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Bur n. 39 del 22 marzo 2022


LEGGE REGIONALE  n. 8 del 22 marzo 2022

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di grandi eventi e di politiche del lavoro.


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:
 

Art. 1
Modifica all’articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7
“Legge di stabilità regionale 2016”.

1.   Il comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 è sostituito dal seguente:

 “3.  Per le finalità di cui al comma 2, la Giunta regionale:

a)   approva i criteri distinti in ordine di rilevanza economica, culturale e di complessità organizzativa, anche con riferimento ai diversi settori di competenza, e le modalità procedurali per il riconoscimento e il finanziamento dei Grandi Eventi, previo parere della Commissione consiliare competente;

b)   approva il programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi sulla base dei criteri di cui alla lettera a) e lo comunica tempestivamente alla competente Commissione consiliare;

c)   trasmette annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sugli eventi finanziati nell’anno precedente.”.


Art. 2
Modifica all’articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3
“Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.

1.   Al comma 7 dell’articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: “di cui un docente universitario competente in materia di politiche del lavoro con funzioni di presidente designato dalla Giunta stessa” sono sostituite dalle seguenti: “di cui il Direttore di Veneto Lavoro con funzioni di presidente”.


Art. 3
Clausola di neutralità finanziaria.

1.   All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.


Art. 4 - Entrata in vigore.

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

_______________________
 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 marzo 2022

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Modifica all’articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”.

Art. 2 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 4 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_08_2022_472909.pdf

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