Home » Dettaglio Ordinanza
Materia: Sanità e igiene pubblica
Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 164 del 13 luglio 2006
Molluschicoltura: Sospensione temporanea e cautelativa della raccolta e commercializzazione dei mitili (Mytilus galloprovincialis) prelevati presso il vivaio a mare Ditta Camel codice allevamento 042VE488 Litorale di Pellestrina (Ve).
Il Presidente
Visti gli articoli 7 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n, 833;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, con il quale viene approvato il regolamento di esecuzione della legge 283/62;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530;
Visti i Regolamenti (Ce) 852/853/854/882-2004 e successive modifiche e aggiornamenti
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1995 e successive modifiche e aggiornamenti;
Vista la Dgr n. 3366 del 29 ottobre 2004”1^Riclassificazione regionale delle zone di produzione e di stabulazione molluschi bivalvi vivi ricadenti in ambiti lagunari e marino costieri del Veneto” e suoi aggiornamenti;
Atteso che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Laboratorio di Legnaro (Pd), ha comunicato l’esito positivo (Rapporto di prova n. 06BAT-U/2296 del 22/06/2006) alla ricerca di biotossina algale liposolubile Dsp (Diarrhetic Shellfish Poisoning) in campione di molluschi bivalvi vivi (mitili) effettuato il giorno 13/06/2006 con verbale 0210 dal Servizio Veterinario dell’ Azienda Ulss 12 Veneziana presso il vivaio a mare Ditta Camel codice allevamento 042VE488 Litorale di Pellestrina (Ve);
Vista la nota fax del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Ulss 12 Veneziana prot. n. 28716/2006/VT del 26 giugno 2006 di proposta di emissione di ordinanza di sospensione temporanea e cautelativa della raccolta e commercializzazione di molluschi bivalvi vivi (Mytilus galloprovincialis) nel vivaio a mare della Ditta Camel codice allevamento 042VE488 Litorale di Pellestrina (Ve);
Considerato che la mancata adozione di provvedimenti cautelativi può risultare pregiudizievole per la salute pubblica;
Ordina
1) La sospensione temporanea e cautelativa della raccolta e commercializzazione dei mitili (Mytilus galloprovincialis) prelevati presso la Ditta Camel – Litorale di Pellestrina - (Ve)
2) Le disposizioni sanitarie di sospensione temporanea e cautelativa della raccolta e commercializzazione dei mitili, contenute nella presente ordinanza, verranno mantenute fino a quanto non risulteranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria dei mitili in conformità alla Legislazione Alimentare (All.II Regolamento Ce 854/04);
3) I Responsabili dei Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aulss territorialmente competenti, di concerto con le strutture laboratoristiche preposte, sono tenuti al costante monitoraggio delle acque e dei molluschi bivalvi, inviando tempestivamente l’esito delle indagini alll’ Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare.
Galan
Torna indietro