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Bur n. 51 del 06 giugno 2006


Materia: Sanità e igiene pubblica

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 113 del 23 maggio 2006

Sospensione temporanea e cautelativa della raccolta e commercializzazione di molluschi bivalvi vivi – ostriche - (Crassostrea gigas e Ostrea eduli) prelevati presso il vivaio a mare della Ditta Visma. Pescatori Piccola Pesca – Soc. Cooperativa – Litorale antistante Rosolina (Ro)- per presenza di biotossina algale Dsp.

Il Presidente

Visti gli articoli 7 e 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la Legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327, con il quale viene approvato il regolamento di esecuzione della Legge 283/62;
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 530;
Visti i Regolamenti (Ce) 852/853/854/882-2004 e successive modifiche e aggiornamenti;
Visto l’art. 10 del Decreto Legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella Legge 20 novembre 1995, n. 490;
Visto il Decreto Ministeriale 31 luglio 1995 e successive modifiche e aggiornamenti;
Vista la Dgr n. 3366 del 29 ottobre 2004 “I^ Riclassificazione delle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi di cui all’art.4 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.530” e successive modifiche e integrazioni;
Atteso che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Laboratorio di Legnaro (Pd), ha comunicato il giorno 10 maggio 2006 l'esito positivo (Rapporto di Prova 06BAT-U/1669), alla ricerca di biotossina algale liposolubile Dsp (Diarrhetic Shellfish Poisoning) in campioni di molluschi bivalvi vivi (Crassostrea gigas e Ostrea eduli) prelevati dal Servizio Veterinario dell'Aulss n. 19 di Adria (Ro), presso il vivaio a mare della Ditta Visma Pescatori Piccola Pesca – Soc. Cooperativa – Litorale antistante Rosolina (Ro e individuata dalle seguenti coordinate geografiche:
Latitudine Nord                        Longitudine Est
45° 07’ 80’’                                        12° 26’ 80’’
45° 07’ 70’’                                        12° 26’ 40’’
45° 06’ 65’’                                        12° 28’ 20’’
45° 06’ 75’’                                        12° 26’ 70’’
Vista la nota del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’Aulss n. 19 di Adria, prot. n. 16926 del 12 maggio 2006 di proposta di emissione di ordinanza cautelativa ed urgente di sospensione temporanea della raccolta e commercializzazione di molluschi bivalvi vivi (Crassostrea gigas e Ostrea eduli) prelevati presso la Ditta Visma Pescatori Piccola Pesca – Soc. Cooperativa – Litorale antistante Rosolina (Ro).
Considerato che la mancata adozione di provvedimenti cautelativi può risultare pregiudizievole per la salute pubblica;

Su conforme proposta del Dirigente dell’Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare

Ordina

1. la sospensione temporanea e cautelativa della raccolta e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (Crassostrea gigas e Ostrea eduli) prelevati presso la Ditta Visma Pescatori Piccola Pesca – Soc. Cooperativa – Litorale antistante Rosolina (Ro;
2. le disposizioni sanitarie di sospensione temporanea e cautelativa della raccolta e commercializzazione dei mitili, contenute nella presente ordinanza, verranno mantenute fino a quando non risulteranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria dei mitili in conformità alla Legislazione Alimentare (All. II Regolamento Ce 854/04);
3. i Responsabili dei Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aulss territorialmente competenti, di concerto con le strutture laboratoristiche preposte, continueranno il costante monitoraggio delle acque e dei molluschi bivalvi, inviando tempestivamente l’esito delle indagini alla Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare.

Galan

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