Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 142 del 26 ottobre 2021


LEGGE REGIONALE  n. 30 del 25 ottobre 2021

Promozione delle minoranze linguistiche presenti nella Regione del Veneto.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità.

1.    Conformemente all’articolo 6 della Costituzione, alla legge 25 ottobre 1977, n. 881 “Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966”, alla legge 15 dicembre 1999 n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” ed all’articolo 2, comma 2 dello Statuto, la Regione considera le comunità etniche e linguistiche storicamente presenti nel Veneto segno di vitalità della società veneta e stimolo di arricchimento culturale, e riconosce la garanzia dei diritti linguistici e culturali come misura di promozione del sistema dei diritti umani.

2.    Ai fini di cui al comma 1, la Regione, nell’ambito delle sue competenze e in coordinamento con gli enti locali interessati dalla presenza delle comunità di cui allo stesso comma 1, riconosce ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 7 della legge n. 482 del 1999, la facoltà di usare le lingue minoritarie nelle sedi istituzionali, promuove e sostiene, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di autonomia dei gruppi linguistici, iniziative finalizzate alla valorizzazione delle minoranze linguistiche riconosciute dalla Regione, del patrimonio storico-culturale delle comunità ove si parlino le lingue di minoranza e, in generale, iniziative di conservazione, recupero e sviluppo dell’identità culturale e linguistica di tali comunità, come contributo ad una società regionale pluralistica, democratica e qualificante nelle proprie peculiarità.

 

Art. 2
Iniziative oggetto di finanziamento.

1.    Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente contributi ai soggetti di cui all’articolo 3 commi 1 e 2 per la realizzazione di iniziative riguardanti:

a)    la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di testimonianze storiche che legano le comunità al proprio territorio;

b)   lo sviluppo della ricerca storica e linguistica sull’intero territorio regionale, la pubblicazione di studi, ricerche e documenti, l’istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione della lingua e della toponomastica;

c)    l’organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie delle comunità, anche indirizzate all’utilizzo delle lingue nell’ambito di forme artistiche e di iniziative di comunità;

d)   il ripristino dell’uso della lingua di minoranza, sempre associato alla lingua italiana, nella prassi degli enti locali;

e)    l’utilizzo delle lingue regionali minoritarie nell’editoria e nei mezzi di comunicazione;

f)    lo studio, la divulgazione e lo scambio di esperienze, a tutti i livelli scolastici, sulle tematiche riguardanti i gruppi linguistici;

g)   la promozione di studi e ricerche, anche attraverso collaborazioni con le Università, tesi ad aggiornare la consistenza del gruppo dei parlanti lingue minoritarie nei diversi territori regionali;

h)   l’apprendimento delle lingue minoritarie come parte dell’educazione permanente degli adulti, sostenendo corsi e altre iniziative didattiche, formative e di aggiornamento svolti dagli enti competenti;

i)     i servizi di traduzione e di ricerca lessicografica, specialmente al fine di consolidare e sviluppare un’adeguata terminologia di riferimento in ambito amministrativo;

l)     l’affermazione dei principi di valorizzazione della diversità linguistica e culturale e di tutela dei gruppi linguistici nelle sedi di organismi interregionali, nazionali ed europei, con conseguente applicazione dei medesimi;

m)   la collaborazione transfrontaliera e interregionale, nonché quella intercomunale, riferita ai comuni che condividono il legame storico e linguistico, con particolare riferimento ai comuni confinanti del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia;

n)   il gemellaggio dei comuni o altri enti locali delle aree di insediamento dei gruppi linguistici regionali minoritari con comuni di altre regioni italiane o di Stati membri del Consiglio d’Europa;

o)   le iniziative dirette a favorire la collaborazione, la comprensione e la conoscenza tra i gruppi linguistici della Regione, nonché tra le associazioni che promuovono la conoscenza e la diffusione delle tematiche legate alla diversità linguistica e culturale.
 

Art. 3
Modalità di attuazione.

1.    Nel rispetto delle competenze statali, la Regione persegue le finalità di cui all’articolo 1 attraverso:

a)    la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 2, sia direttamente, sia mediante concessione di contributi ad enti pubblici, associazioni ed organismi culturali senza scopo di lucro;

b)   la concessione di contributi alla Federazione delle associazioni ladine della provincia di Belluno e agli Organismi rappresentativi dei parlanti il friulano nel Portogruarese e la lingua Cimbra nel territorio regionale nelle modalità di cui al comma 3.

2.    Coerentemente all’articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Veneto” e successive modificazioni, viene confermata alla Provincia di Belluno la funzione amministrativa in materia di minoranze linguistiche presenti nel suo territorio. A tale scopo la Provincia di Belluno:

a)    coordina la raccolta e cura l’istruttoria dei progetti inerenti la minoranza ladina;

b)   predispone annualmente attività progettuali di iniziativa diretta, la cui realizzazione può richiedere un contributo alla Regione.

3.    La Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ne approva il provvedimento di attuazione che definisce:

a)    le modalità di accesso ai contributi da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione dell’impiego degli stessi da parte dei beneficiari;

b)   le quote di riparto dei contributi per le singole lingue di minoranza, individuate, per il venti per cento, in ragione del numero delle associazioni che compongono i soggetti di cui al comma 1, lettera b) e per l’ottanta per cento sulla base delle percentuali di riparto approvate nell’ultimo quinquennio di vigenza della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 “Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto” e successive modificazioni.
 

Art. 4
Rapporto e valutazione delle attività.

1.    La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro il 30 giugno, una relazione annuale relativa all’attuazione delle iniziative di cui all’articolo 2 nel corso del precedente anno solare.

 

Art. 5
Contributo straordinario.

1.    La Giunta regionale, ai fini di salvaguardare un’importante testimonianza del patrimonio culturale della lingua ladina, è autorizzata ad erogare nell’annualità 2021 un contributo straordinario di 50.000,00 euro alla Provincia di Belluno per l’acquisizione del patrimonio bibliografico-culturale dell’Istituto Ladin de la Dolomities di Borca di Cadore.

 

Art. 6
Norma finanziaria.

1.    Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.

2.    Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b), quantificati in euro 70.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.

3.    Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 6, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023.

 

Art. 7
Abrogazione.

1.    La legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 “Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto” è abrogata.

 

Art. 8
Norma transitoria.

1.    La legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 “Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto” continua ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l’esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alla stessa.

_____________________
 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 ottobre 2021

Luca Zaia


_____________________
 

INDICE

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Iniziative oggetto di finanziamento.

Art. 3 - Modalità di attuazione.

Art. 4 - Rapporto e valutazione delle attività.

Art. 5 - Contributo straordinario.

Art. 6 - Norma finanziaria.

Art. 7 - Abrogazione.

Art. 8 - Norma transitoria.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_30_2021_461138.pdf

Torna indietro