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Scarica versione stampabile Ordinanza del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 99 del 06 luglio 2020


Materia: Protezione civile e calamità naturali

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 64 del 06 luglio 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

Note per la trasparenza

Alla luce dell’esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

Il Presidente

Visti l’art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;

Rilevato, sulla base dei dati rilevati in data 6 luglio 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra un nuovo caso di contagio e n. 16 ricoverati positivi e 153 negativizzati, per un totale di 169 ricoverati, che erano 570 il 17 maggio 2020, oltre a 8 ricoverati in terapia intensiva tra positivi e negativizzati, su una disponibilità di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 825 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente evidente, ampia adeguatezza dell’offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza anche difronte ad una non prospettabile, allo stato, ripresa del contagio, il quale, per contro, si presenta in netta riduzione pur a fronte delle rilevanti riaperture di attività economiche e di ripresa di movimentazione sociale avvenute a partire dal 4 maggio 2020, come risulta anche dal numero di soggetti attualmente positivi in netto calo, pari a 384, ammontanti a 8601 unità il 30 aprile 2020, e 768 in isolamento domiciliare;

Rilevato che il rapporto sull'andamento della situazione epidemiologica sul territorio regionale, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue modificazioni, Dati relativi alla settimana 22-28 giugno 2020 (aggiornati al 30 giugno 2020 h11:00; data analisi 2 luglio 2020), esprime una valutazione relativa all'aumento di trasmissione ed attuale impatto di COVID-19 sui servizi assistenziali di fascia “moderata”, con Stima di Rt puntuale (su data inizio sintomi) pari a 1,63 ed attesta: “Sebbene le misure di lock-down in Italia abbiano permesso un controllo efficace dell’infezione da SARS-CoV-2, persiste una trasmissione diffusa del virus che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti.

- Il numero di nuovi casi di infezione rimane nel complesso contenuto. Questo avviene grazie alle attività di testing-tracing-tracking che permettono di interrompere potenziali catene di trasmissione sul nascere. La riduzione nei tempi tra l’inizio dei sintomi e la diagnosi/isolamento permette una più tempestiva identificazione ed assistenza clinica delle persone che contraggono l’infezione. …

La situazione descritta in questo report, relativa prevalentemente alla terza fase di transizione, è complessivamente positiva con piccoli segnali di allerta relativi alla trasmissione. Al momento i dati confermano il mantenimento della fase di transizione con le misure di prevenzione e controllo già adottate dalle Regioni/PPAA.

- È necessario mantenere elevata la resilienza dei servizi territoriali, continuare a rafforzare la consapevolezza e la compliance della popolazione, realizzare la ricerca attiva ed accertamento diagnostico di potenziali casi, l’isolamento dei casi confermati, la quarantena dei loro contatti stretti. Queste azioni sono fondamentali per controllare la trasmissione ed eventualmente identificare rapidamente e fronteggiare recrudescenze epidemiche”;

Rilevato che in Veneto e fuori regione si sono verificati casi di contagi dovuti oggettivamente e inequivocabilmente al mancato rispetto dell’obbligo di isolamento previsto dalle norme in materia, in particolare per quanto riguarda l’ipotesi di ingresso o rientro in Italia da paesi non Schengen e comunque per mancata sottoposizione a quarantena in presenza di sintomi di contagio, soprattutto con diffusione dello stesso in ambiente di lavoro;

Rilevato che l’isolamento fiduciario è obbligatorio nei seguenti casi:

a) provvedimento dell'autorita' sanitaria che colloca in quarantena coloro che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19, in forza dell’art. 1, commi 6 e 7, d.l. 33/20;

b) Rientro o ingresso in Italia da paesi non UE e non Schengen, nelle fattispecie di cui al combinato disposto degli articoli 4, 5 e 6, del DPCM 11.6.2020 e dell’ordinanza del Ministro della Salute 30.6.2020;

c) infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°), con obbligo di comunicazione al medico curante, secondo il disposto dell’art. 1, lett. a), DPCM 11.6.2020;

Rilevato che la violazione dei suddetti obblighi di isolamento è punita con sanzione penale nel caso sub a) ai sensi dell’art. 2, comma 3, d.l. 33/20 e che le altre violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro ai sensi dell’art. articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Ritenuto di dover intervenire a fini prevenzionali, a fronte degli episodi sopra ricordati, anche con le misure repressive sanzionatorie, comprese le sanzioni pecuniarie e accessorie amministrative;

Rilevato che, alla luce degli articoli 4 d.l. 19/20 e 2 d.l. 33/20, l’applicazione di sanzioni pecuniarie da parte delle Regioni presuppone l’adozione, con ordinanza del Presidente della Regione, di misure tra quelle previste dal d.l. 19/20;

Considerato che non risulta preclusa la previsione di misure prevenzionali anche da parte delle Regioni in aggiunta alle misure pur identiche o analoghe da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri con il provvedimento di cui all’art. 2, D.L. 19/20;

Considerati i gravi oneri derivanti a carico del servizio sanitario regionale dal contagio conseguente alla violazione di norme e disposizioni;

Ritenuto di prevedere espressamente come misura regionale ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, lett. d), e dell’art. 3 del d.l. 19/20, la quarantena precauzionale per 14 giorni, con conseguente divieto di uscita dalla residenza anagrafica o da altro luogo comunicato all’Azienda Ulss competente per territorio sulla residenza o dimora o nel luogo in cui è accertata dall’Autorità pubblica la presenza di soggetto obbligato, per le persone che hanno avuto contatti a rischio con casi confermati o sospetti di malattia infettiva diffusiva da SARS-COV-2 o che entrano nel territorio regionale da aree esterne al territorio nazionale;

Vista, a tali ultimi effetti, la citata ordinanza del Ministro della Salute del 30.6.2020;

Visti gli articoli 4 e 5 del DPCM 11.6.2020,

Ritenuta la necessità di intervenire in particolare sulle aziende, considerata la potenzialità della diffusione del contagio, anche tenuto conto del numero degli spostamenti all’estero che vengono svolti a fini lavorativi;

Ritenuto di prevedere il divieto di utilizzare la prestazione lavorativa dei soggetti suddetti da parte del datore di lavoro a conoscenza dell’obbligo di isolamento;

Ritenuto di applicare in caso di infrazione alle misure suddette la sanzione pecuniaria della misura fissa di euro 1000 e di stabilire l’obbligo di denuncia alla procura della Repubblica per l’accertamento di eventuale fattispecie di reato a carico dei soggetti che hanno commesso l’infrazione suddetta;

Considerato che l’effettiva trasmissione del contagio ad opera di soggetti che non si sottopongono ad isolamento obbligatorio secondo le disposizioni statali e regionali, può integrare una fattispecie di reato ai sensi, tra l’altro, dell’art. 452 c.p., come risulta anche dall’art. 4 del D.L. 19/20;

Ritenuto, a fronte di quanto appena sopra osservato, di attivare gli organi di polizia giudiziaria, titolari di poteri e compiti di prevenzione e di repressione di reati;

Considerato che l’isolamento nell’abitazione, per possibile affollamento, può determinare diffusione del contagio e che, per tali casi, è opportuno, in caso di numero elevato di conviventi nella stessa abitazione, l’effettuazione dello stesso presso strutture individuate dalle Aziende Ulss tra quelle convenzionate;

Richiamato l’obbligo per tutti i soggetti che hanno avuto contatti a rischio di effettuazione del tampone per tutti i contatti dei casi confermati;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ordina

1. Obbligo di isolamento fiduciario

E’ stabilito, come misura regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto legge n. 19 del 2020, l’isolamento fiduciario per 14 giorni, nei seguenti casi:

1) in caso di contatto a rischio, con soggetto risultato positivo al tampone, l’isolamento deve protrarsi per 14 giorni dall’ultimo contatto a rischio. L’isolamento dovrà proseguire in caso dell’accertamento di positività;

2) ingresso o rientro in Veneto dai paesi diversi da quelli di cui all’allegato 1), determina l’obbligo di isolamento fiduciario; l’isolamento ha durata di 14 giorni dall’ingresso in Veneto;

3) compresenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi; il soggetto è obbligato a contattare il medico curante rimanendo in autoisolamento;

 

2. Isolamento in strutture extrabitative

L’Azienda Ulss che adotta il provvedimento di collocazione in isolamento ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto legge n. 33 del 15.5.2020, in relazione al numero dei conviventi nell’abitazione, può disporre l’effettuazione dell’isolamento presso strutture alternative individuate dall’Azienda medesima in collaborazione con la Protezione Civile in conformità alle disposizioni regionali, con oneri a carico dell’interessato;

 

3. Obblighi per chi fa ingresso o rientra dall’estero per le sole esigenze lavorative

Sono obbligatoriamente sottoposti a test di screening con tampone rino-faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 tutti i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto dopo un viaggio in un paese diverso da quelli di cui all’allegato 1 per comprovati motivi di lavoro. Per tali soggetti si effettua un primo tampone rino-faringeo all’arrivo in Veneto e un secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se il primo risulta negativo.

La prestazione sanitaria è fornita dall’Azienda Ulss.

Il datore di lavoro provvede ad assolvere all’obbligo di cui sopra contattando l’azienda Ulss di riferimento e riammette, temporanemente, il lavoratore se il primo tampone è negativo (d.lgs. 81/08, artt. 15 e 18), fermo l’obbligo per il lavoratore di rispettare tutte le prescrizioni relative all’ambiente di lavoro con obbligo in ogni caso dell’utilizzo della mascherina chirurgica. Il lavoratore potrà essere definitivamente riammesso senza obbligo di mascherina, solo dopo l’esito negativo del secondo tampone.

E’ vietata l’utilizzazione da parte del datore di lavoro della prestazione del lavoratore di cui il datore abbia conoscenza dell’obbligo di isolamento fiduciario;

 

4. Obbligo di denuncia e segnalazione

E’ fatto obbligo per le direzioni generali delle Aziende Ulss e per ogni altro organo accertatore delle infrazioni di cui all’articolo 1, 2 e 3 della presente ordinanza, di presentare denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 331 c.p.p..

E’ obbligatoria la comunicazione al sindaco, al prefetto e agli organi di polizia giudiziaria dell’elenco nominativo dei soggetti obbligati all’isolamento ai fini dei controlli e delle eventuali misure cautelari in funzione della prevenzione di ipotesi di reato;

 

5. Rifiuto di ricovero

I servizi delle strutture ospedaliere e sanitarie che accertino il rifiuto di ricovero opposto da soggetti risultati positivi al tampone segnalano immediatamente agli organi di polizia giudiziaria il nominativo del soggetto stesso ai fini dell’esercizio dei relativi poteri di prevenzione e repressione di eventuali ipotesi di reato, ai sensi degli articoli 55 e ss. del codice di procedura penale;

 

6. Sanzioni

Nel caso di violazione dell’articolo 1 e 2 della presente ordinanza, anche per effetto di un’uscita dal luogo dell’isolamento, si applica la sanzione pecuniaria fissa di euro 1.000.

In caso di violazione dell’articolo 3, si applica a carico del datore di lavoro la sanzione di euro 1.000 per ciascun lavoratore dell’azienda.

Si richiamano, tra le altre, le sanzioni penali previste dall’art. 452 c.p., con reclusione da 1 a 12 anni, e dall’art. 1, comma 6, d.l. 33/20 e dall'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 con arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

 

7. Disposizioni finali

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno effetto dal 7 luglio 2020 al 31 luglio 2020; le disposizioni potranno essere modificare alla luce della situazione epidemiologica;

La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

L’accertamento compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81, anche su segnalazione dei servizi delle Aziende Ulss del Veneto; le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: “Violazione ordinanze regionali Covid 19”;

La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile-Unità Organizzativa Polizia Locale;

Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(seguono allegati)

OPGR_64_2020_Allegato1_423395.pdf

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