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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifiche degli articoli 6 e 7 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.
1. Al comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
2. Al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
Art. 2 Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 3 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 30 dicembre 2020
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2019, n. 14. Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria. Art. 3 - Entrata in vigore.
(seguono allegati)
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