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Bur n. 55 del 13 luglio 2012


Materia: Protezione civile e calamità naturali

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 130 del 05 luglio 2012

Art. 106, comma1, lett. a) della LR 13.4.2001 e n. 11, art. 1 della LR 16.8.2007, n. 20. Dichiarazione del perdurare dello stato di crisi idrica nel territorio della Regione del Veneto.

Il Presidente

Preso atto che dal mese di ottobre dello scorso anno, come risulta dai bollettini ARPAV, si sono registrate nel Veneto scarse precipitazioni piovose, con ridotta formazione di manto nevoso, dovute alle anomale condizioni meteorologiche che comportano una situazione di crisi idrica interessante tutti i bacini idrografici compresi nel territorio regionale;

Considerato che a seguito di tale situazione le risorse idriche disponibili per le diverse utilizzazioni non riescono a sopperire a tutte le esigenze del territorio e quindi solo attraverso una opportuna e oculata gestione delle disponibilità è possibile cercare di ridurre i negativi effetti prodotti dal perdurare del fenomeno siccitoso;

Visto che l’art. 106 "Eccezionale calamità o avversità atmosferica" della LR 13.4.2001, n. 11, al comma 1 prevede che al verificarsi di eventi calamitosi di rilevanza regionale il Presidente della Giunta "informate le province interessate, dichiara l'esistenza di stato di crisi per calamità ovvero di eccezionale avversità atmosferica allo scopo di attivare tutte le componenti utili per interventi di protezione civile";

Visto l’art. 1 della LR 16.8.2007, n. 20 per il quale "In previsione ed in concomitanza di eventi alluvionali di intensità particolarmente elevata o di periodi di persistente ed eccezionale siccità, tali da aver causato o da poter causare il rischio per la pubblica incolumità o rilevanti e diffusi danni a infrastrutture e attività produttive, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, dichiara lo stato di crisi, dandone comunicazione alle autorità di distretto idrografico e alle province interessate";

Visto il Piano stralcio per la Gestione delle Risorse Idriche del Fiume Piave dell’Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico, che per l’evento di lieve siccità stabilisce, all’art. 12 delle Norme di Attuazione, nel 5% la riduzione della spettanza di prelievo di concessione delle utenze irrigue nel periodo 16 giugno - 15 agosto;

Visto il comma 5 dell’art. 9 - Norme comportamentali per l'utilizzo delle derivazioni del sopra citato Piano stralcio per la Gestione delle Risorse Idriche che stabilisce che le portate di concessione rilasciate per uso irriguo possono essere ridotte rispetto ai valori attualmente assentiti nei diversi periodi dell’anno, nella misura massima del 20% delle competenze periodicamente assentite;

Viste le proprie Ordinanze n. 67 del 3.4.2012, n. 84 del 2.5.2012 e n. 113 del 31.5.2012 con la quali è stato dichiarato, fino alla data del 30.6.2012, lo stato di crisi idrica su tutto il territorio della Regione del Veneto e stabilito la riduzione delle portate concessionate delle utenze irrigue;

Preso atto del perdurare delle anomale condizioni meteorologiche, come risulta dai Bollettini forniti dall’ARPAV, per il perdurare di un deficit pluviometrico di circa 150 mm rispetto alla media storica nello stesso periodo (terza peggior situazione dal 1992) e, con riferimento alla media storica, per i valori della portata media dei corsi d’acqua ancora inferiori e dei livelli della falda freatica in parziale ripresa;

Preso atto che le attività promosse dalle suddette Ordinanze hanno consentito la ricostituzione quasi totale delle riserve d’acqua dei bacini montani, compatibilmente con la necessità di garantire la sicurezza idraulica dei corsi d’acqua;

Preso atto di quanto comunicato dai rappresentanti delle amministrazioni ed enti interessati, tra le quali anche le province, nella riunione del 2.7.2012 organizzata dalla Direzione regionale della Difesa del Suolo;

Preso atto che l’ARPAV valuta il presente stato idrologico inquadrabile come "siccità lieve";

Ritenuto necessario intervenire definendo le modalità di regolazione degli utilizzi, al fine di assicurare la più adeguata utilizzazione e gestione della risorsa idrica;

Visto il Piano stralcio per la Gestione delle Risorse Idriche del Fiume Piave dell’Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico;

Viste la LR 13.4.2001, n. 11 e la LR 16.8.2007, n. 20;

ordina

1. È confermato, in prosecuzione dell’OPGR n. 113 del 31.5.2012, lo stato di crisi idrica su tutto il territorio della Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 106 della LR 13.4.2001, n. 11 e dell’art. 1 della LR 16.8.2007, n. 20, a seguito delle anomale condizioni meteoriche.

2. Nel Bacino del fiume Piave, ai sensi del comma 5 dell’art.9 e dell’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per la Gestione delle Risorse Idriche dell’Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico, le utenze irrigue dovranno ridurre il prelievo di concessione del 5%, rispetto a quanto assentito dal decreto di concessione.

3. Le riduzioni di cui al punto 2 sono applicate alle utenze irrigue nel Bacino del fiume Brenta.

4. I soggetti gestori di manufatti con capacità di regolazione e invaso per l'intero periodo di attuazione del presente provvedimento, dovranno mantenere massimi i livelli di invaso compatibilmente con le necessità irrigue, nei limiti di cui ai commi precedenti, garantendo nel contempo la sicurezza idraulica dei corsi d’acqua.

5. In particolare, per permettere il mantenimento delle risorse finora accumulata la società Enel Produzione SpA, gestore degli invasi idroelettrici di S. Croce, Mis, Corlo e Pieve di Cadore, per l'intero periodo di attuazione delle misure, provvederà a trattenere per quanto possibile, compatibilmente con le esigenze di sicurezza idraulica, la risorsa idrica ottenuta con le riduzioni realizzate nel nodo di Nervesa della Battaglia, nelle sezioni di diga Bastia, Valle di Cadore e Pontesei (per il serbatoio di S. Croce), nelle sezioni di La Stanga e Mis (per il serbatoio del Mis) e nella sezione di Pieve di Cadore (per il serbatoio di Pieve di Cadore).

Nell’alveo del fiume Piave deve comunque essere garantita una portata di minimo deflusso vitale, a valle della traversa di Nervesa della Battaglia di almeno 7 mc/s.

6. Per il bacino del fiume Adige deve essere garantita la portata minima di 80 mc/s a Boara Pisani per assicurare l’efficacia dell’attuale barriera di contrasto della risalita del cuneo salino alla foce, a tutela dei prelievi acquedottistici e irrigui; nel caso non potesse essere garantita tale portata minima, la Regione del Veneto attiverà un tavolo tecnico con tutti gli utilizzatori interessati.

7. Il valore della portata di minimo deflusso vitale è quello stabilito dall’art. 41 del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto.

8. Gli utilizzatori irrigui citati ai punti precedenti nell’esercitare la derivazione, avranno la massima attenzione nell’uso della risorsa idrica, limitando al massimo l’esercizio al presentarsi di eventi piovosi.

9. Si ribadisce la necessità di stabilire in 450 mc/s il valore della portata di minimo deflusso vitale da garantire nella sezione di Pontelagoscuro del fiume Po.

10. Per i pozzi a salienza naturale dovranno essere installati dispositivi di regolazione atti a impedire l’erogazione d’acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo.

11. Si evidenzia che nei territori dei comuni ricadenti nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi, elencati nell’Allegato "E" delle NTA del PTA, entro la data del 30 giugno 2012 i pozzi a salienza naturale destinati all'utilizzo ornamentale senza specifico impiego (fontane a getto continuo) dovevano essere chiusi con le modalità stabilite dall'amministrazione competente al rilascio delle concessioni, come disposto alla lett. c), comma 3, art. 40 delle NTA del PTA, modificato con DGR 1580/2011.

12. Si invitano i gestori delle strutture acquedottistiche al più razionale utilizzo della risorsa idropotabile, rinviando tutte le operazioni di manutenzione delle reti e degli impianti che comportino consumi aggiuntivi di risorsa idropotabile, fatte salve le operazioni eventualmente necessarie per motivi di igiene pubblica.

13. Si fa divieto di utilizzare la fornitura idropotabile per il lavaggio automezzi, al di fuori degli impianti autorizzati, e per l’irrigazione del verde pubblico e privato; i Sindaci disporranno per la necessaria vigilanza sulla corretta applicazione di tale disposizione.

14. Qualora la situazione idrica peggiorasse notevolmente, per i bacini dei fiumi Adige, Brenta-Bacchiglione, Livenza e Tagliamento, la Regione del Veneto costituirà appositi tavoli di coordinamento tecnico fra tutti i soggetti titolari di prelievi dal corso d'acqua interregionale.

15. Ad ARPAV spettano le funzioni di verifica delle effettive quantità prelevate e rilasciate, sulla base dei dati trasmessi dai concessionari, anche mediante opportune misurazioni presso i manufatti di presa.

16. I Consorzi di Bonifica, per le derivazioni di portata concessa superiore ai tre moduli, trasmettono ad ARPAV, alla Direzione regionale Difesa del Suolo e alle Unità di Progetto regionali del Genio civile, con cadenza settimanale, i dati relativi alle portate derivate e rilasciate giornalmente nei corsi d’acqua dalle singole opere.

17. La sorveglianza sull’osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sono affidate alle Unità di Progetto regionali del Genio civile; il mancato rispetto delle disposizioni medesime può comportare la sospensione della concessione di derivazione.

18. La presente ordinanza ha validità sino al 15 agosto 2012; si fa riserva di modificarne i contenuti in relazione all’andamento meteorologico.

19. La presente ordinanza è trasmessa alle autorità di bacino, alle province, all’Unione Veneta Bonifiche, ai consorzi di bonifica, alle AATO del servizio idrico integrato, ai comuni, all’ARPAV, alle società Enel Produzione SpA e Enel Green Power SpA e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile.

20. La presente ordinanza non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

21. La presente ordinanza è pubblicata integralmente sul BUR.

Luca Zaia

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