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Il Consiglio regionale ha approvato
Nessuna richiesta di referendum è stata presentata
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge statutaria:
Art. 1 Modifica dell’articolo 36 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.
1. Il comma 5 dell’articolo 36 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 è così sostituito:
“5. Dopo trenta mesi si procede al rinnovo dell’Ufficio di Presidenza che rimane in carica fino alla prima riunione del nuovo Consiglio.”.
Art. 2 Modifica dell’articolo 35 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.
1. Al primo comma dell’articolo 35 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 le parole “consigliere anziano” sono sostituite dalle parole “Presidente del Consiglio regionale scaduto”.
Art. 3 Modifica dell’articolo 50 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.
1. Il comma 3 dell’articolo 50 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 è così sostituito:
“3. Il Consiglio delibera validamente con la presenza in aula della maggioranza assoluta dei componenti che non abbiano ottenuto il congedo a norma del Regolamento e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I consiglieri sono considerati in congedo entro il limite massimo definito in regolamento. Sono fatte salve le diverse maggioranze stabilite dalla Costituzione, dallo Statuto, dal Regolamento e dalle leggi.”.
Art. 4 Modifica dell’articolo 53 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.
Al comma 2 dell’articolo 53 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 è soppresso il primo periodo.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 12 maggio 2020
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifica dell’articolo 36 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 35 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.
Art. 3 - Modifica dell’articolo 50 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.
Art. 4 - Modifica dell’articolo 53 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.
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