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Scarica versione stampabile Regolamento Regionale

Bur n. 64 del 18 luglio 2006


Regolamento Regionale n. 4 del 14 luglio 2006

Modifiche al regolamento regionale 13 gennaio 2006, n. 1 “Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari effettuato dal Consiglio regionale del Veneto”.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
e m a n a
 
il seguente regolamento regionale:

Art. 1 - Modifiche delle schede dalla numero 1 alla numero 10 dell’allegato al regolamento regionale 13 gennaio 2006, n. 1 “Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari effettuato dal Consiglio regionale del Veneto”.
       1.    Nelle schede dalla numero 1 alla numero 10 dell’allegato al regolamento regionale 13 gennaio 2006, n. 1, alla voce “Modalità di trattamento dei dati” la parola “automatizzato” è sostituita dalla parola “informatizzato”.
       2.    Nelle schede dalla numero 1 alla numero 10 dell’allegato al regolamento regionale n. 1/2006, alla voce “Flusso informativo” dopo le parole: “Le procedure indicate possono essere ulteriormente dettagliate sulla base della normativa regionale in materia” sono aggiunte le parole: “ed eventuali adattamenti che apportino modifiche sostanziali od integrazioni non formali possono essere apportati solo previo parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali”.
 
Art. 2 - Modifica della scheda numero 1 dell’allegato al regolamento regionale 13 gennaio 2006, n. 1 “Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari effettuato dal Consiglio regionale del Veneto”.
       1.    Nella scheda numero 1 dell’allegato al regolamento regionale n. 1/2006, alla voce “Comunicazione” sono soppresse le seguenti parole: “Per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, la comunicazione delle candidature, con specificazione del soggetto proponente, viene inviata a tutti i consiglieri”.
 
Art. 3 - Modifica della scheda numero 3 dell’allegato al regolamento regionale 13 gennaio 2006, n. 1 “Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari effettuato dal Consiglio regionale del Veneto”.
       1.    Nella scheda numero 3 dell’allegato al regolamento regionale n. 1/2006, alla voce “Comunicazione” dopo le parole: “Compagnia assicurativa. Base normativa: legge regionale 10 marzo 1973, n. 9” sono aggiunte le parole: “La comunicazione è effettuata solo in attuazione di specifici obblighi contrattuali o qualora l’interessato ne abbia fatto richiesta”.
 

Art. 4 - Modifica della scheda numero 8 dell’allegato al regolamento regionale 13 gennaio 2006, n. 1 “Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari effettuato dal Consiglio regionale del Veneto”.

      1.    Nella scheda numero 8 dell’allegato al regolamento regionale n. 1/2006, alla voce “Fonti normative” dopo il n. 9 è aggiunto il n. 9 bis:
“9 bis. Legge 2 luglio 2004, n. 165 “Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione” ”.
 Art. 5 -     1. Modifiche della scheda numero 10 dell’allegato al regolamento regionale 13 gennaio 2006, n. 1 “Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari effettuato dal Consiglio regionale del Veneto”.
       1.    Nella scheda numero 10 dell’allegato al regolamento regionale n. 1/2006, alla voce “Diffusione” dopo le parole: “Base normativa: Regolamento interno del Consiglio, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall’articolo 65, comma 5, D.Lgs. n. 196/2003” sono aggiunte le parole: “e dall’articolo 22, comma 8, del medesimo decreto”.
       2.    Nella scheda numero 10 dell’allegato al regolamento regionale n. 1/2006, alla voce “Descrizione del trattamento: 1. Attività del Consiglio” dopo le parole: “Trasmissione dei resoconti integrali ai consiglieri regionali ed eventuale diffusione tramite reti informatiche e telematiche, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall’articolo 65, comma 5 D.Lgs. n. 196/2003” sono aggiunte le parole: “e dall’articolo 22, comma 8, del medesimo decreto per quanto riguarda la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati”.
       3.    Nella scheda numero 10 dell’allegato al regolamento regionale n. 1/2006, alla voce “Descrizione del trattamento: 2. Attività delle commissioni permanenti, speciali, d’inchiesta o d’indagine” dopo le parole: “Possono essere disposte registrazioni su supporti audio - visivi dei lavori del Consiglio, finalizzate alla trasmissione dell'attività dell'Assemblea legislativa o di altre attività riconducibili alle funzioni istituzionali del Consiglio; tali registrazioni possono essere irradiate tramite reti informatiche, telematiche e con emissioni televisive” sono aggiunte le parole: “e nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall’articolo 65, comma 5, D.Lgs. n. 196/2003 e dall’articolo 22, comma 8, del medesimo decreto per quanto riguarda la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati”.
       4.    Nella scheda numero 10 dell’allegato al regolamento regionale n. 1/2006, alla voce “Descrizione del trattamento: 3. Atti consiliari in genere” dopo le parole: “Per gli atti in questione vale il principio della pubblicità codificato dal Regolamento del Consiglio, pubblicità che si spinge non solo alla loro comunicazione ai soggetti titolati (in base alla tipologia del singolo atto), ma che prevede anche un’ampia diffusione, secondo sistemi tradizionali (diffusione cartacea, giornalistica, ecc.) e attraverso la collocazione in base dati informatiche accessibili in Internet e nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall’articolo 65, comma 5, D.Lgs. n. 196/2003” sono aggiunte leparole: “e dall’articolo 22, comma 8, del medesimo decreto per quanto riguarda la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati”.
 
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Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Venezia, 14 luglio 2006

Galan


INDICE
 
Art. 1 - Modifiche delle schede dalla numero 1 alla numero 10 dell’allegato al regolamento regionale 13 gennaio 2006, n. 1 “Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari effettuato dal Consiglio regionale del Veneto”
Art. 2 - Modifica della scheda numero 1 dell’allegato al regolamento regionale 13 gennaio 2006, n. 1 “Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari effettuato dal Consiglio regionale del Veneto”
Art. 3 - Modifica della scheda numero 3 dell’allegato al regolamento regionale 13 gennaio 2006, n. 1 “Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari effettuato dal Consiglio regionale del Veneto”
Art. 4 - Modifica della scheda numero 8 dell’allegato al regolamento regionale 13 gennaio 2006, n. 1 “Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari effettuato dal Consiglio regionale del Veneto”
Art. 5 - Modifiche della scheda numero 10 dell’allegato al regolamento regionale 13 gennaio 2006, n. 1 “Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari effettuato dal Consiglio regionale del Veneto”
 
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Dati informativi concernenti il regolamento regionale 14 luglio 2006, n. 3
 
            Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:
 
1 -   Procedimento di formazione
2 -   Relazione al Consiglio regionale
3 -   Struttura di riferimento
 
 
1. Procedimento di formazione
- La proposta di regolamento di iniziativa dei Consiglieri Finozzi, Tesserin, Variati, Marchese e Teso è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;
 
- La 1° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 14 marzo 2006;
 
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Marino Finozzi, ha esaminato e approvato il progetto di regolamento con deliberazione 15 giugno 2006, n. 73.
 
 
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
            con regolamento regionale 13 gennaio 2006, n. 1 il Consiglio regionale ha individuato le categorie di dati personali sensibili e giudiziari e le relative operazioni eseguibili da parte delle strutture organizzative del Consiglio regionale, del Consiglio medesimo e degli organi consiliari, in adempimento a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulla base di uno schema tipo elaborato da un gruppo di lavoro costituito dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali.
            Come noto, le citate disposizioni impongono alle pubbliche amministrazioni che effettuano il trattamento di dati sensibili e giudiziari per una finalità di rilevante interesse pubblico di identificare mediante un regolamento, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, i tipi di dati che possono essere trattati e le operazioni eseguibili, nei casi in cui tali tipologie non siano già specificate da una disposizione di legge.
            I dati sensibili e giudiziari individuati nell’atto di natura regolamentare vanno trattati nel rispetto delle garanzie previste dal decreto legislativo n. 196/2003, in particolare previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie quando la raccolta non avvenga presso gli interessati. La comunicazione e la diffusione sono ammesse se indispensabili per adempiere agli obblighi o per svolgere i compiti propri del soggetto pubblico e indicati nell’atto di natura regolamentare.
            L’iter per l’adozione del regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari è stato avviato dal Consiglio regionale nelle more dell’espressione formale del parere del Garante sullo schema tipo inviato dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali, al fine di garantire il rispetto del termine perentorio del 31 dicembre 2005 stabilito dall’articolo 181, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196/2003.
            La proposta di regolamento, presentata alla Presidenza del Consiglio il 30 novembre 2005, è stata esaminata dalla Prima Commissione consiliare in data 6 dicembre 2005 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione 23 dicembre 2005, n. 74.
            Con nota prot. 235 del 9 gennaio 2006 il Garante per la protezione dei dati personali ha comunicato al Coordinatore della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali di aver espresso, in data 29 dicembre 2005, parere favorevole allo schema tipo di regolamento elaborato dal gruppo di lavoro costituito dalla Conferenza medesima, ma condizionato al rispetto di alcune indicazioni.
            Con decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è stato altresì prorogato al 15 maggio 2006 il termine per l’adozione del regolamento previsto dall’articolo 181, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196/2003.
            In adempimento a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003, si ravvisa la necessità di adeguare il regolamento regionale n. 1/2006 alle indicazioni formulate dal Garante con la sopracitata nota del 9 gennaio 2006.
            La Prima Commissione consiliare nel corso della seduta del 14 marzo 2006, ha approvato la seguente proposta di regolamento recante modifiche al regolamento regionale n. 1/2006, all’unanimità, con i voti favorevoli dei colleghi dei gruppi consiliari FI, Nuovo PSI, LV-LN-P, UDC, PNE, Uniti nell’Ulivo-DS (con delega Uniti per Carraro), Misto e Per il Veneto con Carraro.
 
 
3. Struttura di riferimento
Direzione per i rapporti e le attività istituzionali del Consiglio regionale

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