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Bur n. 25 del 14 marzo 2006


Materia: Sanità e igiene pubblica

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 32 del 23 febbraio 2006

Revoca dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto 22 agosto 2005 n.380. Sequestro cautelativo sull'intero territorio regionale dell'alimento: Savoiardi _ La Pasticceria di nonna Ada _ Prodotto dietetico senza glutine, senza latte e derivati (Lotto SV220 PEC 11 _ TMC 31.03.06) in confezione da 220 gr.- prodotto dalla ditta Gustolibero sas _ Strada Antica per Biella, 19 _ Ponderano (BI).

Il Presidente

Visti gli artt. 7 e 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;
Vista la Legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande;
Visto il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, con il quale viene approvato il regolamento di esecuzione delle legge n. 283/62;
Visto il D.L.gs. 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva 89/398/Cee relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
Visto il D.P.R. 19 gennaio 1998, n. 131, regolamento recante norme di attuazione del D.L.gs 27 gennaio 1992, n. 111, in materia di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
Visto il D.M. 23 aprile 2001;
Vista la propria precedente ordinanza 22 agosto 2005, n. 380;
Preso atto che, con nota prot. n. 859 del 13 gennaio 2006, il S.i.a.n. dell'Azienda U.l.s.s. n. 2 di Feltre (BL), ha comunicato il rapporto di prova relativo all'esito dell'analisi di revisione, effettuata dall'Istituto Superiore di Sanità, su un campione di Savoiardi _ La Pasticceria di nonna Ada _ prodotto dietetico senza glutine, senza latte e derivati (Lotto SV220 PEC 11 _ TMC 31.03.06) in confezione da 220 gr.- prodotto dalla ditta Gustolibero sas _ Strada Antica per Biella, 19 _ Ponderano (BI);
Preso atto inoltre che nel rapporto di prova relativo all'esito dell'analisi di revisione, effettuata dall'Istituto Superiore di Sanità, pur rilevando la presenza di Glutine (4,3 ppm) viene espresso parere favorevole, in quanto non vi è il superamento del limite di 20 ppm;
Ritenuto, quindi che, siano venuti a mancare le necessità di tutela della salute pubblica che avevano imposto l'emanazione della propria precedente Ordinanza 8 agosto 2005, n. 38;
Visto l'art. 4 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78;
Su conforme proposta del Dirigente Regionale Responsabile dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare:

ordina

1. la revoca sull'intero territorio regionale della propria precedente Ordinanza 8 agosto 2005, n. 380;
2. l'esecuzione del presente provvedimento, per mezzo dei Responsabili dei Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle Aziende U.lss del Veneto.

Galan

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