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Bur n. 100 del 08 dicembre 2009


Materia: Veterinaria e zootecnia

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 251 del 24 novembre 2009

Misure urgenti per contrastare la diffusione dell'epizoozia di rabbia silvestre in Veneto.

Il Presidente

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954;

Visto in particolare l’Art. 90 del Regolamento di Polizia Veterinaria Dpr 8.2.54 n° 320;

Visto l’art. 32 della Legge 23.12.1978 n° 833;

Visto l’art.17 comma 1 della Lr 50/93;

Considerata l’evoluzione della situazione epidemiologica relativamente ai nuovi casi di rabbia silvestre verificatisi nella regione Veneto nel territorio della provincia di Belluno;

Ritenuto necessario limitare il più possibile il rischio derivante dalla diffusione dell’epizoozia di rabbia silvestre nella Regione Veneto;

Vista la necessità di definire misure relativamente alla vaccinazione precontagio degli animali domestici nel territorio della provincia di Belluno e nelle aree ritenute a rischio;

Vista la necessità di evitare contatti a rischio tra la popolazione canina e gli animali selvatici possibilmente infetti;

Vista la necessità di definire la reale diffusione della rabbia nella popolazione dei selvatici che può essere realizzata attraverso la intensificazione del monitoraggio passivo in particolare delle volpi trovate morte o con sintomatologia anomala;

Visto il carattere zoonosico della rabbia, il rischio di esposizione dell’uomo derivante dal contatto con l’animale domestico e selvatico infetti, l’esito mortale della malattia se non adeguatamente prevenuta;

Sentito il parere del Centro di Referenza Nazionale per la rabbia istituito presso l’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie con Decreto 8 maggio 2002 del Ministero della Salute (Gu 22 maggio 2002 n°118);

Ordina

Articolo 1

Sono rese obbligatorie le misure sanitarie di cui all’Allegato A,parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 2

Le misure di cui al presente provvedimento verranno modificate sulla base della valutazione della situazione epidemiologica.

La modifica degli Allegati A, B e C, parti integranti del presente provvedimento, è delegata al Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare, d’intesa con il Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca.

Articolo 3

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque trasgredisca la presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 16, Dlvo 22 maggio 1999, n. 196.

Articolo 4

I Veterinari Ufficiali, la Polizia Municipale, le Forze di Polizia e di Polizia provinciale, gli Ufficiali e gli Agenti di Pg sono incaricati dell’esecuzione della presente provvedimento.

Articolo 5

Su tutto il territorio regionale è applicato quanto disposto dall’art. 86 e 87 del Rpv 320/54.

Articolo 6

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




Allegato A

Situazione epidemiologica

Nell’ottobre del 2008, a distanza di quasi 13 anni dall’ultimo caso di rabbia diagnosticato in una volpe in provincia di Trieste nel dicembre del 1995, la rabbia silvestre ha fatto la sua ricomparsa in alcuni comuni del nord-est della regione Friuli Venezia Giulia.

Ad oggi sono 40 i casi di rabbia diagnosticati in 15 comuni della provincia di Udine, 2 comuni della provincia di Pordenone ed 1 comune della provincia di Trieste.

In data 17 novembre 2009 l’epidemia di rabbia silvestre ha interessato anche il Veneto. Infatti un cane di proprietà mantenuto in un recinto è risultato positivo alla rabbia nel comune di Lozzo di Cadore (Bl). Successivamente, l’analisi di laboratorio eseguita presso l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie ha rilevato la positività per rabbia in quattro volpi e un tasso rispettivamente nel comune di Longarone, Forno di Zoldo, Pieve di Cadore, Valle di Cadore e Domegge di Cadore rispettivamente.

Vaccinazione pre-contagio degli animali domestici

1. Nel territorio di cui all’allegato B è resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica pre-contagio dei cani.

2. I giovani animali che non sono stati sottoposti al trattamento immunizzante, perché in età non vaccinale, dovranno essere vaccinati dopo il terzo mese di età.

3. Le vaccinazioni sono effettuate dai Servizi Veterinari delle Azienda Ulss e dai Veterinari liberi professionisti regolarmente iscritti all’Albo e autorizzati dai competenti servizi veterinari.

4. I costi relativi alla vaccinazione dei cani sono a carico dei proprietari degli stessi. Le tariffe relative alle operazioni di vaccinazione saranno stabilite tramite specifico provvedimento.

5. Al fine di valutare l’efficacia dell’avvenuta vaccinazione della popolazione canina potranno essere effettuati controlli sierologici su base campionaria.

6. E’ consigliata la vaccinazione antirabbica pre-contagio di gatti, furetti e degli altri animali da compagnia appartenenti a specie sensibili.

7. Le operazioni di cui al precedente punto 1 dovranno essere completate entro il 31 gennaio 2010.

Disposizioni sanitarie

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 90 del Dpr 8.2.1954 n.320, sul territorio di cui all’allegato C è vietata la circolazione di cani in ambiente agro-silvo pastorale, compreso il loro utilizzo per l’esercizio venatorio e le operazioni a esso connesse (recupero).

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 90 del Dpr 8.2.1954 n.320, in tutto il territorio regionale deve essere intensificata la lotta al randagismo ed i cani accalappiati devono essere immediatamente ricoverati presso i canili sanitari.

3. In tutto il territorio regionale è fatto obbligo, salvo al personale appositamente incaricato e a quello informato, di non toccare per nessun motivo animali sospetti, vivi o morti, nonché di non avvicinare e in qualsiasi modo venire in contatto con animali selvatici delle specie recettive, particolarmente volpi. L’eventuale ritrovamento di animali morti o il cui comportamento fosse contrario alle normali abitudini deve essere segnalato al succitato personale.

4. In tutto il territorio regionale tutte le volpi abbattute o trovate morte e gli altri animali selvatici e domestici, abbattuti perché sospetti o selvatici di specie sensibile trovati morti, dovranno essere raccolti dal personale incaricato con le dovute cautele e fatti recapitare al più presto integri all’Istituto Zooprofilattico per gli accertamenti diagnostici nei confronti della rabbia. Per le modalità di invio dovranno essere contattate le strutture territoriali dell’Istituto Zooprofilattico.


Allegato B

Vaccinazione Cani

1. Provincia di Treviso – tutti i Comuni

2. Provincia di Belluno – tutti i Comuni

3. Provincia di Vicenza limitatamente alle Aziende Ulss n. 3 e 4, comprendenti i comuni di:

Azienda ASL

Codice ISTAT

Nome Comune

Provincia

03

024009

ASIAGO

VI

03

024012

BASSANO DEL GRAPPA

VI

03

024023

CAMPOLONGO SUL BRENTA

VI

03

024025

CARTIGLIANO

VI

03

024026

CASSOLA

VI

03

024031

CISMON DEL GRAPPA

VI

03

024033

CONCO

VI

03

024039

ENEGO

VI

03

024041

FOZA

VI

03

024042

GALLIO

VI

03

024054

LUSIANA

VI

03

024057

MAROSTICA

VI

03

024058

MASON VICENTINO

VI

03

024059

MOLVENA

VI

03

024070

MUSSOLENTE

VI

03

024073

NOVE

VI

03

024077

PIANEZZE

VI

03

024081

POVE DEL GRAPPA

VI

03

024085

ROANA

VI

03

024086

ROMANO D'EZZELINO

VI

03

024087

ROSA'

VI

03

024088

ROSSANO VENETO

VI

03

024089

ROTZO

VI

03

024093

SAN NAZARIO

VI

03

024099

SCHIAVON

VI

03

024101

SOLAGNA

VI

03

024104

TEZZE SUL BRENTA

VI

03

024114

VALSTAGNA

VI

04

024007

ARSIERO

VI

04

024014

BREGANZE

VI

04

024019

CALTRANO

VI

04

024020

CALVENE

VI

04

024024

CARRE'

VI

04

024030

CHIUPPANO

VI

04

024032

COGOLLO DEL CENGIO

VI

04

024040

FARA VICENTINO

VI

04

024049

LAGHI

VI

04

024050

LASTEBASSE

VI

04

024053

LUGO DI VICENZA

VI

04

024055

MALO

VI

04

024056

MARANO VICENTINO

VI

04

024063

MONTE DI MALO

VI

04

024062

MONTECCHIO PRECALCINO

VI

04

024076

PEDEMONTE

VI

04

024078

PIOVENE ROCCHETTE

VI

04

024080

POSINA

VI

04

024090

SALCEDO

VI

04

024096

SAN VITO DI LEGUZZANO

VI

04

024095

SANTORSO

VI

04

024097

SARCEDO

VI

04

024100

SCHIO

VI

04

024105

THIENE

VI

04

024106

TONEZZA DEL CIMONE

VI

04

024107

TORREBELVICINO

VI

04

024112

VALDASTICO

VI

04

024113

VALLI DEL PASUBIO

VI

04

024115

VELO D'ASTICO

VI

04

024118

VILLAVERLA

VI

04

024119

ZANE'

VI

04

024122

ZUGLIANO

VI

4.      Provincia di Venezia limitatamente alla Azienda Ulss n.10, comprendente i comuni di:

Azienda ASL

Codice ISTAT

Nome Comune

Provincia

10

027001

ANNONE VENETO

VE

10

027005

CAORLE

VE

10

027007

CEGGIA

VE

10

027009

CINTO CAOMAGGIORE

VE

10

027011

CONCORDIA SAGITTARIA

VE

10

027013

ERACLEA

VE

10

027015

FOSSALTA DI PIAVE

VE

10

027016

FOSSALTA DI PORTOGRUARO

VE

10

027018

GRUARO

VE

10

027019

IESOLO

VE

10

027022

MEOLO

VE

10

027025

MUSILE DI PIAVE

VE

10

027027

NOVENTA DI PIAVE

VE

10

027029

PORTOGRUARO

VE

10

027030

PRAMAGGIORE

VE

10

027033

SAN DONA' DI PIAVE

VE

10

027034

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

VE

10

027036

SANTO STINO DI LIVENZA

VE

10

027040

TEGLIO VENETO

VE

10

027041

TORRE DI MOSTO

VE



Allegato C

Caccia

  1. Provincia di Belluno: l'intero territorio provinciale
  2. Provincia di Treviso: limitatamente alla Zona faunistica delle Alpi, nonché agli Ambiti territoriali di caccia ATC TV4, ATC TV5 e ATC TV9, che includono tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni:

Codice ISTAT

Nome Comune

Provincia

026003

ASOLO

TV

026004

BORSO DEL GRAPPA

TV

026006

CAERANO DI SAN MARCO

TV

026007

CAPPELLA MAGGIORE

TV

026011

CASTELCUCCO

TV

026014

CAVASO DEL TOMBA

TV

026017

CIMADOLMO

TV

026018

CISON DI VALMARINO

TV

026019

CODOGNE'

TV

026020

COLLE UMBERTO

TV

026021

CONEGLIANO

TV

026022

CORDIGNANO

TV

026023

CORNUDA

TV

026024

CRESPANO DEL GRAPPA

TV

026025

CROCETTA DEL MONTELLO

TV

026026

FARRA DI SOLIGO

TV

026027

FOLLINA

TV

026028

FONTANELLE

TV

026029

FONTE

TV

026030

FREGONA

TV

026031

GAIARINE

TV

026032

GIAVERA DEL MONTELLO

TV

026033

GODEGA DI SANT'URBANO

TV

026037

MANSUE'

TV

026038

MARENO DI PIAVE

TV

026039

MASER

TV

026042

MIANE

TV

026045

MONFUMO

TV

026046

MONTEBELLUNA

TV

026048

MORIAGO DELLA BATTAGLIA

TV

026050

NERVESA DELLA BATTAGLIA

TV

026052

ORMELLE

TV

026053

ORSAGO

TV

026054

PADERNO DEL GRAPPA

TV

026056

PEDEROBBA

TV

026057

PIEVE DI SOLIGO

TV

026060

PORTOBUFFOLE'

TV

026061

POSSAGNO

TV

026065

REFRONTOLO

TV

026067

REVINE LAGO

TV

026072

SAN FIOR

TV

026073

SAN PIETRO DI FELETTO

TV

026074

SAN POLO DI PIAVE

TV

026076

SAN VENDEMIANO

TV

026077

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

TV

026075

SANTA LUCIA DI PIAVE

TV

026078

SARMEDE

TV

026079

SEGUSINO

TV

026080

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

TV

026083

SUSEGANA

TV

026084

TARZO

TV

026087

VALDOBBIADENE

TV

026088

VAZZOLA

TV

026090

VIDOR

TV

026092

VITTORIO VENETO

TV

026093

VOLPAGO DEL MONTELLO

TV

  1. Provincia di Vicenza: limitatamente alla Zona faunistica delle Alpi, sinistra Brenta della Valsugana, che comprende tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni:

Codice ISTAT

Nome Comune

Provincia

024031

CISMON DEL GRAPPA

VI

024081

POVE DEL GRAPPA

VI

024093

SAN NAZARIO

VI

024101

SOLAGNA

VI


Giancarlo Galan

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