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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 104 del 30 luglio 2021


LEGGE REGIONALE  n. 22 del 30 luglio 2021

Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023.



Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

 

Art. 1
Residui attivi e passivi.

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura finanziaria dell’esercizio 2020, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2021, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2020.

2. Le differenze fra l’ammontare dei residui definitivi dell’esercizio finanziario 2020 e l’ammontare dei residui presunti riportati negli stati di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2021, sono rappresentate nell’Allegato 1 alla presente legge.

 

Art. 2
Fondo di cassa.

1. Il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2021 è determinato in euro 1.304.330.914,29 in conformità con quanto disposto dall’articolo 8 della legge regionale 23 luglio 2021, n. 21 “Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2020”.

 

Art. 3
Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.

1. Come risulta dall’articolo 9 della legge regionale 23 luglio 2021, n. 21, il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 306.812.997,17.

 

Art. 4
Mutui e prestiti.

1. Il rinnovo dell’autorizzazione a contrarre mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 “Bilancio di previsione 2021-2023” è rideterminato in euro 306.812.997,17.

2. L’onere annuale relativo all’ammortamento di cui al comma 1, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali e alle medesime condizioni di cui all’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41, è previsto in euro 13.649.771,33 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2022 e 2023 nella parte spesa del bilancio di previsione 2021-2023 (Missione 50, Programmi 01 e 02).

 

Art. 5
Stato di previsione delle entrate e delle spese.

1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per l’esercizio finanziario 2021, 2022 e 2023 sono introdotte le variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui all’Allegato 2 per le entrate e di cui all’Allegato 3 per le spese.

 


Art. 6
Allegati all’assestamento.

1. Sono approvati i seguenti Allegati:

a) nota integrativa all’assestamento (Allegato 4);

b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);

c) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per missioni e per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6);

d) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (Allegato 7);

e) prospetto dimostrativo aggiornato dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 8), che dà atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi del comma 2 dell’articolo 50 del D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

f) prospetto aggiornato concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 9);

g) prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei limiti di indebitamento (Allegato 10);

h) variazione all’Allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)” della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40 “Legge di stabilità regionale 2021” (Allegato 11);

i) variazione all’Allegato 16 “Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per l’esercizio finanziario 2021 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione””, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 (Allegato 12);

j) variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere per le entrate (Allegato 13) e le spese (Allegato 14).

 


Art. 7
Modifiche all’Allegato 1 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41
“Bilancio di previsione 2021-2023”.

1. Gli elenchi, di cui al punto d) dell’Allegato 1, previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 sono aggiornati e sostituiti come da Allegato 15 della presente legge.

 


Art. 8
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

_____________________
 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 luglio 2021

Luca Zaia


_____________________
 

INDICE

Art. 1 - Residui attivi e passivi.

Art. 2 - Fondo di cassa.

Art. 3 - Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.

Art. 4 - Mutui e prestiti.

Art. 5 - Stato di previsione delle entrate e delle spese.

Art. 6 - Allegati all’assestamento.

Art. 7 - Modifiche all’Allegato 1 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 “Bilancio di previsione 2021-2023”.

Art. 8 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

Allegato_Legge_22_2021_454183.pdf
DATI_INFORMATIVI_Legge_22_2021_454183.pdf

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