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Bur n. 125 del 17 settembre 2021


LEGGE REGIONALE  n. 26 del 14 settembre 2021

Concessione di un contributo straordinario alla società regionale "Infrastrutture Venete S.r.l." per l'acquisto di convogli ferroviari da destinare al servizio di trasporto pubblico locale ferroviario in ambito regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Contributo straordinario per l’acquisto di materiale rotabile da parte della società regionale
“Infrastrutture Venete S.r.l.”.

1.    La Regione del Veneto, al fine di potenziare l’offerta commerciale del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario in ambito regionale, concorre al rinnovo del materiale rotabile da destinare a tale servizio.
2.    Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per complessivi euro 10.000.000,00 alla società regionale “Infrastrutture Venete S.r.l.” finalizzato all’acquisto di convogli ferroviari a composizione bloccata, a due o più casse, di nuova costruzione, comprese le relative scorte tecniche da destinare al servizio di trasporto pubblico locale ferroviario in ambito regionale.

Art. 2
Norma finanziaria.

1.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.300.000,00 per il 2021, in euro 3.300.000,00 per il 2022 ed in euro 3.400.000,00 per il 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 1 “Trasporto ferroviario”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui disponibilità viene incrementata mediante riduzione:

a)    per euro 2.600.000,00 nell’esercizio 2021, per euro 2.500.000,00 nell’esercizio 2022 e per euro 2.400.000,00 nell’esercizio 2023 delle risorse afferenti all’articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023;
b)    per euro 700.000,00 nell’esercizio 2021, per euro 800.000,00 nell’esercizio 2022 e per euro 1.000.000,00 nell’esercizio 2023 delle risorse afferenti all’articolo 16 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 3
Entrata in vigore.

1.    La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

_____________________

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 settembre 2021

Luca Zaia


 

INDICE


Art. 1 - Contributo straordinario per l’acquisto di materiale rotabile da parte della società regionale “Infrastrutture Venete S.r.l.”.
Art. 2 - Norma finanziaria.
Art. 3 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_26_2021_457412.pdf

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