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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, come modificata dal comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”, dopo le parole: “agricolo, agroalimentare, forestale” è inserita la seguente: “, zootecnico”.
2. Alla lettera d bis) del comma 1 dell’articolo 2, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, aggiunta dal comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, le parole: “dei prodotti agroalimentari” sono soppresse.
Art. 2 Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 15 febbraio 2022
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 3 - Entrata in vigore.
(seguono allegati)
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