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Bur n. 42 del 29 marzo 2022


LEGGE REGIONALE  n. 9 del 29 marzo 2022

Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5 "Iniziative per la conoscenza della Shoà e per il Giorno della Memoria".


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:
 

Art. 1
Modifica del titolo della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5.

1. Il titolo della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5 è così sostituito: “Iniziative per il Giorno della Memoria, la consapevolezza della Shoà, il contrasto all’antisemitismo con la promozione della conoscenza della cultura ebraica”.
 

Art. 2
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Regione del Veneto promuove la conoscenza della realtà, della cultura e della tradizione ebraica, con attenzione particolare alla storia ed ai luoghi dell’ebraismo nel territorio regionale, come misura essenziale di contrasto dell’antisemitismo.”.
 

Art. 3
Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5.

1. L’articolo 4 è così sostituito:

“Art. 4
Iniziative della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce annualmente il programma degli interventi per la celebrazione del Giorno della Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211 con il quale si prevedano iniziative fra le seguenti:

a) l’approvazione di accordi di programma fra la Regione ed enti, associazioni o fondazioni del Veneto, o comunque operanti anche in Veneto, il cui fine statutario sia coerente con le finalità di cui all’articolo 1, per la realizzazione di progetti rivolti ai giovani e dedicati alla conoscenza storica ed alla lezione dei Giusti delle Nazioni;

b) iniziative formative dirette a studenti del triennio superiore di scuola secondaria di secondo grado del Veneto, da assumere in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le Comunità ebraiche del Veneto, come la promozione di viaggi di studio nei luoghi di concentramento e sterminio e/o l’indizione di concorsi aventi ad oggetto le tematiche di cui all’articolo 1, ai cui vincitori sia conferito un premio in danaro o sia offerta la partecipazione al viaggio di studio con oneri a carico della Regione;

c) il supporto alla realizzazione di progetti, manifestazioni ed eventi sul tema della Shoà, dei crimini del nazifascismo e dell’antisemitismo, promossi dalle Comunità ebraiche del Veneto anche in collaborazione con gli enti locali, le università e gli enti, associazioni o fondazioni del Veneto, o comunque operanti anche in Veneto il cui fine statutario sia coerente con le finalità di cui all’articolo 1;

d) il supporto alla realizzazione di progetti, manifestazioni ed eventi diretti a consentire la conoscenza della realtà, della cultura e della tradizione ebraica, con attenzione particolare alla storia ed ai luoghi dell’ebraismo in Veneto, promossi, anche in collaborazione con la Fondazione Centro Di Documentazione Ebraica Contemporanea C.D.E.C. Onlus, dalle Comunità ebraiche del Veneto, dalle università, da enti, associazioni o fondazioni culturali del Veneto o comunque operanti anche in Veneto, da storici e conoscitori qualificati;

e) l’indizione di avvisi per la premiazione di tesi di laurea aventi ad oggetto il tema della Shoà e dei drammi del secondo conflitto mondiale in Europa, del fenomeno sociale dell’antisemitismo e di quello storico del negazionismo e del revisionismo, nonché della realtà, della cultura e della tradizione ebraica.”.
 

Art. 4
Inserimento dell’articolo 4 bis nella legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5.

1. Dopo l’articolo 4 è aggiunto il seguente articolo 4 bis:

“Art. 4 bis
Relazioni sullo stato di attuazione della legge.

1. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro il mese di febbraio di ciascun anno presentano al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, riferita alle iniziative attuate nell’esercizio precedente dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 4, e dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 3, commi 2, 3 e 4.”.
 

Art. 5
Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 marzo 2022

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Modifica del titolo della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5.

Art. 2 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5.

Art. 3 - Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5.

Art. 4 - Inserimento dell’articolo 4 bis nella legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5.

Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_09_2022_473373.pdf

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