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Bur n. 109 del 19 dicembre 2006


Materia: Sanità e igiene pubblica

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 276 del 04 dicembre 2006

Art. 7 comma 2 Lr 09.07.1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni. Emittente impianto radiofonico Radio Metrò s.r.l. (101.000 MHz), Radio Metrò Day (ex Gamma Radio di Radiant s.r.l.) posta in località Costalunga, vicinanze Trattoria Dissegna, Comune di Romano d’Ezzelino (Vi). – Adozione misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Il Presidente

Richiamata la propria ordinanza n. 233 del 20 ottobre 2006 avente ad oggetto “Art. 7 comma 2 Lr 09.07.1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni. Emittenti impianti radiofonici Rtl 102.5 - Hit Radio s.r.l. (102.500 MHz), Radio Monte Carlo – Rmc Italia s.r.l. (96.200 MHz), Gamma Radio – Radiant s.r.l. (101.000 MHz), Super Radio – Anni ’60 s.r.l. (99.500 MHz), Radio 24 – Nuova Radio S.p.A. (89.600 MHz) poste in località Costalunga, vicinanze Trattoria Dissegna, Comune di Romano d’Ezzelino (Vi). – Adozione misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente”.

Preso atto che Gamma Radio di Radiant s.r.l. (101.000 MHz), emittente notificataria in data 02/11/06 della citata ordinanza n. 233/06, ha comunicato con proprie note dell’01/10/06, indirizzate al Ministero delle Comunicazioni, al Dipartimento Provinciale Arpav di Vicenza e al Comune di Romano d’Ezzelino di aver ceduto alla società Radio Metrò s.r.l. il proprio impianto emittente posto in località Costalunga nel Comune di Romano d’Ezzelino, così come risulta da atto Notaio dr.ssa Nicoletta Spina in Padova, in corso di registrazione, del 21/09/2006.

Ricordato che la società Radio Metrò s.r.l. ha comunicato al Dipartimento Provinciale Arpav di Vicenza con propria nota del 28 settembre 2006, pervenuta ad Arpav in data 03 ottobre 2006, l’avvenuta acquisizione dell’impianto di radiodiffusione sonora in parola.

Vista la nota di Radiant s.r.l. del 06/11/06 indirizzata alla Regione Veneto, pervenuta in data 16/11/06, con la quale ha comunicato l’avvenuta cessione dell’impianto radiofonico Fm 101.00 MHz alla società Radio Metrò s.r.l..

Rilevato pertanto che, a seguito della modifica di titolarità dell’impianto di radiodiffusione sonora con frequenza 101.00 MHz, presente in località Costalunga nel Comune di Romano d’Ezzelino, le prescrizioni contenute nell’ordinanza presidenziale n. 233/06 a carico di Radiant s.r.l. devono ora considerarsi a carico di Metrò s.r.l. – Radio Metrò Day – .

Richiamata la legge regionale n. 29 del 09 luglio 1993 e successive modifiche e integrazioni nonché quanto disposto dalla Dgrv n. 5268 del 29.12.1998 in merito al procedimento diretto alla riduzione a conformità dei valori di campo elettromagnetico che prevede, nei casi di inottemperanza alle disposizioni concernenti le azioni di risanamento, l’adozione di un provvedimento che imponga agli esercenti immediate misure atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa nonché il divieto di utilizzo degli impianti medesimi per il tempo necessario per le azioni di risanamento.

Precisato altresì che, qualora entro i termini stabiliti nel dispositivo, l’emittente Radio Metrò Day di Metrò s.r.l., titolare dell’impianto di radiodiffusione sonora con frequenza 101.000 MHz posta in località Costalunga nel Comune di Romano d’Ezzelino, abbia ottemperato alle prescrizioni circa il rispetto dei limiti massimi di esposizione o nel frattempo si sia trasferite presso altro sito, non si darà seguito all’esecuzione del presente provvedimento, fermo restando l’addebito, all’emittente, degli oneri eventualmente sostenuti dal personale dell’Arpav e dell’Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero delle Comunicazioni, conseguenti alla verifica di cui si tratta.

Ricordato che l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta, per i successivi provvedimenti di competenza, la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per quanto attiene alle disposizioni contenute nell’art. 650 del codice penale, e al Ministero delle Comunicazioni, per quanto attiene alle disposizioni contenute nella Legge 06.08.1990, n. 223 e s.m.i., circa il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario.

Vista la Lr 09.07.1993, n. 29, avente per oggetto la tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni.

Viste le successive modificazioni ed integrazioni alla Lr 29/93: art. 7 Lr 26.01.1994, n. 11; art. 32 Lr 01.02.1995, n. 6; art. 31 Lr 05.02.1996, n. 6; art. 70 Lr 30.01.1997, n. 6; art. 33 Lr 12.09.1997, n. 37; art. 44 Lr 03.02.1998, n. 3.

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 3161 del 02.06.1995, n. 1182 del 26.03.1996 e n. 5268 del 29.12.1998, per quanto attiene alle modalità di applicazione della Lr n. 29/93.

Vista la Legge 22.02.2001 n. 36, avente ad oggetto le disposizioni quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Vista la Legge 20.03.2001 n. 66 avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del Dl. 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi.

Visto il Dpcm 08.07.2003 avente ad oggetto la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

 

Ordina

  1. All’emittente Radio Metrò Day – Metrò s.r.l., frequenza 101,000 MHz, posta in località Costalunga, vicinanze Trattoria Dissegna, Comune di Romano d’Ezzelino (Vi), di adottare immediatamente misure atte ad evitare l’esposizione di persone ai campi elettromagnetici oltre i limiti e i valori di attenzione fissati dalla normativa di legge vigente.
  2. All’emittente di installare, a cura e spese proprie, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, un sistema automatico di misurazione e registrazione, individuato in accordo con Arpav e posto sotto controllo della stessa, a garanzia del perdurare del rientro delle emissioni di campo elettromagnetico nei parametri previsti del vigente Dpcm 08/07/2003.
  3. All’emittente, sopra indicata, il divieto di utilizzo degli impianti in caso di inottemperanza a quanto stabilito ai punti precedenti con conseguente segnalazione, da parte di Arpav, all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del codice penale, e al Ministero delle Comunicazioni per quanto attiene alle disposizioni contenute nel titolo concessorio circa il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario.
  4. Ad Arpav di monitorare l’effettivo e costante rientro nei limiti di legge delle emissioni di campo elettromagnetico generate da parte dell’emittente.
  5. Alla Direzione Regionale Prevenzione di procedere alla comunicazione del presente provvedimento alle Amministrazioni interessate, incaricando il Comune ove ha sede legale l’emittente sopraindicate della notifica del presente provvedimento.
  6. Alla Direzione Regionale Prevenzione, nel caso in cui venga accertato da parte di Arpav il perdurare del mancato rispetto dei parametri di legge nonché il mancato trasferimento delle emittenti presso altro sito, di avviare le procedure previste dall’art. 2 comma 2 della Legge 66/2001.
  7. La pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Galan

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