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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifica all’articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”.
1. Il comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 è sostituito dal seguente:
“3. Per le finalità di cui al comma 2, la Giunta regionale:
a) approva i criteri distinti in ordine di rilevanza economica, culturale e di complessità organizzativa, anche con riferimento ai diversi settori di competenza, e le modalità procedurali per il riconoscimento e il finanziamento dei Grandi Eventi, previo parere della Commissione consiliare competente;
b) approva il programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi sulla base dei criteri di cui alla lettera a) e lo comunica tempestivamente alla competente Commissione consiliare;
c) trasmette annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sugli eventi finanziati nell’anno precedente.”.
Art. 2 Modifica all’articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
1. Al comma 7 dell’articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: “di cui un docente universitario competente in materia di politiche del lavoro con funzioni di presidente designato dalla Giunta stessa” sono sostituite dalle seguenti: “di cui il Direttore di Veneto Lavoro con funzioni di presidente”.
Art. 3 Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 22 marzo 2022
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifica all’articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”.
Art. 2 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
(seguono allegati)
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