Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Ordinanza

Bur n. 77 del 01 ottobre 2010


Materia: Sanità e igiene pubblica

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 200 del 14 settembre 2010

Ordinanza di demolizione, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 29 del 9 luglio 1993 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni", dell'impianto radiofonico "Radio Marilù", operante alla frequenza di 105.300 Mhz, di proprietà della società Archimedia s.r.l., ubicato in località Pianezze nel Comune di Valdobbiadene (Tv).

Il Presidente

Vistala legge regionale n. 29 del 9 luglio 1993 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni” che:

- all’articolo 3 prevede che “L’installazione o la modifica di impianti per teleradiocomunicazioni, con potenza efficace massima totale all’antenna superiore a 150 watt, sono subordinate all’autorizzazione da parte del Presidente della Provincia competente per territorio” e che ”L’istanza di autorizzazione, in carta legale, deve essere inoltrata al Presidente della Provincia tramite il Dipartimento Provinciale dell’Arpav competente per territorio”;

- all’articolo 8 “Sanzioni”, ai commi 1 e 2, stabilisce che l’installazione dell’impianto senza autorizzazione provinciale ovvero in difformità della stessa, oppure la modifica dell’impianto, compreso lo spostamento dello stesso in altro sito, senza autorizzazione provinciale siano sanzionate ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 dai Comuni nel cui territorio sono installati gli impianti stessi;

- all’articolo 8 prevede, al comma 5, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, che il Presidente della Giunta regionale disponga, con spese a carico del titolare dell’impianto o del suo legale rappresentante, la demolizione dell’impianto installato in carenza di autorizzazione provinciale.

Vista la Dgr n. 2050 del 03 luglio 2007, con la quale è stato formalmente approvato il procedimento volto all’adozione dell’ordinanza presidenziale di demolizione prevista dall’art. 8, comma 5, della Legge Regionale n. 29 del 09 luglio 1993.

Considerato che, a seguito di accertamento effettuato dal Dipartimento provinciale Arpav di Treviso,è risultato che l’emittente radiofonica “Radio Marilù” (Freq. 105.300 Mhz), attiva in località Pianezze nel Comune di Valdobbiadene (Tv), di proprietà della Società Archimedia srl, operante alla frequenza di 105.300 Mhz,si è installata in carenza della preventiva autorizzazione provinciale di cui all’art. 3, comma 1, della Legge Regionale n. 29/93.

Visto il verbale n. 23 del 14/05/2010 con il quale il Dipartimento provinciale Arpav di Treviso ha provveduto a contestare e notificare l’illecito amministrativo per la violazione dell’art. 3, comma 1, della Legge regionale n. 29/93, sanzionato dall’art. 8, commi 1, lettera b) e 5 della stessa legge al Legale Rappresentante della società Archimedia srl, titolare dell’emittente radiofonica “Radio Marilù”, operante alla frequenza di 105.300 Mhz installata in località Pianezze nel Comune di Valdobbiadene (Tv).

Considerato che nei confronti di Archimedia srl, ai fini dell’avvio del procedimento, sono stati chiesti con atto di diffida del 03.06.2010, prot. n. 309201, chiarimenti in ordine alla mancanza dell’autorizzazione provinciale prescritta dalla legge regionale n. 29 del 1993, ed è stato assegnato per la risposta il termine di 30 giorni, con l’avvertenza che allo scadere di detto termine si sarebbe proceduto all’assunzione del provvedimento sanzionatorio di cui all’articolo 8, comma 5, della stessa legge.

Preso atto chela società Archimedia srl ha fatto pervenire con propria nota datata 06 luglio 2010 i chiarimenti richiesti con il predetto atto di diffida regionale del 03.06.2010. Chiarimenti nei quali è dato leggere che “in data 09/10/2009 (Prot. n° 12602) Klasse Uno Srl presentava ad Arpav una richiesta di adeguamento delle schede radioelettriche degli impianti da autorizzare; successivamente in data 20/01/2010 Prot. n° 5938 Arpav aggiornava il precedente parere esprimendosi positivamente. Attualmente non sussistendo ulteriori motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in oggetto si è in attesa, salvo eventuali richieste di integrazione, del rilascio da parte della Provincia dell’autorizzazione de qua”. Pertanto alla data della stesura dei chiarimenti richiesti l’emittente confermava di non essere titolare di autorizzazione provinciale.

Ricordata la nota della Direzione regionale Prevenzione datata 03.08.2010, prot. n. 419560, con la quale è stato richiesto al Dipartimento provinciale Arpav di Treviso di formulare le proprie controdeduzioni in ordine ai chiarimenti forniti dalla società Archimedia srl.

Preso atto dei contenuti della nota del Dipartimento Arpav di Treviso del 12/08/2010, prot. n. 99527, in risposta alla nota regionale del 03.08.2010, con la quale Arpav ha evidenziato che i chiarimenti espressi da Radio Marilù non necessitano di controdeduzioni dal momento che fanno riferimento all’iter amministrativo della pratica autorizzatoria e non agli aspettiradioprotezionistici”, rimanendo pertanto confermati i contenuti del verbale Arpav – Dap Treviso n. 23 del 14/05/2010.

Preso atto che la Provincia di Treviso con nota datata 26/06/2010, prot. n. 2010/0067899, ha comunicato in merito al rilascio dell’autorizzazione preventiva di propria competenza che “permangono peraltro alcune lacune documentali che sono in corso di definizione tra questa Amministrazione e il gruppo Klasse Uno”e che, interpellata successivamente al riguardo con formale nota della Direzione regionale Prevenzione del 25/08/10, prot. n. 452469, la Provincia di Treviso non ha comunicato di aver adottato l’autorizzazione provinciale di propria competenza ex lege regionale n. 29/93 a favore di “Radio Marilù” di Archimedia srl.

Considerato dunque che l’emittente radiofonica “Radio Marilù” (freq. 105.300 Mhz) di Archimedia s.r.l., attiva in località Pianezze nel Comune di Valdobbiadene (Tv), risulta installata in carenza di preventiva autorizzazione provinciale di cui all’art. 3, comma 1, della legge regionale n. 29/93.

Ricordata la nota della Direzione regionale Prevenzione datata 02 settembre 2010, prot. n. 465393, con la quale è stato comunicato alla società Archimedia srl che, in considerazione dell’acclarata carenza dell’autorizzazione provinciale ex lege regionale n. 29/93, si sarebbe dato corso, a carico della medesima società Archimedia srl, all’adozione dell’ordinanza presidenziale di demolizione dell’impianto radiofonico “Radio Marilù” (Freq. 105.300 Mhz), per l’avvenuta installazione dell’impianto radiofonico in carenza di preventiva autorizzazione provinciale.

Ritenutoilprovvedimento sanzionatorio di demolizione (rectius rimozione) urgente e avente natura di atto vincolato.

Ordina

1.                  Alla società Archimedia srl, in persona del suo legale rappresentante, titolare dell’impianto radiofonico “Radio Marilù”, operante alla frequenza di 105.300 Mhz, installato in località Pianezze nel Comune di Valdobbiadene (Tv), di provvedere alla rimozione dell’impianto in parola, per violazione dell’articolo 3 e ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 29 del 9 luglio 1993, entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, con l’avvertenza che, in caso di inottemperanza nel termine indicato, sarà dato corso alla procedura della rimozione coattiva a spese del titolare dell’impianto, o del legale rappresentante, ad opera del Comune di Valdobbiadene (Tv).

2.                  Alla Direzione Regionale Prevenzione di procedere alla notifica della presente ordinanza alla società Archimedia srl, in persona del suo legale rappresentante, incaricando il Comune, ove ha sede legale l’emittente in parola, della notifica medesima, e alla comunicazione della stessa alla Provincia di Treviso, al Comune di Valdobbiadene, al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Veneto, e ad Arpav- Dipartimento Provinciale di Treviso.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza è esperibile, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ai sensi della legge n. 1034 del 1971, ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del Dpr n. 1199 del 1971.

Luca Zaia


Torna indietro