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Scarica versione stampabile Ordinanza del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 96 del 26 giugno 2020


Materia: Protezione civile e calamità naturali

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 63 del 26 giugno 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

Note per la trasparenza

Alla luce dell’esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

Il Presidente

Visti l’art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;

Visti il D.L. 25.3.2020, n. 19 e il D .L. 16.5.2020, n. 33;

Rilevato, sulla base dei dati forniti in data 26 giugno 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19 registra un nuovo contagio e n. 16 ricoverati positivi, in diminuzione, e 171 negativizzati, per un totale di 187 ricoverati, che erano 570 il 17 maggio 2020, oltre a 11 ricoverati in terapia intensiva tra positivi –pari ad 1- e negativizzati, su una disponibilità di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 825 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente evidente, ampia adeguatezza dell’offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza anche difronte ad una non prospettabile, allo stato, ripresa del contagio, il quale, per contro, si presenta in netta riduzione pur a fronte delle rilevanti riaperture di attività economiche e di ripresa di movimentazione sociale avvenute a partire dal 4 maggio 2020, come risulta anche dal numero di soggetti attualmente positivi, pari a 487, ammontanti a 8601 unità il 30 aprile 2020 e 738 in isolamento domiciliare;

Rilevato che il rapporto sull'andamento   della   situazione   epidemiologica   sul territorio regionale, accertato secondo i criteri  stabiliti  con  decreto  del Ministro  della  salute  del  30  aprile   2020   e   sue   modificazioni, Dati relativi alla settimana 15-21 giugno 2020 (aggiornati al 23 giugno 2020 h11:00) esprime valutazione relativa all'aumento di trasmissione ed attuale impatto di COVID-19 sui servizi assistenziali della fascia “bassa” ed attesta: “Casi complessivamente in diminuzione, sia nel flusso coordinato dal Ministero della Salute che in quello coordinato da ISS. Rt minore di 1, sebbene lo superi nell’intervallo di confidenza maggiore. Sono segnalati 35 focolai attivi (in diminuzione) di cui un nuovo focolaio nella settimana di monitoraggio in corso. Non sono segnalati casi non associati a catene di contagio note. Non si rilevano segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali ospedalieri monitorati”;

Rilevato che il “Rapporto sull’andamento dell’epidemia da COVID-19 - dati aggiornati al 22/06/2020” indica come Rt rilevato il coefficiente dello 0,59;

Rilevato che il decreto legge 16.5.2020, n. 33, consente, al comma 14 dell’art. 1, lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali “nel rispetto dei contenuti di  protocolli  o  linee  guida  idonei  a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali” e permette, al comma 16, alla Regione, “In relazione   all'andamento   della   situazione   epidemiologica   sul territorio, accertato secondo i criteri  stabiliti  con  decreto  del Ministro  della  salute  del  30  aprile   2020   e   sue   eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei  decreti  del  Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, …, informando contestualmente il Ministro della salute” di “introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;

Rilevato, con riguardo al trasporto pubblico locale di linea, in particolare ferroviario, automobilistico/tramviario e di navigazione lagunare, che i dati forniti dalle aziende di trasporto e agli atti degli uffici regionali competenti, evidenziano un costante incremento della domanda di servizi di trasporto pubblico, collegabile al sempre più esteso svolgimento di attività economiche, e al conseguente movimento dei lavoratori pendolari, nonché alla ripresa dell’attività turistica;

Considerato che le limitazioni in essere sulla presenza di utenti a bordo dei mezzi di trasporto, a fronte dell’incremento dell’utenza, sono destinate a condurre a breve all’esaurimento dell’offerta di trasporto;

Rilevato che il trasporto pubblico locale soddisfa interessi collettivi di rilevanza primaria ed essenziale, muniti di copertura costituzionale, quali la tutela del lavoro, della stessa salute e della circolazione personale, suscettibili di perseguimento contestualmente alle misure di tutela della salute, in particolare in relazione alla prevenzione del contagio da Covid-19;

Considerato che lo stato dell’evoluzione del contagio da Covid-19 quale risultante dai dati e dalle valutazioni sopra richiamati presenta condizioni di compatibilità con un ampliamento del coefficiente di riempimento dei mezzi fino al 100% nel rispetto delle linee di indirizzo elaborate dalla Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria della Regione del Veneto e oggetto di valutazione congiunta nella commissione Prevenzione in sede di conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, unite alla presente ordinanza come allegato n. 1);

Rilevato, con riguardo al trasporto pubblico locale non di linea e dei servizi autorizzati, che il suddetto stato dell’evoluzione epidemiologica consente di ritenere compatibile con il perseguimento del fine di prevenzione del contagio da Covid-19 una riduzione delle restrizioni in conformità alle disposizioni di cui all’allegato 1 della presente ordinanza, elaborato dalla citata Direzione Prevenzione;

Precisato che le citate disposizioni relative al trasporto valgono solo per il territorio della Regione del Veneto laddove, nel caso di viaggi che interessino anche altre regioni, devono essere osservate le disposizioni relative ai rispettivi territori regionali;

Rilevato, con riguardo allo sport di contatto, che l’art. 1 del DPCM 11.6.2020, lett. g) dispone che “a decorrere dal 25 giugno  2020  è  consentito  lo  svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome  che, d'intesa con il Ministero della Salute e  dell'Autorita'  di  Governo delegata in materia di sport, abbiano  preventivamente  accertato  la compatibilita'  delle  suddette  attivita'  con   l'andamento   della situazione epidemiologica nei rispettivi  territori,  in  conformita' con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili”;

Vista l’ordinanza n. 59 del 13.6.2020, che dispone che dal “25 giugno 2020, è consentito lo sport di contatto nel rispetto delle linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio o delle linee guida regionali pubblicate sul predetto sito internet regionale; la data suddetta potrà essere anticipata in caso di raggiungimento dell’intesa con il Ministero della Salute”;

Considerato che l’intesa di cui alla menzionata lett. g) dell’art. 1 del DPCM 11.6.2020 non concerne il contenuto specifico delle linee guida relative allo sport di contatto ma l’accertamento della compatibilità tra l’attività da autorizzare e la situazione epidemiologica della singola regione, accertamento che deve intendersi avvenuto in conseguenza della discussione intercorsa con le istituzioni di cui alla citata lett. g) sulle linee di indirizzo elaborate dal gruppo di lavoro della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e tenuto conto comunque della possibilità di deroga alle disposizioni del DPCM ammessa dall’art. 1, commi 14 e 16, D.L. 33/20, anche dato atto dell’avvenuta richiesta dell’intesa formulata dalla Regione del Veneto all’indirizzo delle menzionate istituzioni con nota del 17.6.2020;

Viste le linee di indirizzo per gli sport di contatto e di squadra approvate all’unanimità dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 25.6.2020;

Ritenuto di precisare, con riguardo alla formazione, di qualsiasi natura, dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, inclusa l’educazione continua in medicina e per le professioni sanitarie nonché la formazione continua per i dipendenti, relativa alla sicurezza sul lavoro e all’attività lavorativa in genere, che la stessa può avvenire anche in presenza nel rispetto delle disposizioni relative alla formazione professionale contenute nell’allegato 1 dell’ordinanza n. 59 del 13.6.2020;

Rilevato, con riguardo alle manifestazioni svolte in spazi pubblici, anche con spostamento fisico dell’evento quali processioni religiose e manifestazioni tradizionali, che le stesse, anche alla luce delle indicazioni ministeriali, quali quelle del Ministero dell’Interno relative alle processioni religiose espresse con nota dell’11.6.2020,  possono essere svolte purché sia assicurato, con ogni idoneo mezzo, compreso quello dell’informazione e vigilanza, il divieto di assembramento e dell’obbligo di distanziamento interpersonale di un metro;

Rilevato, con riguardo alle saune aperte al pubblico, che l’utilizzo delle stesse sia compatibile con le misure di prevenzione del contagio ove la temperatura praticata nelle strutture sia compresa tra 80 e 90 gradi;

Ritenuto, alla luce dello stato epidemiologico sopra descritto, di consentire la riapertura degli esercizi commerciali collocati all’interno delle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 3);

Ritenuto, con riguardo ad attività di ippodromi e formazione dei lavoratori, di adottare disposizioni di chiarimento sulle linee di indirizzo da applicare;

Considerata la funzione culturale della lettura dei quotidiani e il basso rischio epidemiologico connesso al maneggio degli stessi, tenuto conto della loro sostituzione giornaliera, con conseguente possibilità di ammetterne la messa a disposizione in locali aperti al pubblico;

Ritenuto, anche agli effetti dei commi 14 e 16 dell’art. 1, D.L. 33/20 che le attività oggetto delle disposizioni di cui sopra siano compatibili con la situazione epidemiologica risultante dai dati sopra menzionati;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ordina

  1. Trasporto pubblico locale di linea ferroviario, automobilistico, lacuale, lagunare, costiero

I servizi di trasporto pubblico locale ferroviario, automobilistico/tramviario e di navigazione interna, lacuale e lagunare si svolgono, nel territorio della Regione del Veneto, nel rispetto dell’allegato 1), le cui previsioni sostituiscono le disposizioni dell’allegato 15 del DPCM 11.6.2020 e dell’ordinanza n. 60 del 14.6.2020, per quanto non compatibili con le suddette disposizioni dell’allegato 1) della presente ordinanza; l’applicazione della presente disposizione non può comportare una riduzione dell’attuale offerta commerciale da parte dell’azienda di trasporto. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 1) è esercitata anche dal personale di bordo;

  1. Trasporto pubblico non di linea e servizi autorizzati

I servizi di trasporto pubblico non di linea di taxi e noleggio con conducente, inclusi i servizi atipici, e il noleggio con conducente di autobus o senza conducente, anche a fini turistici, sono svolti, nel territorio della Regione del Veneto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 1), le cui previsioni sostituiscono le disposizioni in materia dell’allegato 15 del DPCM 11.6.2020 e dell’ordinanza n. 60 del 14.6.2020, per quanto non compatibili con le disposizioni di cui all’allegato 1) della presente ordinanza;

  1. Messa a disposizione di quotidiani in esercizi commerciali e di servizi e circoli ricreativi

Negli esercizi commerciali, di ristorazione e di servizi nonché nei circoli ricreativi  è consentita la messa a disposizione di quotidiani a favore dell’utenza per l’uso comune possibilmente in più copie.

  1. Sport di contatto, di squadra e individuale

Lo sport di contatto, di squadra e individuale è svolto nel rispetto delle disposizioni dell’allegato 2) della presente ordinanza.

  1. Saune aperte al pubblico

E’ consentita l’apertura al pubblico delle saune in qualsiasi struttura, con caldo e secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra gli 80° ed i 90°. Si applicano, per il resto, le disposizioni dell’apposita scheda relativa alle strutture termali e centri benessere contenute nell’allegato 1) dell’ordinanza n. 59 del 13.6.2020;

  1. Processioni religiose e manifestazioni con spostamento

E’ ammesso lo svolgimento delle processioni religiose e delle manifestazioni che comportano uno spostamento dell’evento quali cortei rievocativi e tradizionali, con obbligo per i partecipanti e gli spettatori di rispettare il distanziamento di m. 1 o di utilizzo delle mascherine in caso di impossibilità di costante rispetto del distanziamento medesimo tra non conviventi e di igienizzazione delle mani. Gli organizzatori devono adottare un’idonea informazione sugli obblighi di distanziamento e di utilizzo delle misure di protezione personale e la correlata vigilanza. Resta salva la diversa e specifica disciplina dei grandi eventi pubblici;

  1. Attività commerciali o di servizio alla persona all’interno delle aree ospedaliere

L’attività degli esercizi commerciali e di servizio alla persona inseriti nelle aree ospedaliere può riprendere nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 3).

  1. Ippodromi

L’attività degli ippodromi è svolta nel rispetto delle linee di indirizzo adottate dal Ministero delle politiche agricole per quanto riguarda la gestione degli animali e nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all’allegato n. 1 all’ordinanza n. 59 del 13.6.2020 per le altre attività svolte quali, esemplificativamente, spettacoli aperti al pubblico, ristorazione, sale scommesse.

  1.  Formazione dei lavoratori dipendenti  

La formazione dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, relativa anche al percorso ECM, sicurezza del lavoro, formazione continua, si svolge anche con attività in presenza nel rispetto delle disposizioni di cui alla scheda relativa alla formazione professionale, contenuta nell’allegato 1) dell’ordinanza n. 59 del 13.6.2020;

  1. Disposizioni finali

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno effetto dal 27.6.2020 al 10.7.2020.

L’aggiornamento delle linee di indirizzo è vincolante a seguito della pubblicazione sul sito regionale delle nuove linee di indirizzo.

La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

L’accertamento compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81 e le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: “Violazione ordinanze regionali Covid 19”;

La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile-Unità Organizzativa Polizia Locale;

Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(seguono allegati)

63_OPGR_2020_06_26_N063_All_1_422972.pdf
63_OPGR_2020_06_26_N063_All_2_422972.pdf
63_OPGR_2020_06_26_N063_All_3_422972.pdf

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