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Scarica versione stampabile Ordinanza

Bur n. 4 del 12 gennaio 2010


Materia: Ambiente e beni ambientali

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 280 del 30 dicembre 2009

Autorizzazione ai sensi dell'art. 191 del Dlgs 152/2006 sm ed i all'eccezionale smaltimento di rifiuti urbani provenienti dalle Province di Belluno, Rovigo e Vicenza presso la discarica di S.M. di Venezze (Ro), anche per far fronte a possibili situazioni di criticità ambientale della stessa discarica in caso di mancato esaurimento delle volumetrie originariamente autorizzate.

Il Presidente

Atteso che con ordinanza presidenziale n. 130 del 15 luglio 2009, così come integrata con l’ordinanza n. 133 del 17 luglio 2009, a seguito di una situazione di grave crisi nel sistema di smaltimento venutasi a creare nel territorio della Provincia di Verona, una volta verificate soluzioni atte a scongiurare il possibile insorgere di problematiche igienico-sanitarie, veniva autorizzato, nel limite massimo di 27.000 tonnellate, il conferimento presso la “discarica per rifiuti non pericolosi denominata SMart 3” sita nel comune di San Martino di Venezze (Ro) di rifiuti urbani prodotti nei comuni dei Bacini VR 1, VR 2 e VR 5, da effettuarsi secondo modalità e quantitativi giornalieri definiti dal gestore della discarica stessa.

Considerato che gli effetti della suddetta ordinanza contingibile ed urgente, così come successivamente integrata, si sono di fatto esauriti scaduti i 90 giorni lavorativi a far data dal giorno di emanazione dell’ordinanza stessa, in ragione del venir meno della complessiva situazione di crisi che aveva giustificato l’adozione del suddetto provvedimento di necessità.

Considerato che il dott. Carlo Salvagnini in qualità di Liquidatore della Società San Martino Green Spa, responsabile tra l’altro della gestione tecnico-ammininstrativa della discarica in parola, con propria nota prot. n. 98/2009 del 16 ottobre 2009, ha chiesto l’adozione urgente di tutte le possibili soluzioni atte a scongiurare qualsivoglia problematica, di natura ambientale ed igienico-sanitaria, derivante dal mancato completamento della discarica Smart3.

Vista la nota prot. n. 101/2009 del 02 novembre 2009 con cui il suddetto liquidatore ha comunicato che a seguito delle verifiche compiute la discarica presenta un volume residuo di 41.023,2 mc corrispondenti a 36.920,88 tonnellate di rifiuti potenzialmente conferibili.

Dato atto che al fine di valutare la situazione regionale in materia di gestione dei rifiuti urbani, le eventuali criticità che potrebbero sorgere nel breve periodo nel territorio regionale, nonché l’effettivo stato della discarica di cui trattasi, anche alla luce delle allarmanti segnalazioni effettuate a più riprese dal liquidatore della Società San Martino Green Spa, con nota prot. n. 535721/57.01 del 30/09/2009 è stata convocata una riunione tecnica con tutte le Amministrazioni provinciali del Veneto.

Visto l’esito della riunione - tenutasi in data 06/10/2009 - ed in particolare le indicazioni emerse nel corso della stessa che sono state riportate nel verbale conservato agli atti della Direzione Tutela Ambiente.

Dato atto che a seguito di tale riunione sono intervenuti ulteriori contatti, anche di carattere informale, con le Amministrazioni delle province interessate, che hanno evidenziato come le realtà territoriali che, nel breve periodo, potrebbero presentare delle possibili criticità sotto l’aspetto della gestione dei rifiuti urbani sono le Province di Belluno, di Vicenza e di Rovigo.

Dato atto che con note prot. n. 57.894/2009 del 03 novembre 2009 e n. 65.242/2009 del 15 dicembre 2009, la Provincia di Belluno ha chiesto di smaltire presso la discarica Smart 3 di San Martino di Venezze (Ro), un quantitativo massimo di 5.000 tonnellate di rifiuti urbani prodotti dall’impianto del Maserot nel limite di 60 t/giorno.

Vista la nota prot. n. 80679/AMB del 03/11/2009 con cui la Provincia di Vicenza ha dichiarato che, la discarica per rifiuti non pericolosi sita in comune di Grumolo delle Abbadesse è in fase di esaurimento.

Vista la nota prot. n. 279 del 16 novembre 2009 con cui il Consorzio Ciat di Vicenza ha fatto presente come gli attuali spazi disponibili nella discarica di Grumolo delle Abbadesse si esauriranno - al ritmo degli attuali conferimenti - presumibilmente entro il 20 gennaio 2010.

Vista altresì, la nota prot. n. 313 del 16 dicembre 2009 con cui il Consorzio Ciat di Vicenza, in qualità di Ente che gestisce la raccolta dei rifiuti urbani in 45 Comuni del territorio di Vicenza,, auspica una rapida approvazione da parte della Provincia stessa del progetto di ampliamento dell’impianto su richiamato e stima in 15.000 tonnellate, con punte massime di 150 t/g, il quantitativo di rifiuti urbani da smaltire presso la discarica di Smart 3.

Dato atto pertanto che, sulla base di quanto dichiarato dal Ciat, da tale data, dovrà essere trovata urgentemente una collocazione per i rifiuti urbani prodotti dai 45 comuni serviti dal Ciat.

Vista la nota prot. n. 60563 del 02/12/2009 con cui la Provincia di Rovigo ha comunicato che “valutata la tempistica ancora incerta relativamente alle procedure per l’approvazione del progetto (VIA + AIA), per l’espletamento delle gare e per l’affidamento dei lavori necessari a garantire il passaggio dall’attuale discarica di bacino al nuovo impianto di Taglietto 1, la provincia di Rovigo potrebbe andare incontro ad un’emergenza rifiuti, seppur limitatamente ad alcuni mesi.”

Dato atto altresì che nella nota citata al precedente punto la Provincia di Rovigo ha concordato sulla necessità di trovare una soluzione affinché “siano evitati danni ambientali derivanti dell’abbandono operativo della discarica Smart 3” e ha confermato, sentite tutte le parti interessate, la “disponibilità a conferire alla discarica Smart 3, a partire dal mese di Gennaio 2010, una quota di rifiuti provenienti dal Bacino Rovigo 1, pari a circa 100 t/g, fino al raggiungimento di un quantitativo di rifiuti di 21.000 tonnellate”;

Dato atto che con nota prot. n. 648280/57.01 del 19/11/2009 la Direzione Regionale Tutela ambiente ha chiesto ad Arpav - Dap e Provincia di Rovigo, in qualità di Enti di controllo, di poter essere adeguatamente informata sulla situazione della discarica Smart 3 fornendo puntuali notizie anche circa eventuali possibili rischi derivanti da una ritardata e/o incompleta coltivazione della stessa, come peraltro paventato dal liquidatore della Società San Martino Green Spa.

Vista la nota prot. n. 151837 del 30/11/2009 con cui Arpav - Dap di Rovigo, nel riscontrare le richieste della Regione, ha trasmesso il rapporto tecnico effettuato in data 24 novembre 2009 dall’Arpav stessa e dalla Provincia di Rovigo presso la discarica Smart 3 da cui emerge in particolare che, “in relazione a quanto accertato ed emerso dalla documentazione inviata si osserva che, in assenza di adeguati interventi tali da garantire un'adeguata impermeabilizzazione dei rifiuti ed un idoneo sistema di captazione del biogas in formazione, nonché il mancato completamento della vasca di coltivazione utile a garantire idonee pendenze per l'allontanamento delle acque meteoriche, potrebbero comportare rischi per l'ambiente quali accumulo ed infiltrazione di percolato con interessamento sia della falda che delle acque superficiali circostanti la discarica nonché fuoriuscita di biogas in atmosfera.”

Considerato peraltro che, esaurita la disponibilità dei cosiddetti volumi "in conto terzi" e valutata impraticabile, allo stato attuale, la riattivazione dell'impianto per il trattamento ed il recupero dei Raee e dei Rsa, con la conseguente produzione di rifiuti in conto proprio, appare pertanto ipotizzabile la sola strada dell'ordinanza contingibile ed urgente che consenta, come previsto dall'art. 191 del Dlgs 152/2006, "il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente" e ciò, al fine di scongiurare possibili situazioni di emergenza e di rischio per lo salute pubblica, come quelle rappresentate dal liquidatore.

Dato atto altresì, che un mancato apporto di rifiuti nella discarica Smart 3 comprometterebbe tutte le fasi di gestione operativa dell’impianto, rendendo impossibile la realizzazione della copertura finale e l’inizio delle fasi di post gestione della discarica, con conseguenze di carattere ambientale, che potrebbero richiedere - stante l’attuale normativa - un intervento in via sostitutiva e straordinaria da parte della pubblica Amministrazione.

Dato atto che, così come valutato in occasione delle Ordinanze n. 130/2009 e n. 133/2009, la discarica Smart 3 è adeguata al Dlgs 36/2003 e idonea a smaltire senza problemi per l’ambiente e la salute pubblica, anche rifiuti urbani, e che le problematiche insistenti sulla discarica stessa, così come palesate dal Liquidatore e confermate da Arpav - Dap e Provincia, possono trovare soluzione nel completamento della volumetria residua e nella realizzazione della copertura finale, allo scopo di garantire sia la gestione finale che la post-chiusura della discarica ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Ritenuto che allo scopo di scongiurare possibili problematiche di natura ambientale e igienico sanitaria conseguenti alla mancata chiusura della Discarica Smart 3 e all’apprestamento delle necessarie e conseguenti opere di ricomposizione finale, così come previste dal Dlgs 36/03, nonché, al fine di poter far fronte alle paventate emergenze nella gestione dei rifiuti prospettate dalle Amministrazioni provinciali di Belluno, Rovigo e Vicenza, sia necessario autorizzare ai sensi dell’art. 191 del Dlgs 152/2006 sm ed i, l’eccezionale smaltimento di rifiuti urbani provenienti in suddette Province presso la discarica Smart 3 di S. M. di Venezze (Ro) nei modi e quantitativi che stabilirà il gestore della discarica stessa in conformità a quanto stabilito dal Dlgs 36/2003.

Accertato che, in base alla Delibera di Giunta regionale n. 568 del 25/02/2005, punto 8.3 dell’allegato I, risulta tecnicamente possibile il conferimento e l’utilizzo del Biostabilizzato da Discarica (Bd) come terra di copertura giornaliera della discarica in parola in quanto:

“Il Bd può essere utilizzato esclusivamente come terra di copertura giornaliera, in purezza o in miscela con materiali inerti, nelle discariche, nel rispetto dei limiti tecnici previsti dal progetto o da successivi provvedimenti autorizzativi, come indicato nell’art. 39 comma 7 della Lr 3/00, verificata la rispondenza ai limiti di cui alla Tabella E allegata [ndr.: alla delibera stessa]. Il quantitativo di Bd utilizzato per la ricopertura giornaliera non può comunque essere superiore al 10% in peso di rifiuto mediamente conferito in discarica”.

Ritenuto inoltre opportuno che il gestore della “discarica per rifiuti non pericolosi denominata SMart 3” comunichi, con cadenza mensile, alla competente Direzione regionale Tutela Ambiente un resoconto sui quantitativi di rifiuti smaltiti a seguito dell’applicazione delle presente provvedimento, corredati delle informazioni atte a dimostrare il corretto accantonamento delle somme necessarie per la realizzazione della copertura finale della discarica nonché per la gestione post-operativa della stessa.

Atteso che lo straordinario conferimento di rifiuti urbani in argomento prescinde, tra l’altro, da quanto stabilito dalla Dgr n. 1836 del 19/06/2007 in tema di contributo regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dagli Ambiti Territoriali Ottimali.

Visto il Decreto Legislativo 152/2006 sm ed i ed in particolare, l’art. 191 recante “ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi”.

Vista la Lr 3/2000 sm ed i.

Su conforme proposta della Direzione regionale Tutela dell’Ambiente, che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale.

Ordina

1.      È autorizzato, ai sensi dell’art. 191 del Dlgs 152/2006 sm ed i, l’eccezionale smaltimento di rifiuti urbani selezionati nell’impianto del Maserot e prodotti nella Provincia Belluno, presso la discarica “SMart 3” sita in comune di S. M. di Venezze (Ro) nel limite di 60 t/g e fino ad esaurimento dei volumi utili della discarica e comunque non oltre sei mesi dall’adozione del presente provvedimento, nel rispetto delle modalità concordate preventivamente con il gestore della discarica stessa.

2.      È autorizzato, ai sensi dell’art. 191 del Dlgs 152/2006 s.m. ed i., l’eccezionale smaltimento di rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata e prodotti nella Provincia Vicenza, presso la discarica “SMart 3” sita in comune di S. M. di Venezze (Ro), nel limite di 150 t/g e fino ad esaurimento dei volumi utili della discarica e comunque non oltre sei mesi dall’adozione del presente provvedimento, nel rispetto delle modalità concordate preventivamente con il gestore della discarica stessa.

3.      È autorizzato, ai sensi dell’art. 191 del Dlgs 152/2006 sm ed i, l’eccezionale smaltimento di rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata prodotti nella Provincia Rovigo, presso la discarica “SMart 3” sita in comune di S. M. di Venezze (Ro), nel limite di 100 t/g e fino ad esaurimento dei volumi utili della discarica e comunque non oltre sei mesi dall’adozione del presente provvedimento, nel rispetto delle modalità concordate preventivamente con il gestore della discarica stessa.

4.      È fatto obbligo al gestore della “discarica per rifiuti non pericolosi denominata SMart 3” di attivare, prima del conferimento, tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a garantire la corretta gestione dei rifiuti oggetto del presente provvedimento, in particolare per quanto riguarda il trattamento e la gestione del biogas prodotto.

5.      È fatto obbligo al gestore della “discarica per rifiuti non pericolosi denominata SMart 3” di comunicare, con cadenza mensile, alla competente Direzione regionale Tutela Ambiente un resoconto sui quantitativi di rifiuti smaltiti a seguito dell’applicazione delle presente provvedimento, corredati delle informazioni atte a dimostrare il corretto accantonamento delle somme necessarie per la realizzazione della copertura finale della discarica nonché per la gestione post-operativa della stessa in conformità a quanto stabilito dal Dlgs 36/2003.

6.      È stabilito di comunicare il presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, all'Ato Vicentino Ru, alle Province di Belluno, Vicenza e Rovigo, al Comune San Martino di Venezze (Ro), all’Arpa di Padova, all’Osservatorio regionale dei rifiuti e al Liquidatore della Società San Martino Green Spa.

Giancarlo Galan

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