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Bur n. 96 del 07 novembre 2006


Materia: Sanità e igiene pubblica

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 233 del 20 ottobre 2006

Art. 7 comma 2 Lr 09.07.1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni. Emittenti impianti radiofonici RTL 102.5 - Hit Radio s.r.l. (102.500 MHz), Radio Monte Carlo – RMC Italia s.r.l. (96.200 MHz), Gamma Radio – Radiant s.r.l. (101.000 MHz), Super Radio – Anni ’60 s.r.l. (99.500 MHz), Radio 24 – Nuova Radio S.p.A. (89.600 MHz) poste in località Costalunga, vicinanze Trattoria Dissegna, Comune di Romano d’Ezzelino (Vi). Adozione misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Il Presidente

Richiamata la relazione tecnica del Dipartimento Provinciale Arpav di Vicenza del 28/09/2001, trasmessa con nota prot. n. 014372/STAF, dalla quale risulta che i sopralluoghi effettuati in contraddittorio e con monitoraggio della potenza dei ripetitori in data 04/04/2001 e 31/07/2001 hanno evidenziato il superamento dei valori di campo elettrico stabiliti dall’allora vigente Dm n. 381/98 da parte delle attuali emittenti Rtl 102.5 - Hit Radio s.r.l. (102.500 MHz), Radio Monte Carlo – RMC Italia s.r.l. (96.200 MHz), Gamma Radio – Radiant s.r.l. (101.000 MHz), Super Radio – Anni ’60 s.r.l. (99.500 MHz), Radio 24 – Nuova Radio S.p.A. (89.600 MHz) poste in località Costalunga, vicinanze Trattoria Dissegna, Comune di Romano d’Ezzelino (Vi) con conseguente necessità di dar corso a riduzione a conformità.

Ricordato che con nota datata 05/10/2001, prot. n. 014703/50.03, la Regione assegnava alle emittenti coinvolte un termine pari a contottanta giorni per il perfezionamento delle attività volte alla riduzione a conformità, ai fini del rispetto dei limiti e dei valori di cautela vigenti.

Ricordato che nel corso degli anni 2002 e 2003 tre emittenti coinvolte nella procedura di riduzione a conformità sono state oggetto di cessione ad altre società, così come segnalato anche con nota interlocutoria di Arpav del 07/08/2003, prot. n. 013336/STAF, in considerazione dell’avvicendamento della titolarità delle emittenti che, alla data odierna, risultano essere quelle delineate in oggetto del presente provvedimento.

Ricordato che, a seguito delle istanze di modifica ai sistemi radianti presentati da alcune emittente coinvolte, Arpav provvedeva, nel corso dell’anno 2004, ad ulteriori monitoraggi dei valori di campo elettromagnetico presenti nel sito in oggetto, provvedendo altresì, nel corso del 2005, a posizionare una centralina di misura dei campi elettromagnetici presso il giardino di alcune abitazioni della zona, nonché in ambiente esterno nei pressi dei ripetitori presenti.

Richiamata la nota Arpav del 16/09/2005, prot. n. 045730/D, con la quale veniva comunicata la formale conferma dei superamenti dei limiti e valori di cautela già riscontrati precedentemente.

Ricordato che con nota prot. n. 799574/50.0.21 del 24 novembre 2005 la Regione, sulla scorta delle risultanze dei monitoraggi Arpav, provvedeva a diffidare formalmente le emittenti coinvolte nella riduzione a conformità a voler porre in essere, entro trenta giorni, le attività necessarie a garantire il rientro nei parametri previsti dalla normativa vigente.

Richiamata la nota Arpav del 28/02/2006, prot. n. 0028387/STAF con la quale veniva notiziato del fatto che le emittenti coinvolte nella riduzione a conformità non avevano comunicato di essere rientrate nei valori prescritti, così come formalmente diffidato. E Arpav si riservava di effettuare un successivo sopralluogo di accertamento.

Ricordato che in data 18 maggio 2006 si è svolta una riunione di lavoro tra rappresentanti della Direzione Regionale Prevenzione, del Dipartimento Arpav di Vicenza e del Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Veneto – con il fine di definire, di comune accordo, le procedura da attivare in capo alle diverse Amministrazioni al fine di garantire il rientro dei valori di campo elettromagnetico nei parametri di legge da parte di ciascuna singola emittente.

Richiamata la nota della Direzione Regionale Prevenzione dell’01 giugno 2006, prot. n. 336948/50.03.07.21, con la quale è stato richiesto al Dipartimento Provinciale Arpav. di Vicenza di comunicare, ai fini dell’adozione dell’ordinanza presidenziale di cui all’art. 7, comma secondo, della Lr n. 29/93, i dati societari esatti delle emittenti coinvolte nonché i singoli contributi di emissione di campo elettromagnetico dalle stesse prodotte in relazione al superamento dei vigenti parametri di legge.

Richiamata la nota del Dipartimento Provinciale Arpav di Vicenza del 07.07.2006, prot. n. 88169/STAF, con la quale venivano comunicati i dati societari delle emittenti coinvolte nella procedura di riduzione a conformità, e veniva altresì comunicata la successiva trasmissione delle relazioni tecniche con i risultati degli ultimi e definitivi monitoraggi.

Richiamata altresì la nota della Direzione Regionale Prevenzione datata 25/07/2006, prot. n. 446401/50.03.21, con la quale è stato richiesto al Dipartimento Provinciale Arpav di Vicenza di confermare, ai fini dell’adozione presidenziale di cui all’art. 7, comma secondo, della Lr n. 29/93, per ciascuna singola emittente presente nel sito in parola, il singolo contributo allo sforamento dei parametri di legge, a seguito di verifica strumentale in banda stretta.

Richiamata la nota del Dipartimento Provinciale Arpav di Vicenza del 02.08.2006, prot. n. 100104, con la quale veniva comunicato che erano in corso ulteriori sopralluoghi e misurazioni in banda stretta nel sito in questione, al fine di misurare i contributi delle singole emittenti al campo elettrico totale nei punti di superamento.

Ricordato che nel frattempo la Direzione Regionale Prevenzione, con nota del 16 agosto 2006, prot. n. 483803/50.03.07.21, ha sollecitato il Comune di Romano d’Ezzelino, in quanto autorità sanitaria locale ed Ente preposto agli aspetti urbanistici ed edilizi, ad individuare un sito alternativo ai fini della delocalizzazione delle emittenti non rispettose dei parametri di legge, così come disposto dalla Legge n. 66 del 20/03/2001, art. 2, comma 1-bis. 

Vista la nota del Comune di Romano d’Ezzelino, datata 28/09/2006, prot. n. 12474, con la quale si comunica che l’Amministrazione Comunale si sta adoperando al fine di individuare uno o più siti alternativi di proprietà comunale, idonei all’installazione degli impianti, previa disponibilità delle emittenti al trasferimento.

Richiamata altresì la nota Arpav del 05 settembre 2006, prot. n. 0112424/STAF, con la quale sono state comunicate le risultanze dei monitoraggi da ultimo eseguiti che hanno confermato il permanere degli sforamenti dei limiti di legge a carico delle emittenti delineate in oggetto.

Richiamata la legge regionale n. 29 del 09 luglio 1993 e successive modifiche e integrazioni, con il quale si stabilisce che “il Presidente della Giunta Regionale, nei casi di accertato superamento dei limiti ammissibili di esposizione della popolazione, segnalato dal Dipartimento Arpav territorialmente competente, impone, sentito il Sindaco del Comune ove sono installati gli impianti radiofonici, agli esercenti gli impianti che concorrono a detto superamento l’adozione di immediate misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente e, all’occorrenza, vieta l’utilizzo degli impianti per il tempo necessario per le azioni di risanamento”.

Richiamato quanto disposto dalla Dgrv n. 5268 del 29.12.1998 in merito al procedimento diretto alla riduzione a conformità dei valori di campo elettromagnetico che prevede, nei casi di inottemperanza alle disposizioni concernenti le azioni di risanamento, l’adozione di un provvedimento che imponga agli esercenti immediate misure atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa nonché il divieto di utilizzo degli impianti medesimi per il tempo necessario per le azioni di risanamento.

Vista la nota della Direzione Regionale Prevenzione, prot. n. 476784/50.03.07.21 del 09.08.2006, di richiesta al Sindaco del Comune di Romano d’Ezzelino del parere ai fini di cui all’art. 7, 2° comma, della Legge Regionale n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni.

Vista la nota della Direzione Regionale Prevenzione, prot. n. 550645/50.03.07.21 del 26/09/06, di reitero della richiesta al Sindaco del Comune di Romano d’Ezzelino del parere ai fini di cui all’art. 7, 2° comma, della Legge Regionale n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni.

Vista la nota a firma del Commissario Prefettizio del Comune di Romano d’Ezzelino (Vi) datata 28/09/2006, prot. n. 12471, con la quale viene espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 7, comma secondo, della Legge Regionale n. 29/93, all’adozione del presente provvedimento.

Precisato altresì che qualora entro i termini stabiliti nel dispositivo, le emittenti interessate abbiano ottemperato alle prescrizioni circa il rispetto dei limiti massimi di esposizione o, nel frattempo, si siano trasferite presso altro sito, non si darà seguito all’esecuzione del presente provvedimento, fermo restando l’addebito alle emittenti degli oneri eventualmente sostenuti dal personale dell’Arpav e dell’Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero delle Comunicazioni, conseguenti alla verifica di cui si tratta.

Ricordato che l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta, per i successivi provvedimenti di competenza, la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per quanto attiene alle disposizioni contenute nell’art. 650 del codice penale, e al Ministero delle Comunicazioni, per quanto attiene alle disposizioni contenute nella Legge 06.08.1990, n. 223 e s.m.i., circa il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario.

Vista la Lr 09.07.1993, n. 29, avente per oggetto la tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni.

Viste le successive modificazioni ed integrazioni alla Lr 29/93: art. 7 Lr. 26.01.1994, n. 11; art. 32 Lr 01.02.1995, n. 6; art. 31 Lr 05.02.1996, n. 6; art. 70 Lr 30.01.1997, n. 6; art. 33 Lr 12.09.1997, n. 37; art. 44 Lr 03.02.1998, n. 3.

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 3161 del 02.06.1995, n. 1182 del 26.03.1996 e n. 5268 del 29.12.1998, per quanto attiene alle modalità di applicazione della Lr n. 29/93.

Vista la Legge del 22.02.2001 n. 36, avente ad oggetto le disposizioni quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Vista la Legge del 20.03.2001 n. 66 avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del Dl. 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi.

Visto il Dpcm 08.07.2003 avente ad oggetto la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. 

Ordina

  1. A ciascuna emittente di seguito individuata: RTL 102.5 - Hit Radio s.r.l. (102.500 MHz), Radio Monte Carlo – RMC Italia s.r.l. (96.200 MHz), Gamma Radio – Radiant s.r.l. (101.000 MHz), Super Radio – Anni ’60 s.r.l. (99.500 MHz), Radio 24 – Nuova Radio S.p.A. (89.600 MHz) poste in località Costalunga, vicinanze Trattoria Dissegna, Comune di Romano d’Ezzelino (Vi), di adottare immediatamente misure atte ad evitare l’esposizione di persone ai campi elettromagnetici oltre i limiti e i valori di attenzione fissati dalla normativa vigente.
  2. Alle emittenti di installare, a cura e spese proprie, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, un sistema automatico di misurazione e registrazione, individuato in accordo con Arpav e posto sotto controllo della stessa, a garanzia del perdurare del rientro delle emissioni di campo elettromagnetico nei parametri previsti dal vigente Dpcm 08/07/2003.
  3. A ciascuna emittente, sopra indicata, il divieto di utilizzo degli impianti in caso di inottemperanza a quanto stabilito ai punti precedenti con conseguente segnalazione, da parte di Arpav, all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del codice penale, e al Ministero delle Comunicazioni per quanto attiene alle disposizioni contenute nel titolo concessorio circa il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario.
  4. Ad Arpav di monitorare l’effettivo e costante rientro nei limiti di legge delle emissioni di campo elettromagnetico generate da parte delle emittenti in questione.
  5. Alla Direzione Regionale Prevenzione di procedere alla comunicazione del presente provvedimento alle Amministrazioni interessate, incaricando i Comuni ove hanno sede legale le emittenti sopraindicate della notifica del presente provvedimento.
  6. Alla Direzione Regionale Prevenzione, nel caso in cui venga accertato da parte di Arpav il perdurare del mancato rispetto dei parametri di legge nonché il mancato trasferimento delle emittenti presso altro sito, di avviare le procedure previste dall’art. 2 comma 2 della Legge 66/2001.
La pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Galan

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