti di Settore rilasciano il parere di regolarità tecnico-amministrativa sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta regionale.

 

Art. 7
Visti e pareri

1.  Al fine di garantire il buon andamento dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, le deliberazioni della Giunta regionale sono corredate dai visti e dai pareri indicati all’articolo 3, comma 4, della legge regionale 54/2012.

2.  Il visto di regolarità amministrativa riguarda la verifica estrinseca della completezza e regolarità del procedimento amministrativo sotto l’aspetto della conformità alla normativa che lo regola, alla programmazione e agli obiettivi regionali.

3.  Il visto di legittimità attesta che l’atto da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale è esente da vizi di legittimità per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere.

4.  Il parere di regolarità tecnico-amministrativa concerne l’iter dell’istruttoria esperita, sotto gli aspetti tecnici ed amministrativi che hanno portato alla predisposizione dell’atto da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale.

5.  Nel caso in cui un Settore risulti privo della figura del dirigente titolare, o non sia stato istituito, il parere di regolarità tecnico-amministrativa è rilasciato dal direttore di Dipartimento o di Sezione, qualora istituita.

6.  Il visto di regolarità contabile attesta la rispondenza dell’atto da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale alle regole di contabilità pubblica in coerenza a quanto stabilito dall’art. 43 della legge regionale 39/2001.

 

Art. 8
Disciplina del potere di avocazione

1.  L’esercizio del potere di avocazione previsto dagli articoli 10, comma 3, lettera g); 12, comma 1, lettera e); 15, comma 2, lettera f), della legge regionale 54/2012, di atti o provvedimenti amministrativi per fini di coordinamento deve essere preventivamente comunicato al Direttore o Dirigente che sarebbe competente in via ordinaria. Di tale comunicazione deve essere dato atto nella motivazione del provvedimento adottato.

2.  Nei casi di avocazione per l’esercizio del potere di autotutela in via amministrativa, o per l’ipotesi di persistente inerzia o di mancato compimento di atti vincolati o indifferibili, il titolare del potere di avocazione deve preventivamente diffidare il Direttore o Dirigente competente, fissando allo stesso un termine entro il quale provvedere.

3.  Qualora l’inerzia o il ritardo permangano, l’atto è adottato, previa formale contestazione al Direttore o Dirigente che sarebbe competente in via ordinaria, dal titolare del potere di avocazione, che ne dà immediata comunicazione al Segretario generale della programmazione.

4.  Qualora l’esercizio del potere di avocazione riguardi il mancato compimento di atti vincolati o indifferibili il cui ritardo possa comportare un grave pregiudizio per il pubblico interesse, l’atto può essere adottato anche in mancanza della diffida di cui al comma 2.

 

Capo III
Disciplina delle modalità di conferimento e revoca degli incarichi di funzioni dirigenziali

 

Art. 9
Requisiti generali

1.  Fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale è richiesta:

a) la cittadinanza italiana;

b) con riferimento al personale regionale o di enti regionali, il possesso della qualifica dirigenziale oppure, nel caso di assunzione dall’esterno, il possesso di laurea e di documentata esperienza professionale, almeno quinquennale, nello svolgimento di attività dirigenziali, presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, Regioni, Stato ovvero di attività scientifiche o professionali;

c) l’iscrizione ad albi professionali, se previsto, nonché le specifiche qualità professionali richieste per l’incarico da assumere.

 

Art. 10
Cause ostative e procedure sostitutive per il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali

1.  Non possono essere conferiti incarichi di funzioni dirigenziali a soggetti che si trovano in situazioni di incompatibilità e inconferibilità previste dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, in particolare dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190". A tal fine viene richiesta la sottoscrizione di apposita dichiarazione da parte del Dirigente.

2.  Nei casi e per il tempo in cui la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 39/2013, si trovi nell’impossibilità di conferire incarichi, il relativo potere è esercitato, in via sostitutiva, dal Presidente della Regione.

 

Art. 11
Criteri di scelta

1.  La Giunta regionale, per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, nel rispetto del principio di pari opportunità, in relazione alle proprie esigenze istituzionali e funzionali ed alla necessità di assicurare l’efficacia, l’efficienza e la continuità dell’azione amministrativa, tiene conto dei seguenti criteri di scelta:

a) della natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire;

b) della complessità della struttura interessata;

c) delle attitudini e capacità professionali rilevate dal curriculum vitae, che deve evidenziare un percorso di studi, formativo e professionale adeguato al contenuto, alla rilevanza e complessità dell’incarico da conferire;

d) dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e relativa valutazione, con riferimento agli obiettivi assegnati;

e) delle specifiche competenze organizzative possedute;

f) delle esperienze di direzione eventualmente maturate, anche all’estero, sia presso il settore privato che presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all’incarico da conferire.

 

Art. 12
Procedure per il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali

1.  La struttura competente in materia di risorse umane, rende conoscibili, tramite apposito avviso pubblicato nel sito istituzionale per un periodo non inferiore a 15 giorni e, nei casi di urgenza, non inferiore a 7 giorni, il numero e la tipologia degli incarichi di Direttore di Area, di Direttore di Dipartimento e di Direttore di Sezione, che si rendono disponibili e che si intendono ricoprire, indicando i requisiti e i criteri di scelta ai fini del conferimento.

2.  La struttura competente in materia di risorse umane, acquisite le disponibilità, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza indicata nell’avviso di cui al comma 1, svolge apposita attività istruttoria, predisponendo una scheda sintetica in cui vengono riportati, sulla base di quanto autocertificato dagli istanti, i dati relativi al possesso dei requisiti di legge e quelli generali di cui all’articolo 9 e ogni altro elemento utile a consentire la scelta del candidato cui conferire l’incarico.

3. Gli esiti dell’attività istruttoria di cui al comma 2 sono trasmessi alla Giunta regionale ai fini dell’adozione del provvedimento di conferimento dell’incarico.

4.  Ai fini dell’adozione del provvedimento di conferimento dell’incarico, la Giunta regionale, nell’applicare i criteri di scelta indicati nell’avviso di selezione:

a) valuta le attitudini e le capacità professionali del singolo candidato, privilegiando colui che possiede quelle più rispondenti alla peculiarità della struttura interessata e alla natura e caratteristica degli obiettivi da raggiungere;

b) nell’ambito delle esperienze professionali indicate, privilegia il candidato in possesso di quelle che appaiono particolarmente coerenti con lo specifico ruolo da svolgere.

5.  E’ comunque in facoltà della Giunta regionale di procedere al conferimento di incarico a proprio dipendente a tempo indeterminato, con qualifica dirigenziale, a prescindere dalle indicazioni fornite dal medesimo in occasione dell’avviso di candidatura, per motivate ragioni organizzative e in ragione della professionalità posseduta.

6.  Gli incarichi di Direttore di Area, di Direttore di Dipartimento e di Direttore di Sezione, conferiti a persone esterne all’amministrazione della Regione e degli enti regionali, non possono superare il limite dell’8 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato.

7.  La Giunta regionale può conferire gli incarichi di Direttore di Area, di Direttore di Dipartimento e di Direttore di Sezione a soggetti esterni all’amministrazione, nel rispetto delle percentuali di cui al comma 6 attestato dalla struttura competente in materia di risorse umane, fornendone esplicita motivazione e sempre che non siano rinvenibili nei ruoli dell’amministrazione dirigenti con idonea qualificazione. I soggetti esterni aspiranti agli incarichi devono possedere, oltre alla specifica laurea, documentata qualificazione professionale e devono aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero in aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, dalle magistrature e di ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

8.  E’ in facoltà della Giunta regionale procedere d’ufficio, al di fuori dell’avviso di cui al comma 1, applicando i criteri di scelta di cui all’articolo 11:

a) in caso di esito negativo dell’avviso dovuto a mancanza di domande idonee;

b) in ogni altro caso eccezionale che comporta l’esigenza di procedere immediatamente al conferimento dell’incarico, tra cui, ad esempio, il caso in cui a seguito di interventi legislativi o di atti di indirizzo politico che comportano rilevanti effetti sui settori di riferimento, la vacanza del posto dirigenziale potrebbe incidere negativamente sulla certezza delle situazioni giuridiche e la continuità e funzionalità delle strutture organizzative regionali, ferma restando comunque la verifica interna all’amministrazione relativamente al personale dirigenziale in disponibilità.

 

Art. 13
Deliberazione d’incarico di funzione dirigenziale

1.  L’incarico di funzione dirigenziale è conferito con deliberazione della Giunta regionale.

2.  Il provvedimento di conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale, nel rispetto delle previsioni normative vigenti in materia, individua l’oggetto, la durata dell’incarico e le competenze previamente determinate con separato provvedimento dalla Giunta regionale.

3.  Al provvedimento di conferimento dell’incarico segue la sottoscrizione del contratto individuale nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale e decentrata di cui all’articolo 2 commi 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", nel quale sono specificate: l’oggetto, la decorrenza e durata dell’incarico, il trattamento economico, la disciplina dell’eventuale risoluzione consensuale e il foro competente per la risoluzione di questioni derivanti dal contratto stesso.

4.  Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato, fermo restando i limiti e i criteri previsti nel presente regolamento. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a trenta mesi e superiore a sessanta.

5.  La durata degli incarichi può essere inferiore a trenta mesi se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato.

6.  In considerazione dell’esigenza di assicurare la continuità dell’azione amministrativa, per incarichi di funzione dirigenziale disponibili si intendono quelli già vacanti.

 

Art. 14
Affidamento di incarichi ad interim

1.  Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali, in caso di strutture dirigenziali prive della figura del dirigente titolare, la Giunta regionale può conferire incarichi temporanei ad interim a dirigenti in servizio in possesso dei necessari requisiti professionali.

2.  La durata dei predetti incarichi non può essere di norma superiore ad un anno, rinnovabile per eccezionali ragioni organizzative.

3.  Fermo restando il trattamento economico in essere, l’affidamento di tali incarichi temporanei costituisce elemento positivo di valutazione del Dirigente che si va a sommare alla valutazione espressa per l’incarico principale con criteri che verranno definiti nella metodologia di valutazione.

 

Art. 15
Disposizioni particolari

1.  Qualora un dirigente dei ruoli regionali rientri in servizio da un periodo di comando, aspettativa o altra assenza a diverso titolo, la Giunta regionale provvede al conferimento dell’incarico al di fuori dell’avviso di cui al comma 1, dell’articolo 9, del presente regolamento, tenuto conto delle caratteristiche professionali del dirigente in relazione alle esigenze di servizio.

2.  Ai dirigenti cui non sia stata affidata la titolarità di posizioni dirigenziali la Giunta regionale può conferire incarichi aventi ad oggetto funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, o altri incarichi previsti dall’ordinamento.

 

Art. 16
Revoca

1.  La revoca anticipata dell’incarico di funzioni dirigenziali rispetto alla scadenza originaria può avvenire:

a) ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 165/2001;

b) nei casi previsti dall’articolo 22, comma 3, del CCNL Area della Dirigenza 1998-2001 del 23.12.1999 e successive modificazioni e integrazioni

c) negli altri casi previsti da disposizioni normative o contrattuali.

_____________________________

 

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Venezia, 3 dicembre 2013

Luca Zaia


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(Approvato con deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2013, n. 2139, pubblicata in parte seconda - sezione seconda del presente Bollettino, ndr)

 

 

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Note agli articoli:


Nota all’articolo 1

-    Il testo dell’art. 30 della legge regionale n. 54/2012 è il seguente:

“Art. 30 - Regolamento attuativo.

1.   Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un apposito regolamento, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, dello Statuto, per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l’attuazione della presente legge, nel rispetto degli istituti normativi e contrattuali previsti dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro.”.


Note all’articolo 2

-    Il testo dell’art. 9 della legge regionale n. 54/2012 è il seguente:

“Art. 9 - Struttura organizzativa della Giunta regionale.

1.   Il personale, in attuazione dello Statuto e nel rispetto dei principi fondamentali disposti dal decreto legislativo n. 165 del 2001, è distinto nei due ruoli organici del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

2.   La struttura organizzativa della Giunta regionale si articola in:

a)   Segreteria generale della programmazione;

b)   Direzioni di Area: macro aree con compiti di coordinamento, direzione e controllo dei Dipartimenti in esse incardinate;

c)   Dipartimenti: unità organizzative complesse ed articolate corrispondenti a vaste competenze di interesse nell’ambito delle politiche di

intervento regionale;

d)   Sezioni di Dipartimento: unità organizzative complesse eventualmente istituite come articolazioni incardinate nei Dipartimenti;

e)   Settori: strutture organizzative stabili;

f)   Strutture temporanee e strutture di progetto: unità organizzative di durata limitata o per la realizzazione di progetti;

g)   Posizioni Organizzative: posizioni di lavoro con assunzione di specifica responsabilità.

3.   La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’insediamento, istituisce, acquisito il parere della competente commissione consiliare che si deve esprimere entro trenta giorni, le Aree, i Dipartimenti e le Sezioni di Dipartimento, determinandone le attribuzioni. Nei successivi sessanta giorni la Giunta regionale istituisce i Settori determinandone le attribuzioni.

4.   Con provvedimento della Giunta regionale, ai fini del trattamento economico, le posizioni dei Direttori e dei Dirigenti possono essere graduate in funzione dei seguenti parametri di riferimento:

a)   complessità organizzativa e gestionale della struttura;

b)   dimensione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a disposizione;

c)   dimensione e rilevanza istituzionale dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni, dell’attività della struttura.

5.   La graduazione delle posizioni di cui al comma 4 è aggiornata ogni qual volta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, il grado di autonomia, nonché la distribuzione delle responsabilità e l’assegnazione delle risorse. “.
 

-    Il testo dell’art. 15 della legge regionale n. 54/2012 è il seguente:

“Art. 15 - Direzioni di Area.

1.   La Giunta regionale, qualora ad una macro area di interesse nell’ambito delle politiche di intervento regionale afferiscano almeno due Dipartimenti, entro il termine previsto dall’articolo 9, comma 3, può individuare una specifica Area, attribuendo le funzioni di coordinamento ad un Direttore, denominato Direttore di Area, al quale è riconosciuto un trattamento economico stabilito dalla Giunta regionale, con riferimento ai criteri di cui all’articolo 9, commi 4 e 5.

2.   I Direttori di Area, di cui al comma 1:

a)   collaborano nell’attività di formazione e definizione degli obiettivi e dei programmi e sono diretti e coordinati funzionalmente dal Segretario generale della programmazione;

b)   svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo dei Dipartimenti incardinati nell’Area di propria afferenza, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell’amministrazione regionale;

c)   appongono, sulle proposte di deliberazione dell’Area di propria competenza, il visto di regolarità amministrativa;

d)   verificano in ogni fase, anche intermedia, la realizzazione dei vari programmi fornendo alla Segreteria generale della programmazione le opportune indicazioni per garantire i risultati previsti e per individuare le risorse aggiuntive eventualmente necessarie;

e)   partecipano al Comitato di cui all’articolo 16;

f)   avocano in via d’urgenza, con motivato provvedimento, atti o provvedimenti amministrativi di competenza dei Direttori di Dipartimento, ai fini del coordinamento o dell’eventuale esercizio del potere di autotutela in via amministrativa; l’avocazione è disposta anche nell’ipotesi di persistente inerzia dei Dirigenti di Sezione e di Settore, nell’attuazione dell’indirizzo politico-amministrativo o nel mancato compimento di atti vincolati o indifferibili.”.


Nota all’articolo 3

-    Il testo degli artt. 11, 12, 13 e 14 della legge regionale n. 54/2012 è il seguente:

“Art. 11 - Dipartimenti.

1.   Ai Dipartimenti sono preposti Direttori regionali che svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo dei Settori in essi incardinati e delle Sezioni di Dipartimento, ove istituite, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell’amministrazione regionale.

2.   Gli incarichi di Direttore di Dipartimento sono conferiti dalla Giunta regionale, con contratti a tempo determinato di durata non inferiore a trenta mesi e non superiore a sessanta mesi, a persone scelte tra il personale della Regione o di enti regionali in possesso della qualifica dirigenziale, oppure assunte dall’esterno e in possesso di laurea e di documentata esperienza professionale, almeno quinquennale, nello svolgimento di attività dirigenziale, presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, regioni, Stato, ovvero di attività scientifiche o professionali.”.


“Art. 12 - Compiti dei Direttori di Dipartimento.

1.   I Direttori di Dipartimento, con riferimento alla rispettiva competenza, nell’ambito dell’azione di coordinamento e di direzione del Segretario generale della programmazione:

a)   elaborano proposte per la formulazione di piani, programmi e progetti di legge, nonché analisi delle azioni volte alla semplificazione delle procedure, assicurando, per quanto di competenza, lo svolgimento delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi ed esercitando anche il controllo di gestione;

b)   verificano in ogni fase, anche intermedia, la realizzazione dei vari programmi fornendo alla Segreteria generale della programmazione, ove non sia nominato il Direttore di Area, le opportune indicazioni per garantire i risultati previsti e per individuare le risorse aggiuntive eventualmente necessarie;

c)   sono responsabili nei confronti della Giunta regionale della realizzazione degli obiettivi generali ad essi conferiti e sono sovraordinati ai Dirigenti dei Settori incardinati nel Dipartimento, nei confronti dei quali svolgono funzioni di coordinamento e di controllo per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, apponendo sulle proposte di deliberazioni della Giunta regionale il visto di legittimità;

d)   pianificano, di concerto con i Dirigenti dei Settori, l’attività e l’uso delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando la realizzazione dei risultati e promuovendo l’efficacia e l’efficienza dei Settori all’interno del Dipartimento;

e)   avocano in via d’urgenza, con motivato provvedimento, atti o provvedimenti amministrativi di competenza dei Dirigenti di Sezione, ove nominati, e dei Dirigenti di Settore incardinati nel Dipartimento, ai fini del coordinamento o dell’eventuale esercizio del potere di autotutela in via amministrativa; l’avocazione è disposta anche nell’ipotesi di persistente inerzia nell’attuazione dell’indirizzo politico-amministrativo o nel mancato compimento di atti vincolati o indifferibili.

f)   adottano gli atti e i provvedimenti di diretta competenza, ivi compresi quelli relativi a progetti interessanti l’attività di ogni Settore del Dipartimento, nonché quelli relativi all’irrogazione delle sanzioni amministrative che spettano alla Regione ai sensi della normativa vigente;

g)   individuano le modalità di organizzazione interna delle strutture facenti capo al Dipartimento e adottano gli atti per la mobilità tra strutture appartenenti allo stesso, d’intesa con i Dirigenti di Settore, nonché provvedono alla gestione del personale assegnato alla diretta competenza del Dipartimento, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale;

h)   attribuiscono, d’intesa con il Dirigente di Settore, i trattamenti economici accessori nell’ambito di competenza, secondo quanto stabilito nei contratti collettivi;

i)   coordinano l’attuazione della legge n. 241 del 1990, la semplificazione, la comunicazione interna e i processi di formazione;

l)   esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza;

m)   stipulano i contratti di competenza della rispettiva struttura;

n)   propongono alla struttura competente di promuovere liti, di resistervi, di conciliare e di transigere;

o)   individuano il Dirigente che li sostituisce in caso di assenza o impedimento;

p)   propongono al soggetto competente, l’adozione delle misure conseguenti all’accertamento di responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare;

q)   adottano, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti disciplinari di propria competenza inerenti all’irrogazione di sanzioni amministrative e propongono quelle da irrogare di competenza dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari.

2.   Ai Direttori di Dipartimento si applicano le disposizioni in materia di trasparenza degli incarichi di cui all’articolo 22.”.
 

“Art. 13 - Sezioni di Dipartimento.

1.   La Giunta regionale, qualora ne ravvisi la necessità organizzativa, può articolare i Dipartimenti in Sezioni, che svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo dei Settori in esse incardinati ai fini della realizzazione degli obiettivi dell’amministrazione regionale.

2.   Gli incarichi di Direttore di Sezione sono conferiti dalla Giunta regionale, con contratti a tempo determinato di durata non inferiore a trenta mesi e non superiore a sessanta mesi, a persone scelte tra il personale della Regione o di enti regionali, in possesso della qualifica dirigenziale, oppure, qualora non siano rinvenibili all’interno idonee professionalità, assunte dall’esterno e in possesso di laurea e di documentata esperienza professionale, almeno quinquennale, nello svolgimento di attività dirigenziale, presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, regioni, Stato, ovvero di attività scientifiche o professionali.”.
 

“Art. 14 - Compiti dei Direttori di Sezione.

1.   I Direttori di Sezione, nell’ambito delle funzioni di coordinamento svolte dal Direttore di dipartimento svolgono le funzioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettere da d) a q).

2.   I Direttori di Sezione appongono sulle proposte di deliberazioni della Giunta regionale il visto di legittimità; in tal caso, al Direttore di Dipartimento spetta apporre il visto di regolarità amministrativa.”.
 

Nota all’articolo 4

-    Per il testo degli artt. 11 e 12 della legge regionale n. 54/2012, vedi nota all’articolo 3.
 

Nota all’articolo 5

-    Per il testo degli artt. 12, 13 e 14 della legge regionale n. 54/2012, vedi nota all’articolo 3.
 

Nota all’articolo 6

-    Il testo dell’art. 18 della legge regionale n. 54/2012 è il seguente:

“Art. 18 - Compiti dei Dirigenti dei settori.

1.   I Dirigenti a cui è attribuita la funzione di responsabile di Settore svolgono le seguenti funzioni:

a)   adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi e svolgono l’attività comunque necessaria al raggiungimento dei risultati di gestione per la struttura di competenza;

b)   provvedono all’organizzazione della struttura di competenza coordinandone i programmi di lavoro e l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;

c)   verificano periodicamente la distribuzione del lavoro e della produttività della struttura e dei singoli dipendenti assegnati e adottano iniziative nei confronti del personale, comprese quelle, in caso di inidoneo rendimento o di esubero, per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;

d)   individuano i responsabili del procedimento di cui alla legge n. 241 del 1990 che fanno capo alla struttura, assumendo tale ruolo in mancanza di individuazione e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri istituti previsti dalla legge;

e)   esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti di competenza;

f)   formulano proposte al Direttore di Dipartimento, o al Direttore di Sezione, in ordine anche alla adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici;

g)   provvedono, su incarico del Direttore di Dipartimento, o del Direttore di Sezione, a stipulare contratti.”.
 

Nota all’articolo 7

-    Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 54/2012 è il seguente:

“Art. 3 - Funzionamento degli organi di governo.

1.   La Giunta regionale esercita collegialmente le sue funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 53, comma 4, dello Statuto, può attribuire, per affari determinati, incarichi temporanei a singoli membri della Giunta e può altresì affidare a uno o più componenti della Giunta compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini.

2.   I membri incaricati ai sensi del comma 1, nell’ambito delle funzioni permanentemente loro attribuite, e in base ai principi e criteri stabiliti e determinati dalla Giunta regionale:

a)   esprimono, nei rapporti col Consiglio e le Commissioni consiliari, gli indirizzi politici e amministrativi definiti dalla Giunta;

b)   partecipano in rappresentanza e su designazione della Giunta a organismi, collegi, gruppi di lavoro esterni alla Regione;

c)   propongono alla Giunta gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e su di essa esercitano i relativi poteri di vigilanza, controllo e verifica anche mediante richieste di informazioni;

d)   sottoscrivono, in rappresentanza e per delega del Presidente della Giunta regionale, tutti gli atti necessari per lo svolgimento dei compiti loro affidati;

e)   assumono e promuovono ogni più efficace iniziativa per l’esercizio delle loro competenze nelle materie loro affidate, concorrendo in particolare alla formazione delle relative deliberazioni della Giunta;

f)   informano periodicamente la Giunta circa lo svolgimento della loro attività.

3.   Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 51, comma 7, dello Statuto, in qualsiasi momento può revocare gli incarichi di cui al comma 1, provvedendo ad eventuali sostituzioni ovvero procedendo a una loro diversa assegnazione.

4.   Le deliberazioni della Giunta regionale sono corredate dal visto di regolarità amministrativa del Direttore di Area, ove nominato, dal visto di legittimità del Direttore di Dipartimento, dal parere di regolarità tecnico-amministrativa del competente Dirigente di Settore e, qualora comportino spese, dal visto di regolarità contabile della competente struttura.

5.   Qualora la Giunta regionale abbia previsto l’istituzione di Sezioni, le deliberazioni della Giunta regionale sono corredate dal visto di regolarità amministrativa del Direttore di Area, ove nominato, e del Direttore di dipartimento, dal visto di legittimità del Direttore di Sezione, dal parere di regolarità tecnico-amministrativa del competente Dirigente di settore e, qualora comportino spese, dal visto di regolarità contabile della competente struttura.”.
 

Note all’articolo 8

-    Il testo dell’art. 10 della legge regionale n. 54/2012 è il seguente:

“Art. 10 - Segreteria generale della programmazione.

1.   Il responsabile della Segreteria generale della programmazione è nominato dalla Giunta regionale con funzioni di Direttore generale; l’incarico può essere conferito anche ad esperti e professionisti estranei all’amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.

2.   Il Segretario generale della programmazione coordina l’attività dei Direttori di Area, dei Direttori di Dipartimento, dei Dirigenti dell’Area della Programmazione, supporta l’azione amministrativa della Giunta regionale, cura i rapporti amministrativi e organizzativi con il Consiglio regionale, con gli organi e gli organismi dello Stato e con altri enti a carattere nazionale e internazionale.

3.   In particolare il Segretario generale della programmazione:

a)   svolge attività di supporto all’azione della Giunta regionale per la formulazione dei piani, dei programmi e dei progetti di legge. A tal fine elabora proposte e assicura il coordinamento di quelle elaborate dalle strutture regionali;

b)   assicura la realizzazione dei piani, dei programmi e dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi generali fissati dalla Giunta;

c)   predispone la base conoscitiva e progettuale per l’aggiornamento del programma di governo, assicurando il quadro informativo sullo stato di attuazione dello stesso;

d)   predispone gli elementi necessari per la impostazione e la risoluzione delle questioni interessanti la competenza di più aree di intervento, assicurando unità di indirizzo;

e)   presiede il Comitato dei Direttori previsto all’articolo 16;

f)   può essere invitato alle sedute della Giunta regionale per esprimere eventuali pareri consultivi;

g)   può avocare in via d’urgenza, con motivato provvedimento, atti o provvedimenti amministrativi di competenza degli altri Direttori e Dirigenti ai fini del coordinamento o dell’eventuale esercizio del potere di autotutela in via amministrativa; l’avocazione è disposta anche in ipotesi di persistente inerzia dei Direttori e dei Dirigenti o nel caso di mancato compimento di atti vincolati o indifferibili;

h)   rilascia, sulla base di criteri oggettivi approvati dalla Giunta regionale, le autorizzazioni previste dall’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, verificata la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e l’inesistenza di ragioni di incompatibilità, di fatto e di diritto, nell’interesse del buon andamento dell’Amministrazione;

i)   svolge ogni altra funzione attribuitagli da leggi e regolamenti regionali.

4.   La Segreteria generale della programmazione può essere articolata nelle strutture di cui agli articoli 11, 13, e 17. In tal caso il Segretario generale della programmazione svolge, nei confronti delle sottoposte strutture, le funzioni di Direttore di Area.

5.   Al Segretario generale della programmazione si applicano le disposizioni in materia di trasparenza degli incarichi di cui all’articolo 22, comma 1. Con il regolamento attuativo di cui all’articolo 30 sono disciplinati gli ulteriori compiti e poteri del Segretario generale della programmazione.”.


-    Per il testo dell’art. 12 della legge regionale n. 54/2012, vedi nota all’articolo 3.
 

-    Per il testo dell’art. 15 della legge regionale n. 54/2012, vedi nota all’articolo 2.
 

Nota all’articolo 10

-    Il testo dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190/2012 è il seguente:

49.   Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.

50.   I decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)   prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

b)   prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell’amministrazione che conferisce l’incarico;

c)   disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilità devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all’ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l’amministrazione che conferisce l’incarico. È escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell’incarico;

d)   comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:

1)   gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

2)   gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

3)   gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;

e)   disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell’amministrazione che ha conferito l’incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l’ente o l’attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell’amministrazione;

f)   disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e l’esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.

 
-    Il testo dell’art. 18 del decreto legislativo n. 39/2013 è il seguente:

“Art. 18 Sanzioni

1.   I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

2.   I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei Ministri e per gli enti pubblici dall’amministrazione vigilante.

3.   Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

4.   Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

5.   L’atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell’amministrazione o ente che conferisce l’incarico.”.
 

Nota all’articolo 13

-    Il testo dell’art. 2 del decreto legislativo n. 165/2001 è il seguente:

“Articolo 2 Fonti

1.   Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:

a)   funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all’atto della definizione dei programmi operativi e dell’assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;

b)   ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell’articolo 5, comma 2;

c)   collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

d)   garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa, anche attraverso l’istituzione di apposite strutture per l’informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;

e)   armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell’Unione europea.

1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

2.   I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.

3.    I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all’articolo 45, comma 2. L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell’articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all’articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.

3-bis. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.”.

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