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Regolamento Regionale n. 1 del 13 gennaio 2006
Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari effettuato dal Consiglio regionale del Veneto.
Il Consiglio regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta regionalee m a n a il seguente regolamento regionale:
1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", individua le categorie di dati e le relative operazioni eseguibili, strettamente pertinenti e necessarie, da parte delle strutture organizzative del Consiglio regionale della Regione del Veneto e da parte del Consiglio, degli Organi consiliari e loro membri, limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali in materia di dati sensibili e giudiziari, con riferimento:a) ai trattamenti effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla Parte seconda del D.Lgs. n. 196/2003;
b) ai trattamenti autorizzati da espressa disposizione di legge per rilevanti finalità di interesse pubblico, ove non sono legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili;
c) ai trattamenti connessi alle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico individuate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 4 del D.Lgs. n. 196/2003.2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.
1. Nelle schede allegate al presente regolamento numerate da 1 a 10 sono individuati i dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili.
1. Con apposito regolamento del Consiglio regionale viene aggiornata e integrata periodicamente l'identificazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili.
1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e reso disponibile in Internet, nel sito WEB del Consiglio regionale.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.
Venezia, 13 gennaio 2006
Galan
(seguono allegati)
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