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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 16-I del 01 febbraio 2022


LEGGE REGIONALE  n. 2 del 28 gennaio 2022

Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".



Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

 

CAPO I
Piano faunistico venatorio-regionale (2022-2027)

Art. 1
Approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027).

1.   È approvato il Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) costituito dai seguenti documenti:

a)   regolamento di attuazione, ivi compresi Statuti tipo di Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini (Allegato A);

b)   cartografie che individuano la conterminazione della Zona faunistica delle Alpi e del territorio lagunare e vallivo, gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini (Allegato B);

c)   relazione al Piano faunistico-venatorio regionale, comprensiva di cartografie identificative degli istituti di protezione della fauna selvatica corredate da report analitico e da tabella di sintesi recante la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica (Allegato C);

d)   rapporto ambientale (Allegato D);

e)   rapporto ambientale - valutazione di incidenza ambientale (Allegato E);

f)    rapporto ambientale - sintesi non tecnica (Allegato F);

g)   parere della Commissione regionale valutazione ambientale strategica n. 152 del 1° luglio 2021 corredato da relazione istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza (VINCA) datata 1° luglio 2021 e da scheda con il parere relativo alle osservazioni (Allegato G).

 

Art. 2
Validità del Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027).

1.   Il Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) approvato con la presente legge ha validità quinquennale, con decorrenza dal 1° febbraio 2022.

 

Art. 3
Competenze della Giunta regionale.

1.   La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano necessarie al Piano faunistico- venatorio regionale, sempre che non incidano sui criteri informatori del piano medesimo.

2.   La Giunta regionale, sulla base dei dati statistici e delle evidenze scientifiche disponibili, provvede a valutare la possibilità di individuare ulteriori valichi interessati da rotte di migrazione dell’avifauna e a periodici aggiornamenti.

3.   La Giunta regionale procede all’aggiornamento annuale dei dati nel report analitico e nella tabella di sintesi di cui Allegato C del Piano faunistico-venatorio regionale, nonché delle relative cartografie ai fini del monitoraggio dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

 

CAPO II
Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”

Art. 4
Modifica all’articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

1.   Il comma 4, dell’articolo 5, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è così sostituito.

“4. Chiunque rinvenga capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà è tenuto a darne comunicazione al Centro regionale di recupero o alle Autorità sanitarie competenti per territorio entro ventiquattro ore, il quale decide gli interventi necessari.”

 

Art. 5
Modifica all’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

1.   All’articolo 10, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, le parole: “dalla pubblicazione” sono sostituite dalle seguenti: “dalla data di validità”.

 

Art. 6
Modifica all’articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

1.   All’articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. La Giunta regionale può predisporre il tesserino venatorio anche in modalità digitale, permettendo di adempiere alle registrazioni previste per legge a mezzo di applicativo informatico da installare nel proprio smartphone, che permetta l’invio telematico dei dati. La Giunta stabilisce altresì le modalità e le tempistiche per rendere possibile la progressiva sostituzione del supporto cartaceo.”

 

Art. 7
Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

1.   All’articolo 16, comma 4, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a)   dopo le parole: “La Giunta regionale, in riferimento al territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi”, è soppressa la parola: “integra” e sono inserite le parole: “e la Provincia di Belluno per il relativo territorio, integrano”;

b)   le parole: “i piani di abbattimento delle specie di ungulati e delle altre specie della tipica fauna alpina” sono soppresse.

 

Art. 8
Modifica all’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

1.   All’articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “sono delegate” sono sostituite dalle parole: “è delegata”.

 

Art. 9
Modifica all’articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

1.   All’articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, il comma 2 è così sostituito:

“2. Entro il 15 luglio i cacciatori comunicano alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria la forma di caccia prescelta in via esclusiva, che viene riportata nel tesserino di cui all’articolo 14.”.

 

Art. 10
Modifica all’articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

1.   All’articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, il comma 3 è così sostituito:

“3. L’opzione sulla forma di caccia prescelta non può essere modificata nel corso della stagione venatoria e si intende confermata per le successive se non è presentata richiesta di modifica.”.

 

Art. 11
Modifica all’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

1.   All’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. La struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, su richiesta dell’interessato, rilascia altresì autorizzazioni pluriennali, fino ad un massimo di cinque anni e comunque per una durata non superiore a quella di vigenza del Piano faunistico-venatorio regionale, la cui validità è annualmente confermata dal cacciatore, mediane il solo versamento della prevista tassa di concessione.”

 

Art. 12
Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

1.   All’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   alla lettera a) del comma 5 le parole: “tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale” sono così sostituite: “tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentative a livello di ambito”;

b)   la lettera d) del comma 5 è così sostituita:

“d) due esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria e/o gestione amministrativa in rappresentanza della Regione”;

c)   dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5 0 bis. Il mantenimento della qualifica di componente del Comitato direttivo è subordinato all’iscrizione all’associazione che ha provveduto alla sua designazione.”.

d)   alla lettera c) del comma 5 bis le parole: “dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori residenti nella regione” sono così sostituite: “dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un ventesimo del totale dei cacciatori residenti nella regione”;

 

Art. 13
Modifica all’articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

1.   All’articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, il comma 4 è così sostituito:

“4. Il Comitato direttivo dell’Ambito accorda permessi giornalieri d’ospite su richiesta dei cacciatori iscritti allo stesso ambito in base alle disposizioni contenute nello statuto.”.

 

Art. 14
Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

1.   All’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche

a)   dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. La Provincia di Belluno, relativamente al territorio di competenza, emana, sia disposizioni integrative ed attuative del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3, in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25”, sia, in regime di intesa con la Giunta regionale, avuto riguardo al rispetto di esigenze di carattere unitario riferite alla Zona faunistica delle Alpi, disposizioni modificative in relazione al territorio di riferimento ed in considerazione delle consuetudini e tradizioni locali in materia.”;

b)   il comma 6 è così sostituito:

“6. Il Comitato direttivo del Comprensorio alpino accorda permessi giornalieri d’ospite su richiesta dei cacciatori iscritti allo stesso Comprensorio, in base alle disposizioni contenute nello statuto.”.

 

Art. 15
Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

1.   All’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a)   il comma 4 è così sostituito:

“4. Il Comitato direttivo è nominato dalla Giunta regionale nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali ed è composto da:

a)   tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentative a livello di comprensorio, ovvero, se le associazioni riconosciute presenti nel comprensorio sono in numero inferiore a tre, in misura proporzionale alla rappresentatività delle associazioni presenti;

b)   un rappresentante designato dalla struttura locale dell’organizzazione professionale agricola riconosciuta a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentativa a livello regionale;

c)   due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale, riconosciute a livello nazionale o regionale, maggiormente rappresentative a livello regionale;

d)   un esperto in materia di programmazione faunistico-venatoria e/o gestione amministrativa in rappresentanza della Regione.”;

b)   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. Il mantenimento della qualifica di componente del Comitato direttivo è subordinato all’iscrizione all’associazione che ha provveduto alla sua designazione.”;

c)   dopo il comma 4 bis così come inserito dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

“4 ter. Partecipano alle riunioni degli organi direttivi, con voto consultivo, da due a cinque soci designati dagli iscritti al Comprensorio stesso, esperti nelle diverse tecniche venatorie praticate nel Comprensorio stesso.”;

d)   il comma 5 è così sostituito:

“5. Al Comprensorio si applicano le norme di cui ai commi 5 bis, 5 ter, 8, 9, 11 e 12 dell’articolo 21, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 5bis.”;

e)   dopo il comma 5, così come sostituito dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

“5 bis. Ai Comprensori ricadenti nel territorio della Provincia di Belluno continuano ad applicarsi le disposizioni stabilite al comma 2 dell’articolo 68 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18.”.

 

Art. 16
Modifiche all’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

1.   All’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a)   dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. Gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini, con apposito regolamento approvato dall’Assemblea dei soci, possono prevedere misure disciplinari da applicare nei confronti dei soci che si siano resi responsabili di violazioni in materia venatoria e di trasgressioni degli obblighi statutari e regolamentari, ivi comprese le violazioni dei patti associativi, ove sottoscritti. Le misure disciplinari sono rappresentate, in particolare, dal richiamo, dalla censura, dalla sospensione e dall’espulsione del socio in relazione alla gravità delle infrazioni e delle inadempienze alle norme di comportamento e agli obblighi connessi alla qualità di socio. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce i criteri a cui devono attenersi gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini nell’adozione del regolamento e le procedure, in contraddittorio con gli interessati, a cui conformarsi per la contestazione delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni.”.

b)   alla fine al comma 3 è inserito il seguente periodo: “e ne comunicano l’esito alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.

 

Art. 17
Inserimento di articolo dopo l’articolo 35 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50,
“Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

1.   Dopo l’articolo 35 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è inserito il seguente:

“Art. 35 ter
Codice etico per la disciplina dell’esercizio dell’attività venatoria.

1.   La Giunta regionale predispone un codice etico per promuovere forme di autodisciplina nell’esercizio dell’attività, raccogliendo le regole deontologiche consolidate nella tradizione venatoria secondo i principi della sostenibilità ambientale, del rispetto della fauna selvatica e della sicurezza nell’utilizzo delle armi, così concorrendo a promuovere nella comunità regionale l’esercizio venatorio come attività compatibile con la conservazione della fauna selvatica e la produzione agricola.

2.   La Giunta regionale provvede alla definizione del codice etico anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e della avvenuta definizione del codice etico viene data comunicazione alla competente commissione consiliare.

3.   Il codice etico costituisce parte integrante del regolamento di cui all’articolo 35 comma 2 bis.”.

2.   La Giunta regionale provvede a definire il codice etico di cui all’articolo 35 ter della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 18
Modifica all’articolo 38 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

1.   All’articolo 38 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, il comma 2 è così sostituito:

“2. Il pagamento delle tasse di concessione e di ogni altro tributo dovuto alla Regione del Veneto deve essere effettuato tramite i sistemi di pagamento messi a disposizione e/o autorizzati dalla Pubblica Amministrazione.”.

 

Art. 19
Modifiche all’allegato A “Programmi e modalità d’esame per conseguire l’abilitazione all’esercizio venatorio”
della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

1.   All’Allegato A “Programmi e modalità d’esame per conseguire l’abilitazione all’esercizio venatorio” della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   dopo il punto 13 del paragrafo A) “Legislazione venatoria” del comma 1 è inserito il seguente punto:

“13 bis) principi di gestione amministrativa e contabile degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori Alpini;”;

b)   dopo il punto 1 del paragrafo D) “Tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole” del comma 1, è inserito il seguente:

“1 bis) nozioni relative alla Rete Natura 2000 e sue implicazioni sull’attività faunistico-venatoria;”;

c)   alla lettera b) del comma 2 le parole: “caratteristiche e peculiarità” sono sostituite dalle seguenti: “caratteristiche, peculiarità, salvaguardia e gestione”.

 

CAPO III
Disposizioni transitorie e abrogazioni

Art. 20
Disposizioni transitorie.

1.   Gli organi di gestione degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, in carica alla data di scadenza di validità del Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012), come rideterminata, da ultimo, con la legge regionale 3 agosto 2021, n. 23 “Rideterminazione del termine di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1”, assicurano la continuità delle funzioni di ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi statutari.

2.   L’insediamento dei nuovi organi di gestione di cui al comma 1 deve avvenire entro novanta giorni decorrenti dalla data di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato dalla presente legge, decorsi inutilmente i quali la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario straordinario.

3.   La destinazione delle zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia, in essere alla data di scadenza di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con la legge regionale 5 gennaio 2007, n, 1 e successive modificazioni, continua, per quanto compatibili con il Piano faunistico-venatorio regionale approvato con la presente legge, fino all’inizio della stagione venatoria 2022-2023.

4.   Restano valide le domande di rinnovo delle concessioni degli istituti di cui al Titolo IV della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 presentate entro la data di scadenza di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 e successive modificazioni, per quanto compatibili con la nuova pianificazione e fatta salva la facoltà di integrazioni.

 

Art. 21
Abrogazioni.

1.   La legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)” è abrogata a decorrere dal 1° febbraio 2022.

2.   La legge regionale 3 agosto 2021, n. 23 “Rideterminazione del termine di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1”, è abrogata a decorrere dal 1° febbraio 2022.

 

Art. 22
Clausola di neutralità finanziaria.

1.   All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

Art. 23
Entrata in vigore.

1.   La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

____________________

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 gennaio 2022

Luca Zaia


____________________


INDICE

CAPO I - Piano faunistico venatorio-regionale (2022-2027)

Art.  1 - Approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027).

Art.  2 - Validità del Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027).

Art.  3 - Competenze della Giunta regionale.

CAPO II - Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

Art.  4 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

Art.  5 - Modifica all’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

Art.  6 - Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

Art.  7 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

Art.  8 - Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

Art.  9 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

Art. 10 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

Art. 11 - Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

Art. 12 - Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

Art. 13 - Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

Art. 14 - Modifica all’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

Art. 15 - Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

Art. 16 - Modifiche all’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

Art. 17 - Inserimento di articolo dopo l’articolo 35 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

Art. 18 - Modifica all’articolo 38 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

Art. 19 - Modifiche all’allegato A “Programmi e modalità d’esame per conseguire l’abilitazione all’esercizio venatorio” della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

CAPO III - Disposizioni transitorie e abrogazioni.

Art. 20 - Disposizioni transitorie.

Art. 21 - Abrogazioni.

Art. 22 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 23 - Entrata in vigore.


 

NOTA DI REDAZIONE

(Il testo integrale ed in alta risoluzione della legge regionale "Piano faunistico-venatorio regionale 2022 – 2027 e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio"" e relativi allegati è consultabile presso il link:
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/piano-faunistico-venatorio)

 


(seguono allegati)

Allegato_A_Regolamento_di_attuazione_Legge_02_2022_468796.pdf
Allegato_B_Cartografie_Legge_02_2022_468796.pdf
Allegato_C_01_Relazione_al_PFVR_Legge_02_2022_468796.pdf
Allegato_C_02_Report_analitico_TASP_Legge_02_2022_468796.pdf

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