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Bur n. 47 del 12 aprile 2022


LEGGE REGIONALE  n. 11 del 08 aprile 2022

Modifiche alla legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile".


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:
 

Art. 1
Modifiche agli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21
“Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei
diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”.

1.    All’articolo 3 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

a)   nella rubrica è soppressa la parola: “annuale”;

b)   nel comma 1 l’espressione: “Con cadenza annuale e” è soppressa;

c)    nei commi 1 e 2 la parola: “annuale” è sostituita con la parola: “triennale”.

2.    Agli articoli 4 e 6 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21, la parola: “annuale” è sostituita con la parola: “triennale”.

 

Art. 2
Modifica all’articolo 5 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21
 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei
diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”.

1.    Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21, è aggiunta la seguente:

“a bis) due consiglieri regionali, nominati dal Consiglio regionale su indicazione della competente commissione consiliare, di cui uno espressione della minoranza consiliare;”.

 

Art. 3
Clausola di neutralità finanziaria.

1.    All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.


Art. 4
Entrata in vigore.

1.    La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

______________________
 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 aprile 2022

Luca Zaia


______________________
 

INDICE

Art. 1 - Modifiche agli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”.

Art. 2 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 4 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_11_2022_473978.pdf

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