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Bur n. 22 del 12 febbraio 2021


LEGGE REGIONALE  n. 4 del 10 febbraio 2021

Razionalizzazione e riordino della governance regionale nel settore delle infrastrutture e dei trasporti.



Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

 

Art. 1
Razionalizzazione e riordino della governance regionale
nel settore delle infrastrutture e dei trasporti.

1.    In attuazione di quanto previsto dal nuovo Piano Regionale dei Trasporti (PRT) 2020-2030, approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 75 del 14 luglio 2020, ed al fine di perseguire la razionalizzazione della governance regionale nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, come specificato dalla Strategia 8 di Piano “Strategie di governo, programmazione e controllo” (Azione 8.1 - Rafforzamento della governance e della gestione dei trasporti regionali, anche con istituzione/revisione del ruolo delle società regionali per la gestione diretta di infrastrutture e servizi di interesse regionale”), la Giunta regionale, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adotta un disegno di legge di riordino organizzativo ed operativo, con le seguenti finalità:

a)    assicurare elevati standard di qualità nella gestione e manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, valorizzando il patrimonio esistente;

b)   raggiungere un elevato livello di qualità ed uniformità sul territorio regionale nella erogazione dei servizi integrati di trasporto, definendo i livelli dei servizi essenziali, valutando le specificità territoriali laddove esistenti;

c)    raggiungere più elevati standard di efficienza, efficacia ed economicità nell’azione amministrativa e tecnica nell’ambito del settore.

2.    Il disegno di legge di cui al comma 1 dovrà tener conto dei seguenti criteri:

a)    mantenimento in capo alla Regione delle funzioni di pianificazione, programmazione e controllo, anche tramite l’istituzione della Struttura Tecnica di Piano (STP) prevista dal PRT;

b)   semplificazione del quadro complessivo dei soggetti e società, controllati o partecipati dalla Regione, nel settore delle infrastrutture e dei trasporti;

c)    individuazione di uno o più soggetti per la gestione della rete stradale regionale, nonché delle infrastrutture ferroviarie e per la navigazione interna e lacuale in ambito regionale;

d)   ridefinizione delle competenze nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con individuazione di un soggetto, quale regolatore dei servizi in ambito regionale;

e)    sviluppo in termini di innovazione tecnologica per l’intero settore dei trasporti;

f)    sviluppo di forme di integrazione modale fra gomma, ferro ed acqua;

g)   potenziamento ed ammodernamento del sistema infrastrutturale regionale;

h)   promozione della costituzione di una holding autostradale del nord est per il rafforzamento istituzionale e gestionale nell’ambito della rete autostradale regionale.

 

Art. 2
Clausola di neutralità finanziaria.

1.    All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

 

Art. 3
Entrata in vigore.

1.    La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 febbraio 2021

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Razionalizzazione e riordino della governance regionale nel settore delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 3 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_04_2021_440970.pdf

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