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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Stati di previsione delle spese.
1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese, per l’esercizio finanziario 2023, sono introdotte le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui all’Allegato 1 per le entrate e di cui all’Allegato 2 per le spese.
Art. 2 Allegati alla variazione al bilancio.
1. Sono inoltre approvati i seguenti Allegati:
a) nota integrativa (Allegato 3);
b) modifica dell’Allegato 7 “Quadro generale riassuntivo” di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 “Bilancio di previsione 2023-2025” (Allegato 4);
c) prospetto dimostrativo aggiornato dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
d) variazione all'Allegato 16 “Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione”, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 (Allegato 6);
e) aggiornamento e sostituzione dell’elenco “Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie” per l’anno 2023 di cui al punto d) dell’Allegato 1, di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 (Allegato 7);
f) variazione all'Allegato 1 "Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)" della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 “Legge di stabilità regionale 2023” (Allegato 8);
g) variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere per le entrate (Allegato 9) e le spese (Allegato 10).
Art. 3 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 10 novembre 2023
Luca Zaia
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INDICE
Art. 1 - Stati di previsione delle spese. Art. 2 - Allegati alla variazione al bilancio. Art. 3 - Entrata in vigore.
(seguono allegati)
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