Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Ordinanza

Bur n. 109 del 22 novembre 2005


Materia: Sanità e igiene pubblica

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 448 del 10 novembre 2005

Art. 7 comma 2 L.R. 09.07.1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni. Emittenti impianti radiofonici Radio Maria (94.200 Mhz), Radio Metrò Day (ex Radio Baccano 94.950 Mhz), Radio Dimensione Suono (Rds 98.250 Mhz), Easy Network (98.700 Mhz), Radio Capital (102.200 Mhz) poste sul Condominio Piazzale D'Annunzio n. 4 _ Comune di Rovigo (RO). _ Adozione misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Il Presidente

Richiamata la relazione tecnica del Dipartimento Provinciale A.r.p.a.v. di Rovigo del 27/02/2003, trasmessa con nota prot. n. 1585/ST-NG del 03/03/2003, dalla quale risulta che i sopralluoghi effettuati il 09/10/2002 e l'11/02/2003 hanno evidenziato il superamento dei valori di campo elettrico stabiliti dal D.M. n. 381/98 da parte delle emittenti Radio Maria (94.200 MHz), Radio Metrò Day (ex Radio Baccano 94.950 MHz), Radio Dimensione Suono (RDS 98.250 MHz), Easy Network (98.700 MHz), Radio Capital (102.200 MHz) presenti sulla terrazza del Condominio ubicato in Piazzale D'Annunzio n. 4 del Comune di Rovigo;
Ricordato che il 14 ottobre 2003 è stata eseguita un'ulteriore verifica dei valori dei campi elettromagnetici a radiofrequenza, in contraddittorio con i gestori degli impianti radiofonici installati sul Condominio di Piazzale D'Annunzio n. 4 e in collaborazione con l'Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero delle Comunicazioni e che dalle misure è stato rilevato il superamento dei valori di attenzione definiti dal vigente D.p.c.m. 08/07/2003, con conseguente obbligo per le emittenti coinvolte di adottare provvedimenti per la riduzione a conformità, come stabilito nell'Allegato C del citato D.p.c.m. 08/07/2003;
Richiamato il provvedimento del 19/12/2003, prot. n. 60644/50.03.21, con il quale la Direzione Regionale Prevenzione, su indicazione del Dipartimento Provinciale A.r.p.a.v. di Rovigo, ha assegnato un termine di novanta giorni alle emittenti radiofoniche in argomento per procedere all'adozione delle azioni necessarie per la riduzione a conformità;
Ricordato che, successivamente ad un rientro nei limiti di legge, così come comunicato con nota A.r.p.a.v. D.a.p. di Rovigo del 28.04.2004, prot. n. 3366, nel corso dell'attività di controllo delle emissioni elettromagnetiche nel territorio provinciale di Rovigo, è stato effettuato il 10.12.2004 un ulteriore rilievo strumentale che ha evidenziato un nuovo superamento dei limiti previsti dal D.p.c.m. 08/07/2003, così come comunicato con nota A.r.p.a.v. prot. n. 362 del 19.01.2005;
Richiamato il formale provvedimento di diffida prot. n. 100862/50.03.21 del 14.02.2005 con il quale la Direzione Regionale Prevenzione ha assegnato alle cinque emittenti in parola il termine di trenta giorni per l'adozione delle azioni necessarie per la riduzione a conformità e, pertanto, per rientrare nei valori previsti dalla normativa vigente;
Ricordato che con nota del 05.08.2005 il Dipartimento A.r.p.a.v. di Rovigo, incaricato della verifica della riduzione a conformità delle emissioni elettromagnetiche delle emittenti diffidate, ha effettuato ulteriori verifiche strumentali e ha accertato il permanere del superamento del valore di attenzione nel sito in questione e il mancato risanamento imposto con la nota di diffida regionale del 14.02.2005;
Richiamato nello specifico l'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 29 del 09 luglio 1993 e successive modifiche e integrazioni, con il quale si stabilisce che "il Presidente della Giunta Regionale, nei casi di accertato superamento dei limiti ammissibili di esposizione della popolazione, segnalato dal Dipartimento A.r.p.a.v. territorialmente competente, impone, sentito il Sindaco del Comune ove sono installati gli impianti radiofonici, agli esercenti gli impianti che concorrono a detto superamento l'adozione di immediate misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente e, all'occorrenza, vieta l'utilizzo degli impianti per il tempo necessario per le azioni di risanamento";
Richiamato quanto disposto dalla D.g.r.v. n. 5268 del 29.12.1998 in merito al procedimento diretto alla riduzione a conformità dei valori di campo elettromagnetico che prevede, nei casi di inottemperanza alle disposizioni concernenti le azioni di risanamento, l'adozione di un provvedimento che imponga agli esercenti immediate misure atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa nonché il divieto di utilizzo degli impianti medesimi per il tempo necessario per le azioni di risanamento;
Richiamato il verbale, acquisito agli atti, della riunione tenutasi in data 06 settembre 2005 presso la Direzio Regionale Prevenzione con Comune e Provincia di Rovigo nonché con il Dipartimento Provinciale A.r.p.a.v. di Rovigo, nel corso della quale è stato evidenziato il permanere di uno stato di superamento dei valori di attenzione da parte delle cinque emittenti coinvolte e, quindi, il mancato risanamento imposto con il provvedimento di diffida regionale del 14.02.2005;
Richiamato il verbale, acquisito agli atti, della riunione tenutasi, ai sensi della D.g.r.v. n. 5268/98, in data 22 settembre 2005 con la presenza dei legali rappresentanti delle stazioni emittenti, del Ministero delle Comunicazioni, dell'A.r.p.a.v. di Rovigo, della Provincia di Rovigo e del Comune di Rovigo, per l'esame delle verifiche dei valori e delle misure di campo elettromagnetico presenti presso gli impianti radiofonici installati sul sito in questione e per la definizione dei conseguenti provvedimenti da adottare. Riunione nella quale i rappresentanti delle emittenti hanno dichiarato la loro disponibilità alla delocalizzazione dei loro impianti in altro sito ed il Comune ha confermato di aver individuato un sito alternativo a Piazzale D'Annunzio;
Vista la nota della Direzione Regionale Prevenzione, prot. n. 663948/50.03.21 del 27.09.2005, di richiesta al Sindaco del Comune di Rovigo del parere ai fini di cui all'art. 7, 2° comma, della Legge Regionale n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni;
Preso atto che con nota datata 19.10.2005, protocollo della Direzione regionale Prevenzione n. 722603 del 21.10.2005, il Sindaco del Comune di Rovigo ha espresso parere favorevole all'immediata adozione delle necessarie misure protettive atte a ricondurre i valori di campo elettromagnetico entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, qualora fosse necessario, all'adozione del divieto di utilizzo dell'impianto per il tempo necessario per le azioni di risanamento.
Considerato che, come confermato dal Dipartimento Provinciale A.r.p.a.v. di Rovigo nel corso della riunione del 22 settembre, permane il mancato rispetto da parte delle cinque emittenti in argomento dei valori di campo elettromagnetico previsti dal vigente D.p.c.m. 08/07/2003 e che, pertanto, si rende necessario adottare il provvedimento previsto dall'art. 7, comma secondo, della L.r. n. 29/93 e s.m.i.
Precisato altresì che qualora alla data stabilita nel dispositivo, le emittenti interessate abbiano ottemperato alle prescrizioni circa il rispetto dei limiti massimi di esposizione e al trasferimento degli impianti, non si darà seguito al provvedimento di disattivazione forzata, fermo restando l'addebito, alle emittenti, degli oneri eventualmente sostenuti dal personale dell'A.r.p.a.v. e dell'Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero delle Comunicazioni, conseguenti alla verifica di cui si tratta.
Ricordato che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta, per i successivi provvedimenti di competenza, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per quanto attiene alle disposizioni contenute nell'art. 650 del codice penale, e al Ministero delle Comunicazioni,per quanto attiene alle disposizioni contenute nella Legge 06.08.1990, n. 223 e s.m.i., circa il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario.
Vista la L.r. 09.07.1993, n. 29, avente per oggetto la tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni.
Viste le successive modificazioni ed integrazioni alla L.r. 29/93: art. 7 L.r. 26.01.1994, n. 11; art. 32 L.r. 01.02.1995, n. 6; art. 31 L.r. 05.02.1996, n. 6; art. 70 L.r. 30.01.1997, n. 6; art. 33 L.r. 12.09.1997, n. 37; art. 44 L.r. 03.02.1998, n. 3.
Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 3161 del 02.06.1995, n. 1182 del 26.03.1996 e n. 5268 del 29.12.1998, per quanto attiene alle modalità di applicazione della L.r. n. 29/93.
Vista la Legge 22.02.2001 n. 36, avente ad oggetto le disposizioni quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Vista la Legge 20.03.2001 n. 66 avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del D.l. 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi.
Visto il D.p.c.m. 08.07.2003 avente ad oggetto la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 khz e 300 Ghz.

ordina

1. A ciascuna emittente di seguito individuata: Radio Maria (94.200 Mhz), Radio Metrò Day (ex Radio Baccano 94.950 Mhz), Radio Dimensione Suono (Rds 98.250 Mhz), Easy Network (98.700 Mhz), Radio Capital (102.200 Mhz), poste sul Condominio Piazzale D'Annunzio n. 4 del Comune di Rovigo (Ro) di adottare immediatamente misure atte ad evitare l'esposizione di persone ai campi elettromagnetici oltre i limiti e i valori di attenzione fissati dalla legge. A tale fine va installato a cura e spese delle emittenti un sistema automatico di misurazione e registrazione, individuato in accordo con l'Arpav e posto sotto controllo della stessa, in attesa dello spostamento degli impianti nel sito individuato dal Comune di Rovigo.
2. A ciascuna emittente, sopra indicata, il divieto di utilizzo degli impianti in caso di inottemperanza a quanto stabilito al punto 1. La Regione provvederà altresì all'avvio delle procedure previste dall'art. 2 comma 1 della Legge 66/2001.
3. Alla Direzione Prevenzione di procedere alla comunicazione del presente atto alle Amministrazioni interessate incaricando il Comune della notifica del presente atto alle emittenti sopraindicate.
4. La pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale , ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Galan

Torna indietro