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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 8 del 21 gennaio 2022


LEGGE REGIONALE  n. 1 del 18 gennaio 2022

Risparmi di spesa in sanità.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Impiego dei risparmi di spesa in sede di erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

1.   I risparmi di spesa, ottenuti in sede di erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), già adeguatamente garantiti, sono da considerare risparmi disponibili, una volta accertati a seguito dell’approvazione dei bilanci di esercizio del Servizio sanitario regionale. Il loro impiego, per spese attinenti le finalità sanitarie, è deliberato dalla Giunta regionale.

Art. 2
Clausola di neutralità finanziaria.

1.   All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 gennaio 2022

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Impiego dei risparmi di spesa in sede di erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_01_2022_467862.pdf

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