Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Regolamento Regionale

Bur n. 38 del 31 maggio 2011


Regolamento Regionale n. 1 del 26 maggio 2011

Disciplina dell'attività del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto (articolo 5, legge regionale 5 agosto 2010, n. 21).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti di natura organizzativa e funzionale relativi all’attività ispettiva e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 “Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto” e successive modificazioni.

Art. 2

Principi e criteri informatori

1. L’attività ispettiva e di vigilanza è svolta nel rispetto dei principi d’imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione, avuto particolare riguardo alla valorizzazione di ogni forma di collaborazione ed al rafforzamento del ruolo degli organi di controllo interno dei soggetti controllati.

2. La struttura ispettiva svolge un’attività di vigilanza di secondo grado che non sostituisce l’ordinaria attività di verifica e di controllo attribuita dalla vigente normativa alle competenti strutture regionali.

Art. 3

Ambito operativo

1. L’attività della struttura ispettiva si articola nella verifica amministrativa e contabile della regolarità del procedimento esaminato rispetto alle norme di legge.

Art. 4

Piano annuale dell’attività ispettiva

1. La commissione consiliare competente per la materia socio-sanitaria, detta commissione, d’intesa con la Giunta regionale, approva, entro il primo trimestre di ogni anno, il piano annuale dell’attività ispettiva, finalizzato anche al monitoraggio e alla vigilanza sull’attività dei soggetti controllati.

2. Al fine della predisposizione del piano annuale è costituito un gruppo di lavoro, coordinato dal presidente della commissione, composto da due consiglieri nominati dalla commissione stessa, di cui uno espressione della minoranza, e dai due assessori competenti nominati dalla Giunta regionale; in caso di impedimento, gli assessori competenti possono essere sostituiti da altri componenti della Giunta regionale.

3. Il gruppo di lavoro propone le aree o i settori di sensibilità e di criticità del sistema socio-sanitario regionale, con riferimento a situazioni di particolare interesse per il settore, utilizzando anche analisi campionarie.

4. La commissione, d’intesa con la Giunta regionale, può deliberare modifiche al piano annuale.

Art. 5

Attività ispettiva ordinaria

1. Attengono all’attività ispettiva ordinaria:

a) l’attività di verifica e monitoraggio, effettuata d’ufficio in conformità al piano annuale;

b) l’analisi sotto il profilo amministrativo dei verbali dei collegi sindacali delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie integrate, di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e successive modificazioni, e dell’Istituto oncologico veneto (IOV), istituito con la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26 “Istituzione dell’Istituto oncologico veneto” e successive modificazioni, nonché dei verbali degli organi di controllo degli enti pubblici afferenti il settore sociale. I verbali devono essere trasmessi alla struttura ispettiva entro trenta giorni dalla loro adozione.

2. In attuazione del piano annuale, il dirigente regionale della struttura ispettiva attiva l’ispezione.

Art. 6

Attività ispettiva straordinaria

1. L’attività ispettiva straordinaria verte su fattispecie di particolare gravità ed urgenza comunque attinenti la competenza della struttura ispettiva in ordine alla regolarità amministrativa e contabile dei procedimenti ed è attivata esclusivamente su segnalazione formale:

a) della Giunta regionale o dei suoi componenti;

b) dei componenti del Consiglio regionale.

2. Ai fini dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21, il presidente della commissione, su mandato della commissione stessa e d’intesa con il gruppo di lavoro di cui all’articolo 4, comma 2, definisce motivatamente l’ordine di priorità delle ispezioni pervenute.

3. In attuazione dell’attività di cui ai commi 1 e 2, il dirigente regionale della struttura ispettiva attiva l’ispezione straordinaria.

Art. 7

Modalità della segnalazione

1. La segnalazione per l’attivazione di ispezioni straordinarie da parte dei soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, deve pervenire alla struttura ispettiva con formale richiesta scritta e deve esplicitare gli elementi essenziali del fatto e le eventuali circostanze rilevanti, nonché recare in allegato eventuale documentazione a comprova.

2. Oltre alla relazione di cui all’articolo 8, i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, hanno diritto di ottenere la documentazione inerente le verifiche ispettive attivate e già concluse con apposita istanza scritta indirizzata alla struttura ispettiva.

Art. 8

Modalità di predisposizione delle relazioni

1. L’attività prevista dal piano annuale e l’attività straordinaria si concludono con una relazione sottoscritta dal dirigente regionale della struttura ispettiva con le scadenze e le modalità di seguito indicate:

a) le relazioni inerenti l’attività ispettiva ordinaria del piano annuale devono essere ultimate e trasmesse al presidente della commissione, all’assessore competente e alla Giunta regionale entro il 15 marzo dell’anno successivo alla sua approvazione;

b) le relazioni inerenti l’attività ispettiva straordinaria devono essere predisposte dalla struttura ispettiva non oltre i trenta giorni dall’ultimazione delle attività istruttorie e sono trasmesse al presidente della commissione, all’assessore competente, alla Giunta regionale, per l’eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti ed, infine, al soggetto che ha assunto l’iniziativa.

2. Sia per l’attività ispettiva ordinaria che straordinaria la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’invio delle risultanze ispettive, relaziona puntualmente sull’attività intrapresa alla commissione.

3. Qualora nel corso dell’attività ispettiva ordinaria e straordinaria, il dirigente della struttura ispettiva riscontri l’esistenza di fatti di particolare gravità, ne dà tempestiva comunicazione al presidente della commissione, all’assessore competente e alla Giunta regionale. Tale comunicazione non esclude l’obbligo di predisporre la relazione conclusiva.

Art. 9

Modalità di esercizio dell’attività ispettiva

1. Le strutture regionali sono tenute a fornire tempestivamente la più ampia collaborazione alla struttura ispettiva per lo svolgimento dell’attività ispettiva e di vigilanza.

2. Il dirigente della struttura ispettiva può richiedere, per specifiche fattispecie, attraverso l’assessore di riferimento, l’avvalimento di personale delle strutture regionali in possesso delle competenze richieste.

3. Ai fini del corretto esercizio dell’attività ispettiva, i soggetti controllati hanno l’obbligo di fornire, entro i termini indicati dalla struttura ispettiva, la documentazione richiesta dalla stessa.

4. I soggetti controllati hanno altresì l’obbligo, previa formale richiesta del dirigente regionale della struttura ispettiva, di far accedere i funzionari incaricati dell’ispezione nei locali destinati all’esercizio dell’attività.

5. Nell’espletamento dell’attività di verifica, il dirigente della struttura ispettiva, per specifiche fattispecie, può chiedere, per il tramite del responsabile dalla segreteria regionale per la sanità, la collaborazione di personale delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie integrate, dello IOV e degli enti pubblici afferenti il settore sociale, in possesso delle competenze richieste, che non sia direttamente coinvolto nell’attività di indagine e che non appartenga alla struttura presso cui si svolge l’ispezione, nonché di personale dell’Agenzia regionale socio sanitaria. (ARSS), istituita dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni.

6. L’attività svolta dal personale di cui ai commi 2 e 5 è considerata attività di servizio a tutti gli effetti e gli emolumenti relativi ad eventuali trattamenti di missione sono rimborsati dalla Regione alle aziende ULSS, alle aziende ospedaliere, alle aziende ospedaliere universitarie integrate, allo IOV, agli enti pubblici afferenti il settore sociale e all’ARSS che hanno messo a disposizione il personale per effettuare l’ispezione. Per l’attività da svolgere all’esterno della sede ordinaria di lavoro si applicano gli istituti contrattuali previsti per il servizio fuori sede del personale dipendente.

Art. 10

Tutela della privacy

1. La struttura ispettiva svolge la propria attività nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia dei dati personali” e successive modificazioni.

2. I dati personali forniti, o altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività svolta, sono trattati per scopi strettamente collegati con l’esercizio dell’attività istituzionale.

3. Il personale della struttura ispettiva incaricato del trattamento dei dati accede alle sole informazioni la cui conoscenza sia indispensabile per adempiere ai propri compiti e doveri d’ufficio, curandone la conservazione in modo che non siano accessibili al pubblico.

Art. 11

Diritto di accesso alle informazioni sull’attività ispettiva

1. Eventuali richieste di accesso ad informazioni sull’attività ispettiva svolta o in corso di svolgimento devono essere formulate, per iscritto, al presidente della commissione.

2. Qualora le richieste siano riferite ad attività ispettive non ancora concluse, il presidente della commissione, su indicazione del dirigente della direzione ispettiva, può differirne motivatamente l’accesso alla conclusione del procedimento istruttorio, nell’ipotesi in cui possa derivarne un danno per la Regione o per soggetti terzi.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Venezia, 26 maggio 2011

Luca Zaia


INDICE Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Principi e criteri informatori Art. 3 - Ambito operativo Art. 4 - Piano annuale dell¿attività ispettiva Art. 5 - Attività ispettiva ordinaria Art. 6 - Attività ispettiva straordinaria Art. 7 - Modalità della segnalazione Art. 8 - Modalità di predisposizione delle relazioni Art. 9 - Modalità di esercizio dell¿attività ispettiva Art. 10 - Tutela della privacy Art. 11 - Diritto di accesso alle informazioni sull¿attività ispettiva


Dati informativi concernenti il regolamento regionale 26 maggio 2011, n. 1

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione del regolamento regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali che hanno presentato due proposte di regolamento, a ciascuna delle quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di regolamento:

- proposta di regolamento n. 2 d'iniziativa del consigliere Padrin relativa a “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21”;

- proposta di regolamento n. 3 d'iniziativa della Giunta regionale relativa a “Regolamento regionale relativo alla disciplina del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto (articolo 5, legge regionale 5 agosto 2010, n. 21)” (deliberazione della Giunta regionale n. 131/CR del 30 novembre 2010);

- Il progetto di regolamento è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;

- La 5° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di regolamento in data 24 marzo 2011;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Leonardo Padrin, ha esaminato e approvatoil progetto di regolamento con deliberazione 28 aprile 2011, n. 24.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 istituisce, presso il Consiglio regionale, la struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza.

In tal modo, il Consiglio regionale dispone di uno strumento diretto ed efficace che consente di monitorare i settori della sanità e del sociale e di esercitare al meglio i propri compiti di programmazione e di verifica della gestione.

L'articolo 5 della suddetta legge regionale prevede che gli aspetti di natura organizzativa e funzionale sono disciplinati con regolamento.

Il regolamento prevede:

- l'adozione, da parte della commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, d'intesa con la Giunta regionale, di un piano annuale dell'attività ispettiva, nonché la previsione di attività ispettiva straordinaria, avente ad oggetto fattispecie di particolare gravità ed urgenza, attivabile su segnalazione dei componenti del Consiglio regionale ovvero della Giunta regionale o dei suoi componenti;

- le modalità di segnalazione, di predisposizione delle relazioni e di esercizio dell'attività ispettiva;

- la costituzione di un gruppo di lavoro, coordinato dal Presidente della commissione consiliare competente, composto da due consiglieri nominati dalla commissione stessa, di cui uno espressione della minoranza, e dai due assessori competenti nominati dalla Giunta regionale;

- la previsione di collaborazione con le strutture regionali;

- la previsione di collaborazione del personale delle aziende ULSS, dell'azienda ospedaliera di Padova, dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, dell'IRCCS, dello IOV, dell'ARSS e degli enti pubblici regionali afferenti il settore sociale, che non sia direttamente coinvolto nell'attività di ispezione e di vigilanza e che non appartenga alla struttura presso cui si svolge l'ispezione.

La Quinta Commissione ha concluso, nella seduta n. 25 del 24 marzo 2011, l'esame della proposta di regolamento esprimendo all'unanimità (Popolo della Libertà, Liga Veneta Lega Nord Padania, Gruppo Misto, Partito Democratico Veneto, Unione di Centro, Italia dei Valori) parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale, nel testo elaborato dalla Commissione stessa.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 21/2010 è il seguente:

Art. 5 - Regolamento.

1. Gli aspetti di natura organizzativa e funzionale sono disciplinati con regolamento.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2010 è il seguente:

“Art. 2 - Attività e compiti.

1. L'attività ispettiva e di vigilanza, di carattere amministrativo, contabile e funzionale, si esercita con riguardo ai settori regionali sanitario e sociale. Particolare rilevanza nello svolgimento dell'attività di controllo è attribuita al rapporto della struttura ispettiva con i collegi sindacali o dei revisori dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.
2. La struttura ispettiva svolge un'attività di vigilanza di secondo grado, che non sostituisce la normale attività di verifica e vigilanza attribuita dalla vigente normativa ad altre strutture regionali.
3. L'attività ispettiva può essere ordinaria e straordinaria.
4. L'attività ordinaria viene effettuata in conformità al piano annuale di attività predisposto, entro il primo trimestre di ogni anno, dalla commissione consiliare di intesa con la Giunta regionale, al fine di consentire il coordinamento con la programmazione regionale.
5. L'attività ispettiva straordinaria verte su fattispecie particolari e può essere attivata su segnalazione della Giunta regionale o dei suoi componenti ovvero dei componenti del Consiglio regionale. La commissione consiliare, con espressa motivazione, può individuare fra le segnalazioni pervenute quelle ritenute prioritarie.
6. Qualora la struttura ispettiva accerti nello svolgimento della propria attività irregolarità o inefficienze invia alla commissione consiliare specifiche relazioni con le proprie osservazioni e proposte.
7. Il presidente della commissione consiliare invia gli esiti dell'attività di ispezione e di vigilanza alla Giunta regionale ai fini dell'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti; la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'invio, relaziona puntualmente sulla attività intrapresa.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione controlli e governo SSR

Torna indietro