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Scarica versione stampabile Regolamento Regionale

Bur n. 115 del 06 dicembre 2005


Regolamento Regionale n. 1 del 05 dicembre 2005

Regolamento attuativo della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 per individuare le forme di incentivazione per la costituzione e la partecipazione alle gare di consorzi stabili nonché dei consorzi di natura ed origine della piccola impresa artigiana (articolo 26, comma 2).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale

e m a n a

il seguente regolamento regionale:

Art. 1


- Finalità


1. Il presente regolamento individua e disciplina, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modifiche, le forme di incentivazione per la costituzione e la partecipazione alle gare di consorzi stabili, nonché dei consorzi di natura ed origine della piccola impresa artigiana ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge-quadro per l'artigianato" e successive modifiche, e della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e successive modifiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, secondo le modalità di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 2

- Contributi a fondo perduto.


1. I contributi a fondo perduto sono concessi nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili sostenute per la costituzione dei consorzi.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i consorzi stabili ed i consorzi artigiani di cui agli articoli 11 e 11 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" che hanno sede operativa nel Veneto e che sono costituiti, per almeno il settantacinque per cento, da imprese con sede operativa nel Veneto.

3. Sono ammissibili ai contributi di cui al comma 1 le spese notarili e di consulenza, IVA esclusa, sostenute per la costituzione del consorzio e debitamente documentate.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nei limiti della dotazione assegnata dalla legge di bilancio, previa pubblicazione di un bando annuale che individua i criteri di valutazione ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo e le modalità di erogazione.

5. I contributi sono revocati nel caso di scioglimento del consorzio beneficiario entro cinque anni dalla data di concessione del contributo.

Art. 3


- Finanziamenti agevolati


1. Nell'ambito dei criteri da stabilirsi annualmente per l'utilizzo dei fondi di rotazione istituiti dall'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)" e dall'articolo 21 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002" sono previste specifiche priorità e condizioni di migliore favore per i consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, costituiti per la partecipazione a gare.

2. Possono beneficiare dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1 i consorzi di cui all'articolo 2, comma 2.

3. I finanziamenti agevolati sono revocati, oltre che nei casi previsti dai provvedimenti di cui al comma 4, nel caso di scioglimento del consorzio beneficiario o di cessione dei beni, acquisiti mediante il finanziamento, entro cinque anni dalla data di concessione del finanziamento agevolato.

4. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, trovano applicazione i criteri di utilizzo e le modalità di gestione dei Fondi di rotazione, definiti con i provvedimenti della Giunta regionale di attuazione dell'articolo 23 della legge regionale n. 5/2001 e dell'articolo 21 della legge regionale n. 2/2002.

Art. 4


- Casi di esclusione


1. Non possono beneficiare dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 i consorzi che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 41, comma 4, e 42, comma 2, della legge regionale n. 27/2003.



Art. 5


- Rispetto della normativa comunitaria


1. I finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 sono concessi secondo la disciplina di cui ai regolamenti CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 e n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 pubblicati nella G.U.C.E. 13 gennaio 2001, n. L 10.

__________________


Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Venezia, 5 dicembre 2005

Galan


INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Contributi a fondo perduto
Art. 3 - Finanziamenti agevolati
Art. 4 - Casi di esclusione
Art. 5 - Rispetto della normativa comunitaria


______________________________________________________
Dati informativi concernenti il regolamento regionale 5 dicembre 2005, n. 1

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento


1. Procedimento di formazione
- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Massimo Giorgetti, ha adottato il disegno di regolamento con deliberazione 12 luglio 2005, n. 1/pdr;

- Il disegno di regolamento è stato assegnato alla 3° commissione consiliare;

- La 3° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 26 ottobre 2005;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giuliana Fontanella, ha esaminato e approvato il progetto di regolamento con deliberazione 10 novembre 2005, n. 60.


2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
l'articolo 26, comma 2, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, demanda ad apposito regolamento l'individuazione di "forme di incentivazione per la costituzione e la partecipazione alle gare di consorzi stabili, nonché dei consorzi di natura ed origine della piccola impresa artigiana ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge Quadro per l'Artigianato" e successive modificazioni e della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'Artigianato" ".
La richiamata disposizione legislativa enuncia la finalità che intende perseguire - la promozione dell'aggregazione tra le imprese - e gli strumenti ritenuti idonei allo scopo, ovvero le "forme di incentivazione per la costituzione e la partecipazione alle gare" dei consorzi stabili e dei consorzi tra imprese artigiane.
Quanto alla finalità, ancor più esplicita è la relazione che ha accompagnato il disegno di legge nella discussione consiliare, laddove si legge che "si intende promuovere un accorpamento dell'imprenditoria veneta al fine di conseguire una maggiore competitività della stessa, con particolare riguardo all'incentivazione per la piccola impresa artigiana ...".
Il legislatore ha, perciò, inteso incentivare l'aggregazione non estemporanea - quale si realizza, ad esempio, mediante la partecipazione a raggruppamenti "temporanei" di imprese - tra gli operatori del settore, allo scopo di accrescerne le dimensioni strutturali, i requisiti di qualificazione e, conseguentemente, le capacità competitive.
Tale, apprezzabile, obiettivo di politica industriale è pienamente coerente con le analisi del sistema produttivo delle costruzioni e dei settori complementari nel Veneto, sistema caratterizzato dalla presenza quasi totalitaria di imprese di piccole e medie dimensioni, singolarmente "inadeguate" ad affrontare un mercato dei lavori pubblici dove gli interventi posti in gara aumentano significativamente di valore economico e di complessità esecutiva.
Circostanze, queste, estremizzate nel caso degli interventi ricompresi nei programmi di opere strategiche di interesse statale e destinate a riproporsi nel caso degli interventi strategici di interesse regionale di cui al Capo XI della legge regionale n. 27/2003.
Quanto agli "strumenti" di incentivazione, la norma di legge, nel demandarne la definizione ad un atto di natura regolamentare, si limita a riferirli a due diversi momenti della vita delle figure consortili destinatarie del provvedimento: la costituzione e la partecipazione alle gare.
Mentre non dà origine a particolari problematiche l'incentivazione riguardante la fase di costituzione dei consorzi stabili e dei consorzi di imprese artigiane, ben più delicata appare la configurazione di strumenti di incentivazione correlati alla partecipazione alle gare dei medesimi consorzi.
Infatti, "l'incentivazione per ... la partecipazione alle gare" potrebbe tradursi o in un accrescimento della qualificazione altrimenti in possesso del consorzio - così da renderlo maggiormente competitivo, consentendogli di accedere a procedure per l'affidamento di lavori d'importo più elevato di quello rapportato alla sua "normale" qualificazione - oppure in un'attenuazione dei costi ordinariamente correlati alla predetta partecipazione.
Nel predisporre lo schema di provvedimento di attuazione dell'articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 27/2003, si è ritenuto opportuno non intervenire con misure direttamente incidenti sulla qualificazione dei consorzi stabili e dei consorzi di imprese artigiane.
È ben noto, infatti, il dibattito dottrinale e giurisprudenziale apertosi a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, in particolare, per quel che qui interessa, in merito alla riconducibilità o meno della disciplina della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici alla "tutela della concorrenza", che l'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Ci si è, perciò, limitati all'adozione delle sole misure riguardanti l'agevolazione finanziaria finalizzata alle spese di costituzione e di investimento consortili (cfr. gli articoli 2 e 3), che oltre a rappresentare indubbie forme di incentivazione alla costituzione dei consorzi, indirettamente assolvono anche alla funzione delineata dal legislatore regionale di "incentivare ... la partecipazione alle gare di consorzi stabili nonché dei consorzi di natura ed origine della piccola impresa artigiana ...".

Articolo 1
Coerentemente con quanto sopra evidenziato, l'articolo 1 del regolamento menziona i contenuti e le finalità previsti dall'articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 27/2003, in tema di consorzi stabili e di consorzi di natura ed origine della piccola impresa artigiana ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge Quadro per l'Artigianato" e successive modificazioni e della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'Artigianato".
Il secondo comma autorizza la Giunta regionale a concedere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per raggiungere le finalità previste dalla norma primaria, la cui disciplina è dettata nei successivi articoli 2 e 3.

Articolo 2
Con riferimento alla fase di costituzione di quest'ultimi, lo schema di provvedimento attuativo dell'articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 27/2003, individua nell'articolo 2 lo strumento del contributo a fondo perduto, da riconoscersi nella misura massima del 50 per cento, IVA esclusa, delle spese notarili, di imposta di registro e catastale, nonché delle spese di consulenza, debitamente documentate.
Ammessi a beneficiare del citato contributo sono i consorzi stabili ed i consorzi di natura ed origine della piccola impresa artigiana che hanno sede operativa nel Veneto e costituiti da almeno il 75 per cento di imprese con sede operativa nel Veneto.
La Giunta regionale provvederà annualmente alla pubblicazione di un bando per l'individuazione dei soggetti assegnatari del contributo a fondo perduto, nei limiti della dotazione assegnata con la legge di bilancio.

Articolo 3
Con particolare, ancorché, non esclusivo riferimento alla fase di costituzione dei consorzi, è destinato ad operare anche lo strumento del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3 dello schema di regolamento.
Allo scopo di assicurare la coerenza della misura agevolativa con le caratteristiche proprie delle strutture consortili operanti nel settore dei lavori pubblici, l'articolo 3, comma 3, dello schema di provvedimento stabilisce che i finanziamenti agevolati sono revocati - oltre che in presenza delle fattispecie individuate nei provvedimenti che disciplinano i criteri di utilizzo dei Fondi di rotazione (ex articolo 23 legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 e articolo 21 legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2) - nel caso di scioglimento del consorzio beneficiario o di cessione dei beni oggetto di agevolazione entro cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione.

Articolo 4
La disposizione sancisce l'esclusione dalle misure agevolative dei consorzi che si siano resi colpevoli di irregolarità riguardo agli obblighi in materia di tutela dei lavoratori individuate dall'articolo 41, comma 4, della legge regionale n. 27/2003, ovvero di irregolarità in materia di sicurezza previste dall'articolo 42, comma 2, della stessa legge.

Articolo 5
Contempla il rispetto della normativa comunitaria.

La Terza Commissione, nella seduta del 26 ottobre 2005 ha approvato, all'unanimità dei presenti, la proposta di regolamento che ora si sottopone all'aula per l'approvazione.

3. Note agli articoli
Nota all'articolo 1
- Il testo del comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 27/2003 è il seguente:
"2. Al fine di promuovere e favorire l'aggregazione tra le imprese, con regolamento sono individuate forme di incentivazione per la costituzione e la partecipazione alle gare di consorzi stabili nonché dei consorzi di natura ed origine della piccola impresa artigiana ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge Quadro per l'Artigianato" e successive modificazioni e della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'Artigianato".".

Note all'articolo 2
- Il testo degli artt. 11 e 11 bis della legge regionale n. 67/1987 è il seguente:
"Art. 11 - Consorzi artigiani iscrivibili in separata sezione dell'albo.
1. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane devono iscriversi in separata sezione dell'albo.
2. Le forme associative di cui al precedente comma sono tenute a fornire all'atto dell'iscrizione l'elenco delle imprese associate e, successivamente, le variazioni intervenute nell'elenco stesso.
3. Per la tenuta della separata sezione dell'albo provinciale delle imprese artigiane si applicano le disposizioni che disciplinano la tenuta dell'albo stesso.
Art. 11 bis - Agevolazioni ai consorzi e società consortili.
1. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, tra imprese artigiane, di cui all'articolo 6, primo comma della legge 8 agosto 1985, n. 443 sono ammessi a godere delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e ad adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, a condizione che siano iscritti nella separata sezione dell'albo.
2. Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui al precedente comma i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, se iscritti nella separata sezione dell'albo.
2 bis. É ammessa l'iscrizione alla separata sezione dell'albo, da disporsi da parte della Commissione provinciale per l'artigianato, con conseguimento dei benefici di cui al comma 1, dei consorzi di secondo grado purché i due terzi degli organismi consorziati siano a loro volta iscritti alla separata sezione dell'albo ai sensi dell'articolo 6, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, e sempre che gli stessi detengano la maggioranza negli organi deliberanti.
3. L'iscrizione alla separata sezione dell'albo dei soggetti di cui al primo e secondo comma del presente articolo è disposta dalla Commissione provinciale per l'artigianato su domanda del consorzio, cooperativa, o società consortile interessati, previo accertamento del possesso dello status di impresa artigiana da parte dei soggetti associati nelle proporzioni previste dall'articolo 6, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.
4. I consorzi e le società consortili di cui ai precedenti commi sono tenuti a comunicare alla commissione le modificazioni di fatto e di diritto intervenute successivamente all'iscrizione, ivi inclusa la perdita di requisiti artigiani di una o più delle imprese associate, nonché la cessazione del consorzio o società consortile.".

- Il testo dell'art. 12 della legge n. 241/1990 è il seguente:
"12. Provvedimenti attributivi di vantaggi economici.
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.".


Note all'articolo 3
- Il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 5/2001 è il seguente:
"Art. 23 _ Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese.
1. Al fine del rafforzamento del sistema produttivo veneto, è istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese con la dotazione di lire 40 miliardi (capitolo n. 23301).
2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le piccole e medie imprese, operanti nel Veneto, del settore secondario e terziario, ivi comprese le imprese artigiane e le imprese cooperative.
3. La Giunta regionale provvede, fatta salva l'applicazione della regola "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni, agli adempimenti previsti dall'Unione Europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente, sentita la competente Commissione consiliare, i requisiti specifici delle imprese ammissibili ai benefici del fondo regionale di cui al comma 1, i criteri di utilizzo del fondo medesimo in relazione alle tipologie di imprese e di intervento, nonché le relative modalità di gestione in conformità ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa; la Commissione si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, trascorso tale termine si prescinde dal parere.".

- Il testo dell'art. 21 della legge regionale n. 2/2002 è il seguente:
"Art. 21 _ Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane.
1. Al fine del rafforzamento del sistema produttivo veneto, è istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane con la dotazione di euro 12.500.000,00 (u.p.b. U0056).
2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le imprese artigiane del Veneto, così come definite dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge quadro per l'artigianato" e successive modificazioni, nonché i loro consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui all'articolo 6 della medesima legge.
3. La Giunta regionale provvede, fatta salva l'applicazione della regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni, agli adempimenti previsti dall'Unione europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente, sentita la competente commissione consiliare, i criteri di utilizzo del fondo medesimo in relazione alle tipologie di imprese e di intervento, nonché le relative modalità di gestione in conformità ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa.".

Nota all'articolo 4
- Il testo del comma 4 dell'art. 41 della legge regionale n. 27/2003 è il seguente:
"Art. 41 _ Disposizioni in materia di tutela e trattamento dei lavoratori.
4. La garanzia fideiussoria di cui all'articolo 30, comma 2, è incrementata di ulteriori cinque punti percentuali rispetto all'importo base, per le imprese per le quali risultino irregolarità riguardo agli obblighi di cui al comma 1 in materia di tutela dei lavoratori.".

- Il testo del comma 2, dell'art. 42 della legge regionale n. 27/2003 è il seguente:
"Art. 42 _ Disposizioni in materia di sicurezza.
2. La garanzia fideiussoria di cui all'articolo 30, comma 2, è incrementata di ulteriori cinque punti percentuali rispetto all'importo base, per le imprese che hanno subito contravvenzioni in materia di sicurezza nei tre anni antecedenti a quello relativo all'effettuazione dell'appalto ovvero di dieci punti per le imprese che nello stesso periodo hanno subito condanne nella stessa materia della sicurezza.".

4. Struttura di riferimento
Direzione lavori pubblici

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