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Regolamento Regionale n. 1 del 05 dicembre 2005
Regolamento attuativo della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 per individuare le forme di incentivazione per la costituzione e la partecipazione alle gare di consorzi stabili nonché dei consorzi di natura ed origine della piccola impresa artigiana (articolo 26, comma 2).
Il Consiglio regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta regionale e m a n ail seguente regolamento regionale:
1. Il presente regolamento individua e disciplina, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modifiche, le forme di incentivazione per la costituzione e la partecipazione alle gare di consorzi stabili, nonché dei consorzi di natura ed origine della piccola impresa artigiana ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge-quadro per l'artigianato" e successive modifiche, e della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e successive modifiche.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, secondo le modalità di cui agli articoli 2 e 3.
1. I contributi a fondo perduto sono concessi nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili sostenute per la costituzione dei consorzi.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i consorzi stabili ed i consorzi artigiani di cui agli articoli 11 e 11 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" che hanno sede operativa nel Veneto e che sono costituiti, per almeno il settantacinque per cento, da imprese con sede operativa nel Veneto.
3. Sono ammissibili ai contributi di cui al comma 1 le spese notarili e di consulenza, IVA esclusa, sostenute per la costituzione del consorzio e debitamente documentate.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nei limiti della dotazione assegnata dalla legge di bilancio, previa pubblicazione di un bando annuale che individua i criteri di valutazione ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo e le modalità di erogazione.
5. I contributi sono revocati nel caso di scioglimento del consorzio beneficiario entro cinque anni dalla data di concessione del contributo.
1. Nell'ambito dei criteri da stabilirsi annualmente per l'utilizzo dei fondi di rotazione istituiti dall'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)" e dall'articolo 21 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002" sono previste specifiche priorità e condizioni di migliore favore per i consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, costituiti per la partecipazione a gare.
2. Possono beneficiare dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1 i consorzi di cui all'articolo 2, comma 2.
3. I finanziamenti agevolati sono revocati, oltre che nei casi previsti dai provvedimenti di cui al comma 4, nel caso di scioglimento del consorzio beneficiario o di cessione dei beni, acquisiti mediante il finanziamento, entro cinque anni dalla data di concessione del finanziamento agevolato.
4. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, trovano applicazione i criteri di utilizzo e le modalità di gestione dei Fondi di rotazione, definiti con i provvedimenti della Giunta regionale di attuazione dell'articolo 23 della legge regionale n. 5/2001 e dell'articolo 21 della legge regionale n. 2/2002.
1. Non possono beneficiare dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 i consorzi che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 41, comma 4, e 42, comma 2, della legge regionale n. 27/2003.
1. I finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 sono concessi secondo la disciplina di cui ai regolamenti CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 e n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 pubblicati nella G.U.C.E. 13 gennaio 2001, n. L 10.
__________________Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.
Venezia, 5 dicembre 2005
Galan
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