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Bur n. 170 del 27 dicembre 2023


Materia: Acque

Ordinanza DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 641 del 13 dicembre 2023

Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche dalla falda sotterranea tramite attivazione di un pozzo esistente ad esclusivo uso antibrina, sito in Comune di Villafranca (VR) loc. Caluri, censito al catasto comunale sul foglio 23 mappale 440. Pratica D/13835.

Note per la trasparenza

Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua. Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante attivazione pozzo esistente ex R.D. 1775/1933, prot. G.C. n. 407391 del 06/09/2022; dichiarazioni Consorzio di bonifica e Acque Veronesi; Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot.n. 477016 del 13/10/2022; comunicazione art. 10 bis per motivi ostativi parziali al rilascio della concessione prot. G.C. n. 641038 del 30/11/2023; osservazioni del richiedente pervenute al prot. G.C. con il n. 650269 in data 06/12/2023; Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 06/09/2022 prot.n. 407391 dal Sig. Massimo Zocca di concessione di derivazione d’acqua pubblica da falda sotterranea tramite attivazione di un pozzo esistente ad uso irriguo ed antibrina, sito in Comune di Villafranca (VR) loc. Caluri, censito al catasto comunale sul foglio 23 mappale 440, per medi mod. 0,0065 (l/s 0,65) e massimi mod. 0,039 (l/s 3,9) e un volume annuo di 10.560 m3  ad uso irriguo (9.884 m3) ed antibrina (676 m3) dei terreni su foglio 23 mappali 399, 435, 440 e foglio 24 mappale 24.;

VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese Prot.n. 4308 del 15/03/2023, ai sensi dell’art.21 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, come modificato dall’art. 96 comma nono del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, con la quale comunica che esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni censiti nel catasto del comune di Villafranca di Verona - foglio 23 mappali n. 399-433-435-440-442 e 24;

VISTO che con nota prot. n. 641038 del 30/11/2023 il Genio civile Verona ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990 comunicava i motivi ostativi parziali all’accoglimento dell’istanza come formulata il 06/09/2022 prot. G.C. n. 407391 in quanto l’art. 40 comma 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque stabilisce che la concessione ad uso irriguo può essere “assentita solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d’acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio” e quindi laddove non è presente il Consorzio di Bonifica;

CONSIDERATO che entro il termine previsto il Sig. Massimo Zocca inoltrava ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, le proprie osservazioni pervenute con nota acquisita al prot. G.C. con il n. 650269 in data 06/12/2023;

CONSIDERATO che dall’esame delle osservazioni presentate non emerge alcun elemento ulteriore che possa determinare diversamente questa Amministrazione rispetto a quanto già rilevato e motivato con nota prot.n. 641038 del 30/11/2023, in particolare il richiedente:

  • Afferma che “nel frattempo sono stati piantumati nr. 2,5 ettari di kiwi giovani. Tali impianti giovani, nella stagione estiva, hanno esigenza idrica esigua ma costante per sopportare le torride temperature estive. - durante i periodi estivi più torridi, i turni consortili assegnatici dal Consorzio di bonifica Veronese non sono sufficienti a garantire il fabbisogno idrico delle piante più giovani. Inoltre aggiunge che nei vecchi impianti, per far fronte alla scarsa disponibilità di acqua e alle temperature estive crescenti, ha talvolta esigenza di irrigazione di soccorso dal periodo di chiusura degli orari irrigui consorziali e fino alla raccolta (che per i kiwi avviene sempre agli inizi di novembre)”.

RITENUTO che le osservazioni dell’istante non possono essere accolte per quanto stabilito dall’art. 40 comma 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque il quale stabilisce che la concessione ad uso irriguo può essere “assentita solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d’acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio” e quindi laddove non è presente il Consorzio e che pertanto l’istruttoria, per l’eventuale rilascio del decreto concessione, può proseguire per il solo uso antibrina con un prelievo idrico annuo di massimi mc 676,00 ed una portata media e massima di 5,87 l/s.;

VISTA la dichiarazione di Acque Veronesi prot.n. 6654 del 15/03/2023;

CONSIDERATO che:

  • con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano) n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. “Direttiva Derivazioni” che nello specifico ridefinisce modalità e competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
  • l’Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall’acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
  • con Circolare prot. n. 477550 del 13/10/2022 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico – U.O. Genio civile Venezia ha stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le nuove domande di concessione e quelle di variante applicando la metodologia descritta al punto 5 dell’approccio metodologico per la Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, stabilita nel volume 6/c Direttiva Derivazioni del Piano di Gestione delle Acque, aggiornamento 2022-2027 allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 20/12/2021;

VISTO l’esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot.n. 477016 del 13/10/2022 che rileva una classe di impatto “TRASCURABILE” unitamente ad un rischio ambientale “BASSO” con conseguente AMMISSIBILITA’ dell’istanza in oggetto;

VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;

ordina

  1. Che ai sensi dell’art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Villafranca di Verona (VR) per l’affissione all’Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l’acquisizione di eventuali osservazioni/opposizioni all’istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
  2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l’Ufficio Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 – 37126 – Verona, per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all’Albo pretorio comunale di Villafranca di Verona (VR), a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’apertura dell’Ufficio.
  3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Villafranca di Verona (VR) nei 30 (trenta) giorni di pubblicazione della presente ordinanza.
  4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
  5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d’istruttoria viene omessa essendo l’Unità Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell’opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
  6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Villafranca di Verona (VR) provveda alla trasmissione all’Unità Organizzativa Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l’avvenuto o meno deposito di osservazioni/opposizioni.
  7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

Domenico Vinciguerra

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