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Bur n. 22 del 23 marzo 2012


Materia: Trasporti e viabilità

Ordinanza DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE MOBILITA' n. 27 del 28 febbraio 2012

Disciplina della pratica del kiteboarding e di traino di galleggianti idonei al trasporto di persone nelle acque del lago di Garda - Regione del Veneto. Modifiche all'ordinanza n.130 del 17 agosto 2010.

Il Dirigente

Vista l’ordinanza n.130 del 17 agosto 2010;

Preso atto della nota prot. 7671 del 13.5.11, con la quale il Comune di Malcesine chiedeva la deroga alla distanza dagli ingressi dei porti per la predisposizione dei corridoi di lancio per la partenza dei “Kiteboards”;

Preso altresì atto delle osservazioni di cui a suo tempo la Federazione Italiana Sci Nautico – al cui interno fino al dicembre 2011 era inquadrata la disciplina del kiteboarding - si è fatta promotrice a nome delle Scuole e Associazioni di kiteboarding che operano sulla sponda veneta del lago di Garda e che riguardano il limite di età degli atleti e le regole delle precedenze;

Ritenuto che, ove condizioni particolarmente favorevoli dello specifico territorio possano comunque garantire condizioni di sicurezza - certificate con apposito atto del Comune competente e valutati di volta in volta i singoli casi, possa essere ridotta la distanza minima del corridoio di lancio rispetto all’ingresso laterale del porto;

Ritenuto che risulta opportuno per ragioni di sicurezza rivedere alcuni aspetti della navigazione con il kiteboard, in particolare le disposizioni comportamentali in ordine alle precedenze;

Vista la valutazione favorevole espressa dalla F.I.V. con nota prot.206/A D.A. del 25.1.12, relativamente alle modifiche apportate alle regole di precedenza;

Ritenuto altresì opportuno standardizzare la denominazione di tale sport usando il termine kiteboarding/kiteboard, come segnalato dalla Federazione stessa;

Ciò premesso,

Ordina


Art. 1 – MODIFICA DELLA TERMINOLOGIA
1. Il termine “kitesurf” presente nell’ordinanza n.130 del 17 agosto 2010 è sostituito con il termine kiteboarding/kiteboard coma da definizione della International Sailing Federation (ISAF).

Art. 2 – MODIFICA AL CAPO II, ART.2 DELL’ORDINANZA N.130/45.02 DEL 17.8.2010
Dopo il comma 1 dell’art.2 dell’Ordinanza n.130/2010 è inserito il seguente:
“1bis. La pratica del kiteboarding è consentita a partire dall’età di anni 14. Fino al compimento dei 16 anni, i praticanti devono essere accompagnati da un istruttore regolarmente abilitato.”.

Art. 3 – MODIFICA E INTEGRAZIONE ALL’ORDINANZA N. 130/45.02 DEL 17.8.2010
1. Il comma 3 dell’art.7 dell’Ordinanza n.130/2010 è abrogato.
2. Dopo il comma 4 dell’art.7 dell’Ordinanza n.130/2010 è inserito il seguente:
“4bis. La distanza indicata alla lettera a) del comma 1) del presente articolo può essere ridotta fino a metri 300 dall’ingresso laterale del porto valutate le condizioni particolarmente favorevoli dello specifico territorio, che garantiscano comunque adeguate condizioni di sicurezza, certificate mediante apposito atto del Comune competente.”.

Art.4 - MODIFICA ALL’ORDINANZA N. 130/45.02 DEL 17.8.2010
1. L’art.8 dell’Ordinanza n.130/2010 è sostituito dal seguente:
“Articolo 8 - Disposizioni comportamentali.
1. Con l’esclusione dell’ipotesi di cui all’articolo 4, la partenza e l'atterraggio dei kiteboards devono essere effettuati soltanto nei corridoi di lancio di cui all’art. 6 e devono avvenire con la tecnica del “body drag”, che consiste nel farsi trascinare dall’aquilone con il corpo in acqua sino al limite a largo del corridoio di lancio, o navigando in corretta postura ed a bassa velocità con il massimo controllo. Nei corridoi di lancio ed in prossimità della riva è proibito eseguire figure e salti.
2. È consentito il transito di un solo kiteboard per volta con diritto di precedenza ai mezzi in rientro.
3. A terra è vietato effettuare prove di manovra del kiteboard, nonché lasciare incustodito il kiteboard senza aver scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.
4. E’ fatto obbligo di collegare le linee solo quando si è prossimi al decollo dell’ala ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra.
5. La circolazione dei kiteboards non deve creare situazioni di pericolo o d’intralcio alla navigazione in genere, evitando le aree particolarmente frequentate da altre unità in navigazione, quali in particolare, unità a vela e windsurf.
6. Il kiteboard è unità di navigazione a vela e pertanto deve attenersi alle regole di precedenza della navigazione a vela.
7. Il kiteboard che procede in corretta postura di navigazione deve rispettare le norme di incrocio, il kiteboard mure a dritta ha diritto di precedenza sul kiteboard mure a sinistra. Il kiteboard mure a dritta deve, sollevando l’aquilone, dare spazio a chi passa sottovento. Il kiteboard mure a sinistra deve tenere l’aquilone basso.
8. Il kiteboard che procede mure a dritta - in corretta postura di navigazione - in incrocio con altra deriva o unità a vela, deve mantenere la rotta mantenendo alto l’aquilone, assumendo una conduzione prudente e responsabile.
9. L’unità di kiteboard che procede nella stessa direzione di altro kiteboard o unità a vela sopravento, dà spazio a quella sottovento mantenendo sollevato l’aquilone.
10. In fase di incrocio chi è sottovento deve evitare bruschi movimenti con l’aquilone.
11. In caso di sorpasso il kiteboard più veloce proveniente da tergo deve tenersi discosto da quello più lento mantenendo distanza di sicurezza.
12. Manovre, transizioni, figure aeree, navigazione in figure artistiche, manovre in loop di aquilone, comportano la perdita dei diritti di precedenza e vanno eseguite mantenendosi discosti da altre unità di navigazione di qualsivoglia tipo, nel rispetto degli spazi e delle norme di prudenza.”.

Art.5 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ
1. La presente Ordinanza, pubblicata integralmente unitamente all’Allegato A sul BUR, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. L’Allegato A al presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti il testo pubblicato sul B.U.R. n.72 del 3 settembre 2010.
3. E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Bruno Carli

(seguono allegati)

Allegato A_238875.pdf

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